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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice est
Dott.ssa Ethel ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21/02/2022,
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
D'Amico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a L'Aquila, Via Vittorio Veneto
n. 11, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/08/1994 e residente a [...], non costituito
- CONVENUTO CONTUMACE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza 14/12/2024, nella quale è stato concesso termine di 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale, alle condizioni di parte ricorrente qui di seguito riportate, nella contumacia di parte convenuta:
CONCLUSIONI “In via principale e nel merito:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in CA di Mezzo (AQ) il
09.03.2016 e regolarmente trascritto presso gli uffici dell'Anagrafe del medesimo Comune (anno
2016, Numero 1, Parte I, Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA di Mezzo (AQ) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. disporre, ai sensi dell'art. 337-quater comma 3 c.c., l'affidamento super-esclusivo o rafforzato del figlio minore in favore della madre SI.ra , fermo restando Per_1 Parte_1
l'obbligo alla corresponsione del mantenimento mensile di € 250,00, come stabilito con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 06.05.2024;
In subordine:
3. confermare in toto quanto stabilito con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 06.05.2024, sia in termini di affidamento esclusivo della prole in favore della madre, SI.ra , Parte_1
che di contributo al mantenimento a carico del resistente nella misura di € 250,00 mensili;
4. vinte le spese di giudizio da liquidarsi a carico dello Stato in forza del decreto di ammissione della SI.ra al gratuito patrocinio, giusta seduta del ConSIlio dell'Ordine degli Parte_1
Avvocati di Monza del 15.12.2021 (istanza n. 944/2021) depositata agli atti del giudizio (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente).”
***
Con ricorso depositato in data 21/02/2022, adiva l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto in CA di Mezzo (AQ) il
09/03/2016, nei confronti di . Controparte_1
Per_ Esponeva che dalla loro unione era nato il figlio (14/04/2016) e che le parti all'udienza del
04/12/2019 giungevano ad un accordo sulle seguenti condizioni, omologate dal Tribunale dell'Aquila con decreto n. 7764/2019 del 27/12/2019, reso nell'ambito del procedimento R.G. n. 2491/2019:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori con modalità condivisa ai sensi Per_1
della Legge n. 54/2006, con collocamento dello stesso presso la madre. I coniugi avranno potestà genitoriale condivisa per l'ordinaria, e congiunta per la straordinaria secondo le modalità a seguire.
I genitori pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. 3. in ogni caso i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili, telefonicamente, per qualunque necessità riguardante il figlio ed a comunicarsi l'un l'altro, tempestivamente, qualunque notizia riguardante in particolare la salute e il benessere del figlio.
Per_ 4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, avuto riguardo alla tenera età del minore ed alla distanza che intercorre tra i luoghi di residenza dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il sabato e la domenica per un fine settimana al mese, dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Sempre attese le condizioni di cui sopra, i coniugi concordano che, durante le visite del padre,
Per_ quest'ultimo possa tenere con sé il minore nell'ambito territoriale del Comune di CA di
Mezzo e senza pernottamento del figlio, ciò sino al compimento del quarto anno di età del minore. Per_ Si precisa altresì che al compimento del quarto anno di età di il diritto di visita, nei termini sopra specificati, potrà prevedere il pernottamento del minore presso il padre, sempre nel territorio del Comune di CA di Mezzo e sempre per un fine settimana al mese (dalle ore 10.00 del sabato alla domenica fino alle ore 19,00);
5. il Sig. versa alla Sig.ra la somma di € 150,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di concorso al mantenimento del figlio minore da corrispondere entro il giorno 20 Per_1
(venti) di ogni mese con adeguamento automatico annuale della predetta somma secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
6. il SI. , non appena ne otterrà liquidazione, corrisponderà altresì alla SI.ra Controparte_1
l'importo a titolo di assegno familiare (ANF) che verrà erogato dall'Inps, Parte_1 quale integrazione del suddetto mantenimento di € 150,00 in favore del figlio minore Per_1
Per_ 7. l'assegno di mantenimento al figlio verrà versato mediante accredito su BPER Card Payup
n. 5267 3610 2201 5427, circuito Mastercard, intestata alla Sig.ra e recante Parte_1
le seguenti coordinate: [...]PR0000770036; Per_ 8. le spese extra assegno nell'interesse del figlio , dovranno essere sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, indicando i criteri di ripartizione delle stesse (…).
9. entrambi i coniugi si impegnano, inoltre, a preservare l'equilibrio psichico e la sana crescita del figlio minore, limitando le frequentazioni di quest'ultimo alle sole relazioni affettive che si palesino come stabili e durature;
10. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, ora ed in futuro.”;
Per_ Parte ricorrente rappresentava che da gennaio 2021 il minore era stato dichiarato invalido civile con la seguente diagnosi: “epilessia generalizzata in trattamento farmacologico. Ritardo globale dello sviluppo”, con disposizione in suo favore di indennità di accompagnamento dal momento che
“necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e che il SI. interrompeva ogni rapporto con il suo nucleo familiare, rendendosi Controparte_1
di fatto irreperibile e sottraendosi ai suoi doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio, anche smettendo di corrispondere alla ricorrente il contributo al mantenimento in favore del minore previsto in sede di separazione.
Nel presente giudizio la domandava, oltre alla pronunzia di scioglimento del Parte_1
matrimonio a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di separazione ma non
Per_ ottemperate dal padre, l'affidamento super-esclusivo del figlio .
In data 06/05/2024, nella contumacia del convenuto, il tribunale affidava il minore (nato Per_1
il 14 aprile 2016) in via esclusiva alla madre SInora la quale potrà Parte_1
assumere le decisioni in materia di educazione, istruzione, salute e residenza nell'interesse del figlio.
Comunicherà previamente, ove possibile, al padre SI. le necessità del minore Controparte_1
ma potrà decidere in modo autonomo, senza necessità di ottenere previamente il consenso del padre;
Collocava inoltre il minore presso la madre e stabiliva a carico del padre assegno di Per_1 mantenimento nella misura di €250,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Delegava i servizi sociali del Comune dell'Aquila a monitorare le condizioni di benessere del minore
e, ove richiesto da uno o entrambe i genitori, a facilitare gli incontri fra padre e figlio con le modalità ritenute più opportune e concordate con la madre;
In data 04/10/2024 la ricorrente, in osservanza dei termini concessi, depositava memoria integrativa ex artt. 4 comma 10 L. 898/80 e 709 comma 3 c.p.c. modificando la propria domanda iniziale e chiedendo dichiararsi la decadenza della responsabilità genitoriale del padre e, in subordine,
l'affidamento cd. “super-esclusivo” del figlio.
All'udienza del 06/11/2024 il Giudice sollevava questione di competenza territoriale in merito alla Per_ domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sul figlio minore Controparte_1
e concedeva alla ricorrente termine sino al 05/12/2024 per dedurre in merito.
Con note autorizzate depositate in data 02/12/2024 la ricorrente rinunciava alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, chiedeva l'ammissione della prova per testi articolata nella memoria integrativa, precisava in tale sede le conclusioni riportandosi a quelle spiegate in memoria (punti n.
1, 3, 4 e 5) e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con la concessione di termine abbreviato ex art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale. In conseguenza, il Giudice, con ordinanza del 05/12/2024 tratteneva la causa in decisione e concedeva termine abbreviato di giorni trenta, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza, per il deposito di comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
o La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa n. 7764/2019 emesso dal Tribunale dell'Aquila 27/12/2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi sia mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Per_
o In punto di affidamento del figlio minore, il Collegio ritiene che debba essere affidato in modo super-esclusivo alla madre.
La modalità di affido super-esclusivo del minore alla madre appare conforme all'interesse del minore considerato il sostanziale e persistente disinteresse mostrato dal padre che nonostante le fatiche del figlio, dichiarato dall'Inps invalido civile con diagnosi di epilessia generalizzata in trattamento farmacologico. Ritardo globale dello sviluppo che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. doc. 4).
Il padre, inizialmente resosi irreperibile alla propria residenza anagrafica in Monza, via Nicolò
Tommaseo n.5, è stata ivi notificata al convenuto, a mani, il 29 aprile 2023, come risulta dalle relate di notifica avvenuta inizialmente ex art.143 c.p.c. e quindi con sottoscrizione del destinatario.
Il padre nonostante le richieste di cui al ricorso ha scelto di rimanere contumace e di non esercitare la responsabilità genitoriale. Il comportamento processuale del convenuto conferma e avvalora le
Per_ allegazioni, da parte della madre, della sua assenza nei contatti, anche telefonici, con il figlio , lasciato alle esclusive cure della madre.
Non emerge alcun elemento atto a porre in dubbio che la madre, , sia in grado Parte_1
di assicurare al figlio un modello educativo idoneo a garantire loro un regolare sviluppo e una crescita equilibrata.
Per_ Alla luce di tali argomentazioni, dispone il collocamento di in via prevalente presso la madre, dove risulta già vivere da tempo. o Con riferimento all'esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti del figlio minore.
Nell'interesse del minore, appare opportuno, dato il lungo tempo intercorso senza rapporti con il padre, la giovane età del figlio e la necessità di tutelare il minore evitando contatti sporadici che potrebbero destabilizzarlo, è opportuno prescrivere che il padre, ove intendesse riprendere i rapporti con il figlio, si rivolga ai Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza del minore
(attualmente Comune dell'Aquila) e partecipi a colloqui a sostegno della genitorialità garantendo continuità nei futuri incontri padre-figlio. A tal fine, deve disporsi che i Servizi mettano a disposizione uno spazio neutro osservato per gli incontri fra padre e minore, qualora richiesti. Prima di fissare un incontro fra il padre ed il minore, dispone che i Servizi verifichino la sua seria volontà di riprendere in modo continuativo i rapporti con i figli e la corrispondenza all'interesse del minore, assunte informazioni anche dalla madre ed eventualmente dall'istituto scolastico frequentato dal minore.
o In punto di statuizioni economiche.
Rilevato che la SInora non svolge alcuna attività lavorativa, non percependo dunque Parte_1
alcun reddito da lavoro (cfr. doc. 1 nota di deposito del 26/01/2023) e che nei propri scritti ha documentato di aver percepito reddito di cittadinanza per € 400,00 e sussidio per invalidità civile del
Per_ figlio per € 500,00;
Osservato che la ricorrente ha allegato di non sostenere costi abitativi per mutuo o canone di locazione e di avvalersi dell'aiuto economico della sorella e del padre (cfr. doc. 2 nota di deposito del
26/01/2023).
Rilevato che parte ricorrente non ha prodotto alcuna prova documentale circa la situazione economica e reddituale del resistente.
Ritenuto che nella determinazione dell'importo del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre dovrà tenersi conto, con riferimento alla ricorrente del fatto che stante l'irreperibilità del padre la stessa si farà carico in via esclusiva del mantenimento del figlio e del fatto che in virtù dell'affido esclusivo del minore a sé, percepirà in via integrale l'assegno unico per il figlio a carico.
Ritenuto che
la difficoltà di comunicare con il padre e di reperirlo e la sua allegata pregressa morosità rendano opportuno stabilire le spese straordinarie in misura forfettizzata agevolandone così la quantificazione ed eventuale azione di recupero del credito.
Tanto premesso, il Collegio dispone che dovrà corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno per il contributo al mantenimento del figlio minore, un assegno mensile
[...] di € 200,00. Tale somma deve corrispondersi alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre è inoltre tenuto al pagamento di ulteriori € 50,00 forfettizzati a titolo di spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il
Tribunale di Monza.
o Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, le spese del giudizio sono irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 21/02/2022, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a CA di Mezzo (AQ) il giorno 09/03/2016 (atto di matrimonio n. 1, Parte I, del CP_1
Comune di CA di Mezzo (AQ));
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA di Mezzo (AQ), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
Per_ III. Affida il figlio in via cd. “super- esclusiva” alla madre disponendo il suo collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per il figlio, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio;
IV. Dispone che i Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza del minore
(attualmente Comune dell'Aquila) assistano la madre nell'offrire uno spazio neutro osservato per gli incontri fra padre e minore, qualora richiesti dal padre, previa valutazione della serietà dell'intento di riprendere in modo continuativo i rapporti con il figlio e della rispondenza delle frequentazioni all'interesse del minore, come dettagliato in motivazione;
V. Pone a carico di l'importo complessivo di €250,00 mensili – di cui Controparte_1
€200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario e €50,00 a titolo di contributo forfettizzato alle spese straordinarie - somma da versarsi a e da corrispondersi in via Parte_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici
Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di gennaio 2025;
VI. Dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS sia percepito interamente da Parte_1
;
[...]
