Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8416 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B EN DI CASSAZIONE0416/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POLO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14798/00 Presidente Dott. Guido VIDIRI 19503/00 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere 18269 Cron. Dott. Pasquale PICONE Consigliere BALLETTI Consigliere Rep. Dott. Bruno MAMMONE Cons. Relatore Ud. 03/04/01 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 14798/00 r.g. proposto da: EN IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cunfida n. 16, presso l'Avv. Umberto Cassano, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AR FR, elettivamente domiciliato in Roma, 1591 via Carlo Cattaneo n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Coppo per procura a margine del controricorso;
controricorrente nonché ६८८, sul ricorso n. 19503/00 r.g. proposto da come sopra domiciliato, AR FR, rappresentato e difeso;
www ricorrente incidentale
contro
EN IO, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
controricorrente avversO la sentenza del Tribunale di Roma n. 1076/00 depositata il 10.1.00 (in causa n. 84285/99 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 3/04/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Uditi gli Avv. Cassano e Coppo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri, e dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato ex art. 143 c.p.c. l'avvocato Francesco LA procedeva a pignoramento nei confronti di FU EN presso il terzo ENPALS per il pagamento della somma di lire 23.452.150 portata da decreto ingiuntivo. Dinanzi al qui 2 dell'esecuzione il terzo Pretore di Roma-giudice lo EN era titolare di pignorato dichiarava che pensione di anzianità e che, pertanto, era creditore dell'ENPALS della somma di lire 1.972.075 mensili, di modo che il Pretore procedeva all'assegnazione del credito nella misura di lire 105.000 mensili. Con ricorso al giudice dell'esecuzione presentato il 6.6.98 lo EN proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. deducendo:
1. che l'ordinanza di assegnazione non gli era mai stata comunicata e che egli ne era venuto a conoscenza solo al momento della riduzione della pensione, di modo che l'opposizione doveva considerarsi tempestiva;
2. che la notifica dell'atto di pignoramento era nulla in quanto eseguita in violazione dell'art. 143 c.p.c.; 3. che l'atto di pignoramento era nullo per 1'impignorabilità della pensione. Costituitosi il creditore, con ordinanza del 23.11.98 il Pretore-giudice dell'esecuzione riteneva l'atto di pignoramento correttamente notificato e l'eccezione di impignorabilità tardivamente proposta, per cui, rigettate la richiesta di sospensione dell'esecuzione, rimetteva le parti al giudice del lavoro, competente per il merito. Riassunta la causa, il Tribunale di Roma-giudice del lavoro con sentenza del 15.12.99 dichiarava 3 inammissibile il ricorso, ritenendo ininfluente l'accertamento del merito, funzionale all'ulteriore atteso che procedura esecutiva, corso della quest'ultima era stata ormai ritenuta chiusa che,dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione, parimenti, aveva dichiarato tardiva l'opposizione. Avverso questa sentenza propone ricorso lo EN, cui risponde 1' LA con controricorso e ricorso ulteriore incidentale. Lo EN ha notificato controricorso e depositato memoria. Motivi della decisione Preliminarmente debbono riunirsi ricorso principale ed incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 143 e 160 c.p.c. lamentando la nullità della notifica del pignoramento presso terzi, effettuata nell'ultima "residenza nota" risultante da certificazione dell'anagrafe comunale. Il giudice avrebbe dovuto, invece, verificare sulla base delle prove dedotte se il notificante, utilizzando la comune diligenza, avesse accertato l'effettiva dimora, il domicilio o la residenza del debitore destinatario, il che, nella specie, non era possibile, non avendo l'ufficiale giudiziario indicato nella relazione di notifica le ricerche e le indagini compiute per gay 4 individuare la residenza del destinatario. Avrebbe errato il giudice dell'esecuzione а non rilevare la nullità della notifica, sia prima di procedere all'assegnazione del credito, sia all'atto dell'opposizione agli atti esecutivi. In particolare, avrebbe errato a ritenere tardiva l'opposizione, atteso che il debitore non aveva mai avuto legale conoscenza dell'ordinanza di assegnazione (peraltro pronunziata fuori udienza), di modo che il termine aveva cominciato a decorrere nel momento in cui egli di fatto aveva avuto nozione dell'ordinanza. Nello stesso errore sarebbe incorso il giudice del merito, il quale ritenendo ormai chiusa l'esecuzione ha ritenuto ininfluente ogni sua ulteriore decisione. Con il secondo motivo è dedotto difetto di motivazione in quanto il giudice del merito non si è pronunziato sui due punti che erano sottoposti al suo esame, e cioè se l'atto di pignoramento fosse correttamente notificato e se l'esecuzione fosse effettivamente conclusa, nonostante l'ordinanza di assegnazione non fosse mai stata comunicata alla parte esecutata. In particolare il giudice avrebbe omessa la sua funzione decisoria, assegnando rilevanza risolutiva al provvedimento provvisorio emesso dal giudice dell'esecuzione all'atto dell'opposizione. Eu, 5 Con il terzo motivo è dedotta violazione di legge in punto di mancato rilievo di ufficio della impignorabilità della pensione. L'impignorabilità sancita dall'art. 545 c.p.c. e dagli artt. 1 e 2 del d. P. R.
5.1.50 n. 180, infatti, avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio dal giudice, atteso che la sua affermazione risponde non ad un interesse del creditore, ma ad un interesse pubblico, e costituisce un requisito sostanziale del credito. Con il controricorso l'LA eccepisce preliminarmente l'improponibilità del ricorso, avendo il ricorrente omesso di appellare la sentenza, rivolgendosi alla Corte di cassazione omisso medio. L'LA propone, inoltre, ricorso incidentale censurando la pronunzia impugnata in punto di compensazione delle spese processuali, in quanto ritiene mancanti i giusti motivi per giustificare la compensazione. Con il controricorso al ricorso incidentale lo EN eccepisce l'inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale, per la genericità della del procura rilasciata dall'LA e per la mancanza di data, che non consente di accertare la posteriorità del suo rilascio nei confronti della sentenza impugnata. Ulteriore motivo di inammissibilità ravvisato, 6 inoltre, nella tardiva notifica del controricorso e del contestuale ricorso incidentale con riferimento ai termini previsti dall'art. 370 c.p.c. I l ricorso principale è fondato nei termini di seguito precisati. Preliminarmente deve essere presa in esame la questione della ricorribilità della sentenza, sollevata dal controricorrente LA, per il quale la pronunzia avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello e non con il ricorso per cassazione. Al riguardo deve farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l'identificazione del mezzo di un provvedimento impugnazione esperibile contro in base al giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo principio dell'apparenza alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza. Di modo che è impugnabile con l'appello la sentenza emessa in sede di esecuzione forzata se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr. ex multis le sentenze 22.12.98 n. 12785, 25.9.98 n. 9587, 10.3.98 n. 2638, 9.10.97 n. 9816). Nella specie, essendo 早川 7 l'opposizione qualificata sia dallo EN che dal giudice del merito (e prima ancora dal giudice dell'esecuzione in sede di provvedimenti urgenti) come opposizione agli atti esecutivi, deve ritenersi correttamente esperita l'impugnazione con ricorso. Tanto premesso, procedendo all'esame congiunto del primo e del secondo motivo in ragione della interdipendenza sul piano logico-giuridico delle questioni da risolvere, deve rilevarsi che 1'opposizione agli atti esecutivi, secondo il si divide procedimento delineato dall'art. 618 c.p.c., cautelare, che si in due fasi: la prima a carattere svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione ed ha ad oggetto l'adozione dei provvedimenti urgenti;
la seconda avente ad oggetto il giudizio sulla questione oggetto dell'opposizione che si tiene dinanzi al giudice competente per il merito (comma secondo dell'art. 618) (in questo senso cfr. anche Cass.
3.1.2001 n. 43). Il Tribunale di Roma con la sentenza impugnata non si è attenuto a questo schema procedimentale. Egli, infatti, si è limitato a prendere atto dell'ordinanza emanata in sede cautelare dal giudice dell'esecuzione, con la quale si riteneva conclusa l'esecuzione, ed ha ritenuto inutile ogni ulteriore pronunzia, in quanto la Qu 8 stessa non avrebbe potuto assolvere al suo scopo primario di consentire la prosecuzione dell'esecuzione, atteso che il procedimento esecutivo era da ritenere ormai concluso. Con questo ragionamento il giudice di merito si è sottratto all'esame della domanda che a lui era proposta. L'opponente, infatti, censurava la legittimità della procedura esecutiva, essendo stata la stessa attivata da un atto di pignoramento che si assumeva non correttamente notificato, e chiedeva una pronunzia sul suo svolgimento (oltre che sulla della pignorabilità della questione ulteriore chiedendo che, dichiarata la pensione), nella sostanza nullità della notifica, il giudice disponesse il E ' su questa domanda rinnovo di tutta la procedura. diretta ad accertare se nel caso concreto fosse stato rispettato l'iter procedurale di cui all'art. 143 c.p.c. (e su quella ulteriore sopra indicata) che il giudice avrebbe dovuto pronunziarsi, emanando la pronunzia richiesta dallo schema procedimentale sopra indicato. Sono, pertanto, fondati nei sensi sopra indicati il primo ed il secondo motivo di ricorso, di modo che deve ritenersi assorbito il terzo. Passando all'esame del ricorso incidentale, debbono prendersi per prime in esame le due questioni Pin preliminari sollevate dallo EN a proposito della genericità della procura e della tardività della notifica del controricorso. Per quanto riguarda il primo aspetto, deve rilevarsi che l'art. 365 del codice di rito prevede che il ricorso debba essere sottoscritto, а pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo "munito di procura speciale". Il successivo art. 366 prevede, inoltre, che il ricorso debba tra l'altro contenere, sempre а pena di inammissibilità, "l'indicazione della procura, se conferita con atto separato" (n. 5). Dal combinato disposto di tali norme emerge che il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di "procura speciale", ovvero deve essere investito dalla parte in maniera non equivoca di mandato a ricorrere per la cassazione della sentenza emessa dal giudice di merito (Cass. 22.11.96 n. 10309). Per la espressione di tale volontà della parte non occorrono particolari formule, essendo sufficiente l'atto di conferimento in calce od а margine del ricorso notificato, il quale esplicita con chiarezza l'intenzione di conferire al difensore il mandato di legittimità e rappresentanza e difesa in sede di fu rilasciata conferisce certezza che la procura Pin 10 successivamente alla sentenza impugnata ed anteriormente alla notifica del ricorso stesso. Tale certezza, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si desume dal contenuto del ricorso stesso che, per il riferimento alla sentenza impugnata, fa presumere che la procura sia successiva alla sentenza stessa (Cass. 13.7.99 n. 7422, 20.2.99 n. 1430, 19.1.99 n. 462) nonché dalla certificazione di conformità all'originale della copia notificata del ricorso, che fa presumere che la procura stessa era già apposta in data antecedente alla notifica (Cass. 462/99 citata e 22.1.94 n. 629). E', in ogni caso onere di chi deduce l'inammissibilità dare prova della insufficienza dei parametri appena indicati (Cass. 24.12.99 n. 1427). La procura rilasciata dall'LA per il è conforme a controricorso e il ricorso incidentale requisiti in quanto è apposta, mediante testo questi impresso con timbro a stampa, а margine dell'atto e reca testualmente "Avv. Alberto Coppo, rappresentatemi e difendetemi in questa azione con facoltà ...", con chiaro riferimento al contenuto dell'atto stesso. Tale delega difensiva non è alterata dalla dizione, riportata nel timbro a stampa, "vale il presente mandato anche per il giudizio di appello о di opposizione, ecc. " in quanto la stessa, con tutta S 11 evidenza, appare solo come una inutile aggiunta che non vale ad escludere il significato del mandato difensivo sopra riferito. Essendo conforme ai parametri sopra riferiti, deve, pertanto, ritenersi che la procura in esame non sia affetta dalla denunziata genericità. Il ricorso incidentale è, invece, inammissibile in intempestivo. Essendo stato il ricorso quanto introduttivo notificato in data 14.7.2000, il ricorso incidentale, in ottemperanza ai termini fissati dagli artt. 370 e 371 c.p.c., avrebbe dovuto essere notificato precedentemente alla data del 4.10.2000, in cui la notifica fu effettuata. E' noto, infatti, che in fini del computo dei termini questo caso ai suddetti non può tenersi conto della sospensione operante nel periodo feriale, atteso che, а norma dell'art. 3 della 1. 7.10.69 n. 742, detta sospensione (disposta dall'art. 1 della stessa legge), non è applicabile nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie (cfr., per l'unanime giurisprudenza di questa Corte, tra le più recenti, le sentenze 4.3.2000 n. 2450 e 21.3.97 n. 2510), quale può essere qualificata la controversia ora in esame. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere Cin 12 cassata e deve essere rinviata al primo giudice, e cioè al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, perché proceda all'esame della domanda nei termini sopra indicati, pronunziando, altresì, sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma quale giudice del lavoro Il Presidente Gavidlo Violeri Così deciso in Roma il 3 aprile 2001 'Il Consigliere iro n mamma Dhill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D A 0 20 GIU. 2001 S 3 , 1 S oggi, 3 O . A 5 L T T L R , . O A A IL CANCELLIERE ' B N S L I E L 3 P D E S 7 - A D I 8 T I N - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I D I G A E A G , D O E O T E L R T T T I S N I A R E I L G S D E L E R E O D 13