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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
AR GA Presidente relatore
Rossella Milone Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3258/2023 R.G. tra rappresentata da in persona del Parte_1 Parte_2 procuratore (C.F. ), assistito e difeso Parte_3 P.IVA_1 dall'Avv. TOSI EMILIO, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._1 difeso dagli Avv. Francesco e Agnese Di Placido ed elettivamente domiciliata presso i difensori,
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_2 CodiceFiscale_2
EA Durante ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellati OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in persona dell'Illustre Collegio designato, in totale riforma dell'erronea sentenza del Tribunale di Milano qui impugnata, per i motivi esposti in atto di appello, statuire quanto segue: In via principale:
- per tutti i motivi esposti nell'atto di appello, respinta ogni domanda proposta in via principale/subordinata/istruttoria dalle parti appellate, per infondatezza e mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli appellati, accertata e ritenuta la violazione e/o errata/falsa applicazione, da parte del Giudice a quo, degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1304 e 1311 c.c., dichiarare – in riforma della sentenza di primo grado - l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1304 c.c. in favore della signora rispetto alla transazione Controparte_1 parziale conclusa tra , prodotta agli Parte_1 CP_2 atti del giudizio, dopo aver accertato che trattasi di transazione parziale e che l'accollo inter partes siglato ha valenza meramente interna tra i partecipanti allo stesso;
- per l'effetto, dichiarare infondata la domanda restitutoria della Sig.ra avanzata contro in primo grado per quanto concerne l'importo CP_1 Pt_1 di euro 81.197,70 - oltre interessi come riconosciuti in sentenza - in tal senso riformando la sentenza di primo grado sul punto e condannando la Sig.ra a restituire a ogni importo per capitale e interessi da CP_1 Pt_1 quest'ultima versatole, con riserva di ripetizione, in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese legali come liquidate in primo grado; In via subordinata:
- per l'effetto, dichiarare infondata la domanda restitutoria della Sig.ra avanzata in primo grado contro per quanto concerne l'importo CP_1 Pt_1 di euro 81.197,70 (oltre interessi come riconosciuti in sentenza) in tal senso riformando la sentenza di primo grado sul punto e condannando la Sig.ra a restituire a ogni importo da quest'ultima versatole per CP_1 Pt_1 capitale e interessi, salvo ripetizione, in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese legali come liquidate in primo grado, oppure condannando a restituire quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accerta nel presente giudizio. In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, sia del presente giudizio, che del giudizio di primo grado. per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ed al Giudice istruttore per quanto di sua competenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, a pag. 2/14 conferma della sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 25 ottobre 2023, n. 8297/2023, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE 1. Accertare che, a seguito della adesione della signora Controparte_1 all'accordo transattivo concluso tra rappresentata
[...] Parte_1 dal procuratore e il coobbligato signor la Parte_2 CP_2 somma di Euro 83.373,89 versata a dalla signora Parte_1 [...] con riserva di ripetizione a mezzo bonifico bancario in Controparte_1 data 24 marzo 2022 è stata indebitamente pagata e deve essere restituita, al netto di quanto già rimborsato da (cioè Euro 2.072,87) e, per Parte_1
l'effetto confermare la condanna di a pagare alla signora Parte_1 la somma di Euro 81.301,02, maggiorata degli Controparte_1 interessi maturati dalla data del pagamento fino al saldo, nonché del maggior danno da svalutazione, da determinarsi anche con criteri equitativi. IN VIA SUBORDINATA 2. Accertare, anche con l'ausilio di un Consulente tecnico d'ufficio, l'esistenza e l'entità del debito per capitale e interessi della signora
[...] nei confronti di alla data del 24 marzo Controparte_1 Parte_1
2022 in ragione del contenuto del contratto di mutuo fondiario del 13 febbraio 2007 di capitali Euro 316.000,00, tenendo conto di tutte le somme versate dagli originari debitori signori e Controparte_1 CP_3
e dall'accollante OR (il quale da ultimo ha versato
[...] CP_2
Euro 240.000,00) fino al 23 marzo 2022 e, per l'effetto, condannare
[...]
a restituire alla signora quanto dalla Parte_1 Controparte_1 stessa pagato in eccedenza rispetto al debito al 24 marzo 2022 come sopra accertato.
3. Accertare che per le ragioni indicate in narrativa, ha Parte_1 tenuto un comportamento illecito e pregiudizievole per la signora CP_1 perché contrario alla buona fede che dovrebbe improntare ogni rapporto obbligatorio e comunque perché contrario alle previsioni dell'art. 2043 cod. civ. ( ha infatti ritenuto di non portare a termine l'azione esecutiva Pt_1 intrapresa nei confronti del signor e ha accettato di transigere CP_2 con il medesimo senza considerare il valore dei suoi beni e senza nemmeno interpellare gli altri condebitori) e, per l'effetto, condannare a Parte_1 risarcire tutti i danni patiti dalla signora anche Controparte_1 non patrimoniali, che si quantificano nell'importo di Euro 81.301,02 (dedotto quanto eventualmente già restituito in base alla conclusione sub 2.) o nella diversa somma accertata in corso di causa, il tutto maggiorato degli interessi maturati dalla data del pagamento fino al saldo, nonché del maggior danno da svalutazione da determinarsi anche con criteri equitativi;
in subordine, si chiede che l'entità del pregiudizio e il collegamento causale tra la negligenza e il danno siano determinati mediante il criterio del “più probabile che non”, al fine di stabilire il danno da perdita di “chance” patito dalla signora
[...] in ragione dell'illegittimo contegno della società Controparte_1 convenuta.
pag. 3/14 IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 4. Per la denegata ipotesi in cui non venissero accolte o venissero accolte solo in parte le domande svolte dalla signora nei Controparte_1 confronti di e venga disposta la restituzione o il pagamento in Parte_1 favore dell'attrice di una somma inferiore a Euro 81.301,02, anche eventualmente pari a zero, accertare che il signor si era CP_2 interamente accollato il debito residuo al 23 gennaio 2015 del mutuo fondiario contratto dalla signora e dal signor Controparte_1 il data 13 febbraio 2007, e per l'effetto condannare il signor Controparte_3
a pagare alla signora l'importo di CP_2 Controparte_1
Euro 81.301,02, ovvero un importo pari alla differenza tra Euro 81.301,02 e la minor somma che sarà stata condannata a pagare alla Parte_1 signora con maggiorazione degli interessi maturati Controparte_1 dalla data del pagamento fino al saldo, nonché del maggior danno da svalutazione, da determinarsi anche con criteri equitativi. IN VIA ISTRUTTORIA 5. Disporre se del caso consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'entità del debito residuo in capo alla signora Controparte_1 derivante dal mutuo fondiario del 13 febbraio 2007, disponendo l'esibizione da parte di o del terzo Intesa San Paolo S.p.A. dei documenti Parte_1 comprovanti gli accrediti ricevuti dagli originari obbligati e dall'accollante diversi da quelli già dimessi dalla signora Controparte_1
IN OGNI CASO
6. Condannare e/o il signor al pagamento Parte_1 CP_2 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende.
7. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. per CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale, confermare la sentenza impugnata, accertare e dichiarare che, a seguito della transazione tra e ogni CP_2 Parte_1 obbligazione relativa al contratto di mutuo n. 0602050669000 stipulato in data 13 febbraio 2007 è estinta e, per l'effetto, nulla è dovuto dal sig. CP_2
a
[...] Controparte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto illustrissimo Giudice ritenesse che il pagamento di euro 240.000,00 effettuato da CP_2
a non abbia estinto ogni obbligazione relativa al
[...] Parte_1 contratto di mutuo n. 0602050669000 del 13 febbraio 2007, accertare, anche tramite CTU, l'ammontare del debito residuo nei confronti di
[...] alla data del 24 marzo 2022 in relazione al contratto di mutuo n. Parte_1
0602050669000 del 13 febbraio 2007, al netto delle somme versate dagli originari debitori signori e e Controparte_1 Controparte_3 dall'accollante e, per l'effetto, condannare a CP_2 Parte_1 restituire ad quanto dalla stessa versato in Controparte_1 eccedenza rispetto al debito al 24 marzo 2022 effettivamente accertato e/o pag. 4/14 determinare l'eventuale debito residuo in capo a nei confronti CP_2 di Controparte_1
In via istruttoria,
· ordinare a l'esibizione dei documenti attestanti tutti i pagamenti Pt_1 ricevuti dagli obbligati sino al 24 marzo 2022;
· disporre C.T.U. finalizzata a determinare l'esatta entità del credito di Pt_1 al 24 marzo 2022. Con vittoria di compensi e spese. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano (di Parte_1 seguito: “ ) e al fine di sentire condannare la Pt_1 CP_2 predetta società al pagamento di € 81.197,70 a titolo di ripetizione di indebito, avendo versato tale importo in data 24.03.2022 per impedire la vendita del proprio immobile pignorato e facendo espressamente salvo il diritto a richiedere la ripetizione del pagamento.
In particolare, l'attrice deduceva:
- che la vicenda traeva origine dal mutuo trentennale di € 316.000,00 contratto con nel 2007 dalla stessa e Controparte_4 CP_1 CP_3
(fratello di , con cui veniva iscritta ipoteca su un
[...] CP_2 immobile di proprietà di terzi – coniugi e - (doc. 1); CP_5 Per_1
- che nel 2015 acquistava l'immobile, accollandosi in via non CP_2 liberatoria il debito residuo della stessa e di (doc. 2); Controparte_3
- di aver ricevuto nel 2018 atto di precetto da parte di (doc. Controparte_4
3), rivolto anche ai due fratelli per € 72.780,31 a titolo di rate del CP_2 mutuo insolute e interessi1, seguito dalle distinte procedure esecutive di pignoramento del proprio immobile (doc. 5) e di quello di proprietà di CP_2
(doc. 4);
[...] 1 Fermo restando il diritto al maggior importo residuo di € 215.062,16. pag. 5/14 - che il credito di veniva successivamente ceduto a la Controparte_4 Pt_1 quale, per il tramite della rappresentante sottoscriveva la Parte_2 transazione con il 09.07.2021 (doc. 8), mediante la quale gli CP_2 stessi concordavano la rinuncia all'esecuzione immobiliare nei confronti di quest'ultimo (differente procedura rispetto a quella attivata nei confronti di
, previo pagamento da parte dell'esecutato dell'importo di € CP_1
240.000,00;
- di aver comunicato a in data 13.12.2021 di voler profittare ai sensi Pt_1 dell'art. 1304 c.c. della predetta transazione (doc. 9);
- di aver provveduto con urgenza al pagamento in data 24.03.2022, facendo riserva di ripetizione.
In subordine, l'attrice: i) contestava la correttezza del valore del debito residuo, essendo stati coinvolti vari debitori e non essendo chiaro quanto pagato da ciascuno, chiedendo un preciso accertamento dello stesso tramite esibizione di documentazione bancaria e CTU contabile;
ii) chiedeva di accertare il comportamento negligente di sostenendo che la società Pt_1 avrebbe potuto soddisfare interamente il proprio credito tramite la vendita dell'immobile di (con il quale invece aveva provveduto a CP_2 sottoscrivere una transazione al ribasso), nonché domandando il risarcimento dei danni non patrimoniali (avendo temuto che la casa staggita, in cui abitava, sarebbe stata venduta all'asta); iii) chiedeva che l'importo richiesto (nella misura residua rispetto a doveva esserle corrisposto da Pt_1
essendosi interamente accollato il debito. CP_2
Si è costituito il quale: CP_2
- ribadiva la valenza tombale della transazione, in quanto diversamente sarebbe stato passibile di azioni di regresso da parte degli altri condebitori;
- chiedeva la condanna di a restituire a quanto indebitamente Pt_1 CP_1 versato e, in subordine, previo accertamento dell'ammontare effettivo del debito, la condanna di a restituire all'attrice quanto pagato in eccesso. Pt_1
Infine, si costituiva la quale: Pt_1
pag. 6/14 - eccepiva l'inammissibilità dell'azione intrapresa dall'attrice, non essendo stato il giudizio riassunto nel termine prescritto dal Giudice dell'esecuzione
(30.04.2022, doc. 11), nonché, in ogni caso, l'avvenuta formazione del giudicato in punto di accertata mancanza di un accollo e di parziarietà della transazione [questioni non più attuali];
- evidenziava che la transazione era stata fatta da solo con CP_2 riferimento alla propria posizione, al fine di evitare la vendita del proprio immobile con rinuncia di alla procedura esecutiva;
Pt_1
- sosteneva che nessun accollo era stato comunicato ad Controparte_4
(cedente il credito) e che il mutuo non era mai stato volturato, rimanendo intestato a e (trattandosi di accollo interno non CP_1 Controparte_3 opponibile alla Banca);
- rilevava che, in ogni caso, l'avvenuto pagamento del debito, così come l'instaurazione del giudizio, non erano compatibili con la volontà di profittare della transazione;
- contestava di aver tenuto comportamenti scorretti nei confronti di CP_1
- specificava che il valore dell'immobile di proprietà di era CP_2 equivalente all'importo ricevuto in transazione dallo stesso e che, in CP_2 ogni caso, la messa all'asta di un immobile non dava alcuna certezza di ricavo nel valore massimo.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8297/2023 pubblicata il 24.10.2023, ha accolto le domande di parte attrice, condannando al pagamento in Pt_1 favore di dell'importo di € 81.197,70, oltre interessi, e delle spese di CP_1 lite. Inoltre, ha accertato che nulla fosse dovuto da all'attrice CP_2 ed ha compensato le spese tra le altre parti.
In particolare, il primo Giudice, su questioni ora non più rilevanti:
- ha ritenuto che l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione non abbia valore di giudicato, trattandosi di provvedimento avente natura cautelare, come desumibile dall'assegnazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito;
pag. 7/14 - ha specificato che il processo esecutivo è stato dichiarato estinto per rinuncia del creditore (che nel frattempo aveva ricevuto il pagamento) ancora prima (29.03.2022) della scadenza del termine fissato per la riassunzione
(30.04.2022);
In relazione a questioni che formano oggetto di impugnazione, il Tribunale:
- ha osservato che il pagamento effettuato da non è un atto CP_1 incompatibile con la volontà di voler profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c. della transazione, in quanto posto in essere al fine di evitare la vendita del proprio immobile e con espressa riserva di ripetere quanto versato (cfr. docc.
12 e 13);
- ha affermato la non parziarietà della transazione, non potendosi dedurre tale carattere i) né dalla dicitura “ferme ed invariate le ragioni di credito nei confronti degli altri coobbligati” presente nell'atto, in quanto nel caso di transazione avente ad oggetto l'intero debito l'art. 1304 c.c. prevede un'espressa deroga al principio per cui il contratto produce effetti solo tra le parti, ponendo in capo al condebitore un diritto potestativo consistente nella facoltà di profittare della transazione (SS.UU. n. 30174/2011);
ii) né dal fatto che, a fronte della riduzione dell'importo dovuto da CP_2
abbia rinunciato alla procedura esecutiva solo in relazione
[...] Pt_1 all'immobile di quest'ultimo, con cancellazione dell'ipoteca, in quanto l'art. 1304 c.c. ha proprio la funzione di consentire l'estensione degli effetti favorevoli di una transazione anche nei confronti degli altri condebitori;
- ha precisato che, nel caso di specie, l'accordo transattivo fa espresso riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 2248/2018 pendente innanzi al Tribunale di Milano (conclusasi all'udienza del 26.11.2021 con la liberazione dell'immobile ipotecato previa rinuncia di e che, quindi, il Pt_1 debito oggetto di transazione tra e è proprio quello Pt_1 CP_2 derivante dal mutuo sottoscritto da e il cui asserito CP_1 Controparte_3 residuo è stato pagato dall'attrice;
pag. 8/14 - ha ritenuto non fondate le argomentazioni di relative alla mancanza Pt_1 di accollo opponibile alla Banca, dato che si è accollato ex art. CP_2
1273 c.c. il debito di e di CP_1 Controparte_3
II. L'appello
Avverso la predetta decisione ha proposto appello chiedendo, in Pt_1 riforma della sentenza impugnata, di dichiarare, previo accertamento del carattere parziale della transazione e della valenza interna dell'accollo siglato inter partes, l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 1304 c.c. e, per l'effetto, l'infondatezza della domanda restitutoria di con CP_1 conseguente condanna di quest'ultima a ripetere in favore di quanto Pt_1 versato e con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante ha affidato il proprio gravame ad un unico motivo di appello.
I. “Violazione, errata e falsa applicazione degli articoli 1304 e 1311 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. per quanto concerne il capo della sentenza di I grado che ha ritenuto e dichiarato la sussistenza di una transazione per l'intero tra e e di un accollo Pt_1 CP_2 opponibile alla Banca, con conseguente accoglimento della domanda restitutoria dell'attrice”
Con tale motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata, ritenendo la decisione del primo Giudice viziata per l'erronea applicazione dell'art. 1304 c.c. in combinato disposto con l'art. 1311 c.c., alla luce dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.
Nella tesi dell'appellante, in primo luogo il Tribunale ha male interpretato l'accordo transattivo stipulato tra e ritenendo Pt_1 CP_2 erroneamente che tale accordo non costituisca una transazione parziale. Il primo Giudice non ha infatti tenuto presente che nell'atto di cui si discute è espressamente precisato testualmente quanto segue: i) “Oggetto:
[...]
– PEI n. 2248/2018 Tribunale di Milano - accettazione Parte_4 proposta transattiva”; ii) “rinunceremo agli atti della procedura esecutiva in oggetto”; iii) “A transazione adempiuta, provvederemo a rilasciare ampia e
pag. 9/14 finale quietanza liberatoria nei confronti del Sig. in relazione CP_2 alla procedura esecutiva de qua”; iv) “ferme ed invariate le ragioni di credito nei confronti degli altri coobbligati”. Pertanto, non si vede come si possa ritenere la transazione non parziale, dato che: i) l'oggetto dell'accordo è limitato alla procedura esecutiva contro ii) non ha CP_2 Pt_1 rinunciato alla procedura esecutiva contro iii) ha CP_1 Pt_1 espressamente mantenuto ferme le ragioni di credito nei confronti degli altri condebitori non interessati dalla transazione parziale.
Inoltre, il primo Giudice ha erroneamente ritenuto che l'accollo stipulato tra e (in seno al contratto di CP_2 CP_1 Controparte_3 compravendita avente ad oggetto il debito residuo derivante dal mutuo stipulato tra la Banca, e sia opponibile alla Banca CP_1 Controparte_3 mutuante, poiché era debitore per l'intero e quindi la transazione è CP_2 necessariamente valsa per l'intero per cui i condebitori solidali hanno diritto di profittarne”. In tale senso il Tribunale ha omesso di considerare che:
i) l'atto notarile di compravendita è stato stipulato tra i sig.ri e CP_5
(danti causa) e (avente causa) in relazione al bene Per_1 CP_2 immobile, già precedentemente gravato da ipoteca in favore della Banca mutuante in ordine al mutuo concesso dalla a e CP_6 CP_1 CP_3 allo scopo di consentire loro di acquistare il predetto bene (acquisto
[...] poi non verificatosi);
ii) all'interno di tale atto è stata altresì accertata la costituzione di un accollo tra i due mutuatari e il nuovo proprietario del bene immobile alienato il quale si è accollato il debito residuo derivante dalle rate CP_2 impagate del mutuo sottoscritto da e con la Banca;
CP_1 Controparte_3
iii) nell'atto notarile (al quale non ha partecipato la Banca mutuante) è stato espressamente previsto che si impegnava a comunicare CP_2
l'intervenuto accollo alla Banca;
iv) tale comunicazione non è mai avvenuta e, quindi, l'accollo deve qualificarsi come interno.
pag. 10/14 Infine, ad avviso dell'appellante, il primo Giudice ha errato nel non considerare:
- l'incompatibilità del pagamento spontaneo salva ripetizione con la volontà di avvalersi della transazione del coobbligato in solido;
- l'incompatibilità del giudizio di opposizione radicato da con la CP_1 volontà di avvalersi della transazione ex art. 1304 c.c. e con la pendenza di autonoma procedura esecutiva immobiliare non richiamata nell'accordo transattivo parziale tra e Pt_1 CP_2
Secondo l'appellante, alla luce di ciò, è indubbio che il comportamento tenuto da non possa ritenersi compatibile con la volontà di aderire CP_1 alla transazione del condebitore in solido.
Da ultimo, l'appellante precisa anche che l'opposizione di è stata CP_1 rigettata dal Giudice dell'esecuzione non solo perché tardiva, ma anche perché ritenuta pretestuosa nel merito.
Parte appellante ha proposto anche istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., rinunciata all'udienza del 13.03.2024.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In particolare,
l'appellata ha sostenuto:
- l'infondatezza di tesi e concetti affermati nell'unico motivo di gravame da i quali risultano smentiti dai documenti versati in atti e richiamano Pt_1 precedenti giurisprudenziali ormai superati;
- la correttezza della decisione del Tribunale, dato che l'accollo ha carattere esterno e la transazione riguarda l'interno debito;
- la non veritiera ricostruzione dei fatti svolta da nel proprio atto di Pt_1 appello.
Infine, l'appellata ha riproposto, per mero scrupolo difensivo, le domande subordinate e istruttorie già svolte in primo grado.
Si è costituito il quale ha concluso per il rigetto dell'appello e CP_2 per la integrale conferma della sentenza impugnata, riproponendo anch'egli,
pag. 11/14 per mero scrupolo difensivo, le domande subordinate e istruttorie già svolte in primo grado.
Le parti hanno depositato gli scritti ex art. 352 c.p.c., ribadendo le argomentazioni già sviluppate negli atti introduttivi e precisando le conclusioni come ivi formulate.
III. La decisione
L'appello è infondato, sebbene per ragioni parzialmente differenti da quelle seguite dal primo Giudice.
In fatto, occorre mettere in evidenza che dalla lettura di precetto e pignoramento emerge che la creditrice ha intrapreso azione esecutiva nei confronti di (ivi indicato come terzo datore d'ipoteca e CP_2 accollante) precisando che il debito residuo del mutuo a suo tempo stipulato con e era pari a € 301.596,06, Controparte_1 Controparte_3 mostrando così di recepire il quantum fissato nel patto di accollo incluso nel contratto di compravendita dell'immobile ipotecato. Ciò si evince dal raffronto tra l'importo indicato dalla stessa come assunto da CP_6 CP_2 nel precetto e nel pignoramento a quest'ultimo notificato2 (€
[...]
301.596,06) e quello del patto di accollo contenuto nel contratto di compravendita dell'immobile ipotecato3, evidentemente noto alla creditrice procedente nell'esecuzione forzata. Detta somma, nel patto di accollo, era espressamente indicata come comprensiva delle rate arretrate4 lasciate impagate dagli originari stipulanti. Lo stesso importo quale residuo debito è altresì indicato nella dichiarazione di rinuncia all'esecuzione ex art. 629 cpc5.
Considerato che l'intero residuo debito era pari a € 301.596,06, la minor somma chiesta nel precetto contestualmente intimato a CP_1 CP_3 e limitata alle rate arretrate dal 1° aprile 2013 al 1° CP_2 CP_2 ottobre 2018, in mancanza di evidenze di segno diverso, deve ritenersi compresa nell'importo di totale residuo indicato nel medesimo precetto, come assunto da parte di (come detto € 301.596,06). CP_2
Da ciò deriva che l'intimazione di pagamento, a delle rate 2013- CP_1
2018 attiene a somma ricompresa nel totale residuo di € 301.596,06.
Ciò premesso, alla stregua della stessa impostazione dell'appellante, secondo cui la Banca creditrice avrebbe agito in via esecutiva nei confronti di CP_2 esclusivamente nella sua veste di terzo datore d'ipoteca (e non invece
[...] in quella di coobbligato in forza dell'accollo) deve allora prendersi atto che proprio in tale veste di terzo datore d'ipoteca, non ha fatto CP_2 altro che estinguere, nella sua qualità di garante, il debito originario a suo tempo stipulato dalla Banca mutuante con i debitori principali sigg. CP_1
e L'estinzione del debito originario spiega effetto diretto nei CP_8 confronti di quale obbligata principale, senza che abbia spazio CP_1 alcuno l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1304 cc.
Gli argomenti che precedono rendono superfluo l'esame di ogni altra difesa delle parti e impongono il rigetto dell'appello.
La sentenza di prime cure deve conseguentemente essere confermata.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico dell'appellante quale parte soccombente, a favore di ciascuno degli appellati, avuto riguardo alla natura della causa, alle questioni affrontate e al valore della controversia (€
81.197,70), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale, ai sensi del DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione perché non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del pag. 13/14 doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da rappresentata da con atto di Parte_1 Parte_2 citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. CP_2
8297/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del secondo grado del giudizio, che liquida per ciascuna in €
4.253,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente estensore
- AR GA -
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Doc. 4 di CP_1 3 Doc. 2 di lausola 6 CP_1 4 La somma di € 301.596,06 è ivi indicata come “odierno” ammontare del debito per mutuo contratto dai sigg. e si legge poi quanto segue: “La parte acquirente … si Controparte_7 Controparte_1 obbli ra adenze le relative rate…” (clausola 6 cit.) 5 Doc.14 di Pt_1
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