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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado con rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G.
1641/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
BONDINI (c.f. ), dall'avv. MICOL LOMBARDINI (c.f. C.F._2
) e dall'avv. MARY RAVAIOLI (c.f. , ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito a NA, Viale Carducci n. 21
ATTORE nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. RT P.IVA_1
MANUELA MALAVASI (c.f. ), dall'avv. SILVIA SARTORI (c.f. C.F._5
) e dall'avv. MARCO CIMINO (c.f. ed C.F._6 C.F._7
elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito a Milano, Via Barozzi n. 1
CONVENUTO
1 CONCLUSIONI ATTORE: "Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis,
In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da Controparte_2
ora e già oggetto di accertamento della decisione ACF n.
[...] RT
7165 del 02.02.2024 emessa nell'interesse del ricorrente e quindi condannare CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno subito da CP_1 Pt_1
pari all'importo di Euro 33.836,59 oltre rivalutazione successivamente maturata ed
[...]
interessi;
condannare altresì controparte al pagamento delle spese stragiudiziali di assistenza che hanno
“avuto in concreto utilità per evitare il giudizio” ed hanno assicurato “una tutela più rapida” alla parte
“risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cassaz. Sez. Unite n. 16990/2017), da liquidare nella somma di €. 3501,88 per prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF (DM 55/14 - prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF – intera fase €. 2400,00– oltre 15%, cpa ed iva) in ogni caso entro i limiti dello scaglione di valore del procedimento;
In subordine- accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore del ricorrente nella negoziazione di titoli azionari emessi e negoziati da oggi , indicate nel Controparte_2 RT
presente atto per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell' operazione di negoziazione in oggetto, o la sua nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti o delle operazioni di investimento per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario e conseguentemente condannare l'intermediario RT
(prima , nella persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
rimborso delle somme complessivamente investite dal ricorrente nei citati titoli, pari ad Euro
30.020,39 oltre interessi e rivalutazione;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore del ricorrente, in particolare nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni , come indicate nel presente Controparte_2
atto e, conseguentemente, dichiarare l'intermediario (prima RT [...]
tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. Controparte_2
2 1218 c.c. e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte ricorrente nei citati titoli, pari ad Euro 30.020,39,00 in favore del Sig. oltre interessi e rivalutazione;
Parte_1
in via ulteriormente subordinata- accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite da parte ricorrente nei citati titoli, pari ad Euro 30.020,39 maggiorate degli interessi e rivalutazione;
In ulteriore subordine voglia annullare, per errore/dolo, i contratti di acquisto azioni CRC di cui è causa e conseguentemente condannare in persona del legale RT
rappresentante pt, al versamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 30.020,39 oltre rivalutazione e interessi;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'intermediario finanziario
[...]
(prima di MI NA , nella persona del legale RT CP_2
rappresentante pro tempore, di rimborsare e restituire a parte ricorrente tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- accertare il maggior danno causato a parte ricorrente dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
− in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa;
− nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
− in subordine, nel merito:
(a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3 (b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa e condannare il Sig. a restituire alla Banca (i) gli importi Pt_1
eventualmente percepiti dal Ricorrente per la vendita delle azioni Crédit Agricole di cui è in possesso e dei relativi n. 6.884 warrant; ovvero (ii) il controvalore delle azioni Crédit
Agricole di cui è in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli non siano stati ceduti in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca); in via istruttoria, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui alla Comparsa CAI, § X); in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 11/07/2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio quale incorporante di RT [...]
deducendo che: Controparte_2
- era correntista della banca in possesso di una certa liquidità;
- nel giugno 2014 era stato invitato dal funzionario a recarsi in banca per presentargli operazioni di investimento al fine di non mantenere la liquidità nel conto corrente;
- nell'occasione, e per precisione il 12/06/2014, era stato acceso il dossier titoli n.
031/005/3126370, sottoscritto il documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori (c.d. contratto-quadro), conferendo alla banca l'incarico di prestare servizi di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, dei servizi di
4 negoziazione in conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, previa verifica dell'appropriatezza dell'investimento e di prestare servizio di consulenza (cfr. pag. 27 del contratto-quadro, in cui risulta spuntata la lett. D) relativa a tale servizio) e compilato il questionario MI per la profilazione del rischio del cliente;
- in pari data, su suggerimento del funzionario di banca, non avendo effettuato precedenti investimenti, aveva sottoscritto l'ordine di acquisto di azioni della banca per un controvalore di ca. € 30.000, rassicurato sulla bontà dell'investimento, che non avrebbe esposto il capitale a rischio stante la solidità patrimoniale della banca emittente e la possibilità di vendere in ogni momento i titoli (nello specifico sono state acquistate 1.704 azioni CRC per un importo di €
30.020,39 con ordine impartito il 12/06/2014 ed eseguito con valuta 18/06/2014);
- in tale occasione, pur trattandosi del primo investimento, non gli era stata fornita un'adeguata informazione sulle specifiche caratteristiche del prodotto, sulla sua non negoziabilità nell'ambito dei mercati regolamentati e sulla natura “illiquida” del titolo;
- nel 2016, a seguito della crisi della banca, era stata dapprima sospesa ogni operazione di vendita delle azioni e poi interamente azzerato il relativo valore;
- nel 2018 a seguito dell'approvazione della fusione per incorporazione della
[...]
ora , era stata promossa OPA Controparte_3 RT
volontaria ex art. 102 Dlgs 58/98 con cui era stato proposto ai titolari di azioni della ex cassa di risparmio l'acquisto delle azioni detenute al prezzo di € 0,50 ciascuna (oltre ad un eventuale e variabile corrispettivo differito), con l'avvertimento che in caso di mancata adesione l'azionista
CRC avrebbe mantenuto la titolarità delle azioni e dei warrant e preso parte alla fusione fra e;
le azioni ricevute a seguito Controparte_4 Controparte_2
di detta fusione venivano espressamente qualificate come non negoziabili e pertanto illiquide;
- in considerazione del rilevante danno economico subito, aveva presentato alla banca reclamo in data 07/04/2023, cui era seguito negativo riscontro, ed aveva quindi presentato in data
24/05/2023 ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) che con la decisione n.
7165 del 02/02/2024 aveva accolto il ricorso, riconoscendogli il diritto al risarcimento del danno subito quantificato in € 28.578,20, già al netto dei dividendi incassati e di quanto incassato con l'adesione all'OPA che, maggiorato della rivalutazione, era stato determinato in €
33.836,59;
5 - aveva comunicato di non condividere la decisione dell'ACF e l'intenzione di RT
non darvi adempimento.
In considerazione dell'indisponibilità della banca ad adempiere al decisum dell'ACF e non avendo lo stesso valore vincolante, il ha pertanto proposto il presente giudizio per ottenere la Pt_1
condanna della banca al risarcimento dei danni, nell'importo riconosciuto dall'ACF, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della banca quale intermediario finanziario rispetto ai doveri comportamentali ed informativi su esso gravanti come previsti dalle varie disposizioni di settore (T.U.F. e Regolamento Consob n. 16190). In via subordinata, ha chiesto dichiararsi la nullità, annullamento, o risoluzione delle operazioni di acquisto dei titoli azionari in oggetto, con restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione. In ulteriore subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità della banca ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.
e la condanna al risarcimento del danno, oltre alla condanna alla rifusione delle spese legali, ivi comprese quelle stragiudiziale affrontate per adire l'Arbitrato finanziario.
Fissata con decreto del 12/07/2024 la prima udienza di comparizione parti per il 06/11/2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., si è ritualmente costituita in RT
giudizio con comparsa del 25/10/2024, eccependo:
- in via preliminare e pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, avendo il giudizio ad oggetto l'acquisto di partecipazioni sociali della banca e l'estinzione del rapporto sociale;
- l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa risarcitoria e restitutoria di tipo contrattuale per decorso del termine decennale, posto che le azioni erano state acquistate in data 12/06/2014 mentre il presente giudizio era stato avviato con ricorso depositato in data 11/07/2024, oltre che del termine di prescrizione quinquennale per la responsabilità extra-contrattuale, invocata in via di subordine;
- l'infondatezza nel merito di ogni pretesa, avendo agito in maniera diligente ed operato in maniera corretta sia in relazione all'adeguatezza delle informazioni fornite al cliente in occasione dell'acquisto delle azioni, avvenuta nel mercato interno della banca (MXA Mercato Azioni
Carisp) come da ordine dallo stesso impartito, che in sede di profilazione, dal questionario compilato nel 2014 risulta essere investitore con livello di rischio medio;
- in ogni caso che le azioni acquistate erano in linea con il profilo di rischio e non si trattava di titoli illiquidi, come riconosciuto dalla perizia di parte prodotta, contestando sia la violazione
6 degli obblighi informativi di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104/2009 sia la natura precettiva della stessa;
- l'infondatezza anche di tutte le domande proposte in via subordinata;
- che l'attore non aveva assolto all'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale e, in relazione al quantum, che doveva tenersi conto nella quantificazione anche del concorso di colpa e di quanto già percepito.
