Articolo 2 della Legge 3 aprile 1997, n. 94
Articolo 1Articolo 3
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9 aprile 1997
Art. 2. 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Il bilancio pluriennale e' redatto per unita' previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente".
Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 2 dell'art. 4 della gia' citata legge n. 468/1978 , era il seguente: "2. Il bilancio pluriennale e' redatto per categorie di entrata e categorie di spesa; nell'ambito di queste ultime vengono individuati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente".
Entrata in vigore il 9 aprile 1997
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