Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4236 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAGAUDDA C.F._1
PAOLA DORA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RESTUCCIA C.F._2
FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 20/12/2024 i coniugi , Parte_1
1
04/12/1973, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 09/07/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 397, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , il 14 ottobre Persona_1
2005 e , il 4 maggio 2009; Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto di omologazione n. 9207/2023 del
24/05/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separate con reciproco rispetto;
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed Per_2
entrambi i figli saranno domiciliati presso la madre;
3) La casa, attualmente abitata dalla famiglia, sita in via Libertà, n. 271, di proprietà della signora Parte_
sarà assegnata alla stessa, unitamente a tutti gli arredi e corredi in essa presenti, vista la domiciliazione dei due figli;
4) I figli, in considerazione della loro età, si accorderanno direttamente con il padre per il tempo di permanenza presso di lui. In caso di mancato accordo, il figlio minore trascorrerà con il padre il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle 16,00 alle
2 20,00, oltre ai fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio. Durante le feste di Natale, il minore trascorrerà una settimana con il padre, alternativamente comprensiva del Natale o del Capodanno. La
Pasqua sarà trascorsa, alternativamente con il lunedì dell'Angelo, due giorni con il padre. Tali periodi saranno soggetti a qualunque modifica, necessaria nell'interesse dei figli, e secondo le esigenze lavorative dei genitori e i loro accordi. Durante il periodo estivo, il figlio minore starà con il padre per 15 giorni di agosto comprensivi ad anni alterni del ferragosto. 5) A titolo di mantenimento per entrambi i figli, il padre verserà alla madre domiciliataria la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) entro giorno 5 di ogni mese, adeguata annualmente agli indici ISTAT. 6) Le spese straordinarie per i figli, da qualificarsi secondo le linee guida del CNF, saranno sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno. 7) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e, salvo quanto sopra, di non avere altro a che pretendere reciprocamente, per nessuna ragione, causa o azione”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 gennaio 2025.
All'udienza del 26/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
3 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto di omologazione n. 9207/2023 del 24/05/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 09/07/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 397, parte 2, serie A, tra , nata a Parte_1
Messina il 26/11/1970, e , nato a [...] il Controparte_1
04/12/1973, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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