Su tali basi la convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dal Pt_1
Con ordinanza resa in data 06/11/2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, la stessa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex artt. 281-terdecies e 281- sexies, co. 3, c.p.c. all'udienza del 28/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ritualmente depositate, unitamente alle memorie difensive entro il termine assegnato.
Va anzitutto esaminata, e respinta, l'eccezione di incompetenza.
Contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio e della materia del contendere, in cui si discute della responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario nella vendita di azioni proprie e del conseguente risarcimento dei danni, deve escludersi la sussistenza della competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di imprese presso il
Tribunale di Bologna (cfr. Cass. n. 22149 del 14.10.2020: “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio”, in senso conforme Cass. n. 8656/2020 e Cass. n. 30622/2019 nonché Cass. n.
22340 del 15.10.2020 secondo cui “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo”).
Ancorché non oggetto di rilievi da alcuna delle parti, si ritiene doveroso dare atto dell'avvenuto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, soggetta alla mediazione obbligatoria
7 ex art. 5 d.lgs. 28/2010, avendo l'attore previamente fatto ricorso all'Arbitrato delle Controversie
Finanziarie, organismo dotato di autonomia e indipendenza, operante presso la CONSOB, la cui decisione n. 5332/2022 è stata prodotta. Tale procedimento, avente finalità del tutto comparabili con quelle della mediazione prevista dal d.lgs. 28/2010, è idoneo ad assolvere la condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, co. 3.
È del pari infondata, e va pertanto respinta, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Precisato che nel caso in esame viene in rilevo la prescrizione ordinaria decennale, stante la pacifica natura contrattuale dell'invocata responsabilità in capo all'intermediario finanziario, non può condividersi l'assunto che il dies a quo inizi a decorrere dalla data di acquisto delle azioni, e dunque dal febbraio 2013, dovendo invece tenersi conto del momento in cui si è verificata la lesione del diritto di credito, coincidente nel caso in esame con l'azzeramento del valore delle azioni, avvenuto dopo la sospensione delle negoziazioni nell'aprile 2016, seguita da un calo costante del valore. In ogni caso, è dirimente il fatto che l'acquisto delle azioni è avvenuto il 12/06/2024 e l'attore ha documentato l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, sia con la presentazione del reclamo/diffida alla banca con p.e.c. del 07/04/2023 sia con il successivo ricorso all'Arbitrato
Finanziario, proposto nel successivo mese di maggio 2023 e conclusosi nel successivo mese di febbraio 2024 con la decisione n. 7165/2024, cui è seguita nel luglio 2024 l'avvio del presente giudizio.
Alcuna prescrizione è dunque maturata.
Passando all'esame del merito, la domanda risarcitoria formulata in via principale dal è Pt_1
fondata e va accolta.
Va premesso che il correntista della banca, nella medesima data del 12/06/2014, ha Pt_1
aperto il dossier titoli n. 031/005/3126370, sottoscritto il c.d. contratto-quadro, compilato il questionario MI per la profilazione del rischio del cliente ed impartito alla banca l'ordine di acquisto di 1.704 azioni CRC per un importo di € 30.020,39, con una tempistica che, già di per sé, non depone per una attenta informazione sui rischi dell'operazione.
In ogni caso, si osserva che nel contratto quadro, denominato “Documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, sottoscritto il 12/06/2014, il ha conferito Pt_1
alla banca l'incarico di prestare servizi di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, previa verifica dell'appropriatezza dell'investimento e di prestare servizio di
8 consulenza (cfr. pag. 27 del contratto-quadro, in cui risulta spuntata la lett. D) relativa a tale servizio). In pari data è stato compilato il questionario per la profilatura del rischio del FABBRI, dal quale emerge che trattavasi di cliente al dettaglio, con diploma di scuola secondaria, professione
“impiegato/quadro”, con una limitata esperienza negli strumenti finanziari (solo occasionali operazioni di pronti contro termine) e nei servizi finanziari (solo negoziazione, trasmissione ordini, collocamento), con un limitato numero di operazioni svolte nell'anno precedente (da zero a 10) per un importo non elevato (da € 25.000 a € 50.000). L'orizzonte temporale degli investimenti era stato indicato fino a 3 anni, l'obiettivo di investimento: “rivalutazione del capitale esponendolo ad oscillazioni molto limitate”, la consistenza del patrimonio finanziario è stata indicata nella fascia fino a € 50.000 e il reddito anno del nucleo familiare nella fascia fino a € 25.000 annui. Rispetto alla prospettiva di diminuzione del valore del patrimonio, nel questionario è indicato “sono preoccupato ma credo che non disinvestirò nella prospettiva di un recupero di valore”.
Dal questionario è risultato un profilo di rischio medio (ma in realtà, alla luce delle risposte ai quesiti il rischio avrebbe dovuto essere qualificato come medio-basso), un'esperienza finanziaria del tutto limitata, una situazione finanziaria medio-bassa ed un obiettivo temporale di investimento di breve termine, fino a 3 anni.
Senza aver mai acquistato prima titoli azionari o compiuto altre operazioni di investimento (tanto che il contratto quadro è stato stipulato lo stesso giorno in cui è stato aperto il dossier titoli ed effettuato l'ordine di acquisto delle azioni), con l'ordine impartitolo lo stesso 12/06/2014, previa consulenza del funzionario della banca, il ha sottoscritto l'ordine di acquisto di 1.704 Pt_1
azioni emesse dalla stessa per un controvalore di € 30.020,39, con operazione Controparte_2
eseguita sul mercato interno della banca (MXA).
Stante la palese non adeguatezza di tale operazione rispetto alla profilatura del cliente, la banca ha fatto sottoscrivere al FABBRI la specifica autorizzazione ad eseguire l'ordine pur a fronte dell'avvenuta informazione in merito alla non appropriatezza dell'operazione, oltre che in merito all'avvenuta informazione della situazione di conflitto di interessi per titolo emesso dalla banca. In tal modo, tuttavia, la banca ha assolto solo in via del tutto formale ai propri obblighi – come rilevato anche dall'ACF, non essendo plausibile né credibile che l'ordine di acquisto di azioni della banca sia avvenuto per iniziativa del che, a quella data, non aveva neppure un dossier Pt_1
titoli né effettuato precedenti operazioni di investimento della stessa tipologia, piuttosto che su
9 impulso e previa consulenza della banca che ha – lo si ripete – fatto sottoscrivere in pari data il contratto-quadro ed aperto il dossier titoli.
È fatto notorio che tali azioni, complice la crisi della banca e le verifiche ispettive condotte dalla
Banca d'Italia a partire dal 2015 (e dunque ad appena un anno dall'investimento azionario), dopo un lento ma costante calo di valore (da € 17,60 del 2014 si è passati al valore di € 16 a fine 2015 e a € 14,34 nell'aprile 2016 quando sono state sospese le negoziazioni), hanno visto azzerare il loro valore, fino all'avvenuta fusione per incorporazione della nell'attuale Controparte_2
. RT
L'attore, al fine di ridurre ulteriori perdite, ha diligentemente aderito all'offerta di acquisto lanciata dalla banca incorporante, avente ad oggetto le azioni ordinarie di Controparte_2
con “CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up- front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap)” essendo infatti previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi
Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento,
e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente
(cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a Parte_2
disposizione sui siti internet delle stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell'Offerente. Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti Parte_2
internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni
Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA
Cariparma”.
Venendo a trattare della responsabilità della banca che opera come intermediario finanziario, è noto che in tale ambito gravino sull'intermediario una serie di obblighi informativi e comportamentali a tutela del cliente.
10 L'art. 21 d.lgs. 58/1998 (in breve anche solo T.U.F.), al primo comma prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
L'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è orami assolutamente pacifico e consolidato nel ritenere che, in ambito di intermediazione finanziaria, “gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998
(applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e che “gli obblighi
d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva
l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017).
Va aggiunto che gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 T.U.F. e dalla normativa secondaria contenuta nei regolamenti Consob, applicabili ratione temporis, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate) (cfr. Cass., 31/08/2017, n.
