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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: regolamentazione dei rapporti relativi ai figli nati fuori del matrimonio pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Cristofaro Salerno
RICORRENTE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
e del curatore speciale del minore, Avv. Serafina Capizzano
INTERVENTORI EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2023, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti di , al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti relativi CP_1
al figlio , nato a [...] in data [...], riconosciuto Persona_1
da entrambi i genitori (Cfr. all. certificato di nascita). La ricorrente ha esposto che la predetta convivenza si era interrotta dopo appena quattro mesi dalla nascita del minore allorquando il resistente si era allontanato, mostrando completo disinteresse nei confronti del figlio.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di “ a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
Persona_1
b) pronunciare, come in premessa, in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. , ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto CP_1
e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al CP_1 mantenimento del figlio con la corresponsione di una somma mensile pari ad €. 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del
50% con la ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Il resistente, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Alla prima udienza il difensore della ricorrente ha rappresentato:
- che su ricorso del P.m.m. era stato incardinato innanzi al Tribunale per i minorenni di
Catanzaro un procedimento avente per oggetto la sospensione della potestà genitoriale della ricorrente, avente quattro figli: e altri tre figli, Persona_1
avuti da altro compagno, ; Persona_2
- che in data 18.7.2023 era stato adottato da parte del Tribunale per i minorenni di
Catanzaro provvedimento di incompetenza in relazione alla posizione del minore
, stante la pendenza del presente giudizio;
Persona_3
- che in ossequio ai provvedimenti temporanei adottati dal Tribunale per i minorenni, era stata disposta la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, l'affido del minore al Servizio sociale e il collocamento eterofamiliare Persona_3
nella comunità Araba fenice a Marzi (Cs).
L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale e delle relazioni dei servizi sociali;
all'esito della prima udienza, sentita la ricorrente, il
Tribunale ha ritenuto opportuno confermare i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con riguardo al minore e ha pertanto Persona_1
nominato curatore speciale del minore l'avvocato Serafina Persona_1 Capizzano, ha affidato il minore al Servizio Sociale di AN Persona_1 all'NI, disponendone il collocamento eterofamiliare del predetto minore presso il gruppo appartamento l , sito in via Nazionale 31 Marzi (Cs) e ha Parte_2
incaricato i Servizi Sociali del Comune di AN allo NI di relazionare al Tribunale sulle condizioni del predetto minore e sulle attività svolte nei confronti della madre.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere confermata la dichiarazione dii contumacia del resistente, regolarmente citato e non costituito.
Nel merito occorre esaminare la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre.
Occorre, sul punto, premettere che in base all'art. 337-quater c.c. l'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Per l'adozione del regime dell'affido esclusivo, quindi, si richiede la sussistenza di ragioni, quali ad esempio, la manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o un suo sostanziale disinteresse per il minore, tali da rendere in concreto l'affido condiviso pregiudizievole per il minore.
Nel caso in esame la ricorrente ha allegato il completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del figlio, sia sotto il profilo della contribuzione al mantenimento della minore, sia in ordine alla sua frequentazione.
Il disinteresse del padre nei confronti del figlio trova conferma nel contenuto delle relazioni dei servizi sociali intervenuti a sostegno della famiglia ed è evidenziato anche dalla sua mancata costituzione in giudizio;
dall'audizione del minore, è inoltre emerso che lo stesso ricorda di aver visto il padre in una sola occasione e che riconosce nel marito della madre, poi deceduto, il suo papà.
In ordine alla capacità genitoriale della ricorrente deve evidenziarsi che, come dedotto dal suo difensore, su ricorso del P.M.M. in data 30.5.2023 era stato instaurato un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 333 c.c. -473 bis.13
c.p.c. a carico della madre, con contestuale richiesta di adozione di provvedimento indifferibile ex art. 473 bis.15 c.p.c., adottato dal Presidente del Tribunale in data
31.5.2023 con cui era stato disposto l'affido dei minori al Servizio Sociale di AN per il collocamento eterofamiliare e la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale sui figli minori con prescrizioni alla stessa di aderire a tutte le indicazioni proposte dal servizio sociale per il recupero delle proprie competenze genitoriali;
- che, nel contempo, era stato designato un curatore speciale individuato nella persona dell'avvocato Serafina Capizzano;
- che il Servizio Sociale affidatario aveva provveduto a collocare i minori insieme alla madre presso il Centro per donne in difficoltà in difficoltà Sant'Antonio sito in Montalto
Uffugo;
- che con sentenza n.26/2023 del 28.7.2023 il Tribunale per i Minorenni, preso atto della pendenza di giudizio in ordine all'affidamento del minore , Persona_1
aveva dichiarato l'incompetenza funzionale trasmettendo gli atti al Tribunale di
Castrovillari;
- che il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale era stato adottato a cagione dell'esposizione dei minori a situazioni di pericolo e per garantire agli stessi condizioni di sicurezza personale tenuto conto di quanto segnalato dai cittadini al
Servizio sulle difficoltà incontrate dalla nell'accudimento dei figli;
Parte_1
- che infatti avevano assunto rilievo gli elementi compendiati in una segnalazione del
Consultorio familiare dalla quale emergeva che, pur essendo stata la seguita Parte_1
dal Servizio, dimostrandosi collaborante ed attenta, soprattutto in concomitanza della scomparsa del padre dei minori , deceduto il 19.6.2022 in un incidente stradale, Per_2
ricevendo supporto, erano pervenute numerose segnalazioni relative ad una scarsa capacità di gestione dei figli;
in particolare si segnalava che i figli della erano Parte_1
stati visti quotidianamente girovagare da soli in paese fino a tarda sera;
- che l'8.5.2023 la , alla presenza della madre di un compagno di scuola del Parte_1
minore essendosi quest'ultimo rifiutato di fare ingresso a scuola, aveva colpito Per_4
pesantemente il figlio con schiaffi e lo aveva strattonato;
- che, inoltre, che all'esito di una visita domiciliare gli operatori sociali avevano constatato che minori presentavano escoriazioni ed ematomi e che Persona_5
rifiutava la frequenza scolastica, come pure, che manifestava forte disagio Per_3
relazionale e disimpegno nello studio;
che i minori avevano schernito per strada un bambino straniero tirandogli dei sassi ed avevano gettato dell'acqua con i secchi ad una vicina;
- che, all'esito della conferma del provvedimento indifferibile, era stato proposto dalla difesa reclamo, rigettato dalla Corte di Appello sulla base degli esiti positivi degli interventi assunti essendo emerso un buon inserimento della madre (favorevole alla permanenza in struttura dopo una iniziale manifestazione di voler far rientro a AN
AL NI) con i minori presso il Centro di Montalto dopo il trasferimento del Per_2 figlio presso la diversa struttura sita in Marzi in seguito ad una Per_3 Parte_2 furibonda lite con il fratello on conseguenze destabilizzanti per l'intero nucleo Per_4
familiare e per gli altri ospiti del Centro;
- che al momento dell'inserimento in struttura gli educatori avevano notato come tutti i minori fossero vivaci, privi di regole, avevano osservato la scarsa autorevolezza della madre nella gestione dei figli e relazionato sulla necessità di un progetto educativo individuale per i ragazzi;
- che dalle relazioni trasmesse al Tribunale per i minorenni dal Servizio Sociale di
AN AL NI e dalla struttura ospitante era emerso che aveva Parte_3 riconosciuto l'utilità del percorso di sostegno alla genitorialità fornito dagli operatori all'interno della struttura e l'utilità del percorso educativo avviato nell'interesse dei figli;
- che il curatore speciale si era costituito nel giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni rappresentando i progressi compiuti dalla signora e dai figli, per Parte_1
come documentati nelle relazioni pervenute ed osservati dal curatore personalmente nel corso delle visite effettuate;
- che il Tribunale per i minorenni in data 20.02.2024 aveva disposto la prosecuzione dell'affidamento dei minori , e , Persona_6 Persona_7 Persona_8
al Servizio Sociale territorialmente competente fino al completamento dei percorsi avviati di rafforzamento delle competenze genitoriali di e di Parte_1 sostegno nell'interesse dei minori e comunque non oltre un anno dalla notifica del provvedimento, prescrivendo a di proseguire il percorso di Parte_1
sostegno genitoriale collaborando con il Servizio affidatario e con il personale della struttura ospitante.
Deve, inoltre, rilevarsi che dalle relazioni dei Servizi sociali e dal curatore speciale del minore, depositate nel corso del giudizio è emerso:
- che Il minore ha concluso la scuola secondaria di primo grado e ha Per_1 conseguito la licenza media con esito positivo, effettuando l'iscrizione all'IIS “Marconi
Guarasci” di Rogliano, indirizzo enogastronomia e turismo, scelta condivisa con la madre;
- che ha continuato a vivere nel Gruppo Appartamento “L'Araba Fenice” di Per_1
Marzi, ma ha effettuato rientri regolari in famiglia ogni quindici giorni nei weekend e dal mese di agosto 2025 ha iniziato a trascorrere tutti i fine settimana a casa della madre a Montalto Uffugo, vivendo per circa dieci giorni consecutivi con la famiglia, esperienza che si è rivelata positiva e ben gestita;
- che la madre, , ha trovato un equilibrio personale e familiare più Parte_1
stabile grazie alla nuova abitazione e al riavvicinamento di ha collaborato Per_1
attivamente con i servizi sociali e ha manifestato soddisfazione per i progressi scolastici e comportamentali del figlio, ha organizzato momenti ricreativi condivisi, come giornate al mare e in piscina, che hanno favorito il consolidamento del legame affettivo tra e la famiglia;
Per_1
- che la relazione tra e la madre si è rafforzata, mostrando una dinamica Per_1
familiare più serena e collaborativa.
Il Tribunale ritiene che in considerazione delle predette risultanze che evidenziano il completo superamento delle criticità che avevano indotto all'affidamento del minore in via temporanea al Servizio Sociale, che il minore debba essere affidato in via esclusiva alla madre, come richiesto anche dal curatore speciale, tenuto conto della dimostrata capacità della madre di crescere ed educare il figlio, della sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché dell'ambiente che è attualmente in grado di offrire al minore, in una situazione, come quella sussistente nel caso di specie, caratterizzata, viceversa, dall'abbandono del minore da parte del padre, dal totale disinteresse dello stesso alla sua cura morale e materiale, comportamenti sintomatici dell'inidoneità del padre ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido comporta a suo carico.
Le predette circostanze, unitariamente considerate, giustificano la scelta del regime,
a tutt'oggi residuale, dell'affido mono – genitoriale e l'individuazione della madre quale unico genitore idoneo all'affidamento del minore.
Va quindi disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
i Servizi sociali del Comune di Castrovillari prenderanno in carico il nucleo familiare per le opportune attività di supporto.
Nella disciplina del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario ad avviso del
Collegio deve essere previsto, nell'interesse del minore, ormai quindicenne, che gli incontri con il padre avvengano, qualora il minore desideri instaurare un rapporto con lo stesso, finora del tutto assente, previo accordo.
Quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore occorre tener presente che dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente svolge il lavoro di badante mentre il resistente attualmente è detenuto in carcere;
tanto premesso, il
Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante pagamento di € 150,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi), da corrispondere alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre che mediante il pagamento del
50% delle spese straordinarie, necessarie per il minore e debitamente documentate;
deve inoltre essere disposto che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
In considerazione del carattere necessario della pronuncia e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 897/2023 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. AFFIDA il minore , nato a Rossano (CS) in [...] Persona_1
24/10/2010 in modo esclusivo alla madre , con Parte_1
collocamento presso la stessa;
2. DISPONE che gli incontri tra il minore e il padre siano rimessi all'accordo tra gli stessi;
3. PONE a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% CP_1
alle spese straordinarie necessarie per il minore;
5. DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente da Parte_1
;
[...]
6. DISPONE che i Servizi sociali del Comune di Castrovillari prendano in carico il nucleo familiare per le opportune attività di supporto;
7. COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 20/12/2025.
La Giudice rel.-est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: regolamentazione dei rapporti relativi ai figli nati fuori del matrimonio pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Cristofaro Salerno
RICORRENTE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
e del curatore speciale del minore, Avv. Serafina Capizzano
INTERVENTORI EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2023, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti di , al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti relativi CP_1
al figlio , nato a [...] in data [...], riconosciuto Persona_1
da entrambi i genitori (Cfr. all. certificato di nascita). La ricorrente ha esposto che la predetta convivenza si era interrotta dopo appena quattro mesi dalla nascita del minore allorquando il resistente si era allontanato, mostrando completo disinteresse nei confronti del figlio.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di “ a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
Persona_1
b) pronunciare, come in premessa, in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. , ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto CP_1
e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al CP_1 mantenimento del figlio con la corresponsione di una somma mensile pari ad €. 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del
50% con la ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Il resistente, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Alla prima udienza il difensore della ricorrente ha rappresentato:
- che su ricorso del P.m.m. era stato incardinato innanzi al Tribunale per i minorenni di
Catanzaro un procedimento avente per oggetto la sospensione della potestà genitoriale della ricorrente, avente quattro figli: e altri tre figli, Persona_1
avuti da altro compagno, ; Persona_2
- che in data 18.7.2023 era stato adottato da parte del Tribunale per i minorenni di
Catanzaro provvedimento di incompetenza in relazione alla posizione del minore
, stante la pendenza del presente giudizio;
Persona_3
- che in ossequio ai provvedimenti temporanei adottati dal Tribunale per i minorenni, era stata disposta la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, l'affido del minore al Servizio sociale e il collocamento eterofamiliare Persona_3
nella comunità Araba fenice a Marzi (Cs).
L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale e delle relazioni dei servizi sociali;
all'esito della prima udienza, sentita la ricorrente, il
Tribunale ha ritenuto opportuno confermare i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con riguardo al minore e ha pertanto Persona_1
nominato curatore speciale del minore l'avvocato Serafina Persona_1 Capizzano, ha affidato il minore al Servizio Sociale di AN Persona_1 all'NI, disponendone il collocamento eterofamiliare del predetto minore presso il gruppo appartamento l , sito in via Nazionale 31 Marzi (Cs) e ha Parte_2
incaricato i Servizi Sociali del Comune di AN allo NI di relazionare al Tribunale sulle condizioni del predetto minore e sulle attività svolte nei confronti della madre.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere confermata la dichiarazione dii contumacia del resistente, regolarmente citato e non costituito.
Nel merito occorre esaminare la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre.
Occorre, sul punto, premettere che in base all'art. 337-quater c.c. l'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Per l'adozione del regime dell'affido esclusivo, quindi, si richiede la sussistenza di ragioni, quali ad esempio, la manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o un suo sostanziale disinteresse per il minore, tali da rendere in concreto l'affido condiviso pregiudizievole per il minore.
Nel caso in esame la ricorrente ha allegato il completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del figlio, sia sotto il profilo della contribuzione al mantenimento della minore, sia in ordine alla sua frequentazione.
Il disinteresse del padre nei confronti del figlio trova conferma nel contenuto delle relazioni dei servizi sociali intervenuti a sostegno della famiglia ed è evidenziato anche dalla sua mancata costituzione in giudizio;
dall'audizione del minore, è inoltre emerso che lo stesso ricorda di aver visto il padre in una sola occasione e che riconosce nel marito della madre, poi deceduto, il suo papà.
In ordine alla capacità genitoriale della ricorrente deve evidenziarsi che, come dedotto dal suo difensore, su ricorso del P.M.M. in data 30.5.2023 era stato instaurato un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 333 c.c. -473 bis.13
c.p.c. a carico della madre, con contestuale richiesta di adozione di provvedimento indifferibile ex art. 473 bis.15 c.p.c., adottato dal Presidente del Tribunale in data
31.5.2023 con cui era stato disposto l'affido dei minori al Servizio Sociale di AN per il collocamento eterofamiliare e la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale sui figli minori con prescrizioni alla stessa di aderire a tutte le indicazioni proposte dal servizio sociale per il recupero delle proprie competenze genitoriali;
- che, nel contempo, era stato designato un curatore speciale individuato nella persona dell'avvocato Serafina Capizzano;
- che il Servizio Sociale affidatario aveva provveduto a collocare i minori insieme alla madre presso il Centro per donne in difficoltà in difficoltà Sant'Antonio sito in Montalto
Uffugo;
- che con sentenza n.26/2023 del 28.7.2023 il Tribunale per i Minorenni, preso atto della pendenza di giudizio in ordine all'affidamento del minore , Persona_1
aveva dichiarato l'incompetenza funzionale trasmettendo gli atti al Tribunale di
Castrovillari;
- che il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale era stato adottato a cagione dell'esposizione dei minori a situazioni di pericolo e per garantire agli stessi condizioni di sicurezza personale tenuto conto di quanto segnalato dai cittadini al
Servizio sulle difficoltà incontrate dalla nell'accudimento dei figli;
Parte_1
- che infatti avevano assunto rilievo gli elementi compendiati in una segnalazione del
Consultorio familiare dalla quale emergeva che, pur essendo stata la seguita Parte_1
dal Servizio, dimostrandosi collaborante ed attenta, soprattutto in concomitanza della scomparsa del padre dei minori , deceduto il 19.6.2022 in un incidente stradale, Per_2
ricevendo supporto, erano pervenute numerose segnalazioni relative ad una scarsa capacità di gestione dei figli;
in particolare si segnalava che i figli della erano Parte_1
stati visti quotidianamente girovagare da soli in paese fino a tarda sera;
- che l'8.5.2023 la , alla presenza della madre di un compagno di scuola del Parte_1
minore essendosi quest'ultimo rifiutato di fare ingresso a scuola, aveva colpito Per_4
pesantemente il figlio con schiaffi e lo aveva strattonato;
- che, inoltre, che all'esito di una visita domiciliare gli operatori sociali avevano constatato che minori presentavano escoriazioni ed ematomi e che Persona_5
rifiutava la frequenza scolastica, come pure, che manifestava forte disagio Per_3
relazionale e disimpegno nello studio;
che i minori avevano schernito per strada un bambino straniero tirandogli dei sassi ed avevano gettato dell'acqua con i secchi ad una vicina;
- che, all'esito della conferma del provvedimento indifferibile, era stato proposto dalla difesa reclamo, rigettato dalla Corte di Appello sulla base degli esiti positivi degli interventi assunti essendo emerso un buon inserimento della madre (favorevole alla permanenza in struttura dopo una iniziale manifestazione di voler far rientro a AN
AL NI) con i minori presso il Centro di Montalto dopo il trasferimento del Per_2 figlio presso la diversa struttura sita in Marzi in seguito ad una Per_3 Parte_2 furibonda lite con il fratello on conseguenze destabilizzanti per l'intero nucleo Per_4
familiare e per gli altri ospiti del Centro;
- che al momento dell'inserimento in struttura gli educatori avevano notato come tutti i minori fossero vivaci, privi di regole, avevano osservato la scarsa autorevolezza della madre nella gestione dei figli e relazionato sulla necessità di un progetto educativo individuale per i ragazzi;
- che dalle relazioni trasmesse al Tribunale per i minorenni dal Servizio Sociale di
AN AL NI e dalla struttura ospitante era emerso che aveva Parte_3 riconosciuto l'utilità del percorso di sostegno alla genitorialità fornito dagli operatori all'interno della struttura e l'utilità del percorso educativo avviato nell'interesse dei figli;
- che il curatore speciale si era costituito nel giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni rappresentando i progressi compiuti dalla signora e dai figli, per Parte_1
come documentati nelle relazioni pervenute ed osservati dal curatore personalmente nel corso delle visite effettuate;
- che il Tribunale per i minorenni in data 20.02.2024 aveva disposto la prosecuzione dell'affidamento dei minori , e , Persona_6 Persona_7 Persona_8
al Servizio Sociale territorialmente competente fino al completamento dei percorsi avviati di rafforzamento delle competenze genitoriali di e di Parte_1 sostegno nell'interesse dei minori e comunque non oltre un anno dalla notifica del provvedimento, prescrivendo a di proseguire il percorso di Parte_1
sostegno genitoriale collaborando con il Servizio affidatario e con il personale della struttura ospitante.
