Articolo 617 septies del Codice penale
Articolo 635Articolo 635 ter
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26 gennaio 2018
Art. 617-septies.

(( (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente).)) ((Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.))
Entrata in vigore il 26 gennaio 2018
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