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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14804 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 26372 /2025
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 23/10/2025 innanzi al giudice dott.ssa LU De RD è comparso per parte appellante l'avv. Monica Castro in sost. la quale si riporta all'appello e conclude CP_1 chiedendone l'accoglimento, discutendo oralmente.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(LU De RD)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.19, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(LU De RD)
N. R.G. 26372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa LU De RD, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/10/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 26372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025
PROMOSSO DA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Alberici Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in calce alla citazione in appello, elettivamente domiciliato a Roma, in via Delle
Fornaci n. 38, presso lo studio del difensore nominato, PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dal CP_2 P.IVA_1
Funzionario delegato, elettivamente domiciliata a Roma, in Via del Tempio di Giove n. 21, PEC: oma.it Email_2 CP_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11833/2024 (R.G. 23903/2024) depositata in data
04.12.2024, emessa dal Giudice di Pace di Roma, dott.ssa Anna Condò.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo la riforma della sentenza n. 11833/2024, pronunciata dal Giudice di pace di Roma CP_2
– in persona della dott.ssa Anna Condò – in data 26.11.2024-04.12.2024 e pubblicata il 04.12.2024; rilevato che, tramite l'appello, parte appellante ha dedotto, tra le altre cose: che, con ricorso depositato in data 20.02.2024, aveva proposto opposizione innanzi al Giudice di pace di Roma avverso il verbale n. 00002342897/2023/1/1/1 di accertamento della violazione e applicazione della sanzione amministrativa pari ad € 180,40 oltre decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida;
che, all'esito, il Giudice di Pace di Roma ha accolto il ricorso e, per l'effetto, aveva annullato la sanzione principale e quella accessoria, compensando le spese della lite stante la serialità del contenzioso;
l'erroneità della sentenza in punto di regolazione delle spese del giudizio, posto che il contenzioso oggetto del giudizio non presentava i caratteri della serialità, né ricorrevano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per operarne la compensazione;
rilevato che l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare il capo della sentenza impugnata
n. 11833/2024 relativo alla compensazione delle spese di giudizio e per l'effetto condannare la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, liquidandole in complessivi euro 389,00 (di cui: euro 68,00 per la fase di studio;
euro 68,00 per la fase introduttiva;
euro 68,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 142,00 per la fase decisoria;
euro 43,00 per il pagamento del c.u.), oltre spese forfetarie del 15%, C.A. e IVA di legge
o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, nei limiti di legge. con vittoria di spese del presente grado di giudizio”; rilevato che l'art. 92 c.p.c., al comma 2, sancisce che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; ritenuto che, ai sensi di tale articolo come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. civile, Sez. VI – V, 18/02/2020, n. 3977); ritenuto che -stante quanto precede- la serialità della controversia non costituisce circostanza tale da giustificare la compensazione delle spese del giudizio, posto che non ricorre alcuna delle ipotesi normativamente previste né una questione grave ed eccezionale come intesta dalla giurisprudenza del
Giudice delle leggi;
ritenuto che
-nella specie- la riconosciuta fondatezza delle ragioni dell'opponente imponeva di regolare le spese processuali in base al principio della soccombenza;
ritenuto che
l'appello va quindi accolto;
ritenuto, in definitiva, che le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno così poste integralmente a carico dell'appellato e si liquidano secondo il valore della causa e l'attività difensiva svolta;
ritenuto che
le spese di lite vanno liquidate per il doppio grado di giudizio tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta, del basso tasso di complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria nella complessiva somma pari ad € 635,00 per compensi di cui, per il primo grado, €
173,00, di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase istruttoria, € 71,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado € 462,00 di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva,
€ 200,00 per la fase conclusionale, oltre € 107,50 per esborsi, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Roma n. 11833/2024 (R.G. 23903/2024) e depositata in data 04.12.2024, condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 635,00 CP_2 per compensi, oltre € 107,50 per esborsi, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice
LU De RD
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 23/10/2025 innanzi al giudice dott.ssa LU De RD è comparso per parte appellante l'avv. Monica Castro in sost. la quale si riporta all'appello e conclude CP_1 chiedendone l'accoglimento, discutendo oralmente.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(LU De RD)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.19, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(LU De RD)
N. R.G. 26372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa LU De RD, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/10/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 26372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025
PROMOSSO DA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Alberici Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in calce alla citazione in appello, elettivamente domiciliato a Roma, in via Delle
Fornaci n. 38, presso lo studio del difensore nominato, PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dal CP_2 P.IVA_1
Funzionario delegato, elettivamente domiciliata a Roma, in Via del Tempio di Giove n. 21, PEC: oma.it Email_2 CP_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11833/2024 (R.G. 23903/2024) depositata in data
04.12.2024, emessa dal Giudice di Pace di Roma, dott.ssa Anna Condò.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo la riforma della sentenza n. 11833/2024, pronunciata dal Giudice di pace di Roma CP_2
– in persona della dott.ssa Anna Condò – in data 26.11.2024-04.12.2024 e pubblicata il 04.12.2024; rilevato che, tramite l'appello, parte appellante ha dedotto, tra le altre cose: che, con ricorso depositato in data 20.02.2024, aveva proposto opposizione innanzi al Giudice di pace di Roma avverso il verbale n. 00002342897/2023/1/1/1 di accertamento della violazione e applicazione della sanzione amministrativa pari ad € 180,40 oltre decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida;
che, all'esito, il Giudice di Pace di Roma ha accolto il ricorso e, per l'effetto, aveva annullato la sanzione principale e quella accessoria, compensando le spese della lite stante la serialità del contenzioso;
l'erroneità della sentenza in punto di regolazione delle spese del giudizio, posto che il contenzioso oggetto del giudizio non presentava i caratteri della serialità, né ricorrevano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per operarne la compensazione;
rilevato che l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare il capo della sentenza impugnata
n. 11833/2024 relativo alla compensazione delle spese di giudizio e per l'effetto condannare la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, liquidandole in complessivi euro 389,00 (di cui: euro 68,00 per la fase di studio;
euro 68,00 per la fase introduttiva;
euro 68,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 142,00 per la fase decisoria;
euro 43,00 per il pagamento del c.u.), oltre spese forfetarie del 15%, C.A. e IVA di legge
o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, nei limiti di legge. con vittoria di spese del presente grado di giudizio”; rilevato che l'art. 92 c.p.c., al comma 2, sancisce che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; ritenuto che, ai sensi di tale articolo come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. civile, Sez. VI – V, 18/02/2020, n. 3977); ritenuto che -stante quanto precede- la serialità della controversia non costituisce circostanza tale da giustificare la compensazione delle spese del giudizio, posto che non ricorre alcuna delle ipotesi normativamente previste né una questione grave ed eccezionale come intesta dalla giurisprudenza del
Giudice delle leggi;
ritenuto che
-nella specie- la riconosciuta fondatezza delle ragioni dell'opponente imponeva di regolare le spese processuali in base al principio della soccombenza;
ritenuto che
l'appello va quindi accolto;
ritenuto, in definitiva, che le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno così poste integralmente a carico dell'appellato e si liquidano secondo il valore della causa e l'attività difensiva svolta;
ritenuto che
le spese di lite vanno liquidate per il doppio grado di giudizio tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta, del basso tasso di complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria nella complessiva somma pari ad € 635,00 per compensi di cui, per il primo grado, €
173,00, di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase istruttoria, € 71,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado € 462,00 di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva,
€ 200,00 per la fase conclusionale, oltre € 107,50 per esborsi, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Roma n. 11833/2024 (R.G. 23903/2024) e depositata in data 04.12.2024, condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 635,00 CP_2 per compensi, oltre € 107,50 per esborsi, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice
LU De RD