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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4776/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura a margine del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dall'avv. Franco Delnero, presso il cui studio in Trani, alla via S.
Gervasio n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 2 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 18.06.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di invalidità civile, escluso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile, essendo state formulate contestazioni sufficientemente specifiche alla c.t.u. espletata.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
2 Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di invalidità civile ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 118/71. Com'è noto, la pensione di invalidità civile, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971,
n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase sommaria e convocato a rendere chiarimenti in questa fase, dott. le cui conclusioni appaiono Persona_1 condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non versi in una condizione clinica tale da determinare la totale incapacità lavorativa richiesta per la pensione di invalidità civile.
Più specificamente il consulente d'ufficio, ha premesso che il ricorrente è affetto da “Sindrome mielodisplastica già sottoposta a trapianto allogenico di cellule staminali. Pregressa surrenectomia sin da adenoma. Infezione da EBV. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio, corretta con apparecchio acustico.
Spondilodiscartrosi. Componente monoclonale IgG/Lambda”.
Rispondendo anche alle osservazioni di parte formulate nel ricorso, il consulente d'ufficio è poi passato a valutare in maniera più specifica e analitica le singole patologie, osservando che:
“- Sindrome mielodisplastica già sottoposta a trapianto allogenico di cellule staminali. I controlli periodici eseguiti presso la Ematologia hanno consentito di rilevare che il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche, interferendo con il midollo osseo malato, ha favorito la ricomparsa di midollo emopoietico sano, risultando un trattamento efficace con esito in guarigione. (cod. 9323 – 70%);
- Pregressa surrenectomia sin da adenoma Priva di esiti funzionali e di incidenza significativa sul quadro patologico globale Infezione da EBV L'infezione da EBV è molto comune, in genere passa inosservata, non causa disturbi (sintomi), e viene scoperta tramite la presenza di anticorpi nel sangue. Grazie alla capacità di sfuggire al controllo del sistema di difesa dell'organismo (sistema immunitario),
3 l'EBV dopo l'infezione acuta rimane annidato nell'organismo in forma inattiva
(forma latente) per tutta la vita.
- Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio, corretta con apparecchio acustico. (cod 4005 - 6%). Per quanto riguarda la ipoacusia bilaterale, già socialmente utile, è stata corretta, come da documentazione acclusa al fascicolo processuale, da protesi acustica bilaterale che ha consentito normale svolgimento delle operazioni peritali.
- Spondilodiscartrosi. (codice7010 31%) Per quanto riguarda la patologia artrosica si tratta di affezione che non comporta sul piano clinico-sintomatologico segni evidenti di importante compromissione funzionale. (…).
- Componente monoclonale IgG/Lambda”. (Codice 9312 - 25%) La presenza di una componente monoclonale di tipo IgG lambda rappresenta un disordine del sistema immunitario che porta alla formazione di immunoglobuline anomale. Questa anomalia di solito non è importante dal punto di vista clinico”.
Sulla base del quadro clinico così ricostruito, con puntuale riferimento a quanto emerso dalla documentazione medica e anche dall'esame diretto della parte, la c.t.u., in applicazione delle Tabelle Ministeriali, D.M. 5 febbraio 1992 ha concluso affermando che “Applicando il calcolo riduzionistico il risultato finale di invalidità è del 85%”.
Le conclusioni raggiunte dalla consulente d'ufficio, non oggetto di contestazione delle parti, risultano condivisibili perché puntuali e coerenti con quanto risulta dalla documentazione medica, dall'esame diretto della parte e dai parametri medico-legali di riferimento.
Alla luce di ciò il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese di lite, avendo il ricorrente depositato dichiarazione per l'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., comprese quelle del supplemento, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4776/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
4 2. nulla per le spese, ad eccezione di quelle relative alla c.t.u. della fase sommaria e al supplemento di c.t.u. che sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 2.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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