VII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune dell'Aquila.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Caterina Caniato
Il Presidente
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice est
Dott.ssa Ethel ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21/02/2022,
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
D'Amico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a L'Aquila, Via Vittorio Veneto
n. 11, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/08/1994 e residente a [...], non costituito
- CONVENUTO CONTUMACE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza 14/12/2024, nella quale è stato concesso termine di 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale, alle condizioni di parte ricorrente qui di seguito riportate, nella contumacia di parte convenuta:
CONCLUSIONI “In via principale e nel merito:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in CA di Mezzo (AQ) il
09.03.2016 e regolarmente trascritto presso gli uffici dell'Anagrafe del medesimo Comune (anno
2016, Numero 1, Parte I, Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA di Mezzo (AQ) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. disporre, ai sensi dell'art. 337-quater comma 3 c.c., l'affidamento super-esclusivo o rafforzato del figlio minore in favore della madre SI.ra , fermo restando Per_1 Parte_1
l'obbligo alla corresponsione del mantenimento mensile di € 250,00, come stabilito con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 06.05.2024;
In subordine:
3. confermare in toto quanto stabilito con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 06.05.2024, sia in termini di affidamento esclusivo della prole in favore della madre, SI.ra , Parte_1
che di contributo al mantenimento a carico del resistente nella misura di € 250,00 mensili;
4. vinte le spese di giudizio da liquidarsi a carico dello Stato in forza del decreto di ammissione della SI.ra al gratuito patrocinio, giusta seduta del ConSIlio dell'Ordine degli Parte_1
Avvocati di Monza del 15.12.2021 (istanza n. 944/2021) depositata agli atti del giudizio (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente).”
***
Con ricorso depositato in data 21/02/2022, adiva l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto in CA di Mezzo (AQ) il
09/03/2016, nei confronti di . Controparte_1
Per_ Esponeva che dalla loro unione era nato il figlio (14/04/2016) e che le parti all'udienza del
04/12/2019 giungevano ad un accordo sulle seguenti condizioni, omologate dal Tribunale dell'Aquila con decreto n. 7764/2019 del 27/12/2019, reso nell'ambito del procedimento R.G. n. 2491/2019:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori con modalità condivisa ai sensi Per_1
della Legge n. 54/2006, con collocamento dello stesso presso la madre. I coniugi avranno potestà genitoriale condivisa per l'ordinaria, e congiunta per la straordinaria secondo le modalità a seguire.
I genitori pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. 3. in ogni caso i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili, telefonicamente, per qualunque necessità riguardante il figlio ed a comunicarsi l'un l'altro, tempestivamente, qualunque notizia riguardante in particolare la salute e il benessere del figlio.
Per_ 4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, avuto riguardo alla tenera età del minore ed alla distanza che intercorre tra i luoghi di residenza dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il sabato e la domenica per un fine settimana al mese, dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Sempre attese le condizioni di cui sopra, i coniugi concordano che, durante le visite del padre,
Per_ quest'ultimo possa tenere con sé il minore nell'ambito territoriale del Comune di CA di
Mezzo e senza pernottamento del figlio, ciò sino al compimento del quarto anno di età del minore. Per_ Si precisa altresì che al compimento del quarto anno di età di il diritto di visita, nei termini sopra specificati, potrà prevedere il pernottamento del minore presso il padre, sempre nel territorio del Comune di CA di Mezzo e sempre per un fine settimana al mese (dalle ore 10.00 del sabato alla domenica fino alle ore 19,00);
5. il Sig. versa alla Sig.ra la somma di € 150,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di concorso al mantenimento del figlio minore da corrispondere entro il giorno 20 Per_1
(venti) di ogni mese con adeguamento automatico annuale della predetta somma secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
6. il SI. , non appena ne otterrà liquidazione, corrisponderà altresì alla SI.ra Controparte_1
l'importo a titolo di assegno familiare (ANF) che verrà erogato dall'Inps, Parte_1 quale integrazione del suddetto mantenimento di € 150,00 in favore del figlio minore Per_1
Per_ 7. l'assegno di mantenimento al figlio verrà versato mediante accredito su BPER Card Payup
n. 5267 3610 2201 5427, circuito Mastercard, intestata alla Sig.ra e recante Parte_1
le seguenti coordinate: [...]PR0000770036; Per_ 8. le spese extra assegno nell'interesse del figlio , dovranno essere sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, indicando i criteri di ripartizione delle stesse (…).
9. entrambi i coniugi si impegnano, inoltre, a preservare l'equilibrio psichico e la sana crescita del figlio minore, limitando le frequentazioni di quest'ultimo alle sole relazioni affettive che si palesino come stabili e durature;
10. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, ora ed in futuro.”;
Per_ Parte ricorrente rappresentava che da gennaio 2021 il minore era stato dichiarato invalido civile con la seguente diagnosi: “epilessia generalizzata in trattamento farmacologico. Ritardo globale dello sviluppo”, con disposizione in suo favore di indennità di accompagnamento dal momento che
“necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e che il SI. interrompeva ogni rapporto con il suo nucleo familiare, rendendosi Controparte_1
di fatto irreperibile e sottraendosi ai suoi doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio, anche smettendo di corrispondere alla ricorrente il contributo al mantenimento in favore del minore previsto in sede di separazione.
Nel presente giudizio la domandava, oltre alla pronunzia di scioglimento del Parte_1
matrimonio a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di separazione ma non
Per_ ottemperate dal padre, l'affidamento super-esclusivo del figlio .
In data 06/05/2024, nella contumacia del convenuto, il tribunale affidava il minore (nato Per_1
il 14 aprile 2016) in via esclusiva alla madre SInora la quale potrà Parte_1
assumere le decisioni in materia di educazione, istruzione, salute e residenza nell'interesse del figlio.
Comunicherà previamente, ove possibile, al padre SI. le necessità del minore Controparte_1
ma potrà decidere in modo autonomo, senza necessità di ottenere previamente il consenso del padre;
Collocava inoltre il minore presso la madre e stabiliva a carico del padre assegno di Per_1 mantenimento nella misura di €250,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Delegava i servizi sociali del Comune dell'Aquila a monitorare le condizioni di benessere del minore
e, ove richiesto da uno o entrambe i genitori, a facilitare gli incontri fra padre e figlio con le modalità ritenute più opportune e concordate con la madre;
In data 04/10/2024 la ricorrente, in osservanza dei termini concessi, depositava memoria integrativa ex artt. 4 comma 10 L. 898/80 e 709 comma 3 c.p.c. modificando la propria domanda iniziale e chiedendo dichiararsi la decadenza della responsabilità genitoriale del padre e, in subordine,
l'affidamento cd. “super-esclusivo” del figlio.
All'udienza del 06/11/2024 il Giudice sollevava questione di competenza territoriale in merito alla Per_ domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sul figlio minore Controparte_1
e concedeva alla ricorrente termine sino al 05/12/2024 per dedurre in merito.
Con note autorizzate depositate in data 02/12/2024 la ricorrente rinunciava alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, chiedeva l'ammissione della prova per testi articolata nella memoria integrativa, precisava in tale sede le conclusioni riportandosi a quelle spiegate in memoria (punti n.
1, 3, 4 e 5) e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con la concessione di termine abbreviato ex art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale. In conseguenza, il Giudice, con ordinanza del 05/12/2024 tratteneva la causa in decisione e concedeva termine abbreviato di giorni trenta, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza, per il deposito di comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
o La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa n. 7764/2019 emesso dal Tribunale dell'Aquila 27/12/2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi sia mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Per_
o In punto di affidamento del figlio minore, il Collegio ritiene che debba essere affidato in modo super-esclusivo alla madre.
La modalità di affido super-esclusivo del minore alla madre appare conforme all'interesse del minore considerato il sostanziale e persistente disinteresse mostrato dal padre che nonostante le fatiche del figlio, dichiarato dall'Inps invalido civile con diagnosi di epilessia generalizzata in trattamento farmacologico. Ritardo globale dello sviluppo che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. doc. 4).
Il padre, inizialmente resosi irreperibile alla propria residenza anagrafica in Monza, via Nicolò
Tommaseo n.5, è stata ivi notificata al convenuto, a mani, il 29 aprile 2023, come risulta dalle relate di notifica avvenuta inizialmente ex art.143 c.p.c. e quindi con sottoscrizione del destinatario.
Il padre nonostante le richieste di cui al ricorso ha scelto di rimanere contumace e di non esercitare la responsabilità genitoriale. Il comportamento processuale del convenuto conferma e avvalora le
Per_ allegazioni, da parte della madre, della sua assenza nei contatti, anche telefonici, con il figlio , lasciato alle esclusive cure della madre.
Non emerge alcun elemento atto a porre in dubbio che la madre, , sia in grado Parte_1
di assicurare al figlio un modello educativo idoneo a garantire loro un regolare sviluppo e una crescita equilibrata.
Per_ Alla luce di tali argomentazioni, dispone il collocamento di in via prevalente presso la madre, dove risulta già vivere da tempo. o Con riferimento all'esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti del figlio minore.
Nell'interesse del minore, appare opportuno, dato il lungo tempo intercorso senza rapporti con il padre, la giovane età del figlio e la necessità di tutelare il minore evitando contatti sporadici che potrebbero destabilizzarlo, è opportuno prescrivere che il padre, ove intendesse riprendere i rapporti con il figlio, si rivolga ai Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza del minore
(attualmente Comune dell'Aquila) e partecipi a colloqui a sostegno della genitorialità garantendo continuità nei futuri incontri padre-figlio. A tal fine, deve disporsi che i Servizi mettano a disposizione uno spazio neutro osservato per gli incontri fra padre e minore, qualora richiesti. Prima di fissare un incontro fra il padre ed il minore, dispone che i Servizi verifichino la sua seria volontà di riprendere in modo continuativo i rapporti con i figli e la corrispondenza all'interesse del minore, assunte informazioni anche dalla madre ed eventualmente dall'istituto scolastico frequentato dal minore.
o In punto di statuizioni economiche.
Rilevato che la SInora non svolge alcuna attività lavorativa, non percependo dunque Parte_1
alcun reddito da lavoro (cfr. doc. 1 nota di deposito del 26/01/2023) e che nei propri scritti ha documentato di aver percepito reddito di cittadinanza per € 400,00 e sussidio per invalidità civile del
Per_ figlio per € 500,00;
Osservato che la ricorrente ha allegato di non sostenere costi abitativi per mutuo o canone di locazione e di avvalersi dell'aiuto economico della sorella e del padre (cfr. doc. 2 nota di deposito del
26/01/2023).
Rilevato che parte ricorrente non ha prodotto alcuna prova documentale circa la situazione economica e reddituale del resistente.
Ritenuto che nella determinazione dell'importo del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre dovrà tenersi conto, con riferimento alla ricorrente del fatto che stante l'irreperibilità del padre la stessa si farà carico in via esclusiva del mantenimento del figlio e del fatto che in virtù dell'affido esclusivo del minore a sé, percepirà in via integrale l'assegno unico per il figlio a carico.
Ritenuto che
la difficoltà di comunicare con il padre e di reperirlo e la sua allegata pregressa morosità rendano opportuno stabilire le spese straordinarie in misura forfettizzata agevolandone così la quantificazione ed eventuale azione di recupero del credito.
Tanto premesso, il Collegio dispone che dovrà corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno per il contributo al mantenimento del figlio minore, un assegno mensile
[...] di € 200,00. Tale somma deve corrispondersi alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre è inoltre tenuto al pagamento di ulteriori € 50,00 forfettizzati a titolo di spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il
Tribunale di Monza.
o Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, le spese del giudizio sono irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 21/02/2022, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a CA di Mezzo (AQ) il giorno 09/03/2016 (atto di matrimonio n. 1, Parte I, del CP_1
Comune di CA di Mezzo (AQ));
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA di Mezzo (AQ), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
Per_ III. Affida il figlio in via cd. “super- esclusiva” alla madre disponendo il suo collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per il figlio, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio;
IV. Dispone che i Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza del minore
(attualmente Comune dell'Aquila) assistano la madre nell'offrire uno spazio neutro osservato per gli incontri fra padre e minore, qualora richiesti dal padre, previa valutazione della serietà dell'intento di riprendere in modo continuativo i rapporti con il figlio e della rispondenza delle frequentazioni all'interesse del minore, come dettagliato in motivazione;
V. Pone a carico di l'importo complessivo di €250,00 mensili – di cui Controparte_1
€200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario e €50,00 a titolo di contributo forfettizzato alle spese straordinarie - somma da versarsi a e da corrispondersi in via Parte_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici
Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di gennaio 2025;
VI. Dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS sia percepito interamente da Parte_1
;
[...]
VII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune dell'Aquila.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Caterina Caniato
Il Presidente
Laura Gaggiotti