Sentenza breve 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 30/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonella Fiorani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di Piacenza, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Piacenza - Sportello Unico Immigrazione, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato e comunque connesso a quello gravato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura – U.T.G. di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto, lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha richiesto il passaggio in decisione sulla scorta degli scritti;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha chiesto annullarsi il provvedimento della Prefettura di Piacenza - Sportello Unico Immigrazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Tale provvedimento, preceduto da preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è fondato sulla circostanza che « al momento della presentazione dell'istanza di conversione in data 4 dicembre 2023 il permesso di soggiorno del sig. -OMISSIS-risultava già scaduto il 18 giugno 2023. Il precedente contratto di lavoro stagionale del sig. -OMISSIS-aveva una durata di 6 mesi dal 17 gennaio 2023 al 16 luglio 2023 ».
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la « violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 22 della legge 241/90 e degli artt. 5, 22, 24 del D. Lgs 286/98 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - illogicità ed irragionevolezza della motivazione », deducendo, in via di estrema sintesi, che ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non sarebbe necessaria la titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità.
In definitiva, il ricorrente imputa all’Amministrazione l’erronea applicazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 (“ Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 ”), quale interpretato dalla giurisprudenza, nel senso cioè che l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di “lavoro stagionale” non osta alla successiva presentazione dell’istanza di conversione, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 24, comma 10.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Piacenza instando per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025, fissata per la discussione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il Collegio dà atto che la presente controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm., stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti nei propri scritti; né, del resto, vi osta la mancata comparizione delle parti, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453), l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio e quindi alla conversione del rito – che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa –, altrimenti ciò frustrando la ratio acceleratoria insita nell’art. 60 cod. proc. amm. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo.
A giudizio del Collegio il ricorso è fondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è fondato sulla circostanza che « al momento della presentazione dell'istanza di conversione in data 4 dicembre 2023 il permesso di soggiorno del sig. -OMISSIS-risultava già scaduto il 18 giugno 2023. Il precedente contratto di lavoro stagionale del sig. -OMISSIS-aveva una durata di 6 mesi dal 17 gennaio 2023 al 16 luglio 2023 ».
Come è noto, si è oramai consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione di cui all’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 non stabilisce un termine entro il quale debba essere richiesta la conversione, prevedendo essa, quali sole condizioni a tale fine necessarie, l’avere svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, la sussistenza di un’offerta di contratto di “lavoro subordinato” a tempo determinato o indeterminato e il rispetto delle quote di cui al precedente art. 3, comma 4 (cfr. ex multis , T.A.R. Emilia-Romagna, RM, 7 novembre 2024 n. 301 che richiama T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 marzo 2024 n. 755).
Ne discende che la validità del titolo di soggiorno al momento della domanda non è un requisito per la «conversione», difettando un termine perentorio del tipo di quelli presenti in altre disposizioni del testo unico del 1998, quale l’art. 6, comma 1 (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, RM, 7 novembre 2024 n. 301 che richiama T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 gennaio 2024 n. 1840; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 24 giugno 2024 n. 420; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 23 settembre 2024 n. 753).
Né si può ritenere che la sussistenza di un termine perentorio possa essere ricavata dall’argomentazione logica secondo cui solo ciò che è ancora efficace è suscettibile di conversione. Va difatti osservato che il legislatore, in materia di immigrazione, ha mostrato di non volersi ancorare a rigidi schemi logici, preferendo adottare soluzioni pragmatiche che salvaguardino, al contempo, l’interesse dello straniero a soggiornare nel territorio dello Stato e l’interesse pubblico a che sia assicurato un ordinato fenomeno migratorio e, più in generale, a che sia garantita la pubblica sicurezza. A questo riguardo, deve essere richiamato l’art. 5, comma 5, del T.U.I. il quale stabilisce che, nel valutare l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve tenere in considerazione tutti gli elementi sopraggiunti e deve quindi accogliere l’istanza qualora, al momento della valutazione stessa, ricorrano tutti i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni irregolarità pregressa ed indipendentemente da ogni carenza formale (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, RM, 7 novembre 2024 n. 301 che richiama T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 marzo 2024 n. 755).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, l’atto impugnato è illegittimo, giacché non può l’Amministrazione negare al ricorrente la richiesta «conversione» per l’addotta intempestività dell’istanza e cioè per il solo formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, RM, 7 novembre 2024 n. 301 che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 7 giugno 2023 n. 5604).
In conclusione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prefettizio impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di RM, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidandole complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.