Deve, inoltre, rilevarsi che dalle relazioni dei Servizi sociali e dal curatore speciale del minore, depositate nel corso del giudizio è emerso:
- che Il minore ha concluso la scuola secondaria di primo grado e ha Per_1 conseguito la licenza media con esito positivo, effettuando l'iscrizione all'IIS “Marconi
Guarasci” di Rogliano, indirizzo enogastronomia e turismo, scelta condivisa con la madre;
- che ha continuato a vivere nel Gruppo Appartamento “L'Araba Fenice” di Per_1
Marzi, ma ha effettuato rientri regolari in famiglia ogni quindici giorni nei weekend e dal mese di agosto 2025 ha iniziato a trascorrere tutti i fine settimana a casa della madre a Montalto Uffugo, vivendo per circa dieci giorni consecutivi con la famiglia, esperienza che si è rivelata positiva e ben gestita;
- che la madre, , ha trovato un equilibrio personale e familiare più Parte_1
stabile grazie alla nuova abitazione e al riavvicinamento di ha collaborato Per_1
attivamente con i servizi sociali e ha manifestato soddisfazione per i progressi scolastici e comportamentali del figlio, ha organizzato momenti ricreativi condivisi, come giornate al mare e in piscina, che hanno favorito il consolidamento del legame affettivo tra e la famiglia;
Per_1
- che la relazione tra e la madre si è rafforzata, mostrando una dinamica Per_1
familiare più serena e collaborativa.
Il Tribunale ritiene che in considerazione delle predette risultanze che evidenziano il completo superamento delle criticità che avevano indotto all'affidamento del minore in via temporanea al Servizio Sociale, che il minore debba essere affidato in via esclusiva alla madre, come richiesto anche dal curatore speciale, tenuto conto della dimostrata capacità della madre di crescere ed educare il figlio, della sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché dell'ambiente che è attualmente in grado di offrire al minore, in una situazione, come quella sussistente nel caso di specie, caratterizzata, viceversa, dall'abbandono del minore da parte del padre, dal totale disinteresse dello stesso alla sua cura morale e materiale, comportamenti sintomatici dell'inidoneità del padre ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido comporta a suo carico.
Le predette circostanze, unitariamente considerate, giustificano la scelta del regime,
a tutt'oggi residuale, dell'affido mono – genitoriale e l'individuazione della madre quale unico genitore idoneo all'affidamento del minore.
Va quindi disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
i Servizi sociali del Comune di Castrovillari prenderanno in carico il nucleo familiare per le opportune attività di supporto.
Nella disciplina del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario ad avviso del
Collegio deve essere previsto, nell'interesse del minore, ormai quindicenne, che gli incontri con il padre avvengano, qualora il minore desideri instaurare un rapporto con lo stesso, finora del tutto assente, previo accordo.
Quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore occorre tener presente che dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente svolge il lavoro di badante mentre il resistente attualmente è detenuto in carcere;
tanto premesso, il
Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante pagamento di € 150,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi), da corrispondere alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre che mediante il pagamento del
50% delle spese straordinarie, necessarie per il minore e debitamente documentate;
deve inoltre essere disposto che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
In considerazione del carattere necessario della pronuncia e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 897/2023 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. AFFIDA il minore , nato a Rossano (CS) in [...] Persona_1
24/10/2010 in modo esclusivo alla madre , con Parte_1
collocamento presso la stessa;
2. DISPONE che gli incontri tra il minore e il padre siano rimessi all'accordo tra gli stessi;
3. PONE a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% CP_1
alle spese straordinarie necessarie per il minore;
5. DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente da Parte_1
;
[...]
6. DISPONE che i Servizi sociali del Comune di Castrovillari prendano in carico il nucleo familiare per le opportune attività di supporto;
7. COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 20/12/2025.
La Giudice rel.-est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola