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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 01/07/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Simone Salcerini Presidente dott.Paola de Lisio ConIGliere est.
Dott. Arianna De Martino ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 712/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Federico Favilla, del Foro di Roma, con Studio Legale in Roma, Via Val
Passiria n. 23 (C/O Avv. Pierluigi Anastasio), presso il quale è elettivamente domiciliato in virtù di procura in atti
APPELLANTE contro
( C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Renato Chiaranti, con studio in Terni, via Armellini 10, presso il quale è elettivamente domiciliata in virtù di procura in atti
APPELLATA
Con l'Intervento del procuratore Generale della Repubblica di Perugia
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.851/2024 pubblicata il 31.10.2024 dal Tribunale di Terni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante : come in atti. per l'appellato: ”come in atti” pagina 1 di 8 per il P.G. : “ sia rigettato il reclamo e confermata la sentenza”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso in appello ritualmente depositato e notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 851/2024 emessa dal
Tribunale di Terni con la quale il Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi, dichiarato l'addebito della separazione al marito;
posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della moglie l'importo di euro 250,00 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice;
condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato.
Si è costituita l'appellata deducendo l'infondatezza di tutte le doglianze dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento in favore della appellata della somma di giustizia ex art. 96, comma 3, c.p.c. nonchè alle spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 23.06.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
2.Tanto premesso, l'appellante, in modo a tratti anche confuso, in merito al mantenimento stabilito in favore della IG.ra assume che: il CP_1
Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione le prove richieste dall'appellante e assunte, ritenendo invece provata la posizione della
SI.ra sulla base di presunzioni;
avrebbe ancorato la CP_1 decisione al tenore di vita tenuto dalla coppia, assicurato dagli anziani genitori benestanti del SI. indirettamente condannati, Parte_1 seppure non facenti parte del giudizio, perché a pagare dovrebbero essere loro, non avendo il figlio disponibilità economiche;
avrebbe quantificato l'assegno, senza tenere in considerazione le effettive condizioni dell'appellante, presumendo che lo stesso possa disporre di risorse economiche adeguate a mantenere la moglie, pur avendo, lo stesso, evidenziato, unitamente alla mancanza di lavoro da tanti anni, anche una massiccia esposizione debitoria nei confronti del fisco;
avrebbe ritenuto provata una situazione di agiatezza economica dell'appellante, seppure garantita dagli anziani genitori, sulla base del fatto che lo stesso fosse pagina 2 di 8 intestatario di alcune vecchie motociclette e fosse titolare di presunti redditi derivati da proprie capacità manuali;
non avrebbe tenuto conto che la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese ritenuto non dovuto l'assegno di mantenimento ad una moglie giovane (la SI.ra CP_1 ha 46 anni) con capacità lavorativa (la SI.ra è
[...] CP_1 qualificata, essendo un OSS).
3. Ebbene, esente da censure è, ad avviso della Corte, la decisione del
Tribunale in ordine alla previsione dell'assegno di mantenimento. La ricostruzione operata dal primo giudice delle rispettive condizioni economico-patrimoniali è stata, infatti, effettuata tenendo in debito conto tutte le risultanze istruttorie e in conformità ai principi espressi in materia dalla Corte di Cassazione, essendo del tutto condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure allorchè, ha ritenuto, innanzi tutto, che ai fini della valutazione non è necessaria l'esatta ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, essendo, piuttosto, sufficiente ai fini del decidere la attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni dei coniugi Cass., n. 25618/2007; Cass., n.
16575/2008; Cass., n. 11415/2014)e che è noto in via generale che condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente), è anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, in secondo luogo che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed in ultimo che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presenti anche le condizioni del coniuge beneficiario (Cass., n. 3291/2001; Cass., n. 4800/2002; Cass.,
n. 20638/2004; Cass., n. 5251/2017).
