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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/10/2024, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T r i b u n a l e d i M o d e n a
( S E Z I O N E I I c i v i l e )
in persona della dott.ssa Roberto Masoni , in funzione di Giudice Unico, designato alla trattazione della causa di primo grado iscritta al n. 1057 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
MARCOTULLIO PIETRO parte ricorrente contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
parte resistente
S E N T E N Z A
1. ha convenuto in giudizio Pt_1 Parte_1
allegando: Controparte_1
- di essere la società che, in forza di delibera n. 108 del 6.6.2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), si occupa della gestione delle reti di distribuzione del gas, compresi i contatori, e del trasporto in favore dei clienti finali su richiesta delle società di vendita;
- di essere responsabile dell'installazione e della manutenzione dei suddetti contatori ai sensi dell'art. 60, primo comma, dell'allegato A alla delibera n. 367/2014 dell'AEEGSI;
pagina 1 di 4 - di avere altresì il compito di sospendere ed interrompere la fornitura di gas su richiesta della società venditrice, incorrendo, in difetto, nelle sanzioni economiche disposte dal “Testo integrato per le attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo reti urbane” (TIVG);
- che la società di vendita si occupa esclusivamente del rapporto contrattuale di vendita con il cliente finale;
- che, in caso di risoluzione del contratto di vendita e di contestuale materiale impossibilità di interrompere la somministrazione, il legislatore ha istituito il servizio di default (art. 17 del testo integrato morosità gas) al fine di regolare i prelievi di gas effettuati in assenza di contratto di vendita;
- che la parte resistente ha stipulato un contratto di fornitura di gas naturale con la società di vendita la quale, a sua volta, ha affidato alla ricorrente il relativo trasporto del gas;
- che la resistente è inadempiente al pagamento della fornitura;
- che, successivamente, la società di vendita ha richiesto alla ricorrente di effettuare la sospensione della fornitura, per quanto l'intervento non sia andato a buon fine;
- che, ancora, in seguito, la società di vendita ha richiesto alla ricorrente l'interruzione della fornitura mediante il sezionamento della relativa conduttura del gas, intervento che tuttavia ha anch'esso avuto esito negativo;
- che la società di vendita, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 del TIMG, ha allora avanzato domanda alla ricorrente di “cessazione amministrativa” del contratto in questione;
- che la predetta comunicazione ha messo la ricorrente a conoscenza dell'intervenuta estinzione del contratto concluso dalla società di vendita e dalla parte resistente il che, unitamente all'impossibilità di interrompere la pagina 2 di 4 somministrazione, ha determinato l'attivazione del Servizio di default di cui all'art. 17 del TIMG;
Ciò premesso, la ricorrente ha domandato:
- in via principale, l'accertamento e la declaratoria che è Pt_1
proprietaria esclusiva del contatore con conseguente condanna della resistente a permettere il libero accesso al contatore, con accertamento e declaratoria che la medesima ha esercitato il diritto di recesso dal contratto di comodato concluso con la resistente e conseguente condanna alla restituzione.
2. Nel giudizio così radicato, la resistente, cui il ricorso di ed il Pt_1
decreto di fissazione della prima udienza sono stati ritualmente notificati, è rimasta contumace.
3. E' stata esperita mediazione obbligatoria, con esito negativo.
§
Inter partes intercorre un rapporto obbligatorio riconducibile alla figura del comodato c.d. precario avente ad oggetto il contatore di cui si discute, finalizzato a garantire la somministrazione di gas da parte della società venditrice. Ciò implica, per la comodante, la facoltà, esercitata ai sensi dell'art. 1810 c.c., di porre termine ad nutum alla durata del comodato, estinguendolo, e di domandare la restituzione del bene, bene che trovasi nella disponibilità esclusiva del comodatario.
Risulta, con ciò, fondata la domanda, avente ad oggetto accertamento e declaratoria di cessazione di durata del precario, con conseguente condanna della resistente all'immediata restituzione del contatore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, considerando la presente causa di valore indeterminabile, e dunque compresa tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio ed pagina 3 di 4 introduttiva e liquidando valori prossimi ai minimi tariffari, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, definitivamente decidendo, sulla domanda avanzata con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024,
1. accerta e dichiara l'estinzione del comodato precario intercorrente tra e avente ad oggetto il Parte_1 Controparte_1
contatore identificato con la sigla id PDR 03081001049581 , collocato, per ragioni di servizio, all'interno dell'unità immobiliare sita a Modena, via
Giardini 920;
2. dichiara tenuto e condanna il resistente a restituire immediatamente alla ricorrente il contatore individuato nel capo precedente;
3. dichiara tenuto e condanna il resistente al rimborso delle spese processuali che sono liquidate per compensi in euro 1.500,00 oltre 15% per spese generali, 4% per CPA e 22 % per IVA, oltre ad € 250 per anticipazioni.
Modena, 24 settembre 2024
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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