20617).
11 Si rimarca, inoltre, che ai sensi dell'art. 23, co. 6, T.U.F. grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere correttamente informato il cliente sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.
L'intermediario convenuto in giudizio per l'accertamento della responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto, pertanto, a dimostrare di aver fornito al cliente, quale contraente “debole”, una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e i rischi collegati, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta tali obblighi informativi non siano integrati (cfr. Cass. 29/10/2010 n. 22147, nonché Cass. 22/02/2017 n.
4602:“in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi
d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998
(integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta”).
Il Regolamento Consob n. 16190/2007, applicabile ratione temporis, all'art 26 pone una distinzione tra “cliente ad dettaglio” e “cliente professionale” al fine di adeguare gli oneri informativi;
il successivo art. 24 prevede che: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”, mentre l'art. 31, co. 1, aggiunge che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”, precisando al comma 2 che “La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi c) il fatto che un
12 investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti”.
Tra gli obblighi gravanti sull'intermediario, a seguito del recepimento della direttiva 2004/39/CE con il d.lgs. n. 164/2007 vi è anche quello di predisporre il questionario c.d. “MI”, al fine di
“profilare” correttamente il cliente sulla tipologia di obiettivi finanziari, la propensione al rischio, al capitale da investire, alla conoscenza dei mercati etc. e indirizzarlo all'acquisto di strumenti finanziari maggiormente aderenti al profilo.
Tali obblighi informativi, da assolvere in modo non meramente formale per non svilire la funzione stessa di protezione voluta dalla norma, impongono dunque all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva ed adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23/04/2017, n. 8619), tanto più quando – come nel caso di specie – vi sia anche un servizio di consulenza che, ai sensi dell'art. 1, co.
5-septies del T.U.F. consiste nella “prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari”. L'art. 1 della sez. 7 del contratto-quadro prevede che la banca metta a disposizione del cliente, su sua richiesta, il servizio di consulenza in connessione al servizio di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e al servizio di sottoscrizione, collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, mediante prestazione di raccomandazione personalizzate. Sono escluse da tale servizio solo le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati quotati su mercati regolamentati e le operazioni disposte in via telematica (evenienze qui non ricorrenti). Il servizio di consulenza è predisposto e prestato avendo riguardo sia alle caratteristiche del cliente e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell'operazione e del prodotto finanziario consigliato, precisando il successivo art. 2 che si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo. Il servizio di consulenza è subordinato (art. 3) alla fornitura da parte del cliente, mediate compilazione di apposito questionario di adeguatezza, delle informazioni circa la conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento in strumenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento
13 (questionario compilato dall'attore contestualmente alla sottoscrizione del contratto-quadro nel
2009). In merito alla valutazione dell'adeguatezza, l'art. 4 prevede che la banca, sulla base delle informazioni fornite dal cliente, consigli le operazioni che corrispondono agli obiettivi di investimento del cliente, siano di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio, ragionevolmente prevedibile, connesso all'investimento consigliato, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e siano di natura tale per cui il cliente, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere i rischi inerenti all'operazione.
Nella vicenda in esame, tenuto conto dei principi sopra esposti e della documentazione in atti, ciò non è avvenuto, come d'altra parte riconosciuto anche nella decisione dell'ACF che, sulla doglienza del ricorrente di non essere stata informato neppure in via generale sulle caratteristiche concrete dello strumento finanziario, e non solo della loro natura asseritamente illiquida, afferma che “la Banca collocatrice ha ritenuto di dare attuazione ai relativi precetti normativi in maniera solo formalistica e rituale, senza dunque ingenerare nel cliente autentica consapevolezza circa le caratteristiche dei titoli interessati e le relative implicazioni in termini di rischio correlato. Nè l'ordine di acquisto del
12/06/2014 risulta contenere informazioni idonee allo scopo. Il che già di per sé radica la responsabilità dell'Intermediario incorporante qui convenuto sotto il profilo risarcitorio, senza necessità, dunque, di valutare anche i restanti motivi di doglianza addotti da parte attorea”.
Il ha adeguatamente provato il rapporto contrattuale intercorso con la convenuta, Pt_1
l'acquisto delle azioni emesse da l'azzeramento del valore ed ha Controparte_2
allegato gli specifici profili di inadempimento in relazione agli obblighi informativi sulla natura e ai rischi dei titoli acquistati e la violazione dei doveri dell'intermediario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata. Per contro, la convenuta non ha adeguatamente dimostrato il proprio esatto adempimento rispetto agli obblighi informativi dei prodotti finanziari dalla stessa emessi ed intermediati come previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., e dal regolamento Consob.
Secondo gli assunti della banca convenuta, l'attore sarebbe stato informato dei rischi connessi all'investimento e della non quotazione del titolo, sia oralmente che per iscritto e in particolare nell'ordine di acquisto (prodotto quale doc. 1) in cui risulterebbe segnalato che le operazioni sono state eseguite all'interno del mercato di scambi non regolamentato di (“MXA Mercato CP_5
Azioni Carisp”) e nella nota informative di esecuzione dell'ordine, che ribadisce l'esecuzione delle operazioni al di fuori dei mercati regolamentati (prodotto quale doc. 2). Inoltre, l'attore avrebbe
14 ricevuto adeguata informativa ex post, come emergerebbe dagli estratti del conto deposito titoli regolarmente trasmessi dalla Banca (doc. 10).
Precisato che il contratto-quadro è stato sottoscritto contestualmente all'apertura del dossier titolo e alla formalizzazione dell'ordine di acquisto di complessive 1.704 azioni emesse dalla stessa
[...]
non è possibile ritenere, sulla base delle sole nelle note informative Controparte_2
allegate all'ordine e delle indicazioni ivi contenute, che l'intermediario finanziario abbia assolto il proprio onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente delle caratteristiche del prodotto e dei rischi di tale investimento, tenuto conto dello specifico profilo dell'investitore risultante dalla profilazione contestualmente eseguita.
La nota informativa allegata all'ordine contiene unicamente indicazioni asettiche sul titolo acquistato (nome dell'intestatario, tipo di operazione con numero e data dell'ordine, della quantità di azioni acquistate e del prezzo e del controvalore in euro delle azioni, del luogo di acquisto indicato in “mercato azioni carisp” eseguito in negoziazione c/terzi, senza alcun riferimento alla rischiosità dell'investimento.
Quanto ai due ordinativi, oltre alle indicazioni sul titolo da acquistare, viene indicato che il mercato è “MXA Mercato Azioni Carisp”, senza ulteriori informazioni.
Tali succinte indicazioni, senza alcuna chiara spiegazione presente nell'ordine e nella nota informativa, non possono ritenersi sufficienti per informare un cliente al dettaglio, con profilo di rischio medio e senza alcuna pregressa esperienza nell'acquisto di azioni, circa le reali e concrete modalità di negoziazione delle azioni e della possibilità di una successiva agile vendita delle stesse.
Né, come già evidenziato, può ritenersi sufficiente la circostanza che nell'ordinativo (solo formalmente impartito dal cliente) sia stata fatta sottoscrivere la specifica autorizzazione dell'operazione di acquisto delle azioni nonostante la preventiva informazione sul conflitto di interesse e sulla non appropriatezza, trattandosi di un adempimento meramente formale che, se può ritenersi adeguato e sufficiente per l'informazione sull'esistenza del conflitto di interesse
(trattandosi di un concetto sufficientemente chiaro da comprendere), altrettanto non può dirsi per la “non appropriatezza”.
La mera generica comunicazione della non appropriatezza dell'operazione non corredata da altre informazioni, non è, infatti, idonea ad assicurare al cliente, come invece sarebbe dovuto avvenire operando secondo la prescritta diligenza, un'informazione chiara e trasparente sui rischi insiti nell'operazione, non essendo esplicitati e indicati i motivi della non appropriatezza
15 dell'investimento né l'effettiva natura del titolo, né, ancora, il significato della liquidabilità del titolo “nel mercato interno della banca”. Peraltro, l'informazione sulla “non appropriatezza” con sottoscrizione del cliente dell'autorizzazione ad eseguire l'operazione benché informato sulla non appropriatezza della stessa, risulta anche in evidente contraddizione con la successiva raccomandazione dell'operatore, contenuta nel medesimo modulo (di cui di seguito si riporta lo stralcio di interesse), in cui si legge “primo ordine su dossier titoli. Ordine appropriato per rapporto capitale/investimento”, contribuendo a creare confusione su tale circostanza.
L'assenza di tali informazioni ha dunque impedito al di determinarsi in maniera Pt_1
consapevole sul tipo di investimento, che peraltro assorbiva la maggior parte della capacità finanziaria dichiarata.
Va, peraltro, precisato, che non possono condividersi le valutazioni della banca, ancorché suffragate dalla perizia di parte prodotta, circa l'affermata non “illiquidità” del titolo.
Le azioni acquistate non erano, pacificamente, quotate nel mercato regolamentato, tanto che l' acquisto è avvenuto nel mercato interno della banca (Mercato Mxa Mercato Azioni Carisp), attraverso il meccanismo d'asta attivato dall'aprile 2012.
Nella Comunicazione di Terzo Livello del 02/03/2009 emessa da Consob si precisa che “Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario”.
Tale Comunicazione ha indubbiamente valore di normativa di attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 T.U.F. e, in ogni caso, anche a voler escluderne valore normativo, si tratterebbe di un atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria, cui gli operatori devono
16 senz'altro attenersi (cfr. Cass. n. 5344/2022: “L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla normazione primaria, essendo incensurabile l'assunto della Corte d'Appello che ha attribuito alla Comunicazione della
[...]
del 2.3.2009, nella parte in cui si ribadisce che la determinazione del fair value sulla base di CP_6
strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola già esistente, come invece assume parte ricorrente”).
Tale provvedimento è stato revocato da Consob, con la comunicazione del 03/02/2022, solo a seguito dell'avvenuto recepimento della Direttiva 2014/65/UE (MiFid 2) e dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 600/14 (Mifir), che hanno fortemente innalzato il livello di tutela per il cliente/investitore proprio a dimostrazione che la finalità di tale provvedimento era quello di assicurare tutela agli investitori.
Su tali basi deve ritenersi che le azioni acquistate dal FABBRI, non essendo quotate su un mercato regolamentato, devono presumersi illiquide, salvo che l'intermediario non dimostri di essersi impegnato al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati volti a proteggere il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise.
Tale prova non può ritenersi fornita né integrata dalla perizia prodotta.
La circostanza che il cliente potesse celermente smobilizzare le azioni, come emerge dalla perizia di parte prodotta, attraverso le “aste settimanali” effettuate dalla stessa banca con possibilità di vendita dei titoli in un breve lasso di tempo (da alcuni giorni fino ad una settimana) ad un prezzo “in massima parte nell'intorno del prezzo medio” (questo attraverso il meccanismo divenuto operativo dal primo aprile 2012, consistente nella raccolta degli ordini di negoziazione sulle proprie azioni e nell'incrocio degli ordini di vendita con quelli di acquisto ricevuti dai vari investitori, oltre alla possibilità di disinvestimento del titolo agevolata dalla partecipazione della Banca alle aste settimanali mediante la movimentazione del c.d. Fondo Acquisto Azioni proprie), non può ritenersi sufficiente in assenza di uno specifico impegno della banca di riacquisto del titolo.
La garanzia per il cliente derivante dall'impegno al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati non è infatti equiparabile alla possibilità di vendita del titolo in un mercato chiuso quale
è quello delle aste interne della banca, dalla stessa gestite. Inoltre, il “prezzo medio” tempo per tempo
17 ricavabile è cosa ben diversa da un prezzo che garantisca il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise, che vanno ovviamente valutate rispetto al momento dell'acquisto e all'orizzonte temporale dell'investimento indicato in “fino a 3 anni”.
Ciò priva di rilevanza anche l'obiezione della convenuta sul fatto che l'attore abbia mantenuto le azioni per anni. L'acquisto è avvenuto nel giugno 2014 e tenuto conto dell'obiettivo temporale risultante dal profilo MI (fino a 3 anni), il non aveva ragioni di procedere al Pt_1
disinvestimento prima che intervenisse il “crollo” del valore e la sospensione delle negoziazioni.
In ogni caso, anche a prescindere dalla natura illiquida del titolo, non può comunque negarsi l'inadeguatezza dell'investimento in azioni CRC rispetto al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento del - tanto che la banca ha ritenuto di far sottoscrivere la specifica Pt_1
autorizzazione all'esecuzione dell'ordine nonostante la preventiva informazione sulla non appropriatezza dell'operazione, su cui si richiamano le valutazioni già esposte - e il conseguente inadempimento della banca rispetto agli stringenti obblighi informativi e di consulenza sopra già esaminati.
In conformità agli arresti ormai pacifici della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento della banca ha natura contrattuale, sostanziandosi nell'inadempimento del contratto-quadro di cui le singole operazioni di investimento costituiscono momento attuativo (SS.UU. sentenze nn.
26724/2007 e 26725/2007), e degli obblighi informativi dovuti in occasioni delle singole operazioni di investimento (Cass. n. 8394/2016). La mancanza di adeguata informazione comporta infatti una violazione degli impegni contrattuali gravanti sull'intermediario, tenuto ad eseguire una specifica attività informativa, funzionale al corretto apprezzamento, da parte del cliente, della natura, del contenuto e dei rischi dell'operazione.
Si riporta, a tale proposito, un recente arresto della Suprema Corte, in cui si ribadisce che
“L'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario ingenera una presunzione legale di riconducibilità dell'investimento all'inadeguatezza delle informazioni fornite dall'istituto di credito, responsabile del disorientamento del risparmiatore, così obbligandolo al risarcimento del danno. È onere dell'intermediario provare, per converso, di aver agito con la diligenza richiestagli, non essendo a ciò sufficiente una dimostrazione generica della propensione al rischio dell'investitore ovvero l'aver fornito al cliente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione, trattandosi di uno strumento inidoneo all'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF)” (cfr. Cass. 20/03/2023, n.7932).
18 La banca convenuta, come già evidenziato, non ha adeguatamente assolto a tali impegni informativi nei confronti del e ciò è sufficiente ad integrarne la responsabilità e fornire Pt_1
anche prova del nesso di causalità con il danno lamentato derivante dall'azzeramento di valore delle azioni per non essere stato messo in grado di valutare i rischi dell'investimento (cfr. Cass. n.
7905 del 17 aprile 2020: “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario (…) scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” ).
Va dunque accolta la domanda e riconosciuto il diritto al risarcimento.
Passando alla quantificazione del danno, si ritiene senz'altro mutuabile quanto determinato in sede arbitrale in € 28.578,20, somma ottenuta sottraendo dall'ammontare del capitale investito, pari a €
30.020,39, le somme in concreto incassate dall'operazione per le 17 azioni assegnate gratuitamente e per la somma ottenuta a seguito dell'adesione all'OPA per le 1.721 azioni detenute e i 6.884 warrant (considerato sia quanto incassato attraverso il pagamento della somma versata al momento dell'adesione, sia quanto incassato successivamente a titolo di corrispettivo differito c.d upfront).
Su tale importo di € 28.578,20 andranno poi aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di verificazione del danno fino all'effettivo saldo (cfr. Cass.
06/09/2022, n. 26202: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”; in senso conforme Cass. 27/12/2022, n.37798”).
L'importo di € 28.578,20, dovrà essere dunque rivalutato dalla data in cui si è verificato il danno, che, come precisato per la decorrenza della prescrizione va fatto coincidere con quando si è verificato l'azzeramento di valore, e dunque dal 22/04/2016, per un importo pari a € 23.463,22, e
19 maggiorato di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata che, fino alla data della presente pronuncia, determina un importo complessivamente dovuto pari a € 31.559,18.
Va rigettata invece la richiesta di risarcimento del maggior danno subito, in assenza di qualsiasi prova al riguardo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e del rito semplificato, con esclusione della fase istruttoria e riduzione di quella decisoria.
Vanno parimenti rifuse le spese per la fase stragiudiziale davanti all'ACF, trattandosi di controversia soggetta a mediazione obbligatoria che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da con ricorso depositato il 11/07/2025 e notificato il Parte_1
15/07/2024 nei confronti di ogni diversa domanda ed RT
eccezione respinta, ritenuta la responsabilità contrattuale della banca, accoglie la domanda risarcitoria e condanna la convenuta al pagamento in favore di RT
della somma di € 31.559,18 già comprensiva di rivalutazione ed interessi fino Parte_1
alla data della presente pronuncia, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo saldo.
Condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese legali sostenute dal er il presente Pt_1
giudizio, che si liquidano in € 545,00 per c.u. e marca, in € 1.500 per compenso professionale per l'assistenza stragiudiziale e in € 4.700,00 per compenso professionale del presente giudizio (di cui €
1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva e € 1.800,00 per fase decisoria), oltre
15% per rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale del 28/05/2025.
