Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria
Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1505/2021, avente ad oggetto: Risarcimento danni promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Pesaro in Via Scialoia n. 14 (C.F. e CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Via
[...]
Scialoia n. 14 (C.F. ), rappresentati e difesi, CodiceFiscale_2 giusta delega in calce all'atto di citazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 III comma c.p.c., dall' Avv. Venturini Roberto
[...]
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._3
Pesaro, via Barignani n.70;
ATTORI
nei confronti di
(c.f. ), nato il Controparte_1 CodiceFiscale_4
19.11.1974 a Urbino (PU) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Fossombrone (PU), C.so Garibaldi n. 149, presso lo studio dell'Avv. Michele D'Accardi (c.f. C.F._5
), che lo rappresenta e difende per delega apposta su foglio
[...] separato ex art. 83, 3 comma c.p.c., da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 23.2.2024; pagina 1 di 29
e di in persona dei Legali Rappresentanti dott. Controparte_2
(Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Controparte_3
(Dirigente procuratore), con sede in Mogliano Veneto, Controparte_4 via Marocchesa n. 14 (c.f., n. iscr. reg. Imprese di RE e P. IV
) rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti P.IVA_1
(Rep. 186905, Racc. 30367) conferita in data 18/12/2014, con atto autenticato dal Dott. Notaio in RE, dall'Avv. Renato Persona_1
Brualdi ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._6 studio in Pesaro, via Castelfidardo 3;
CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per gli attori
“Il procuratore degli attori ritiene necessario completare l'istruttoria mediante l'assunzione delle prove orali articolate nella II memoria ex art. 183 cpc, ed ammesse con l'ordinanza del 22/03/2022.
In subordine, rassegna le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa assunzione di tutte le prove orali articolate dagli attori con la II memoria ex art. 183 cpc, dichiarare unico responsabile del sinistro per cui Controparte_1
è causa, e per l'effetto condannarlo, in solido (per la posizione Parte_1
) con la NI , al risarcimento dei
[...] Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali che si quantificano in € 149.391,75 per , e € 26.731,84 in favore di , Parte_1 Parte_2 già detratti gli acconti corrisposti da depurare ulteriormente dei compensi per l'attività professionale svolta ante causam, di cui si chiede la relativa liquidazione secondo le tariffe forensi e la condanna dei convenuti, oltre rivalutazione ed interessi al saldo, o a quella diversa somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia e/o equa.
pagina 2 di 29 In via meramente subordinata, per , previa Parte_1 compensazione con quanto percepito dall'attore a titolo di indennizzo assicurativo.
Vinte le spese di lite”.
Per il convenuto Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis: in via principale, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro de quo e, Parte_1 pertanto, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, qualora parte convenuta venga ritenuta in qualche modo corresponsabile nella causazione del sinistro per cui è causa, accertare e dichiarare il concorso di colpa nella misura del 50% a carico del conducente del motociclo e ridurre il quantum Parte_1 della pretesa azionata in ragione di quanto emerso in istruttoria, condannando pertanto in via solidale il Sig. e la Controparte_1
in persona del CP_5 Controparte_6 legale rappresentante p.t, a risarcire agli attori e Parte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali alla persona e i Parte_2 danni al motociclo BMW “R1200” di proprietà dell'attore Parte_1
, in base a quanto emerso in istruttoria e nelle consulenze
[...] tecniche d'ufficio, detratte le somme già corrisposte da Controparte_2
e tenuto conto dell'indennizzo percepito da
[...] Parte_1
(€ 18.920,00) in virtù di polizza infortuni antecedentemente alla radicazione del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni di cui in atti o per qualsiasi altra di giustizia,
- in via principale, datosi atto delle somme già versate da Controparte_2
e tenuto in conto l'indennizzo percepito da
[...] Parte_1
pagina 3 di 29 in virtù di polizza infortuni (€ 18.920,00) antecedentemente alla radicazione del presente giudizio, respingere le domande proposte da
e da poiché infondate in fatto ed Parte_1 Parte_2 in diritto;
- in subordine, salvo gravame, ricondurre il risarcimento richiesto dagli attori nei limiti del giusto e del provato.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
hanno citato in giudizio e Parte_2 Controparte_1 [...]
per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni, CP_2 patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 8.6.2019 alle ore 15:00 circa, allorquando l'attore alla guida del motoveicolo BMW sul quale viaggiava Parte_1 come trasportata la nel percorrere la strada statale adriatica 16 Pt_2
(SS16) con direzione di marcia Pesaro-Fano, era stato urtato dall'autovettura Renault Clio condotta dal il quale, immessosi CP_1 sulla SS16 provenendo da una strada laterale (strada della Galassa) senza osservare il segnale di stop e senza dare la dovuta precedenza, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra per immettersi in un parcheggio situato sul lato mare della statale adriatica, tagliando la strada al motoveicolo, che quindi rovinava a terra.
Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto , Controparte_1 contestando la domanda e deducendo che la responsabilità del sinistro incombeva esclusivamente in capo all'attore, per avere questi effettuato la manovra di sorpasso dell'autovettura senza avvedersi che quest'ultima aveva già iniziato la manovra di svolta a sinistra, debitamente e anticipatamente segnalata con la freccia direzionale, ed evidenziando come, al pari del anche il era stato CP_1 Parte_1 sanzionato per la violazione dell'art. 143, commi 1, 2 e 13 del codice della strada, non avendo rispettato il dovere di circolare sulla parte pagina 4 di 29 destra della carreggiata e in prossimità del margine destro, configurandosi, quanto meno, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c. Il convenuto ha, quindi, sottolineato la congruità delle somme versate dalla compagnia assicurativa prima del giudizio, avuto riguardo sia al dedotto concorso di colpa, sia all'effettivo pregiudizio subito dagli attori, stante la pretestuosità delle richieste risarcitorie, non supportate da idonei elementi probatori (in particolare, con riferimento alla dedotta personalizzazione e al danno da perdita della capacità lavorativa specifica).
Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo, Controparte_2 alla luce della dinamica accertata dalla Polizia locale del Comune di
Fano, la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro de quo, per avere condotto il motoveicolo a velocità non prudenziale e per avere iniziato la manovra di sorpasso senza avvedersi che il mezzo antagonista stava effettuando una manovra di svolta a sinistra;
la convenuta ha contestato, in ogni caso, il quantum richiesto per eccessività della pretesa e per difetto di prova, deducendo che le somme versate dalla compagnia assicurativa dovevano ritenersi satisfattive delle pretese risarcitorie azionate, anche in considerazione della, quantomeno concorrente, responsabilità dell'attore.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., assunta la prova per interrogatorio formale e per testi dedotta dalle parti, espletata CTU medico-legale e CTU valutativa dei danni riportati dal motoveicolo, la causa è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.AN DEBEATUR
Parte attrice ha dedotto la responsabilità esclusiva del per i CP_1 danni subiti, allegando che l'autovettura Renault Clio tg. EY304DX, condotta e di proprietà dello stesso provenendo da una CP_1 strada a monte, denominata strada della Galassa, si era immessa pagina 5 di 29 improvvisamente sulla Strada Statale 16 percorsa dal Parte_1 ponendo in essere una manovra di svolta a destra in direzione Fano, senza rispettare il segnale di stop ivi presente. L'attore ha poi allegato che, pur avendo deviato la sua traiettoria verso sinistra per evitare la collisione con l'autovettura, il motoveicolo da lui condotto era stato comunque urtato dalla vettura, la quale aveva eseguito una svolta a sinistra per entrare nel parcheggio posto sul lato mare, con manovra peraltro vietata, dal momento che vi era un “divieto di accesso”.
Dagli elementi istruttori acquisiti in giudizio la suddetta dinamica non ha ricevuto idoneo riscontro, essendo rimasta del tutto indimostrata sia la circostanza che il non abbia osservato il segnale di stop posto CP_1 sull'innesto della strada della Galassa, sia il fatto che lo stesso abbia
“tagliato la strada” al per entrare in un parcheggio in Parte_1 violazione di un divieto di accesso.
In effetti, dai rilievi e dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia locale intervenuta prontamente sul luogo del sinistro è emerso, in realtà, che il punto in cui si è verificato il sinistro non si trova all'altezza dell'innesto della strada della Galassa, ma a distanza di circa 50 metri più avanti, in direzione Fano. Il fatto che i mezzi siano stati rinvenuti nella posizione di quiete in uno spazio, che non fronteggia l'innesto della strada della
Galassa sulla SS16, ma si trova decine di metri più avanti, così come è dato evincere dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio, lascia presumere che il punto d'urto (che la Polizia locale, in realtà, non
è stata in grado di individuare) sia collocabile in prossimità della posizione di quiete dei mezzi, anche perché non sono state rilevate dagli agenti intervenuti tracce di frenata o di scarrocciamento sul manto stradale.
Nel verbale redatto dagli agenti della Polizia locale di Fano (doc. n. 1 fasc. il sinistro risulta, infatti, così ricostruito: “Dagli Controparte_7 elementi oggettivi emersi dai rilievi tecnici su strada, tenuto conto delle spontanee dichiarazioni di parte/testimoniali ricevute, la dinamica di
pagina 6 di 29 questo sinistro è stata ricostruita come segue: Ambedue i conducenti coinvolti, l'automobilista A ed il motociclista B stavano percorrendo la carreggiata della SS16 SNAN nell'identico senso di marcia impegnandone la corsia sud, ovvero con direzione Ps – An (verso Fano).
Nell'ordine della progressione di marcia il primo (automobilista A) precedeva il secondo (motociclista B). Giunto a percorrere il tratto antistante alla piazzola adibita alla sosta esistente sul lato mare della carreggiata di percorrenza, e cioè adiacente alla opposta corsia nord della strada statale, l'automobilista A poneva in atto una manovra di svolta a sinistra per impegnare lo spazio suddetto, effettuandola in corrispondenza del varco di ingresso mentre da tergo, a breve distanza, stava sopravvenendo ad impegnare il medesimo tratto di strada il motociclista B di controparte. Si verificava perciò la collisione laterale tra il motociclo B e l'automobile A, che interessava le rispettive parti antero- laterali, quella destra del primo e quella sinistra del secondo. Per conseguenza dell'impatto, il motociclo B subiva una deviazione diagonale sinistrorsa della sua traiettoria rettilinea, attraversando
l'opposta corsia nord, uscendo dalla sede asfaltata, infilandosi con la ruota anteriore nel fossato attiguo e finendo con il collidere frontalmente contro il montante metallico di sostegno del guardrail lì installato”.
Sulla scorta di tale ricostruzione, gli agenti hanno elevato ai due conducenti le seguenti contestazioni: al la violazione dell'art. Parte_1
143 commi 1, 2 e 15 Codice della Strada (“mano da tenere – mancato rispetto dell'obbligo di circolare il più vicino possibile al margine dx della carreggiata”) e al la violazione dell'art. 154 commi 1 e 8 del CP_1
Codice della Strada (“intralcio/pericolo nell'esecuzione delle manovre – cambio di direzione senza dovute cautele”).
In base a quanto accertato dai verbalizzanti, non è, dunque, verosimile la circostanza che il abbia tagliato la strada al così CP_1 Parte_1 come dedotto da parte attrice, perché, se così fosse stato, l'urto si sarebbe verificato in corrispondenza dell'innesto della strada della pagina 7 di 29 Galassa sulla SS16, mentre, in realtà, l'urto è avvenuto oltre 50 metri più avanti, come confermato dalla posizione di quiete dei veicoli dopo la collisione.