In maniera puntuale il Tribunale, richiamando plurime pronunce del Giudice di legittimità, ha affermato che il requisito della disparità economica tra i coniugi ineludibilmente rinvia al positivo accertamento nella fattispecie concreta di una posizione di superiorità economica in capo al coniuge onerato rispetto a quello richiedente il contributo al mantenimento e che ai fini della valutazione della inadeguatezza dei redditi del coniuge istante occorre in particolare considerare la sua capacità lavorativa specifica, con una valutazione in concreto che tenga conto delle effettive possibilità di inserimento nel mondo lavorativo, e, in termini generali, di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.
Altrettanto opportunamente ha affermato, sempre alla luce di consolidata pagina 3 di 8 giurisprudenza in materia, che la valutazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti non richiede, poi, l'esatta ricostruzione della posizione di ciascun coniuge ma, piuttosto, una attendibile ricostruzione, rispetto alla quale le dichiarazioni fiscali -in ragione della funzione svolta ed estranea al procedimento di separazione- hanno valenza meramente presuntiva e possono essere disattese in presenza di risultanze probatorie incompatibili con le stesse in ragione ad esempio della titolarità di beni o di abitudini in aperta contraddizione con la situazione dichiarata
(Cass., n. 13592/2006; Cass., n. 21649/2010; Cass., n. 18196/2015; da ultimo, v. Cass., n. 769/2018). Il parametro al quale ancorare la valutazione di adeguatezza è il tenore di vita che lo status di coniuge avrebbe potuto in astratto assicurare, che costituisce criterio solo tendenziale, dovendosi al contempo valutare che la separazione riduce le possibilità economiche anche del coniuge onerato, avuto particolare riguardo al venir meno del contenimento delle spese fisse e del risparmio insito nella condivisione delle consuetudini di vita, e non può essere ancorato a criteri aritmetici.
3.1 Tanto premesso, ad avviso della Corte, richiamati i suddetti principi giurisprudenziali, il Tribunale ne ha fatto corretta applicazione nel caso in esame, effettuando una compiuta e condivisibile analisi e valutazione delle prove orali e documentali acquisite, giungendo a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra Si richiama integralmente la sentenza nella parte in CP_1 cui il primo giudice ha ritenuto che “all'esito dell'istruttoria svolta si ritiene ampiamente provata una situazione di difficoltà economica della ricorrente, la quale, interessata da importanti problematiche di salute nel recente passato (un melanoma, v. documentazione medica in atti), ha lavorato in passato quale OSS con retribuzione modesta ed è priva di una soluzione abitativa autonoma, essendo ospite di un'amica (v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio innanzi al giudice delegato, verbale di udienza del 20/09/2023: “Attualmente sono ospite di una amica, perché mio marito mi ha mandato fuori di casa … Non sto lavorando. Ho il problema della gamba, non posso sollevare pesi, hanno dovuto fare una radicalizzazione del melanoma alla gamba, per cui non posso lavorare. Ho lavorato in passato, nel 2022, quale OSS per l'ACTL. Il rapporto lavorativo si è interrotto perché facevo diversi chilometri e non avevo un mezzo adeguato in quanto l'autovettura che avevo si era rotta. Come OSS pagina 4 di 8 guadagnavo circa 800,00/900,00 euro mensili, avevo contratti settimanali ed ho lavorato per circa 5 mesi. Ho fatto la pellettiera tanti anni fa ed ho lavorato in un ristorante prima di conoscere mio marito. Ho lavorato quale badante, era una cosa saltuaria, nel 2021, mentre facevo il corso da operatore socio-sanitario. Non prendo il reddito di cittadinanza”). La situazione di precarietà dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente è stata confermata anche dal marito, il quale, già sulla base dell'allegazione ha riconosciuto l'importante apporto dei suoi genitori in relazione all'ospitalità assicurata alla coppia in costanza di rapporto di coniugio, e in sede di denuncia per i fatti in tesi occorsi in data
18/06/2023 ha rappresentato “in costanza di matrimonio, stante la mancanza di lavoro per entrambi, abbiamo vissuto usufruendo dell'ospitalità dei miei anziani genitori…, che ci hanno ospitato nella nostra casa di famiglia
(acquistata dagli stessi miei genitori tanti anni fa), provvedendo anche in ogni modo possibile al nostro sostentamento” (v. doc. nel fascicolo di parte resistente). I limitati mezzi della ricorrente sono stati, poi, confermati dalla prova orale svolta nel corso del procedimento, come sopra visto dalla testimone di Francavilla, Testimone_1 la quale ha, altresì, confermato che la ricorrente non lavora e si
“appoggia” da una amica (v. verbale di udienza del 21/11/2023), mentre
amica della ricorrente, ha riferito di ospitare la Testimone_2 ricorrente e di aiutarla unitamente ad altri amici (v. verbale di udienza del 16/01/2024: “Posso dire che anche attualmente la IGnora vive CP_1 con me a casa mia e ho condiviso con lei e condivido tuttora il cibo;
sia io sia i miei amici le abbiamo dato qualcosina di soldi;
inoltre, per spostarsi usa la mia macchina”).
