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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A202410-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A202410-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A202410-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato dinanzi a questa Corte il provvedimento meglio specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.
L'Agenzia delle Entrate di Brescia si è costituita in giudizio, resistendo all'introdotta domanda.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte da atto che è stata esibita la proposta di conciliazione n. 500019/2024, avanzata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 546/1992, la quale è stata ritualmente accettata dal ricorrente.
Ciò stante, non resta al Collegio che procedere alla conseguente declaratoria di estinzione della lite.
Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la controversia per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A202410-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A202410-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A202410-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato dinanzi a questa Corte il provvedimento meglio specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.
L'Agenzia delle Entrate di Brescia si è costituita in giudizio, resistendo all'introdotta domanda.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte da atto che è stata esibita la proposta di conciliazione n. 500019/2024, avanzata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 546/1992, la quale è stata ritualmente accettata dal ricorrente.
Ciò stante, non resta al Collegio che procedere alla conseguente declaratoria di estinzione della lite.
Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la controversia per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.