Tale ricostruzione sconfessa anche quanto dedotto da parte attrice, secondo cui il avrebbe effettuato la manovra di svolta a CP_1 sinistra per immettersi nell'area di parcheggio nel punto in cui vi era il divieto di accesso: a ben vedere, la manovra non era affatto vietata, poiché, nel punto in cui il ha inteso effettuare la manovra di CP_1 svolta, le strisce sulla carreggiata sono discontinue, segno evidente che la manovra poteva essere eseguita (il teste conformemente a Tes_1 quanto già risulta dal rapporto di incidente stradale, ha confermato che,
“in base alle posizioni statiche finali dei veicoli, alla posizione della traccia di proiezione dell'autovettura ed alla posizione della traccia coincidente col punto di atterraggio del corpo della passeggera del motociclo dopo il tragitto aereo dopo essere stata disarcionata, la manovra di conversione a sinistra fatta dall'automobilista è avvenuta i
n corrispondenza del secondo varco che porta alla piazzola di sosta, ossia il secondo consecutivo rispetto alla direttrice di marcia dei due veicoli, manovra di svolta che è consentita dall'interruzione a tratteggio della striscia continua di mezzeria che si trova sul tratto di strada interessato”; v. verbale di udienza del 19.9.2022).
Nessuna prova è stata poi fornita da parte attrice sul fatto che il non abbia rispettato il segnale di stop prima di immettersi CP_1 sulla SS 16. Tra l'altro la circostanza sarebbe anche irrilevante ai fini della dinamica del sinistro, che si è verificato, come già evidenziato, a distanza di decine di metri dall'innesto della strada della Galassa, quando entrambi i veicoli procedevano sulla SS16 in direzione Pesaro-
Fano e, dunque, dopo che il aveva terminato la manovra di CP_1 immissione sulla SS16.
pagina 8 di 29 Alla stregua di tali risultanze, valutate nel loro complesso, l'attore non può andare esente da responsabilità, in quanto la sua condotta ha contribuito alla verificazione del sinistro, posto che il anziché Parte_1 tenere strettamente la destra, transitava al centro della strada, verosimilmente a velocità non prudenziale, circostanza questa che non gli ha consentito di avvedersi della manovra di svolta a sinistra che stava effettuando l'autovettura che lo precedeva.
Stante l'impossibilità, nel caso in esame, di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro, tali da consentire l'individuazione di una diversa misura di incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di entrambi i suoi protagonisti nella verificazione dell'evento, non può che determinarsi il concorso di colpa nella misura del 50% per entrambe le parti (Cass.
2327/2011), avuto riguardo anche alla pari gravità delle rispettive violazioni del Codice della strada, che punisce con la medesima sanzione le condotte previste dalle disposizioni violate dai due conducenti (art. 154, co. 1 e 8, e art. 143, co. 1, 2 e 13).
Ai fini di tale valutazione appare irrilevante la circostanza che la sanzione irrogata al sia stata annullata dal Giudice di pace di Parte_1
Pesaro (v. sentenza n. 70 del 28.9.2020), perché trattasi di sentenza resa inter alios e, quindi, non opponibile agli odierni convenuti, sicché tale statuizione, non avendo efficacia vincolante nel presente giudizio, va considerata quale prova documentale, il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice: sotto tale profilo, mette conto evidenziare che la predetta sentenza non contiene un chiaro accertamento circa gli eventuali elementi di responsabilità a carico del per la Parte_1 violazione contestata, posto che la ratio decidendi si fonda, esclusivamente, sull'inerzia processuale della parte opposta (nella specie, il Comune di Fano), che non ha documentato la dedotta incompatibilità della versione fornita dai ricorrenti/opponenti (il e la con lo stato dei luoghi e con i rilievi oggettivi Parte_1 Pt_2
pagina 9 di 29 (significativo è il fatto che il Giudice di Pace, pur definendo le argomentazioni della parte opposta “in ipotesi condivisibili”, dichiara di non poterne tener conto, poiché esse non sono state neppure sommariamente riportate nel verbale notificato al contravventore), materiale probatorio che, invece, è stato ampiamente prodotto nel presente giudizio e dal quale può desumersi un pari contributo concorsuale delle condotte del e del nella Parte_1 CP_1 verificazione dell'evento.
Conseguentemente i convenuti, in solido tra loro, saranno tenuti a risarcire il danno subito dagli attori per la quota del 50%.
2. Controparte_8
2.1 DANNO NON PATRIMONIALE
Passando alla determinazione e liquidazione del danno, deve ritenersi senz'altro provata, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio (v. referti medici prodotti) e dell'espletata c.t.u. medico-legale, la sussistenza del danno biologico lamentato da e Parte_1 la sua derivazione eziologia dall'infortunio de quo. In particolare, richiamando la valutazione espressa dal c.t.u., dott. (v. Persona_2 relazione datata 11.4.2023), può affermarsi che le lesioni subite dall'attore hanno comportato postumi invalidanti a carattere permanente, valutati nella misura del 13%; per quanto attiene al periodo di inabilità biologica temporanea, sulla scorta delle risultanze documentali esaminate dal c.t.u., può quantificarsi un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20, un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 50% di giorni 40 e un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 25% di giorni 40.
Il c.t.u. ha valutato come lievissima la sofferenza menomazione- correlata. Il c.t.u. ha, infine, quantificato le spese sanitarie, che possono essere riconosciute nella misura complessiva di € 2.557,90, comprensiva anche delle spese per la consulenza di parte (€ 960,00), escluso pagina 10 di 29 l'importo di € 165,00, relativo alla montatura degli occhiali, in quanto non risulta provato né l'uso né il danneggiamento, come rilevato anche dal c.t.u.
Considerato che il c.t.u. ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note, questo giudice ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate dal c.t.u.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle tabelle milanesi aggiornate all'anno 2024 e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (55 anni) in relazione alla percentuale di invalidità del 13%, può essere liquidato l'importo di € 36.384,00 per danno biologico da invalidità permanente ed € 8.625,00 per danno biologico da invalidità temporanea, e così complessivamente € 45.009,00.
Non può essere riconosciuta al alcuna personalizzazione, in Parte_1 quanto non sono state allegate e provate circostanze peculiari o particolari condizioni soggettive del danneggiato che possano giustificare un incremento del risarcimento rispetto a quanto previsto dalle tabelle applicate. Al riguardo, è opportuno richiamare i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno alla salute in null'altro consiste che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana, sicché non è concepibile un danno "da lesione della salute" ed un diverso ed ulteriore danno da "incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana" (un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile;
v.
Cass. ord. n. 7513 del 27.3.2018). Si è, quindi, affermato che “non è dunque corretto né dal punto di vista medico legale, né dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti e poi dell'incidenza di essi sulla vita della vittima. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità
pagina 11 di 29 psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità
e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi” (v. Cass. n. 5865/2021). Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è, infatti, già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. E' necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
Applicati tali principi al caso in esame, ritiene questo giudice che la prova orale dedotta da parte attrice (v. capitoli da n. 5 a n. 8 della memoria istruttoria del 7.1.2022, riferiti ad entrambi gli attori) e di cui ha reiteratamente chiesto l'ammissione, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non sia rilevante ai fini dell'individuazione di elementi utili al riconoscimento della personalizzazione, in quanto i capitoli articolati, al di là della generica formulazione (non si specifica, ad esempio, il tipo di sport praticato) ineriscono ad attività (quali, uscire con gli amici, fare sport e passeggiate, andare in villeggiatura, quanto alla andare a caccia e fare escursioni in moto o in auto, quanto Pt_2
pagina 12 di 29 al , la cui limitazione è comune a qualunque danneggiato, Parte_1 sicché il relativo indennizzo deve ritenersi ricompreso nella liquidazione tabellare del danno da invalidità permanente e temporanea.
Riguardo ai danni subiti da , il c.t.u., dott. Parte_2 [...]
(v. relazione datata 11.4.2023), ha accertato che le lesioni Per_2 subite dall'attrice hanno comportato postumi invalidanti a carattere permanente, valutati nella misura complessiva dell'11,5% (così scrive il c.t.u.: “Si tratta di un danno che tiene conto degli esiti anatomici delle lesioni e menomazioni descritte, del lieve deficit funzionale conseguente, del discreto impatto disestetico della residuale estesa cicatrice come descritta”); per quanto attiene al periodo di inabilità biologica temporanea, sulla scorta delle risultanze documentali esaminate dal c.t.u., può quantificarsi un periodo di inabilità temporanea totale di un solo giorno, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni
35, un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 50% di giorni
20 e un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 25% di giorni 70.
Il c.t.u. ha valutato come lievissima la sofferenza menomazione- correlata, precisando anche che “non sono stati espressi dalla perizianda condizionamenti su particolari aspetti dinamico-relazionali di vita rispetto alla generalità di persone di pari età e sesso”.
In risposta alle osservazioni del c.t. di parte attrice in merito alla valutazione della sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo e permanente, il c.t.u. confermando il giudizio già espresso, ha puntualizzato che lo stesso
“…ha tenuto conto delle sofferenze patite dalla perizianda durante la temporanea, in merito allo iniziale lavaggio e disinfezione della ferita, rimozione di brecciolino e tessuti mortificati, sutura in anestesia loco- regionale, medicazioni ripetute della ferita, escarectomia, deambulazione con stampelle per 40 giorni, fisioterapia e laserT sino a fine ottobre 2019, forzosa rinuncia alle attività ludico-ricreative”.
pagina 13 di 29 Anche per la valgono, quindi, le stesse osservazioni svolte a Pt_2 proposito del in mancanza di allegazione e prova di Parte_1 circostanze specifiche da cui desumere un maggior pregiudizio, non può essere riconosciuto alcun incremento a titolo di personalizzazione, confermandosi in questa sede il rigetto della richiesta di prova testimoniale sui capi della memoria attorea del 7.1.2022 (capi da 5 a 8) per le motivazioni sopra esposte.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle tabelle milanesi aggiornate all'anno 2024 e dell'età della danneggiata al momento del sinistro (54 anni) in relazione alla percentuale di invalidità dell'11,5%, può essere liquidato l'importo di € 30.127,00 per danno biologico da invalidità permanente e l'importo di € 6.296,25 per danno biologico da invalidità temporanea, e così complessivamente € 36.423,25. Riguardo alle spese sanitarie, il c.t.u. ha riconosciuto come congrue ed in nesso di causa spese per un ammontare complessivo di € 1.844,20 (comprensive delle spese per la relazione medico-legale di parte, pari ad € 976,00).
Trattandosi di debito di valore, ai danneggiati devono essere riconosciuti gli interessi compensativi per il mancato godimento ex tunc della somma dovuta a titolo di risarcimento. Tale somma si determina equitativamente, ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 1712/95), applicando il saggio di rendimento in misura legale, avuto riguardo all'entità ed ai presumibili usi della somma, in assenza di diversa prova circa una diversa incidenza del tasso, non sulla somma sopra liquidata all'attualità, ma sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro
(8.6.2019) e successivamente rivalutato anno per anno.
Nella specie, ai fini del calcolo degli interessi compensativi e, in generale, della liquidazione del danno si dovrà tener conto dei pagamenti parziali eseguiti ante causam.
In particolare, con riferimento alla posizione di va Parte_2 osservato che la compagnia convenuta ha versato in favore della stessa,
pagina 14 di 29 prima dell'instaurazione del presente giudizio e precisamente in data
14.7.2020, la somma di € 25.000,00, che l'attrice ha trattenuto quale acconto sul maggior importo preteso (somma che, peraltro, dovrebbe essere attualizzata alla data odierna). In mancanza di una specifica imputazione del pagamento, deve ritenersi che la somma sia stata versata a copertura di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.
Ora, se si considera che l'importo astrattamente liquidabile a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere decurtato della percentuale di corresponsabilità riconosciuta a carico del Parte_1
(50%), alla non potrà essere riconosciuto null'altro a titolo Pt_2 risarcitorio all'esito del presente giudizio, in quanto, sommando quanto spettante per il danno non patrimoniale, pari ad € 18.211,625 (50% di €
36.423,25), a quanto spettante a titolo di danno patrimoniale (rimborso delle spese sanitarie), pari ad € 922,10 (50% di € 1.844,20), si ottiene un importo complessivo (€ 19.133,725), che, pur se maggiorato di interessi e rivalutazione secondo quanto previsto per i crediti risarcitori,
è comunque inferiore a quanto è già stato liquidato ante causam dalla compagnia (€ 25.000,00, senza considerare l'attualizzazione della predetta somma alla data odierna).
Quanto alla posizione di , va rilevato che prima Parte_1 dell'instaurazione del presente giudizio, la compagnia assicuratrice convenuta ha corrisposto a titolo di risarcimento del danno alla persona la somma di € 15.000,00 (per il danno al motociclo la compagnia ha corrisposto l'importo di € 4.900,00, di cui si tratterà in seguito a proposito del danno veicolare), somma che va, quindi, sottratta da quella liquidabile in favore del tenuto conto della percentuale Parte_1 di corresponsabilità nella causazione del sinistro. Operati tali calcoli, residua in favore del un importo a titolo risarcitorio di € Parte_1
8.783,45, importo cui si perviene sommando il 50% di € 45.009,00, liquidabile a titolo di danno non patrimoniale (pari ad € 22.504,50) e il
50% di € 2.557,90 a titolo di danno patrimoniale per spese sanitarie pagina 15 di 29 (pari ad € 1.278,95) e poi detraendo dal totale complessivo (pari ad €
23.783,45) l'importo di € 15.000,00 (ciò senza tener conto di rivalutazione e attualizzazione).
Tale operazione di liquidazione del danno in favore del è, Parte_1 tuttavia, solo provvisoria, in quanto occorre considerare l'ulteriore circostanza, rappresentata dall'avvenuta percezione di indennizzo assicurativo per lo stesso sinistro in forza di polizza privata, che è stata oggetto di specifica eccezione da parte della convenuta Controparte_2
e di cui si tratterà nel paragrafo che segue.
[...]
2.1.1. Compensatio lucri cum damno
La convenuta preliminarmente alla contestazione Controparte_2 delle singole voci di risarcimento avanzate dagli attori, ha eccepito, riguardo alla posizione del l'operatività nel caso di specie Parte_1 dell'istituto della compensatio lucri cum damno, in virtù delle somme percepite dall'attore a titolo di indennizzo derivante da assicurazione contro gli infortuni (per un importo complessivo di € 18.920,00), le quali avrebbero, pertanto, eliso l'ammontare risarcitorio in misura corrispondente. La convenuta ha prodotto, al riguardo, l'allegato alla polizza assicurativa stipulata con (doc. n. 3) e la Controparte_9 quietanza di pagamento della predetta somma (doc. n. 4).
A tale eccezione ha replicato la difesa di parte attrice, evidenziando l'inapplicabilità dell'istituto al caso in esame, in considerazione, da un lato, del fatto che parte convenuta non avrebbe supportato l'eccezione con la produzione in giudizio della polizza assicurativa (essendo stato prodotto solo un allegato), con conseguente impossibilità di valutare la concreta operatività della cd. “compensatio”, operatività che, in ogni caso, secondo la difesa attorea, andrebbe esclusa, avuto riguardo alla natura sostanzialmente “previdenziale” dell'indennizzo percepito dall'attore, con conseguente applicazione dei principi elaborati in materia di assicurazione sulla vita.
pagina 16 di 29 Ciò posto, il tema dell'ambito di applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno è stato di recente affrontato dalle Sezioni unite della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU. 22.5.2018, n. 12565), le quali hanno precisato come “…l'esistenza dell'istituto della compensatio, inteso come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non è controversa nella giurisprudenza di questa Corte, trovando il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso. Se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre
a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod. civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento”.
Poste tali premesse, la Corte evidenzia che "controversi sono piuttosto la portata e l'ambito di operatività della figura, ossia i limiti entro i quali la compensatio può trovare applicazione, soprattutto là dove il vantaggio
pagina 17 di 29 acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, appunto sulla base di fonti differenti… È la situazione che si verifica quando, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispondere civilmente dell'evento dannoso, si profila un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso, a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale: si pensi all'assicurazione privata contro i danni, nella quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro
i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro…”.
Riguardo all'onere della prova, sulla quale ha lungamente indugiato la difesa di parte attrice, occorre rilevare che, per giurisprudenza consolidata, l'eccezione in parola va qualificata non come eccezione in senso stretto, ma come eccezione in senso lato, per cui, operando il principio generale di acquisizione, il giudice può fare riferimento alle allegazioni delle parti e alla documentazione prodotta per trarne gli elementi necessari alla decisione (v. Cass. n. 20111/2014; Cass.
10145/2024).
In applicazione di tali principi, occorre verificare qual è il danno coperto dalle polizze infortuni in linea generale ed in particolare, alla luce della documentazione prodotta, la polizza stipulata dall'attore.
In ogni caso, va evidenziato come, nel valutare l'applicabilità della compensatio alla polizza privata infortuni, la stessa sentenza che ha sollevato la questione a suo tempo (Cass. civ., n. 13233/2014) ha concluso, affermando che “Resta solo da aggiungere, per completezza, che la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano dell'indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l'assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro
(danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà
pagina 18 di 29 possibile, a nulla rilevando che l'assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l'indennizzabilità d'un danno presunto, pagato ugualmente l'indennizzo”.
Ed ancora, le stesse Sezioni Unite affermano che uno dei due requisiti imprescindibili per l'applicabilità della compensatio è che si deve
“instaurare un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale, e quindi di una ragionevole applicazione del diffalco”.
Ad una attenta lettura delle decisioni della Suprema Corte sulla questione in esame, si può, tra l'altro, notare che quando viene riconosciuta la compensatio si parla di “pregiudizio identico” (Cass. n.
12565/2018), di “stesso titolo” (Cass. n. 12566/2018) e di “medesimo pregiudizio” (Cass. n. 12567/2018).
Tenuto conto di tali principi, è evidente che, nell'effettuare la doverosa valutazione se, nel caso in esame, il danno civilistico subito dal ed il rischio assicurato nella polizza infortuni coincidano, Parte_1 occorre considerare quale tipo di danno è volta ad indennizzare la polizza stipulata dall'attore.
Dall'esame del doc. n. 3 di parte convenuta si evince che la polizza stipulata con copre i danni da morte e da invalidità Controparte_9 permanente, oltre alle spese sanitarie di base, mentre non copre l'invalidità temporanea.
Non essendo stato prodotto il contratto con le specifiche condizioni di copertura (documento che, in effetti, per il principio di vicinanza della prova, doveva essere prodotto da parte attrice, ove avesse avuto interesse a produrlo), deve presumersi che con “Invalidità Permanente” le parti abbiano inteso riferirsi al danno biologico derivante da una menomazione all'integrità psico-fisica di carattere permanente, che, nella specie, il c.t.u. ha valutato nella misura del 13%.
Poiché l'assicurazione infortuni sottoscritta dal copre sia il Parte_1 danno da invalidità permanente sia le spese sanitarie comuni, danno che pagina 19 di 29 in parte coincide con quello oggetto della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, si deve necessariamente concludere che ricorrono nella fattispecie in esame i presupposti per la operatività del principio della compensatio lucri cum damno, limitatamente all'importo liquidabile a titolo di danno biologico da invalidità permanente (€ 36.384,00) e di spese sanitarie (€ 2.557,90), importo che, tuttavia, stante il concorso di colpa dello stesso attore, va rideterminato nella somma complessiva di €
19.470,95. Poiché la compagnia ha indennizzato l'importo di € CP_9
18.920,00, potrebbe essere riconosciuta all'attore per i predetti titoli il residuo importo di € 550,95, che, sommato a quello liquidabile (tenuto conto del concorso di colpa) a titolo di danno da invalidità temporanea
(€ 4.312,50), non oggetto della polizza privata, risulta comunque integralmente coperto dalla somma versata da Controparte_2 prima del giudizio (€ 15.000,00).
In conclusiva sintesi, stante l'accertata operatività della compensatio lucri cum damno e tenuto conto della somma già versata prima del giudizio dalla compagnia assicuratrice convenuta, deve ritenersi che all'attore non spettino ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale (salvo quanto si dirà nel successivo paragrafo a proposito del danno veicolare).
2.2 DANNO PATRIMONIALE
Per quanto concerne il danno patrimoniale - sotto il duplice profilo del danno emergente (inteso quale diminuzione della sfera patrimoniale del soggetto conseguente al sinistro: ad es., valore dei beni distrutti, spese effettuate per riparare i beni danneggiati o per sostituirli, spese sostenute per cure volte alla guarigione) e del lucro cessante (inteso quale accrescimento patrimoniale impedito dal sinistro) –, ritiene il giudicante che la domanda risarcitoria sia solo parzialmente fondata.
2.2.1 Danni al motoveicolo
Parte attrice ha allegato che la motocicletta marca BMW tg. EJ96703, di proprietà del è rimasta gravemente danneggiata a causa del Parte_1
pagina 20 di 29 sinistro e che il costo della riparazione, come quantificato dal preventivo redatto dalla Ditta Lazzarini snc, ammonta ad € 17.598,13, oltre IV
(doc. 9 fasc. att.). Ha, altresì, dedotto che in data 2.9.2019 è stato inviato al assegno circolare di € 4.900,00 (doc. 10, importo Parte_1 comprensivo anche delle spese di assistenza legale stragiudiziale), quale offerta di danno veicolare da parte della in Controparte_10 cui la compagnia ha dichiarato di avere risarcito il danno al 50% in considerazione della contestazione mossa dalla Polizia Locale del
Comune di Fano per violazione dell'art. 143 C.d.S., comportante un concorso di colpa del danneggiato, somma quest'ultima trattenuta dall'attore quale acconto sul maggiore avere (doc. 11). Ha, quindi, chiesto il risarcimento del danno, quantificato in € 12.698,13 (+ IV, ovvero € 17.598,13 € - € 4.900,00), oltre alle spese legali per l'attività stragiudiziale del difensore.
La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo Controparte_2
l'inidoneità di un semplice preventivo a dimostrare il danno e contestando la quantificazione operata da parte attrice, alla luce della perizia redatta dal consulente della NI, che ha Persona_3 stimato il danno in € 9.817,97 (doc. 6 fasc. conv.), da ritenersi integralmente risarcito con l'importo già versato di € 4.900,00, considerata la responsabilità paritaria ex art. 2054 c. 2 c.c. di entrambi i conducenti. La convenuta ha, altresì, sottolineato che il valore ante- sinistro del mezzo non può superare € 12.600,00 (come risulta dalla medesima perizia , sicché l'importo delle riparazioni richiesto da Per_3 parte attrice non sarebbe comunque riconoscibile.
Il c.t.u. ing. nel prendere in esame le fotografie Persona_4 messe a disposizione dal consulente di parte convenuta, ha accertato che il motociclo BMW condotto dall'attore mostra gravi danni a carico principalmente della parte anteriore, con interessamento delle forcelle anteriori e della relativa sospensione.
pagina 21 di 29 Il c.t.u. ha valutato che la riparazione dei soli componenti visivamente danneggiatisi nell'impatto ammonta ad € 11.878,35, IVA compresa, sottolineando, tuttavia, come a tali evidenti danni si potrebbero potenzialmente aggiungere ulteriori interventi che, se integralmente confermati, richiederebbero un ulteriore esborso stimabile in € 7.161,58,
IVA compresa, oltre alla mano d'opera aggiuntiva. Ciò evidentemente farebbe superare ampiamente il valore commerciale del mezzo rendendo la riparazione palesemente antieconomica.
Per tali motivi, il c.t.u. ha scelto di indicare per completezza di trattazione anche il valore commerciale ante sinistro del veicolo, che ammonta ad € 12.600,00, da cui andrebbe decurtato il valore del relitto pari a € 2.000,00, che il potrebbe conseguire vendendo il Parte_1 proprio veicolo danneggiato, per un danno complessivo netto pari ad €
10.600,00 (v. conclusioni della relazione dell'ing. depositata in Per_4 data 23.7.2024).
Se, dunque, si aderisce all'ipotesi, sicuramente preferibile, di una quantificazione del danno nei termini da ultimo esposti, applicata la riduzione del 50% per effetto del concorso di colpa, al può Parte_1 essere riconosciuto, a titolo di danno veicolare, l'importo di € 400,00, previa decurtazione della somma versata dalla compagnia prima del giudizio (€ 10.600/2 - € 4.900).
2.2.2 Rimborso spese mediche
Riguardo alle spese mediche si è già detto che le stesse risultano integralmente coperte dalle somme versate dalla compagnia prima del giudizio, per cui nulla spetta agli attori a tale titolo.
2.2.3. Danno da perdita della capacità lavorativa specifica
Il ha anche chiesto la liquidazione del danno da riduzione Parte_1 della capacità lavorativa specifica, allegando di essere titolare da oltre venticinque anni di un'autofficina Controparte_11
), nella quale egli svolge in prima persona l'attività lavorativa
[...] esclusivamente manuale (di autocarrozzeria, officina meccanica e pagina 22 di 29 gommista) e deducendo che durante i quotidiani turni di lavoro, dovendo assumere posture insolite per lavorare sui veicoli, ed avendo la necessità del continuo utilizzo delle mani, è costretto ad interrompere frequentemente il lavoro a causa del dolore e dell'indolenzimento del polso fratturato. Ha, quindi, precisato che l'attesa (di svariati minuti) che il dolore si attenui prima di riprendere l'attività, oltre a creare disagio e difficoltà morale e materiale, si traduce in un evidente calo della produttività e dei guadagni, con conseguente danno patrimoniale, di cui ha chiesto il ristoro, quantificandolo nell'importo di € 89.997,25, ottenuto mediante i calcoli esposti a pag. 7 dell'atto di citazione sulla base di un reddito netto riferito all'anno del sinistro (2019) di €
31.012,00 (doc. n. 18).
Ciò posto, va preliminarmente osservato che la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che “In tema di danno patrimoniale futuro, ai fini della risarcibilità di quello conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica (anche in caso di postumi permanenti acclarati), il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla suddetta capacità (e, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante” (cfr; Cass. 9444/10; conformi Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2007, n. 19357 nonché Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 12293/04).
L'insegnamento della S.C. esclude ogni automatismo tra lesioni e diminuzione della capacità reddituale e demanda al giudice, investito pagina 23 di 29 della domanda di risarcimento del danno da riduzione del reddito
(anch'esso danno-conseguenza e non in re ipsa), un complesso ed articolato accertamento. Spetta, in particolare, al giudicante:
(a) verificare se ed in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa concretamente espletata dal danneggiato;
(b) verificare se ed in quale misura la riduzione della capacità di lavorare abbia, a sua volta, ridotto o potrà ridurre il reddito;
(c) valutare, infine, se persista o residui nell'infortunato una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori (confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali) in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, tenuto conto che nessuno può invocare l'altrui atto illecito per sottrarsi al dovere di lavorare di cui all'art. 4, comma 2, Cost.
Solo se dall'esame di detti elementi risulti una concreta riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, la contrazione reddituale - e non la causa di questa, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica - sarà risarcibile sub specie di lucro cessante, purché il ricorrente abbia assolto al relativo onere probatorio (l'onus probandi del danno da riduzione del reddito incombe sul danneggiato: ex multis, v. Cass. 13409/01, Cass. 10026/04).
In tema di danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, la
Corte di Cassazione ha precisato che esso “va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l' "an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato
pagina 24 di 29 dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11361 del 22/05/2014).
Ciò posto in iure, deve rilevarsi in facto che, nel caso di specie, l'attore nell'atto introduttivo non ha allegato di aver subito una effettiva contrazione del reddito, limitandosi ad effettuare un calcolo ai fini della quantificazione dell'asserito danno parametrato sul reddito netto riferito all'anno 2019, sul presupposto che il dolore e l'indolenzimento del polso fratturato e le necessarie pause di lavoro per riprendersi dal dolore determinino un calo della produttività e, conseguentemente, anche dei guadagni.
Ritiene il giudicante che tali allegazioni non siano sufficienti a dimostrare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, considerato che, in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, occorre la dimostrazione di una effettiva e concreta riduzione della capacità di guadagno e del reddito percepito per effetto dei postumi invalidanti.
In particolare, l'attore non ha allegato una effettiva contrazione del reddito, producendo solo il modello unico dell'anno 2020 (doc. n. 18), mentre, sul piano della concreta incidenza dei postumi invalidanti sulla capacità di lavoro, il c.t.u. ha sostanzialmente escluso che detti postumi incidano negativamente sulla capacità attuale e futura di produrre reddito, risolvendosi in un disagio o fastidio al quale l'attore può ovviare delegando le attività fastidiose ad altri [così, nelle conclusioni, il c.t.u. dott. “gli esiti menomativi al polso e ginocchio sinistro come Per_2 definiti condizionano l'attività lavorativa svolta nei modi come definiti
(ossia di titolare di officina con vari dipendenti, con attività anche
pagina 25 di 29 manuale di riparazione auto, gommista, elettrauto), in termini di fastidio, maggior fatica, possibile rinuncia ad eseguire precipue attività
(avvitare/svitare con forza, uso di utensili vibranti) potendole delegare ad altri dipendenti senza concreto nocumento di capacità occupazionale attuale o futura”].
In risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, il c.t.u. ha integrato le argomentazioni poste a base delle proprie conclusioni, mettendo in evidenza gli aspetti concreti della prestazione lavorativa svolta dal periziato, sottolineando, in particolare, che questi “nella sua officina con 9 dipendenti svolge mansioni necessariamente non solo e non tanto manuali, bensì anche e soprattutto di tipo amministrativo e di rapporto con clienti e fornitori, ossia di tipo intellettivo”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, il c.t.u. non ha svolto accertamenti che esulavano dal mandato, posto che la valutazione demandata al c.t.u. presupponeva, necessariamente, anche un'indagine sulla tipologia di lavoro concretamente svolta dal periziando e, dunque, sotto tale profilo, appare sicuramente pertinente il riferimento alla concreta posizione del all'interno dell'officina Parte_1 di cui è titolare e in cui lavorano nove dipendenti, essendo evidente che la titolarità dell'impresa implica, come elemento connaturato al ruolo di imprenditore, anche l'esercizio di poteri direttivi, organizzativi e di contenuto gestorio e amministrativo, che evidentemente rappresentano la parte preponderante dell'impegno lavorativo, riducendosi le attività di tipo manuale a momenti occasionali. Peraltro, dagli accertamenti del c.t.u. risulta che il accusa un fastidio al polso sinistro solo se Parte_1 esegue alcune specifiche manovre, ma non in tutte le attività manuali che si svolgono normalmente in un'officina.
In conclusiva sintesi, non risultando provata una effettiva contrazione del reddito per effetto dei postumi invalidanti residuati dal sinistro, la domanda risarcitoria formulata a tale titolo va, conseguentemente, disattesa.
pagina 26 di 29 3. SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di giudizio, occorre rilevare che gran parte delle domande avanzate da parte attrice sono state disattese all'esito dell'istruttoria, essendo stata riconosciuta come fondata la sola domanda di risarcimento del danno veicolare, peraltro in misura decisamente ridotta rispetto al petitum.
Va, peraltro, considerato che parte attrice ha instaurato il presente giudizio sulla scorta di valutazioni medico-legali del proprio consulente e di circostanze (quali, in particolare, l'annullamento da parte del giudice di pace della sanzione irrogata), che possono avere inciso sulla corretta percezione della consistenza dei propri diritti, situazione rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite in quanto idonea ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali, alla luce della pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, l'art. 92 c.p.c. consente al giudice di compensare le spese di lite, che si ritiene, dunque, di compensare nella misura di ¾, tenuto conto del rilevante iato tra petitum e decisum, con condanna dei convenuti in solido al pagamento del residuo quarto, liquidato come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti nel D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento riferito alla sola domanda parzialmente accolta (scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
Per quanto attiene alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'attività difensiva stragiudiziale, la domanda non merita accoglimento trattandosi di attività strettamente connessa e di fatto coincidente con quella svolta in giudizio.
Riguardo alle spese di c.t.u., ritiene questo giudice che le stesse debbano essere poste definitivamente a carico delle parti in base al criterio della causalità e dell'esito della consulenza: pertanto, le spese delle cc.tt.uu. medico-legali vanno poste definitivamente a carico degli attori, che hanno richiesto la c.t.u., mentre le spese per la c.t.u.
pagina 27 di 29 valutativa dei danni veicolari, stante l'esito della consulenza ed il parziale accoglimento della domanda, vanno poste interamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1-accertato e dichiarato che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente dell'attore e del Parte_1 convenuto , nella misura del 50% ciascuno, e dato Controparte_1 atto che le somme versate dalla convenuta in Controparte_2 favore degli attori prima dell'instaurazione del giudizio (rispettivamente,
€ 25.000,00 in favore di ed € 15.000,00 in favore di Parte_2
) coprono integralmente i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, così come accertati e liquidati all'esito del giudizio, ad eccezione del danno veicolare, dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido, al risarcimento del danno subito da , che Parte_1 liquida in € 400,00, previa detrazione della somma di € 4.900,00 versata da prima del giudizio, oltre rivalutazione ed Controparte_2 interessi come per legge e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2- rigetta nel resto;
3- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice, che, dichiarate compensate nella misura di ¾, si liquidano per il restante quarto in € 196,50 per esborsi e in € 1.269,25 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e Ca come per legge;
4- pone definitivamente a carico degli attori le spese per le cc.tt.uu. medico-legali, già liquidate con separato decreto;
5-pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese per la c.t.u. valutativa del danno veicolare, liquidata con separato decreto.
Pesaro, 17.1.2025
Il giudice pagina 28 di 29 Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 29 di 29