Forlì, 11 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado con rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G.
1641/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
BONDINI (c.f. ), dall'avv. MICOL LOMBARDINI (c.f. C.F._2
) e dall'avv. MARY RAVAIOLI (c.f. , ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito a NA, Viale Carducci n. 21
ATTORE nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. RT P.IVA_1
MANUELA MALAVASI (c.f. ), dall'avv. SILVIA SARTORI (c.f. C.F._5
) e dall'avv. MARCO CIMINO (c.f. ed C.F._6 C.F._7
elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito a Milano, Via Barozzi n. 1
CONVENUTO
1 CONCLUSIONI ATTORE: "Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis,
In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da Controparte_2
ora e già oggetto di accertamento della decisione ACF n.
[...] RT
7165 del 02.02.2024 emessa nell'interesse del ricorrente e quindi condannare CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno subito da CP_1 Pt_1
pari all'importo di Euro 33.836,59 oltre rivalutazione successivamente maturata ed
[...]
interessi;
condannare altresì controparte al pagamento delle spese stragiudiziali di assistenza che hanno
“avuto in concreto utilità per evitare il giudizio” ed hanno assicurato “una tutela più rapida” alla parte
“risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cassaz. Sez. Unite n. 16990/2017), da liquidare nella somma di €. 3501,88 per prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF (DM 55/14 - prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF – intera fase €. 2400,00– oltre 15%, cpa ed iva) in ogni caso entro i limiti dello scaglione di valore del procedimento;
In subordine- accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore del ricorrente nella negoziazione di titoli azionari emessi e negoziati da oggi , indicate nel Controparte_2 RT
presente atto per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell' operazione di negoziazione in oggetto, o la sua nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti o delle operazioni di investimento per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario e conseguentemente condannare l'intermediario RT
(prima , nella persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
rimborso delle somme complessivamente investite dal ricorrente nei citati titoli, pari ad Euro
30.020,39 oltre interessi e rivalutazione;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore del ricorrente, in particolare nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni , come indicate nel presente Controparte_2
atto e, conseguentemente, dichiarare l'intermediario (prima RT [...]
tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. Controparte_2
2 1218 c.c. e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte ricorrente nei citati titoli, pari ad Euro 30.020,39,00 in favore del Sig. oltre interessi e rivalutazione;
Parte_1
in via ulteriormente subordinata- accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite da parte ricorrente nei citati titoli, pari ad Euro 30.020,39 maggiorate degli interessi e rivalutazione;
In ulteriore subordine voglia annullare, per errore/dolo, i contratti di acquisto azioni CRC di cui è causa e conseguentemente condannare in persona del legale RT
rappresentante pt, al versamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 30.020,39 oltre rivalutazione e interessi;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'intermediario finanziario
[...]
(prima di MI NA , nella persona del legale RT CP_2
rappresentante pro tempore, di rimborsare e restituire a parte ricorrente tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- accertare il maggior danno causato a parte ricorrente dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
− in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa;
− nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
− in subordine, nel merito:
(a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3 (b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa e condannare il Sig. a restituire alla Banca (i) gli importi Pt_1
eventualmente percepiti dal Ricorrente per la vendita delle azioni Crédit Agricole di cui è in possesso e dei relativi n. 6.884 warrant; ovvero (ii) il controvalore delle azioni Crédit
Agricole di cui è in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli non siano stati ceduti in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca); in via istruttoria, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui alla Comparsa CAI, § X); in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 11/07/2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio quale incorporante di RT [...]
deducendo che: Controparte_2
- era correntista della banca in possesso di una certa liquidità;
- nel giugno 2014 era stato invitato dal funzionario a recarsi in banca per presentargli operazioni di investimento al fine di non mantenere la liquidità nel conto corrente;
- nell'occasione, e per precisione il 12/06/2014, era stato acceso il dossier titoli n.
031/005/3126370, sottoscritto il documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori (c.d. contratto-quadro), conferendo alla banca l'incarico di prestare servizi di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, dei servizi di
4 negoziazione in conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, previa verifica dell'appropriatezza dell'investimento e di prestare servizio di consulenza (cfr. pag. 27 del contratto-quadro, in cui risulta spuntata la lett. D) relativa a tale servizio) e compilato il questionario MI per la profilazione del rischio del cliente;
- in pari data, su suggerimento del funzionario di banca, non avendo effettuato precedenti investimenti, aveva sottoscritto l'ordine di acquisto di azioni della banca per un controvalore di ca. € 30.000, rassicurato sulla bontà dell'investimento, che non avrebbe esposto il capitale a rischio stante la solidità patrimoniale della banca emittente e la possibilità di vendere in ogni momento i titoli (nello specifico sono state acquistate 1.704 azioni CRC per un importo di €
30.020,39 con ordine impartito il 12/06/2014 ed eseguito con valuta 18/06/2014);
- in tale occasione, pur trattandosi del primo investimento, non gli era stata fornita un'adeguata informazione sulle specifiche caratteristiche del prodotto, sulla sua non negoziabilità nell'ambito dei mercati regolamentati e sulla natura “illiquida” del titolo;
- nel 2016, a seguito della crisi della banca, era stata dapprima sospesa ogni operazione di vendita delle azioni e poi interamente azzerato il relativo valore;
- nel 2018 a seguito dell'approvazione della fusione per incorporazione della
[...]
ora , era stata promossa OPA Controparte_3 RT
volontaria ex art. 102 Dlgs 58/98 con cui era stato proposto ai titolari di azioni della ex cassa di risparmio l'acquisto delle azioni detenute al prezzo di € 0,50 ciascuna (oltre ad un eventuale e variabile corrispettivo differito), con l'avvertimento che in caso di mancata adesione l'azionista
CRC avrebbe mantenuto la titolarità delle azioni e dei warrant e preso parte alla fusione fra e;
le azioni ricevute a seguito Controparte_4 Controparte_2
di detta fusione venivano espressamente qualificate come non negoziabili e pertanto illiquide;
- in considerazione del rilevante danno economico subito, aveva presentato alla banca reclamo in data 07/04/2023, cui era seguito negativo riscontro, ed aveva quindi presentato in data
24/05/2023 ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) che con la decisione n.
7165 del 02/02/2024 aveva accolto il ricorso, riconoscendogli il diritto al risarcimento del danno subito quantificato in € 28.578,20, già al netto dei dividendi incassati e di quanto incassato con l'adesione all'OPA che, maggiorato della rivalutazione, era stato determinato in €
33.836,59;
5 - aveva comunicato di non condividere la decisione dell'ACF e l'intenzione di RT
non darvi adempimento.
In considerazione dell'indisponibilità della banca ad adempiere al decisum dell'ACF e non avendo lo stesso valore vincolante, il ha pertanto proposto il presente giudizio per ottenere la Pt_1
condanna della banca al risarcimento dei danni, nell'importo riconosciuto dall'ACF, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della banca quale intermediario finanziario rispetto ai doveri comportamentali ed informativi su esso gravanti come previsti dalle varie disposizioni di settore (T.U.F. e Regolamento Consob n. 16190). In via subordinata, ha chiesto dichiararsi la nullità, annullamento, o risoluzione delle operazioni di acquisto dei titoli azionari in oggetto, con restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione. In ulteriore subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità della banca ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.
e la condanna al risarcimento del danno, oltre alla condanna alla rifusione delle spese legali, ivi comprese quelle stragiudiziale affrontate per adire l'Arbitrato finanziario.
Fissata con decreto del 12/07/2024 la prima udienza di comparizione parti per il 06/11/2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., si è ritualmente costituita in RT
giudizio con comparsa del 25/10/2024, eccependo:
- in via preliminare e pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, avendo il giudizio ad oggetto l'acquisto di partecipazioni sociali della banca e l'estinzione del rapporto sociale;
- l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa risarcitoria e restitutoria di tipo contrattuale per decorso del termine decennale, posto che le azioni erano state acquistate in data 12/06/2014 mentre il presente giudizio era stato avviato con ricorso depositato in data 11/07/2024, oltre che del termine di prescrizione quinquennale per la responsabilità extra-contrattuale, invocata in via di subordine;
- l'infondatezza nel merito di ogni pretesa, avendo agito in maniera diligente ed operato in maniera corretta sia in relazione all'adeguatezza delle informazioni fornite al cliente in occasione dell'acquisto delle azioni, avvenuta nel mercato interno della banca (MXA Mercato Azioni
Carisp) come da ordine dallo stesso impartito, che in sede di profilazione, dal questionario compilato nel 2014 risulta essere investitore con livello di rischio medio;
- in ogni caso che le azioni acquistate erano in linea con il profilo di rischio e non si trattava di titoli illiquidi, come riconosciuto dalla perizia di parte prodotta, contestando sia la violazione
6 degli obblighi informativi di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104/2009 sia la natura precettiva della stessa;
- l'infondatezza anche di tutte le domande proposte in via subordinata;
- che l'attore non aveva assolto all'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale e, in relazione al quantum, che doveva tenersi conto nella quantificazione anche del concorso di colpa e di quanto già percepito.
Su tali basi la convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dal Pt_1
Con ordinanza resa in data 06/11/2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, la stessa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex artt. 281-terdecies e 281- sexies, co. 3, c.p.c. all'udienza del 28/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ritualmente depositate, unitamente alle memorie difensive entro il termine assegnato.
Va anzitutto esaminata, e respinta, l'eccezione di incompetenza.
Contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio e della materia del contendere, in cui si discute della responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario nella vendita di azioni proprie e del conseguente risarcimento dei danni, deve escludersi la sussistenza della competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di imprese presso il
Tribunale di Bologna (cfr. Cass. n. 22149 del 14.10.2020: “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio”, in senso conforme Cass. n. 8656/2020 e Cass. n. 30622/2019 nonché Cass. n.
22340 del 15.10.2020 secondo cui “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo”).
Ancorché non oggetto di rilievi da alcuna delle parti, si ritiene doveroso dare atto dell'avvenuto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, soggetta alla mediazione obbligatoria
7 ex art. 5 d.lgs. 28/2010, avendo l'attore previamente fatto ricorso all'Arbitrato delle Controversie
Finanziarie, organismo dotato di autonomia e indipendenza, operante presso la CONSOB, la cui decisione n. 5332/2022 è stata prodotta. Tale procedimento, avente finalità del tutto comparabili con quelle della mediazione prevista dal d.lgs. 28/2010, è idoneo ad assolvere la condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, co. 3.
È del pari infondata, e va pertanto respinta, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Precisato che nel caso in esame viene in rilevo la prescrizione ordinaria decennale, stante la pacifica natura contrattuale dell'invocata responsabilità in capo all'intermediario finanziario, non può condividersi l'assunto che il dies a quo inizi a decorrere dalla data di acquisto delle azioni, e dunque dal febbraio 2013, dovendo invece tenersi conto del momento in cui si è verificata la lesione del diritto di credito, coincidente nel caso in esame con l'azzeramento del valore delle azioni, avvenuto dopo la sospensione delle negoziazioni nell'aprile 2016, seguita da un calo costante del valore. In ogni caso, è dirimente il fatto che l'acquisto delle azioni è avvenuto il 12/06/2024 e l'attore ha documentato l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, sia con la presentazione del reclamo/diffida alla banca con p.e.c. del 07/04/2023 sia con il successivo ricorso all'Arbitrato
Finanziario, proposto nel successivo mese di maggio 2023 e conclusosi nel successivo mese di febbraio 2024 con la decisione n. 7165/2024, cui è seguita nel luglio 2024 l'avvio del presente giudizio.
Alcuna prescrizione è dunque maturata.
Passando all'esame del merito, la domanda risarcitoria formulata in via principale dal è Pt_1
fondata e va accolta.
Va premesso che il correntista della banca, nella medesima data del 12/06/2014, ha Pt_1
aperto il dossier titoli n. 031/005/3126370, sottoscritto il c.d. contratto-quadro, compilato il questionario MI per la profilazione del rischio del cliente ed impartito alla banca l'ordine di acquisto di 1.704 azioni CRC per un importo di € 30.020,39, con una tempistica che, già di per sé, non depone per una attenta informazione sui rischi dell'operazione.
In ogni caso, si osserva che nel contratto quadro, denominato “Documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, sottoscritto il 12/06/2014, il ha conferito Pt_1
alla banca l'incarico di prestare servizi di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, previa verifica dell'appropriatezza dell'investimento e di prestare servizio di
8 consulenza (cfr. pag. 27 del contratto-quadro, in cui risulta spuntata la lett. D) relativa a tale servizio). In pari data è stato compilato il questionario per la profilatura del rischio del FABBRI, dal quale emerge che trattavasi di cliente al dettaglio, con diploma di scuola secondaria, professione
“impiegato/quadro”, con una limitata esperienza negli strumenti finanziari (solo occasionali operazioni di pronti contro termine) e nei servizi finanziari (solo negoziazione, trasmissione ordini, collocamento), con un limitato numero di operazioni svolte nell'anno precedente (da zero a 10) per un importo non elevato (da € 25.000 a € 50.000). L'orizzonte temporale degli investimenti era stato indicato fino a 3 anni, l'obiettivo di investimento: “rivalutazione del capitale esponendolo ad oscillazioni molto limitate”, la consistenza del patrimonio finanziario è stata indicata nella fascia fino a € 50.000 e il reddito anno del nucleo familiare nella fascia fino a € 25.000 annui. Rispetto alla prospettiva di diminuzione del valore del patrimonio, nel questionario è indicato “sono preoccupato ma credo che non disinvestirò nella prospettiva di un recupero di valore”.
Dal questionario è risultato un profilo di rischio medio (ma in realtà, alla luce delle risposte ai quesiti il rischio avrebbe dovuto essere qualificato come medio-basso), un'esperienza finanziaria del tutto limitata, una situazione finanziaria medio-bassa ed un obiettivo temporale di investimento di breve termine, fino a 3 anni.
Senza aver mai acquistato prima titoli azionari o compiuto altre operazioni di investimento (tanto che il contratto quadro è stato stipulato lo stesso giorno in cui è stato aperto il dossier titoli ed effettuato l'ordine di acquisto delle azioni), con l'ordine impartitolo lo stesso 12/06/2014, previa consulenza del funzionario della banca, il ha sottoscritto l'ordine di acquisto di 1.704 Pt_1
azioni emesse dalla stessa per un controvalore di € 30.020,39, con operazione Controparte_2
eseguita sul mercato interno della banca (MXA).
Stante la palese non adeguatezza di tale operazione rispetto alla profilatura del cliente, la banca ha fatto sottoscrivere al FABBRI la specifica autorizzazione ad eseguire l'ordine pur a fronte dell'avvenuta informazione in merito alla non appropriatezza dell'operazione, oltre che in merito all'avvenuta informazione della situazione di conflitto di interessi per titolo emesso dalla banca. In tal modo, tuttavia, la banca ha assolto solo in via del tutto formale ai propri obblighi – come rilevato anche dall'ACF, non essendo plausibile né credibile che l'ordine di acquisto di azioni della banca sia avvenuto per iniziativa del che, a quella data, non aveva neppure un dossier Pt_1
titoli né effettuato precedenti operazioni di investimento della stessa tipologia, piuttosto che su
9 impulso e previa consulenza della banca che ha – lo si ripete – fatto sottoscrivere in pari data il contratto-quadro ed aperto il dossier titoli.
È fatto notorio che tali azioni, complice la crisi della banca e le verifiche ispettive condotte dalla
Banca d'Italia a partire dal 2015 (e dunque ad appena un anno dall'investimento azionario), dopo un lento ma costante calo di valore (da € 17,60 del 2014 si è passati al valore di € 16 a fine 2015 e a € 14,34 nell'aprile 2016 quando sono state sospese le negoziazioni), hanno visto azzerare il loro valore, fino all'avvenuta fusione per incorporazione della nell'attuale Controparte_2
. RT
L'attore, al fine di ridurre ulteriori perdite, ha diligentemente aderito all'offerta di acquisto lanciata dalla banca incorporante, avente ad oggetto le azioni ordinarie di Controparte_2
con “CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up- front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap)” essendo infatti previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi
Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento,
e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente
(cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a Parte_2
disposizione sui siti internet delle stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell'Offerente. Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti Parte_2
internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni
Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA
Cariparma”.
Venendo a trattare della responsabilità della banca che opera come intermediario finanziario, è noto che in tale ambito gravino sull'intermediario una serie di obblighi informativi e comportamentali a tutela del cliente.
10 L'art. 21 d.lgs. 58/1998 (in breve anche solo T.U.F.), al primo comma prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
L'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è orami assolutamente pacifico e consolidato nel ritenere che, in ambito di intermediazione finanziaria, “gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998
(applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e che “gli obblighi
d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva
l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017).
Va aggiunto che gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 T.U.F. e dalla normativa secondaria contenuta nei regolamenti Consob, applicabili ratione temporis, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate) (cfr. Cass., 31/08/2017, n.
20617).
11 Si rimarca, inoltre, che ai sensi dell'art. 23, co. 6, T.U.F. grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere correttamente informato il cliente sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.
L'intermediario convenuto in giudizio per l'accertamento della responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto, pertanto, a dimostrare di aver fornito al cliente, quale contraente “debole”, una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e i rischi collegati, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta tali obblighi informativi non siano integrati (cfr. Cass. 29/10/2010 n. 22147, nonché Cass. 22/02/2017 n.
4602:“in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi
d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998
(integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta”).
Il Regolamento Consob n. 16190/2007, applicabile ratione temporis, all'art 26 pone una distinzione tra “cliente ad dettaglio” e “cliente professionale” al fine di adeguare gli oneri informativi;
il successivo art. 24 prevede che: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”, mentre l'art. 31, co. 1, aggiunge che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”, precisando al comma 2 che “La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi c) il fatto che un
12 investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti”.
Tra gli obblighi gravanti sull'intermediario, a seguito del recepimento della direttiva 2004/39/CE con il d.lgs. n. 164/2007 vi è anche quello di predisporre il questionario c.d. “MI”, al fine di
“profilare” correttamente il cliente sulla tipologia di obiettivi finanziari, la propensione al rischio, al capitale da investire, alla conoscenza dei mercati etc. e indirizzarlo all'acquisto di strumenti finanziari maggiormente aderenti al profilo.
Tali obblighi informativi, da assolvere in modo non meramente formale per non svilire la funzione stessa di protezione voluta dalla norma, impongono dunque all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva ed adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23/04/2017, n. 8619), tanto più quando – come nel caso di specie – vi sia anche un servizio di consulenza che, ai sensi dell'art. 1, co.
5-septies del T.U.F. consiste nella “prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari”. L'art. 1 della sez. 7 del contratto-quadro prevede che la banca metta a disposizione del cliente, su sua richiesta, il servizio di consulenza in connessione al servizio di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e al servizio di sottoscrizione, collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, mediante prestazione di raccomandazione personalizzate. Sono escluse da tale servizio solo le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati quotati su mercati regolamentati e le operazioni disposte in via telematica (evenienze qui non ricorrenti). Il servizio di consulenza è predisposto e prestato avendo riguardo sia alle caratteristiche del cliente e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell'operazione e del prodotto finanziario consigliato, precisando il successivo art. 2 che si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo. Il servizio di consulenza è subordinato (art. 3) alla fornitura da parte del cliente, mediate compilazione di apposito questionario di adeguatezza, delle informazioni circa la conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento in strumenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento
13 (questionario compilato dall'attore contestualmente alla sottoscrizione del contratto-quadro nel
2009). In merito alla valutazione dell'adeguatezza, l'art. 4 prevede che la banca, sulla base delle informazioni fornite dal cliente, consigli le operazioni che corrispondono agli obiettivi di investimento del cliente, siano di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio, ragionevolmente prevedibile, connesso all'investimento consigliato, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e siano di natura tale per cui il cliente, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere i rischi inerenti all'operazione.
Nella vicenda in esame, tenuto conto dei principi sopra esposti e della documentazione in atti, ciò non è avvenuto, come d'altra parte riconosciuto anche nella decisione dell'ACF che, sulla doglienza del ricorrente di non essere stata informato neppure in via generale sulle caratteristiche concrete dello strumento finanziario, e non solo della loro natura asseritamente illiquida, afferma che “la Banca collocatrice ha ritenuto di dare attuazione ai relativi precetti normativi in maniera solo formalistica e rituale, senza dunque ingenerare nel cliente autentica consapevolezza circa le caratteristiche dei titoli interessati e le relative implicazioni in termini di rischio correlato. Nè l'ordine di acquisto del
12/06/2014 risulta contenere informazioni idonee allo scopo. Il che già di per sé radica la responsabilità dell'Intermediario incorporante qui convenuto sotto il profilo risarcitorio, senza necessità, dunque, di valutare anche i restanti motivi di doglianza addotti da parte attorea”.
Il ha adeguatamente provato il rapporto contrattuale intercorso con la convenuta, Pt_1
l'acquisto delle azioni emesse da l'azzeramento del valore ed ha Controparte_2
allegato gli specifici profili di inadempimento in relazione agli obblighi informativi sulla natura e ai rischi dei titoli acquistati e la violazione dei doveri dell'intermediario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata. Per contro, la convenuta non ha adeguatamente dimostrato il proprio esatto adempimento rispetto agli obblighi informativi dei prodotti finanziari dalla stessa emessi ed intermediati come previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., e dal regolamento Consob.
Secondo gli assunti della banca convenuta, l'attore sarebbe stato informato dei rischi connessi all'investimento e della non quotazione del titolo, sia oralmente che per iscritto e in particolare nell'ordine di acquisto (prodotto quale doc. 1) in cui risulterebbe segnalato che le operazioni sono state eseguite all'interno del mercato di scambi non regolamentato di (“MXA Mercato CP_5
Azioni Carisp”) e nella nota informative di esecuzione dell'ordine, che ribadisce l'esecuzione delle operazioni al di fuori dei mercati regolamentati (prodotto quale doc. 2). Inoltre, l'attore avrebbe
14 ricevuto adeguata informativa ex post, come emergerebbe dagli estratti del conto deposito titoli regolarmente trasmessi dalla Banca (doc. 10).
Precisato che il contratto-quadro è stato sottoscritto contestualmente all'apertura del dossier titolo e alla formalizzazione dell'ordine di acquisto di complessive 1.704 azioni emesse dalla stessa
[...]
non è possibile ritenere, sulla base delle sole nelle note informative Controparte_2
allegate all'ordine e delle indicazioni ivi contenute, che l'intermediario finanziario abbia assolto il proprio onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente delle caratteristiche del prodotto e dei rischi di tale investimento, tenuto conto dello specifico profilo dell'investitore risultante dalla profilazione contestualmente eseguita.
La nota informativa allegata all'ordine contiene unicamente indicazioni asettiche sul titolo acquistato (nome dell'intestatario, tipo di operazione con numero e data dell'ordine, della quantità di azioni acquistate e del prezzo e del controvalore in euro delle azioni, del luogo di acquisto indicato in “mercato azioni carisp” eseguito in negoziazione c/terzi, senza alcun riferimento alla rischiosità dell'investimento.
Quanto ai due ordinativi, oltre alle indicazioni sul titolo da acquistare, viene indicato che il mercato è “MXA Mercato Azioni Carisp”, senza ulteriori informazioni.
Tali succinte indicazioni, senza alcuna chiara spiegazione presente nell'ordine e nella nota informativa, non possono ritenersi sufficienti per informare un cliente al dettaglio, con profilo di rischio medio e senza alcuna pregressa esperienza nell'acquisto di azioni, circa le reali e concrete modalità di negoziazione delle azioni e della possibilità di una successiva agile vendita delle stesse.
Né, come già evidenziato, può ritenersi sufficiente la circostanza che nell'ordinativo (solo formalmente impartito dal cliente) sia stata fatta sottoscrivere la specifica autorizzazione dell'operazione di acquisto delle azioni nonostante la preventiva informazione sul conflitto di interesse e sulla non appropriatezza, trattandosi di un adempimento meramente formale che, se può ritenersi adeguato e sufficiente per l'informazione sull'esistenza del conflitto di interesse
(trattandosi di un concetto sufficientemente chiaro da comprendere), altrettanto non può dirsi per la “non appropriatezza”.
La mera generica comunicazione della non appropriatezza dell'operazione non corredata da altre informazioni, non è, infatti, idonea ad assicurare al cliente, come invece sarebbe dovuto avvenire operando secondo la prescritta diligenza, un'informazione chiara e trasparente sui rischi insiti nell'operazione, non essendo esplicitati e indicati i motivi della non appropriatezza
15 dell'investimento né l'effettiva natura del titolo, né, ancora, il significato della liquidabilità del titolo “nel mercato interno della banca”. Peraltro, l'informazione sulla “non appropriatezza” con sottoscrizione del cliente dell'autorizzazione ad eseguire l'operazione benché informato sulla non appropriatezza della stessa, risulta anche in evidente contraddizione con la successiva raccomandazione dell'operatore, contenuta nel medesimo modulo (di cui di seguito si riporta lo stralcio di interesse), in cui si legge “primo ordine su dossier titoli. Ordine appropriato per rapporto capitale/investimento”, contribuendo a creare confusione su tale circostanza.
