Art. 4.
Ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonche' ai loro familiari in caso di morte, e' riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualita' di incaricato esterno dal 1 novembre 1961.
Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1 novembre 1961 qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini della pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo.
((Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresi', con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma.
I servizi prestati in qualita' di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed Istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento)) ((2)) E' ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalita' del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dello al titolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 )).
Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo e' liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui il professore incaricato esterno abbia prestato almeno venti anni di servizio effettivo, valutabile a tal fine. Negli altri casi compete l'indennita' per una volta tanto, in luogo di pensione, purche' il professore incaricato abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
Il professore incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile, perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia piu' favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. Al professore incaricato, riassunto in servizio statale, al quale gia' in precedenza sia stata liquidata l'indennita' per una volta tanto in luogo di pensione, si applica, l' articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 .
Il professore di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla, base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non puo' essere inferiore a quello precedentemente goduto.
I professori di cui al primo comma sono assoggettati, dal 1 novembre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.
Dalla stessa data cessa per i professori medesimi l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini dei trattamento di quiescenza l'istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia.
Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidita' e vecchiaia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORANEMENTO (2)
La L. 6 dicembre 1966, n.1077 , ha disposto (con l'art.5, comma 2) che le modifiche introdotte avranno efficacia dal 1 novembre 1961.
Ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonche' ai loro familiari in caso di morte, e' riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualita' di incaricato esterno dal 1 novembre 1961.
Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1 novembre 1961 qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini della pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo.
((Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresi', con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma.
I servizi prestati in qualita' di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed Istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento)) ((2)) E' ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalita' del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dello al titolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 )).
Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo e' liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui il professore incaricato esterno abbia prestato almeno venti anni di servizio effettivo, valutabile a tal fine. Negli altri casi compete l'indennita' per una volta tanto, in luogo di pensione, purche' il professore incaricato abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
Il professore incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile, perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia piu' favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. Al professore incaricato, riassunto in servizio statale, al quale gia' in precedenza sia stata liquidata l'indennita' per una volta tanto in luogo di pensione, si applica, l' articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 .
Il professore di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla, base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non puo' essere inferiore a quello precedentemente goduto.
I professori di cui al primo comma sono assoggettati, dal 1 novembre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.
Dalla stessa data cessa per i professori medesimi l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini dei trattamento di quiescenza l'istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia.
Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidita' e vecchiaia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORANEMENTO (2)
La L. 6 dicembre 1966, n.1077 , ha disposto (con l'art.5, comma 2) che le modifiche introdotte avranno efficacia dal 1 novembre 1961.