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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Fara in Sabina (RI) frazione Borgo C.F._2
Quinzio, Via Carlo Goldoni n. 1, presso e nello studio degli Avv. ti Mario Lotti, Andrea Marsili e
Marzia Simonetti che li rappresentano e difendono unitamente e/o disgiuntamente giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunta al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
I ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 04.07.1998 in ON AB (RI), trascritto nei registri di stato civile del Comune di ON AB (atto n. 10, parte II, Serie A, anno 1998).
Dalla unione coniugale sono nate il 25.01.2000, e il Persona_1 Persona_2
15.06.2006.
Con decreto del 22.11.2013, pubblicato in data 26.11.2013, il Tribunale di Rieti ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e da quel momento non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 07.02.2025 e contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_2 ed il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di
[...] Parte_1
procedere alla annotazione della sentenza;
b) riconoscere in favore delle figlie e n assegno di mantenimento dell'importo di Per_2 Per_1
€ 500,00 mensili, rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, da corrispondere mediante bonifico bancario direttamente sui conti correnti delle figlie e fermo restando il riparto Per_2 Per_1
nella misura del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo vigente nel Tribunale di Roma;
c) in considerazione della maggiore età raggiunta da entrambe le figlie, le stesse decideranno in piena autonomia quanto tempo trascorrere con i propri genitori, anche durante i periodi di vacanza;
d) il Sig. si impegna, a trasferire alle figlie e a proprietà della casa sita Pt_1 Per_2 Per_1
in Fara in Sabina (RI), fraz. Talocci, Via Gobetti n. 4, nel momento in cui il Sig. dovesse Pt_1
contrarre nuove nozze, tale impegno verrà rispettato prima della celebrazione delle stesse.
e) Riguardo alla finanziaria Agos il pagamento e a totale carico del Sig. fino a totale Pt_1
estinzione, mentre il mutuo restante presso la a totale carico fino a estinzione della Signora Pt_3
ovviamente le rate insolute rispettivamente verranno considerate addebitabili ognuna Parte_2
come sopra ripartite.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici che appaiono congrue.
Nulla sulle spese attesa la domanda congiunta delle parti difese dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in ON AB (RI), trascritto nei registri di stato civile del Comune Parte_2
di ON AB (atto n. 10, parte II, Serie A, anno 1998);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
2 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON AB (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Fara in Sabina (RI) frazione Borgo C.F._2
Quinzio, Via Carlo Goldoni n. 1, presso e nello studio degli Avv. ti Mario Lotti, Andrea Marsili e
Marzia Simonetti che li rappresentano e difendono unitamente e/o disgiuntamente giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunta al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
I ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 04.07.1998 in ON AB (RI), trascritto nei registri di stato civile del Comune di ON AB (atto n. 10, parte II, Serie A, anno 1998).
Dalla unione coniugale sono nate il 25.01.2000, e il Persona_1 Persona_2
15.06.2006.
Con decreto del 22.11.2013, pubblicato in data 26.11.2013, il Tribunale di Rieti ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e da quel momento non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 07.02.2025 e contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_2 ed il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di
[...] Parte_1
procedere alla annotazione della sentenza;
b) riconoscere in favore delle figlie e n assegno di mantenimento dell'importo di Per_2 Per_1
€ 500,00 mensili, rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, da corrispondere mediante bonifico bancario direttamente sui conti correnti delle figlie e fermo restando il riparto Per_2 Per_1
nella misura del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo vigente nel Tribunale di Roma;
c) in considerazione della maggiore età raggiunta da entrambe le figlie, le stesse decideranno in piena autonomia quanto tempo trascorrere con i propri genitori, anche durante i periodi di vacanza;
d) il Sig. si impegna, a trasferire alle figlie e a proprietà della casa sita Pt_1 Per_2 Per_1
in Fara in Sabina (RI), fraz. Talocci, Via Gobetti n. 4, nel momento in cui il Sig. dovesse Pt_1
contrarre nuove nozze, tale impegno verrà rispettato prima della celebrazione delle stesse.
e) Riguardo alla finanziaria Agos il pagamento e a totale carico del Sig. fino a totale Pt_1
estinzione, mentre il mutuo restante presso la a totale carico fino a estinzione della Signora Pt_3
ovviamente le rate insolute rispettivamente verranno considerate addebitabili ognuna Parte_2
come sopra ripartite.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici che appaiono congrue.
Nulla sulle spese attesa la domanda congiunta delle parti difese dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in ON AB (RI), trascritto nei registri di stato civile del Comune Parte_2
di ON AB (atto n. 10, parte II, Serie A, anno 1998);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
2 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON AB (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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