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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 27.03.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.1533/2023 R.G. tra: rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Pasimeni;
Ricorrente Pt_1
e
rappresentato dall'avv. Paolo Di Schiena, Resistente Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.05.23 la presentava opposizione a Parte_2
DI n. 174/2023 emesso dal Tribunale di brindisi in data 30.03.2023 dichiarando di aver effettuato alcuni versamenti in acconto sulla maggior somma dovuta e di fatto riconoscendo il debito indicato nel decreto ingiuntivo. Nel corso della prima udienza, il
Giudice accoglieva l'0istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo limitatamente alla somma effettivamente versata dalla ma confermando in Parte_2 toto per il resto il titolo posto a fondamento della richiesta creditizia.
Instaurato il contraddittorio, la parte opposta in sede di note conclusive chiedeva la cessata materia del contendere avendo ricevuto dalla parte opponente la somma residua con condanna al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nel verbale di udienza del 27.03.25 la parte ricorrente insisteva nella richiesta formulata nelle note conclusive mentre la parte opponente chiedeva la cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n.
10478: “nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”.
E comunque, affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- ed infine deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del
5.11.2019).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez.
II n. 19845 del 23.07.2019 est. ), deve assumere la forma di sentenza. Per_1
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'intervenuta dichiarazione della parte resistente di voler abbandonare il giudizio, di fatto riconoscendo la fondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte del riconoscimento dell' , CP_2 deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale (Cassazione civile,
14939/2020:“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta
l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Il riconoscimento dell'abbandono del giudizio per la intervenuta prescrizione del diritto
è intervenuto solo successivamente al deposito dle ricorso ed alla notifica dello stesso determinando la fondatezza della condanna al pagamento delle spese di lite.
Accertata la soccombenza virtuale della la liquidazione dei compensi Parte_2 di lite segue la soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio e applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, resa in forma semplificata, come previsti dal DM 55/2014 coordinato con il DM 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.05.23 da nei confronti della Controparte_1
così provvede: Parte_2 dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
condanna la in persona del Presidente p. t., al pagamento Controparte_3 dei compensi di lite che liquida in €.1.700,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 27.03.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 27.03.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.1533/2023 R.G. tra: rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Pasimeni;
Ricorrente Pt_1
e
rappresentato dall'avv. Paolo Di Schiena, Resistente Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.05.23 la presentava opposizione a Parte_2
DI n. 174/2023 emesso dal Tribunale di brindisi in data 30.03.2023 dichiarando di aver effettuato alcuni versamenti in acconto sulla maggior somma dovuta e di fatto riconoscendo il debito indicato nel decreto ingiuntivo. Nel corso della prima udienza, il
Giudice accoglieva l'0istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo limitatamente alla somma effettivamente versata dalla ma confermando in Parte_2 toto per il resto il titolo posto a fondamento della richiesta creditizia.
Instaurato il contraddittorio, la parte opposta in sede di note conclusive chiedeva la cessata materia del contendere avendo ricevuto dalla parte opponente la somma residua con condanna al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nel verbale di udienza del 27.03.25 la parte ricorrente insisteva nella richiesta formulata nelle note conclusive mentre la parte opponente chiedeva la cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n.
10478: “nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”.
E comunque, affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- ed infine deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del
5.11.2019).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez.
II n. 19845 del 23.07.2019 est. ), deve assumere la forma di sentenza. Per_1
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'intervenuta dichiarazione della parte resistente di voler abbandonare il giudizio, di fatto riconoscendo la fondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte del riconoscimento dell' , CP_2 deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale (Cassazione civile,
14939/2020:“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta
l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Il riconoscimento dell'abbandono del giudizio per la intervenuta prescrizione del diritto
è intervenuto solo successivamente al deposito dle ricorso ed alla notifica dello stesso determinando la fondatezza della condanna al pagamento delle spese di lite.
Accertata la soccombenza virtuale della la liquidazione dei compensi Parte_2 di lite segue la soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio e applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, resa in forma semplificata, come previsti dal DM 55/2014 coordinato con il DM 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.05.23 da nei confronti della Controparte_1
così provvede: Parte_2 dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
condanna la in persona del Presidente p. t., al pagamento Controparte_3 dei compensi di lite che liquida in €.1.700,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 27.03.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA