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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17698/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA GH Presidente relatrice
RA IN IU
RE AR IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17698/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso dall'Avv. ZITELLI ENRICO, ed elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo studio dell'avv.
G. Sina
e
NT L'TI (C.F. , rappresentato e difeso, in forza di procura in C.F._2 calce al ricorso dall'Avv. ZITELLI ENRICO ed elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo studio dell'avv. G. Sina
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Brescia voglia accogliere le seguenti conclusioni
1 1) i coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale;
2) i coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, si autorizzano reciprocamente a vivere separati, obbligandosi al mutuo rispetto;
3) la casa coniugale sita in Chiari (BS), Via Monsignor Pietro Gazzoli n. 9 Int. 1, condotta in locazione con contratto intestato al Sig. L'TI NT, continuerà ad essere abitata dal medesimo,
completa di tutti gli arredi e corredi, rinunciando la sig.ra a qualsivoglia pretesa Parte_1
sulla stessa. La moglie si trasferirà in altra abitazione di gradimento della medesima entro e non oltre la data dell'udienza sul presente ricorso, dove eleggerà domicilio, mantenendo la residenza a Brindisi,
portando con sé i soli propri effetti personali;
4) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso il padre, in Chiari (BS) Via Monsignor Pietro Gazzoli n. 9 Int. 1, ove risulta già
residente. La responsabilità genitoriale sarà, pertanto, esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa figlia. I coniugi convengono, tuttavia, che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente;
5) la Sig.ra terrà con sé la figlia tutti i martedì e giovedì, dalle ore Parte_1 Persona_1
18.00 sino al mattino seguente, quando la accompagnerà a scuola, nonché dal venerdì pomeriggio,
dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00 della domenica sera, a settimane alterne. Nel periodo estivo compreso tra il 10 giugno ed il 10 settembre di ogni anno la figlia trascorrerà 15 Persona_1
giorni consecutivi con il padre e 15 con la madre;
tale periodo dovrà essere concordato di anno in anno dai genitori entro il mese di maggio. In occasione delle festività scolastiche, la figlia Persona_1
trascorrerà con la madre 7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali. In particolare la figlia alternativamente di anno in anno, trascorrerà la vigilia di Natale
con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Lo stesso varrà per il capodanno (a partire dalla sera dell'ultimo giorno dell'anno, sino alle ore 20.00 del giorno 1 gennaio) e l'Epifania, nonché per il giorno
2 di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con la precisazione che il genitore che avrà passato con la figlia il giorno del Santo Natale non potrà passare con le stessa anche quello della successiva Santa Pasqua;
il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Fermo l'obbligo reciproco, in ogni caso, dei sig.ri L'TI NT e di Parte_1
comunicarsi il luogo delle vacanze e un numero di telefono di reperibilità.
I genitori trascorreranno le giornate di compleanno della figlia in via alternata, di anno in anno, salvo diversi accordi. In ogni caso, il genitore che non trascorrerà il giorno del compleanno con la figlia avrà
diritto a vederla per il tempo necessario agli auguri ed alla consegna dei regali. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e quelli lavorativi dei genitori;
6) a titolo di concorso per il mantenimento della figlia , fino a quando la medesima non Persona_1
avra' raggiunto l'indipendenza economica, la sig.ra corrisponderà al sig. Parte_1
TTI NT, entro il giorno 1 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, sul conto Per_1
corrente del quale il medesimo si impegna a comunicare per iscritto le relative coordinate, la somma di € 150,00 rivalutabile annualmente nella misura del 75% sulla base degli indici ISTAT;
7) il sig. L'TI NT e la sig.ra provvederanno, inoltre, al pagamento Parte_1
delle spese straordinarie, debitamente documentate, che si renderanno necessarie per la figlia Per_1
nella misura del 50% ciascuno. Per la disciplina di maggior dettaglio le parti faranno
[...]
riferimento al Protocollo 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia;
8) gli assegni familiari, ora c.d. “Assegno unico”, e le detrazioni saranno percepiti nella misura del 100%
dal padre L'TI NT. La sig.ra , presta sin da ora il proprio consenso Parte_1
e si obbliga ad effettuare le necessarie comunicazioni in tal senso all'INPS ovvero agli enti di competenza;
9) i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento reciproco;
10) i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo;
3 11) i coniugi, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge nonché al rilascio del passaporto a favore della figlia minorenne”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BRINDISI (BS) in data 14.2.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRINDISI al n. 16, parte II, serie A, anno 1998, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie , e tutte maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 Per_4
autosufficienti, e la figlia il 19.11.2012. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA GH
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA GH Presidente relatrice
RA IN IU
RE AR IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17698/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso dall'Avv. ZITELLI ENRICO, ed elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo studio dell'avv.
G. Sina
e
NT L'TI (C.F. , rappresentato e difeso, in forza di procura in C.F._2 calce al ricorso dall'Avv. ZITELLI ENRICO ed elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo studio dell'avv. G. Sina
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Brescia voglia accogliere le seguenti conclusioni
1 1) i coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale;
2) i coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, si autorizzano reciprocamente a vivere separati, obbligandosi al mutuo rispetto;
3) la casa coniugale sita in Chiari (BS), Via Monsignor Pietro Gazzoli n. 9 Int. 1, condotta in locazione con contratto intestato al Sig. L'TI NT, continuerà ad essere abitata dal medesimo,
completa di tutti gli arredi e corredi, rinunciando la sig.ra a qualsivoglia pretesa Parte_1
sulla stessa. La moglie si trasferirà in altra abitazione di gradimento della medesima entro e non oltre la data dell'udienza sul presente ricorso, dove eleggerà domicilio, mantenendo la residenza a Brindisi,
portando con sé i soli propri effetti personali;
4) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso il padre, in Chiari (BS) Via Monsignor Pietro Gazzoli n. 9 Int. 1, ove risulta già
residente. La responsabilità genitoriale sarà, pertanto, esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa figlia. I coniugi convengono, tuttavia, che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente;
5) la Sig.ra terrà con sé la figlia tutti i martedì e giovedì, dalle ore Parte_1 Persona_1
18.00 sino al mattino seguente, quando la accompagnerà a scuola, nonché dal venerdì pomeriggio,
dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00 della domenica sera, a settimane alterne. Nel periodo estivo compreso tra il 10 giugno ed il 10 settembre di ogni anno la figlia trascorrerà 15 Persona_1
giorni consecutivi con il padre e 15 con la madre;
tale periodo dovrà essere concordato di anno in anno dai genitori entro il mese di maggio. In occasione delle festività scolastiche, la figlia Persona_1
trascorrerà con la madre 7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali. In particolare la figlia alternativamente di anno in anno, trascorrerà la vigilia di Natale
con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Lo stesso varrà per il capodanno (a partire dalla sera dell'ultimo giorno dell'anno, sino alle ore 20.00 del giorno 1 gennaio) e l'Epifania, nonché per il giorno
2 di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con la precisazione che il genitore che avrà passato con la figlia il giorno del Santo Natale non potrà passare con le stessa anche quello della successiva Santa Pasqua;
il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Fermo l'obbligo reciproco, in ogni caso, dei sig.ri L'TI NT e di Parte_1
comunicarsi il luogo delle vacanze e un numero di telefono di reperibilità.
I genitori trascorreranno le giornate di compleanno della figlia in via alternata, di anno in anno, salvo diversi accordi. In ogni caso, il genitore che non trascorrerà il giorno del compleanno con la figlia avrà
diritto a vederla per il tempo necessario agli auguri ed alla consegna dei regali. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e quelli lavorativi dei genitori;
6) a titolo di concorso per il mantenimento della figlia , fino a quando la medesima non Persona_1
avra' raggiunto l'indipendenza economica, la sig.ra corrisponderà al sig. Parte_1
TTI NT, entro il giorno 1 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, sul conto Per_1
corrente del quale il medesimo si impegna a comunicare per iscritto le relative coordinate, la somma di € 150,00 rivalutabile annualmente nella misura del 75% sulla base degli indici ISTAT;
7) il sig. L'TI NT e la sig.ra provvederanno, inoltre, al pagamento Parte_1
delle spese straordinarie, debitamente documentate, che si renderanno necessarie per la figlia Per_1
nella misura del 50% ciascuno. Per la disciplina di maggior dettaglio le parti faranno
[...]
riferimento al Protocollo 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia;
8) gli assegni familiari, ora c.d. “Assegno unico”, e le detrazioni saranno percepiti nella misura del 100%
dal padre L'TI NT. La sig.ra , presta sin da ora il proprio consenso Parte_1
e si obbliga ad effettuare le necessarie comunicazioni in tal senso all'INPS ovvero agli enti di competenza;
9) i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento reciproco;
10) i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo;
3 11) i coniugi, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge nonché al rilascio del passaporto a favore della figlia minorenne”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BRINDISI (BS) in data 14.2.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRINDISI al n. 16, parte II, serie A, anno 1998, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie , e tutte maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 Per_4
autosufficienti, e la figlia il 19.11.2012. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA GH
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