L'assenza di tali informazioni ha dunque impedito al di determinarsi in maniera Pt_1
consapevole sul tipo di investimento, che peraltro assorbiva la maggior parte della capacità finanziaria dichiarata.
Va, peraltro, precisato, che non possono condividersi le valutazioni della banca, ancorché suffragate dalla perizia di parte prodotta, circa l'affermata non “illiquidità” del titolo.
Le azioni acquistate non erano, pacificamente, quotate nel mercato regolamentato, tanto che l' acquisto è avvenuto nel mercato interno della banca (Mercato Mxa Mercato Azioni Carisp), attraverso il meccanismo d'asta attivato dall'aprile 2012.
Nella Comunicazione di Terzo Livello del 02/03/2009 emessa da Consob si precisa che “Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario”.
Tale Comunicazione ha indubbiamente valore di normativa di attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 T.U.F. e, in ogni caso, anche a voler escluderne valore normativo, si tratterebbe di un atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria, cui gli operatori devono
16 senz'altro attenersi (cfr. Cass. n. 5344/2022: “L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla normazione primaria, essendo incensurabile l'assunto della Corte d'Appello che ha attribuito alla Comunicazione della
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del 2.3.2009, nella parte in cui si ribadisce che la determinazione del fair value sulla base di CP_6
strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola già esistente, come invece assume parte ricorrente”).
Tale provvedimento è stato revocato da Consob, con la comunicazione del 03/02/2022, solo a seguito dell'avvenuto recepimento della Direttiva 2014/65/UE (MiFid 2) e dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 600/14 (Mifir), che hanno fortemente innalzato il livello di tutela per il cliente/investitore proprio a dimostrazione che la finalità di tale provvedimento era quello di assicurare tutela agli investitori.
Su tali basi deve ritenersi che le azioni acquistate dal FABBRI, non essendo quotate su un mercato regolamentato, devono presumersi illiquide, salvo che l'intermediario non dimostri di essersi impegnato al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati volti a proteggere il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise.
Tale prova non può ritenersi fornita né integrata dalla perizia prodotta.
La circostanza che il cliente potesse celermente smobilizzare le azioni, come emerge dalla perizia di parte prodotta, attraverso le “aste settimanali” effettuate dalla stessa banca con possibilità di vendita dei titoli in un breve lasso di tempo (da alcuni giorni fino ad una settimana) ad un prezzo “in massima parte nell'intorno del prezzo medio” (questo attraverso il meccanismo divenuto operativo dal primo aprile 2012, consistente nella raccolta degli ordini di negoziazione sulle proprie azioni e nell'incrocio degli ordini di vendita con quelli di acquisto ricevuti dai vari investitori, oltre alla possibilità di disinvestimento del titolo agevolata dalla partecipazione della Banca alle aste settimanali mediante la movimentazione del c.d. Fondo Acquisto Azioni proprie), non può ritenersi sufficiente in assenza di uno specifico impegno della banca di riacquisto del titolo.
La garanzia per il cliente derivante dall'impegno al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati non è infatti equiparabile alla possibilità di vendita del titolo in un mercato chiuso quale
è quello delle aste interne della banca, dalla stessa gestite. Inoltre, il “prezzo medio” tempo per tempo
17 ricavabile è cosa ben diversa da un prezzo che garantisca il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise, che vanno ovviamente valutate rispetto al momento dell'acquisto e all'orizzonte temporale dell'investimento indicato in “fino a 3 anni”.
Ciò priva di rilevanza anche l'obiezione della convenuta sul fatto che l'attore abbia mantenuto le azioni per anni. L'acquisto è avvenuto nel giugno 2014 e tenuto conto dell'obiettivo temporale risultante dal profilo MI (fino a 3 anni), il non aveva ragioni di procedere al Pt_1
disinvestimento prima che intervenisse il “crollo” del valore e la sospensione delle negoziazioni.
In ogni caso, anche a prescindere dalla natura illiquida del titolo, non può comunque negarsi l'inadeguatezza dell'investimento in azioni CRC rispetto al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento del - tanto che la banca ha ritenuto di far sottoscrivere la specifica Pt_1
autorizzazione all'esecuzione dell'ordine nonostante la preventiva informazione sulla non appropriatezza dell'operazione, su cui si richiamano le valutazioni già esposte - e il conseguente inadempimento della banca rispetto agli stringenti obblighi informativi e di consulenza sopra già esaminati.
In conformità agli arresti ormai pacifici della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento della banca ha natura contrattuale, sostanziandosi nell'inadempimento del contratto-quadro di cui le singole operazioni di investimento costituiscono momento attuativo (SS.UU. sentenze nn.
26724/2007 e 26725/2007), e degli obblighi informativi dovuti in occasioni delle singole operazioni di investimento (Cass. n. 8394/2016). La mancanza di adeguata informazione comporta infatti una violazione degli impegni contrattuali gravanti sull'intermediario, tenuto ad eseguire una specifica attività informativa, funzionale al corretto apprezzamento, da parte del cliente, della natura, del contenuto e dei rischi dell'operazione.
Si riporta, a tale proposito, un recente arresto della Suprema Corte, in cui si ribadisce che
“L'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario ingenera una presunzione legale di riconducibilità dell'investimento all'inadeguatezza delle informazioni fornite dall'istituto di credito, responsabile del disorientamento del risparmiatore, così obbligandolo al risarcimento del danno. È onere dell'intermediario provare, per converso, di aver agito con la diligenza richiestagli, non essendo a ciò sufficiente una dimostrazione generica della propensione al rischio dell'investitore ovvero l'aver fornito al cliente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione, trattandosi di uno strumento inidoneo all'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF)” (cfr. Cass. 20/03/2023, n.7932).
18 La banca convenuta, come già evidenziato, non ha adeguatamente assolto a tali impegni informativi nei confronti del e ciò è sufficiente ad integrarne la responsabilità e fornire Pt_1
anche prova del nesso di causalità con il danno lamentato derivante dall'azzeramento di valore delle azioni per non essere stato messo in grado di valutare i rischi dell'investimento (cfr. Cass. n.
7905 del 17 aprile 2020: “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario (…) scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” ).
Va dunque accolta la domanda e riconosciuto il diritto al risarcimento.
Passando alla quantificazione del danno, si ritiene senz'altro mutuabile quanto determinato in sede arbitrale in € 28.578,20, somma ottenuta sottraendo dall'ammontare del capitale investito, pari a €
30.020,39, le somme in concreto incassate dall'operazione per le 17 azioni assegnate gratuitamente e per la somma ottenuta a seguito dell'adesione all'OPA per le 1.721 azioni detenute e i 6.884 warrant (considerato sia quanto incassato attraverso il pagamento della somma versata al momento dell'adesione, sia quanto incassato successivamente a titolo di corrispettivo differito c.d upfront).
Su tale importo di € 28.578,20 andranno poi aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di verificazione del danno fino all'effettivo saldo (cfr. Cass.
06/09/2022, n. 26202: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”; in senso conforme Cass. 27/12/2022, n.37798”).
L'importo di € 28.578,20, dovrà essere dunque rivalutato dalla data in cui si è verificato il danno, che, come precisato per la decorrenza della prescrizione va fatto coincidere con quando si è verificato l'azzeramento di valore, e dunque dal 22/04/2016, per un importo pari a € 23.463,22, e
19 maggiorato di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata che, fino alla data della presente pronuncia, determina un importo complessivamente dovuto pari a € 31.559,18.
Va rigettata invece la richiesta di risarcimento del maggior danno subito, in assenza di qualsiasi prova al riguardo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e del rito semplificato, con esclusione della fase istruttoria e riduzione di quella decisoria.
Vanno parimenti rifuse le spese per la fase stragiudiziale davanti all'ACF, trattandosi di controversia soggetta a mediazione obbligatoria che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da con ricorso depositato il 11/07/2025 e notificato il Parte_1
15/07/2024 nei confronti di ogni diversa domanda ed RT
eccezione respinta, ritenuta la responsabilità contrattuale della banca, accoglie la domanda risarcitoria e condanna la convenuta al pagamento in favore di RT
della somma di € 31.559,18 già comprensiva di rivalutazione ed interessi fino Parte_1
alla data della presente pronuncia, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo saldo.
Condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese legali sostenute dal er il presente Pt_1
giudizio, che si liquidano in € 545,00 per c.u. e marca, in € 1.500 per compenso professionale per l'assistenza stragiudiziale e in € 4.700,00 per compenso professionale del presente giudizio (di cui €
1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva e € 1.800,00 per fase decisoria), oltre
15% per rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale del 28/05/2025.
Forlì, 11 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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