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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 44-septies. (( (Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli) )) (( 1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende dall'inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche:
a) disponibilita' permanente: l'elemento e' disponibile, o puo' essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuita' aziendale, nonche' in caso di liquidazione;
b) subordinazione: in caso di liquidazione dell'impresa, l'importo totale dell'elemento e' disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell'elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione.
2. Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata dell'elemento, in particolare se abbia una scadenza. Nel caso in cui l'elemento abbia una scadenza, la durata e' valutata prendendo in considerazione la durata relativa (duration) dell'elemento rispetto alla durata relativa (duration) degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli elementi dei fondi propri, l'impresa valuta la presenza delle seguenti caratteristiche:
a) l'assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l'importo nominale dell'elemento;
b) l'assenza di costi fissi obbligatori di servizio;
c) l'assenza di gravami. ))
a) disponibilita' permanente: l'elemento e' disponibile, o puo' essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuita' aziendale, nonche' in caso di liquidazione;
b) subordinazione: in caso di liquidazione dell'impresa, l'importo totale dell'elemento e' disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell'elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione.
2. Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata dell'elemento, in particolare se abbia una scadenza. Nel caso in cui l'elemento abbia una scadenza, la durata e' valutata prendendo in considerazione la durata relativa (duration) dell'elemento rispetto alla durata relativa (duration) degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli elementi dei fondi propri, l'impresa valuta la presenza delle seguenti caratteristiche:
a) l'assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l'importo nominale dell'elemento;
b) l'assenza di costi fissi obbligatori di servizio;
c) l'assenza di gravami. ))
Commentari • 5
- 1. Classificazione di specifici elementi dei fondi proprihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44 octies e dall'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni: a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 44 sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1; b) le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in fiduciarie a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla normativa europea applicabile, sono classificate nel livello 2; c) qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice, costituita ai sensi …
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Giurisprudenza • 4
- 1. CGUE, n. C-50/24, Sentenza della Corte, X e a. contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 16/04/2026Provvedimento: Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 16 aprile 2026 (*) « Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Articolo 43 – Procedura di frontiera – Qualificazione di una procedura condotta in un luogo di trattenimento geograficamente situato nel territorio di uno Stato membro ma assimilato dal diritto nazionale a un luogo situato alla frontiera – Diritto di entrare nel territorio di tale Stato membro dopo un termine di quattro settimane – Articolo 31, paragrafo 7 – Esame in via …Leggi di più...
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- direttiva 2013/32·
- articolo 47 Carta dei diritti fondamentali·
- articolo 8 direttiva 2013/33·
- procedura di frontiera·
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