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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 04/09/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2187/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione Civile Feriale Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott.ssa Barbara Previati Presidente;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
Dott. Michele Dentale Giudice G.O.P.; riunito nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2187 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente: TRA:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, in via Kennedy n. 3, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Biferno n. 4, presso lo studio dell'avv. Ulrico Quaranta, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente) E:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Testimone_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], contrada Campone n. 3; (convenuto contumace) NONCHÉ: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege) OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9 aprile 2025; FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 15/07/2001, con
, dal quale sono nati i figli (23/7/2002) e (06/02/2006), ad oggi, Testimone_1 Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni. La ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 63/2022, emessa, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 2548/2019, in data 27/01/2022;
- che la separazione dal coniuge si è protratta ininterrottamente sino all'attualità, senza alcuna possibilità di riconciliazione della coppia;
- che il convenuto ha sempre manifestato scarso interesse rispetto alle necessità familiari, omettendo di contribuire economicamente al mantenimento dei figli, anche a fronte delle statuizioni emesse dall'intestato Tribunale in sede di separazione. La ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , con conferma, in favore della ricorrente stessa, Testimone_1 dell'assegnazione della casa familiare di sua proprietà, così come già disposta in sede di separazione;
in via meramente subordinata, oltre che condizionata all'eventuale proposizione di domande economiche da parte del convenuto, la ricorrente ha, infine, richiesto di porre, a carico del convenuto stesso, l'obbligo di corrispondere, in suo favore, l'assegno mensile già posto, a carico dell'odierno convenuto, in sede di separazione, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli. Designato il giudice relatore, all'udienza del 09/04/2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto e, fatte precisare le conclusioni, il giudice istruttore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, ossia il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, emessa, dall'intestato Tribunale, in data 27/01/2022 (non risultando, infatti, essere stata proposta alcuna impugnazione avverso la stessa) e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione, in data 14/01/2020, dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione giudiziale.
Sull'affidamento e sul collocamento dei figli. Nulla deve essere disposto, in questa sede, in merito all'affidamento dei figli e alla loro collocazione, essendo entrambi, ormai, maggiorenni e, pertanto, del tutto liberi di determinarsi autonomamente in ordine al genitore con il quale, eventualmente, vivere.
Sul contributo al mantenimento dei figli. Con riguardo al mantenimento dei figli, preliminarmente si rileva come la ricorrente ha espressamente dichiarato, nel ricorso introduttivo, di non voler richiedere alcun contributo economico, da porre a carico del convenuto, per il mantenimento degli stessi, se non in via meramente subordinata e condizionata all'eventuale proposizione di domande economiche da parte del convenuto medesimo;
domande che, nel caso di specie, non sono state, tuttavia, proposte, essendo il convenuto rimasto contumace nel presente giudizio. È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, dal momento della maggiore età dei figli cessa l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, in concomitanza, del resto, con l'acquisto, da parte dei figli stessi, della piena capacità lavorativa, intesa come adeguatezza ed idoneità a svolgere un lavoro remunerato;
ciò, salva l'allegazione e la prova, con onere a carico della parte richiedente, in merito alla sussistenza di specifiche circostanze che giustifichino il permanere, a carico dei genitori, dell'obbligo di mantenimento dei figli non autosufficienti economicamente (così: Cass. civ. n. 17183/2020). Qualora, peraltro, sussistano le condizioni per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, questi non possono (né potrebbero i genitori per loro conto) rinunciarvi, trattandosi di diritto indisponibile (così: Cass. civ. n. 32529/2018). In altri termini: con la maggiore età cessa l'obbligo di mantenimento, salva la prova di particolari circostanze che ne giustifichino il perdurare (come, ad es., a mero titolo esemplificativo: la frequenza, con profitto, di un corso di studi universitario;
la concreta attivazione, senza esito positivo, per la ricerca di un'occupazione; e così via); qualora, però, sussistano, in concreto, i presupposti per il riconoscimento (in via eccezionale) dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, questi non vi possono rinunciare. Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, la parte ricorrente (pur essendone onerata) nulla ha allegato, né con riferimento alla sussistenza di particolari situazioni che giustifichino, nel caso di specie, il perdurare dell'obbligo, a carico dei genitori, di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, né, a monte, con riferimento alla situazione di effettiva non indipendenza economica dei figli maggiorenni. Nulla deve, pertanto, essere disposto, in questa sede, con riferimento al mantenimento dei figli: non perché la ricorrente vi abbia rinunciato, bensì perché non risulta allegato, né provato, che i figli maggiorenni versino in una situazione di effettiva non indipendenza economica, né, in ogni caso, che gli stessi si trovino in una di quelle particolari situazioni che giustificano il perdurare dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori.
Sull'assegnazione della casa familiare. Nulla deve, da ultimo, essere disposto nemmeno con riferimento all'assegnazione della casa familiare, trattandosi di istituto che, com'è noto, si giustifica esclusivamente in considerazione del bisogno di tutela della prole minore di età e/o economicamente non indipendente. La giurisprudenza, di merito e di legittimità, è, infatti, ormai granitica nell'affermare che, in assenza di figli minori di età e/o economicamente non indipendenti che vivano nella casa coniugale stessa, il giudice non può disporre l'assegnazione dell'abitazione (così, ex multis: Cass. civ. n. 24254/2018), con la conseguenza per cui il godimento dell'immobile segue l'ordinario regime giuridico connesso al diritto di proprietà. Nel caso di specie, come già osservato, nulla viene allegato in merito alla non indipendenza economica dei figli maggiorenni e, in particolare, del figlio maggiorenne che risulta abitare nella casa familiare Per_2 unitamente alla madre, odierna ricorrente;
ne deriva che, nel caso di specie, alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare deve essere emesso.
Sulle spese di lite del presente giudizio. Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto, in applicazione del principio di causalità. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (stante la particolare linearità della questione) previsti, per i procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione nonché decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata (anche tenuto conto del fatto che il presente giudizio si è esaurito nell'ambito di una sola udienza in presenza), e con applicazione, da ultimo, della riduzione del 30% di cui all'art. 4, co. 4, del D.M. cit. per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (attesa la totale assenza di provvedimenti da assumere in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e/o con i figli).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2187 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 15/07/2001, tra e , in atti generalizzati (come Parte_1 Testimone_1 da atto di matrimonio iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di BO, CB, dell'anno 2001, atto n. 7, parte 2, serie A);
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• Non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare, sull'affidamento e sulla collocazione dei figli, e , nonché sul loro Persona_3 Persona_4 mantenimento;
• Condanna alla refusione, in favore di , delle Testimone_1 Parte_1 spese di lite sostenute per l'odierno giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.017,10 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge). Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott.ssa Barbara Previati
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione Civile Feriale Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott.ssa Barbara Previati Presidente;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
Dott. Michele Dentale Giudice G.O.P.; riunito nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2187 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente: TRA:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, in via Kennedy n. 3, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Biferno n. 4, presso lo studio dell'avv. Ulrico Quaranta, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente) E:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Testimone_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], contrada Campone n. 3; (convenuto contumace) NONCHÉ: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege) OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9 aprile 2025; FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 15/07/2001, con
, dal quale sono nati i figli (23/7/2002) e (06/02/2006), ad oggi, Testimone_1 Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni. La ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 63/2022, emessa, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 2548/2019, in data 27/01/2022;
- che la separazione dal coniuge si è protratta ininterrottamente sino all'attualità, senza alcuna possibilità di riconciliazione della coppia;
- che il convenuto ha sempre manifestato scarso interesse rispetto alle necessità familiari, omettendo di contribuire economicamente al mantenimento dei figli, anche a fronte delle statuizioni emesse dall'intestato Tribunale in sede di separazione. La ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , con conferma, in favore della ricorrente stessa, Testimone_1 dell'assegnazione della casa familiare di sua proprietà, così come già disposta in sede di separazione;
in via meramente subordinata, oltre che condizionata all'eventuale proposizione di domande economiche da parte del convenuto, la ricorrente ha, infine, richiesto di porre, a carico del convenuto stesso, l'obbligo di corrispondere, in suo favore, l'assegno mensile già posto, a carico dell'odierno convenuto, in sede di separazione, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli. Designato il giudice relatore, all'udienza del 09/04/2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto e, fatte precisare le conclusioni, il giudice istruttore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, ossia il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, emessa, dall'intestato Tribunale, in data 27/01/2022 (non risultando, infatti, essere stata proposta alcuna impugnazione avverso la stessa) e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione, in data 14/01/2020, dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione giudiziale.
Sull'affidamento e sul collocamento dei figli. Nulla deve essere disposto, in questa sede, in merito all'affidamento dei figli e alla loro collocazione, essendo entrambi, ormai, maggiorenni e, pertanto, del tutto liberi di determinarsi autonomamente in ordine al genitore con il quale, eventualmente, vivere.
Sul contributo al mantenimento dei figli. Con riguardo al mantenimento dei figli, preliminarmente si rileva come la ricorrente ha espressamente dichiarato, nel ricorso introduttivo, di non voler richiedere alcun contributo economico, da porre a carico del convenuto, per il mantenimento degli stessi, se non in via meramente subordinata e condizionata all'eventuale proposizione di domande economiche da parte del convenuto medesimo;
domande che, nel caso di specie, non sono state, tuttavia, proposte, essendo il convenuto rimasto contumace nel presente giudizio. È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, dal momento della maggiore età dei figli cessa l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, in concomitanza, del resto, con l'acquisto, da parte dei figli stessi, della piena capacità lavorativa, intesa come adeguatezza ed idoneità a svolgere un lavoro remunerato;
ciò, salva l'allegazione e la prova, con onere a carico della parte richiedente, in merito alla sussistenza di specifiche circostanze che giustifichino il permanere, a carico dei genitori, dell'obbligo di mantenimento dei figli non autosufficienti economicamente (così: Cass. civ. n. 17183/2020). Qualora, peraltro, sussistano le condizioni per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, questi non possono (né potrebbero i genitori per loro conto) rinunciarvi, trattandosi di diritto indisponibile (così: Cass. civ. n. 32529/2018). In altri termini: con la maggiore età cessa l'obbligo di mantenimento, salva la prova di particolari circostanze che ne giustifichino il perdurare (come, ad es., a mero titolo esemplificativo: la frequenza, con profitto, di un corso di studi universitario;
la concreta attivazione, senza esito positivo, per la ricerca di un'occupazione; e così via); qualora, però, sussistano, in concreto, i presupposti per il riconoscimento (in via eccezionale) dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, questi non vi possono rinunciare. Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, la parte ricorrente (pur essendone onerata) nulla ha allegato, né con riferimento alla sussistenza di particolari situazioni che giustifichino, nel caso di specie, il perdurare dell'obbligo, a carico dei genitori, di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, né, a monte, con riferimento alla situazione di effettiva non indipendenza economica dei figli maggiorenni. Nulla deve, pertanto, essere disposto, in questa sede, con riferimento al mantenimento dei figli: non perché la ricorrente vi abbia rinunciato, bensì perché non risulta allegato, né provato, che i figli maggiorenni versino in una situazione di effettiva non indipendenza economica, né, in ogni caso, che gli stessi si trovino in una di quelle particolari situazioni che giustificano il perdurare dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori.
Sull'assegnazione della casa familiare. Nulla deve, da ultimo, essere disposto nemmeno con riferimento all'assegnazione della casa familiare, trattandosi di istituto che, com'è noto, si giustifica esclusivamente in considerazione del bisogno di tutela della prole minore di età e/o economicamente non indipendente. La giurisprudenza, di merito e di legittimità, è, infatti, ormai granitica nell'affermare che, in assenza di figli minori di età e/o economicamente non indipendenti che vivano nella casa coniugale stessa, il giudice non può disporre l'assegnazione dell'abitazione (così, ex multis: Cass. civ. n. 24254/2018), con la conseguenza per cui il godimento dell'immobile segue l'ordinario regime giuridico connesso al diritto di proprietà. Nel caso di specie, come già osservato, nulla viene allegato in merito alla non indipendenza economica dei figli maggiorenni e, in particolare, del figlio maggiorenne che risulta abitare nella casa familiare Per_2 unitamente alla madre, odierna ricorrente;
ne deriva che, nel caso di specie, alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare deve essere emesso.
Sulle spese di lite del presente giudizio. Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto, in applicazione del principio di causalità. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (stante la particolare linearità della questione) previsti, per i procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione nonché decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata (anche tenuto conto del fatto che il presente giudizio si è esaurito nell'ambito di una sola udienza in presenza), e con applicazione, da ultimo, della riduzione del 30% di cui all'art. 4, co. 4, del D.M. cit. per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (attesa la totale assenza di provvedimenti da assumere in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e/o con i figli).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2187 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 15/07/2001, tra e , in atti generalizzati (come Parte_1 Testimone_1 da atto di matrimonio iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di BO, CB, dell'anno 2001, atto n. 7, parte 2, serie A);
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• Non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare, sull'affidamento e sulla collocazione dei figli, e , nonché sul loro Persona_3 Persona_4 mantenimento;
• Condanna alla refusione, in favore di , delle Testimone_1 Parte_1 spese di lite sostenute per l'odierno giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.017,10 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge). Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott.ssa Barbara Previati