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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira Maltese Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 842/2022 R.G. promossa
DA ( ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bartoli –
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., anche P.IVA_2
nell'affermata qualità di mandatario di Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Livia
[...]
Gaezza –
Appellato
CONTRO
(subentrata ex lege a Controparte_2
) – (C.F. – in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Oddo –
Appellata
1 R.G. 842_2022 OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1014 del 16.3.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso gli avvisi di addebito n. 593 2019 0011521832000 e 593 2019
0011242731000, notificati, rispettivamente, in data 17 dicembre 2019 e
15 gennaio 2020, con i quali l le aveva richiesto il pagamento di CP_1
contributi e sanzioni relativi ai modelli DM10 rettificativi – Gestione aziende con dipendenti relativamente al periodo da gennaio 2018 a mag- gio 2019, con esclusione del mese di febbraio 2019.
Il Tribunale rigettava l'opposizione confermando le note di rettifica nega- tive emesse dall'istituto. Compensava tra le parti le spese di lite.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 16.9.2022; si co- stituivano l e l'Agenzia delle Entrate SS (AdER). CP_1
Con le note telematiche del 15.3.2023 l'appellante ha depositato la «rice- vuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione age- volata comprendente anche le cartelle impugnate con il presente appello», contenente l'impegno a rinunciare ai giudizi, chiedendo «l'estinzione dell'odierno giudizio per cessazione della materia del contendere».
A seguito di ordinanza di questa Corte del 17.4.2025, l'appellata ha pro- dotto l'ulteriore documentazione richiesta.
Le parti hanno depositato le note ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione in data 9.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Richiamati i motivi di appello, da intendersi qui integralmente ritra- scritti, va rilevato che, a seguito dell'ordinanza di questa Corte,
l'appellante ha prodotto: A) il provvedimento di AdER nr. AT –
2 R.G. 842_2022 29390202500216293190 del 5.6.2025, previsto dall'art. 1, comma 241, della legge n. 197/2022 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 51 del
2023), relativo anche ai due AVA opposti (vd. nr. 4 e 5 del prospetto di pagina 5); B) ricevuta di pagamento PagoPA della prima rata scadente il
31.7.2025, con data 5.8.2025.
La ricevuta di presentazione della domanda, già depositata, contiene an- che l'impegno a rinunziare ai giudizi, per come previsto dall'art. 1, com- ma 236, della L. 197/2022.
2. Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art. 12 bis (“Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata”) del d.l. n. 84/2025, conver- tito nella legge n. 108/2025, prevede: «
1. Il secondo periodo del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiara- ta dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - SS che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge
n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decre- to-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, com-
3 R.G. 842_2022 porta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronuncia- ti nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili».
Pertanto, è sufficiente anche il versamento di una sola rata al fine di estin- guere il giudizio. Nel caso in esame è documentato il pagamento di 1 delle
10 rate indicate nel prospetto di AdER del 5.6.2025, prodotto da parte ap- pellante.
Il giudizio va quindi dichiarato estinto e le spese processuali di entrambi i gradi vanno dichiarate irripetibili.
3. La declaratoria di estinzione esclude altresì l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole decla- ratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12.10.2018).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giu- dizio;
compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giu- dizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
4 R.G. 842_2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira Maltese Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 842/2022 R.G. promossa
DA ( ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bartoli –
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., anche P.IVA_2
nell'affermata qualità di mandatario di Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Livia
[...]
Gaezza –
Appellato
CONTRO
(subentrata ex lege a Controparte_2
) – (C.F. – in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Oddo –
Appellata
1 R.G. 842_2022 OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1014 del 16.3.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso gli avvisi di addebito n. 593 2019 0011521832000 e 593 2019
0011242731000, notificati, rispettivamente, in data 17 dicembre 2019 e
15 gennaio 2020, con i quali l le aveva richiesto il pagamento di CP_1
contributi e sanzioni relativi ai modelli DM10 rettificativi – Gestione aziende con dipendenti relativamente al periodo da gennaio 2018 a mag- gio 2019, con esclusione del mese di febbraio 2019.
Il Tribunale rigettava l'opposizione confermando le note di rettifica nega- tive emesse dall'istituto. Compensava tra le parti le spese di lite.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 16.9.2022; si co- stituivano l e l'Agenzia delle Entrate SS (AdER). CP_1
Con le note telematiche del 15.3.2023 l'appellante ha depositato la «rice- vuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione age- volata comprendente anche le cartelle impugnate con il presente appello», contenente l'impegno a rinunciare ai giudizi, chiedendo «l'estinzione dell'odierno giudizio per cessazione della materia del contendere».
A seguito di ordinanza di questa Corte del 17.4.2025, l'appellata ha pro- dotto l'ulteriore documentazione richiesta.
Le parti hanno depositato le note ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione in data 9.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Richiamati i motivi di appello, da intendersi qui integralmente ritra- scritti, va rilevato che, a seguito dell'ordinanza di questa Corte,
l'appellante ha prodotto: A) il provvedimento di AdER nr. AT –
2 R.G. 842_2022 29390202500216293190 del 5.6.2025, previsto dall'art. 1, comma 241, della legge n. 197/2022 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 51 del
2023), relativo anche ai due AVA opposti (vd. nr. 4 e 5 del prospetto di pagina 5); B) ricevuta di pagamento PagoPA della prima rata scadente il
31.7.2025, con data 5.8.2025.
La ricevuta di presentazione della domanda, già depositata, contiene an- che l'impegno a rinunziare ai giudizi, per come previsto dall'art. 1, com- ma 236, della L. 197/2022.
2. Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art. 12 bis (“Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata”) del d.l. n. 84/2025, conver- tito nella legge n. 108/2025, prevede: «
1. Il secondo periodo del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiara- ta dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - SS che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge
n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decre- to-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, com-
3 R.G. 842_2022 porta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronuncia- ti nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili».
Pertanto, è sufficiente anche il versamento di una sola rata al fine di estin- guere il giudizio. Nel caso in esame è documentato il pagamento di 1 delle
10 rate indicate nel prospetto di AdER del 5.6.2025, prodotto da parte ap- pellante.
Il giudizio va quindi dichiarato estinto e le spese processuali di entrambi i gradi vanno dichiarate irripetibili.
3. La declaratoria di estinzione esclude altresì l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole decla- ratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12.10.2018).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giu- dizio;
compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giu- dizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
4 R.G. 842_2022