3.2 Nella valutazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti, il Tribunale ha correttamente, poi, tenuto conto che non è richiesta l'esatta ricostruzione della posizione di ciascun coniuge ma, piuttosto, una attendibile ricostruzione, rispetto alla quale le dichiarazioni fiscali o la dichiarata mancanza di qualsiasi fonte di reddito e attività lavorativa hanno valenza meramente presuntiva e possono essere disattese in presenza di risultanze probatorie incompatibili con le stesse, come appunto emerse nel caso in esame, ove, “Passando all'esame della situazione del resistente, non è in discussione, per stessa ammissione del medesimo, la possibilità di fare affidamento sull'apporto dei propri genitori per provvedere alle eIGenze di vita, sia di carattere residenziale sia di pagina 5 di 8 carattere quotidiano, avendo anzi lo stesso chiaramente allegato che in costanza di matrimonio grazie a tale apporto provvedeva anche a tutte le necessità della moglie (al riguardo, appare IGnificativa l'allegazione del resistente di cui a pag. 9 della comparsa: “Il IG. provvedeva a Pt_1 tutte le necessità della moglie. Non ha mai lasciato la stessa senza denari, né senza cibo. Grazie all'aiuto degli anziani genitori, come detto alla SI.ra non è mai mancato nulla”). CP_1
Tuttavia, al contempo, il Collegio ritiene che tale importante supporto non esaurisca le risorse di cui il medesimo dispone in ragione degli elementi emersi che consentono di ritenere provata in via presuntiva la sussistenza di disponibilità ulteriori. Al riguardo, occorre tener conto di quanto dichiarato dal medesimo nel diverso procedimento relativo all'ordine di protezione in cui non veniva in discussione la problematica relativa al mantenimento della moglie. In particolare, il IGnor Parte_1 all'udienza del 29/05/2023: “Io svolgo lavori precari e sono ospite a casa dei miei genitori” (v. verbale di udienza in pari data nel fascicolo di parte resistente). Tali inequivoche dichiarazioni sono in manifesta contraddizione con quanto dichiarato innanzi all'istruttore all'udienza del
20/09/2023: “Non lavoro da 12/13 anni” (v. verbale di udienza in pari data), con contegno all'evidenza apprezzabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. nella cui valutazione non può non tenersi in considerazione il breve lasso temporale trascorso tra le due dichiarazioni. Quanto precede va messo in relazione con la capacità lavorativa specifica di cui il resistente è titolare nel settore della riparazione di moto (v. verbale di libero interrogatorio: “Prima lavoravo presso una carrozzeria di un mio amico, montavo e smontavo automobili, andavo a comprare i ricambi, ricavavo circa
1 milione di lire, ho lavorato lì per circa 10 anni, anzi 8, e ho iniziato sul finire degli anni novanta”). Risulta, inoltre, provato che lo stesso si dedica con carattere di assiduità alla riparazione di moto in numero elevato, come si desume chiaramente non solo dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio (“Le moto intestate a me sono 2/3, i tutto ci saranno una ventina di moto, siamo una associazione, 2/3 sono del mio amico
ho un garage molto grande, le sistemiamo, le mettiamo a Parte_2 posto. All'inizio quando mi sono trasferito le moto erano solo le mie… poi sono arrivate quelle dei miei amici, molto vecchie, non circolanti e senza documenti, è più un collezionismo, non hanno un grandissimo valore sono moto degli anni ottanta”) ma anche dal corredo fotografico prodotto dalla pagina 6 di 8 controparte, alla cui visione si rimanda (v. doc. 17; la presenza di moto è stata, inoltre, confermata dalla testimone v. verbale Testimone_2 di udienza del 16/01/2024), oltre ad avere la disponibilità di una Jeep e di un furgone che all'evidenza gli anziani genitori non possono utilizzare direttamente, a nulla rilevando la proprietà di alcune moto in capo a terzi, tenuto conto dell'attività svolta, e dovendosi valutare anche le dichiarazioni sul punto generiche del testimone di parte resistente (v. dichiarazioni rese da verbale di udienza del 16/01/2024: Parte_2
“Nulla so in merito al se il resistente ripari o meno moto a pagamento per altri. Posso dire che so che ripara le sue come io faccio con le mie”).
Alla stregua dei superiori elementi, tenuto conto della attività lavorativa prestata dalla moglie, di anni 46, quale OSS, con entrate non elevate (e pari a circa 800,00/900,00 euro mensili), delle presumibili entrate del marito in relazione alla attività svolta e al contributo dei genitori per
l'assistenza prestata, nonché del risparmio di spesa correlato all'immutato utilizzo della ex casa coniugale, diversamente dalla moglie che non dispone di alcun immobile per fare fronte alle sue eIGenze di vita, appare equo in attuazione della solidarietà coniugale confermare la quantificazione di quanto dovuto dal marito alla moglie in misura pari ad euro 250,00 mensili, secondo quanto già previsto nel corso del procedimento”.
3.3 Alla luce delle suesposte ragioni e dell'analitico e rigoroso richiamo alle emergenze istruttorie operato dal primo giudice, pienamente condiviso dalla Corte, appare evidente l'infondatezza delle doglianze dell'appellante ed il conseguente rigetto delle stesse.
4.Sul punto deve osservarsi che, con l'atto di appello, la parte prosegue lamentando che il Giudice avrebbe totalmente omesso di prendere in considerazione le prove dedotte e ammesse dall'appellante e che ha preferito porre alla base della propria decisione soltanto le prove della
SI.ra omettendo di considerare che la creazione di un CP_1 profilo social falso potrebbe configurare più di un reato, quale il reato di sostituzione di persona (procedibile, addirittura, d'ufficio), finalizzato ad ingannare il marito, nonché il reato di diffamazione e che, in merito all'installazione della telecamera nell'abitazione di famiglia, il giudice ha omesso di considerare che i SI.ri e hanno Pt_1 CP_1 vissuto in casa dei genitori del primo e sono stati questi ultimi a commissionare e pagare, per motivi di sicurezza, l'installazione delle telecamere, mentre il giudice non ha ritenuto di considerare questo pagina 7 di 8 dettaglio, attribuendo la responsabilità dell'installazione soltanto al marito della SI.ra , che in realtà non aveva alcun motivo per farlo. CP_1
4.1 Osserva la Corte che le doglianze in questione non risultano riferite ad alcuno specifico capo della sentenza e non si sostanziano in un motivo di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle doglianze stesse, oltre che della loro evidente infondatezza, ove si consideri che, nel caso in esame, la creazione del profilo facebook non ha dato luogo ad alcun reato, non avendo la utilizzato né il nome , né CP_1
l'immagine di altra persona realmente esistente, ed essendo emerso, quanto alle telecamere, che le stesse erano state esclusivamente collocate proprio nella parte interna della casa abitata dalla IG.ra con l'evidente CP_1 ed unico intento di controllare la predetta.
5.Conclusivamente, alla luce delle suesposte ragioni, l'appello è totalmente infondato, dovendosi nel contempo rilevare l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'avv. Renato Chiaranti, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in
€ 3500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di conIGlio del 23.06.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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