Articolo 2 della Legge 24 novembre 1967, n. 1191
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 gennaio 1968
Art. 2.
Il fondo di dotazione della sezione di cui al precedente articolo 1 potra' essere successivamente aumentato con ulteriori conferimenti da parte degli attuali partecipanti, nonche' di altri enti ed istituti di credito che, a tal fine, vi sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti e alle vigenti disposizioni legislative. Potranno altresi' partecipare agli aumenti del predetto fondo di dotazione anche istituti assicurativi e previdenziali, previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti.
Le quote di conferimento non possono essere inferiori a lire 20 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal comitato esecutivo della sezione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1968