TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1023/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. V.G. 1023/2025 promossa da:
(C.F. nato a [...], l'[...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...], ai fini del presente giudizio domiciliato in Via N. Paganini, n.
13 - 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR) - presso lo studio dell'avv. IEDA' GIOVANNI (C.F.
– PEC. , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
(C.F. , nata a [...], il [...] ed ivi CP_1 C.F._3
residente a[...], piano 3°, ai fini del presente giudizio domiciliata in Via XXV
Aprile, n. 187 - 87055 San Giovanni in Fiore (CS) - presso lo studio dell'avv. VACCAI EMILIO (C.F. – PEC. , che la rappresenta e C.F._4 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 15/09/2025, Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 06/07/2023, nel Comune di ON
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 19 -Parte I - anno
2023;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che da qualche tempo, la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui a partire dal mese di marzo 2025, optavano per la separazione di fatto.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge sarà libero di stabilire la residenza ove meglio creda;
3) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione, hanno provveduto prima d'ora a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
4) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.” Con decreto di assegnazione della causa del 30.09.2025, il Presidente autorizzava altresì, la trattazione scritta della stessa, disponendo il deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
In data 30.10.2025 le parti depositavano telematicamente note scritte congiunte, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso e domandando la pronuncia della separazione consensuale.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.10.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 07.11.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era rimessa al
Collegio, per la decisione in Camera di Consiglio.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio vertente in materia di volontaria giurisdizione n. 1023/2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 06/07/2023, nel Comune di
ON (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al N. 19 -
Parte I - anno 2023 (certificato in atti);
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ON (KR), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di ON in data 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. V.G. 1023/2025 promossa da:
(C.F. nato a [...], l'[...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...], ai fini del presente giudizio domiciliato in Via N. Paganini, n.
13 - 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR) - presso lo studio dell'avv. IEDA' GIOVANNI (C.F.
– PEC. , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
(C.F. , nata a [...], il [...] ed ivi CP_1 C.F._3
residente a[...], piano 3°, ai fini del presente giudizio domiciliata in Via XXV
Aprile, n. 187 - 87055 San Giovanni in Fiore (CS) - presso lo studio dell'avv. VACCAI EMILIO (C.F. – PEC. , che la rappresenta e C.F._4 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 15/09/2025, Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 06/07/2023, nel Comune di ON
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 19 -Parte I - anno
2023;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che da qualche tempo, la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui a partire dal mese di marzo 2025, optavano per la separazione di fatto.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge sarà libero di stabilire la residenza ove meglio creda;
3) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione, hanno provveduto prima d'ora a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
4) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.” Con decreto di assegnazione della causa del 30.09.2025, il Presidente autorizzava altresì, la trattazione scritta della stessa, disponendo il deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
In data 30.10.2025 le parti depositavano telematicamente note scritte congiunte, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso e domandando la pronuncia della separazione consensuale.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.10.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 07.11.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era rimessa al
Collegio, per la decisione in Camera di Consiglio.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio vertente in materia di volontaria giurisdizione n. 1023/2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 06/07/2023, nel Comune di
ON (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al N. 19 -
Parte I - anno 2023 (certificato in atti);
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ON (KR), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di ON in data 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli