Art. 2.
I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato. L'assunzione della garanzia statale sara' effettuata con decreto del Ministero del tesoro di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale della finanza locale.
In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Napoli alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 , rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.
I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato. L'assunzione della garanzia statale sara' effettuata con decreto del Ministero del tesoro di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale della finanza locale.
In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Napoli alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 , rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.