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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa N 3482/2022 promossa da:
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to A, Bava ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Genova, Via XX Settembre 14 come da procura di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato negli uffici di
Genova, Viale Brigate Partigiane, come da atti
RESISTENTE
OGGETTO: vittime del dovere CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE Piaccia al Tribunale di Genova in Funzione di
Giudice Monocratico del Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione,
previa disapplicazione del provvedimento del Controparte_2
20.01.21 previa eventualmente CTU volta a quantificare esattamente ex dpr 181/09 le
[...]
conseguenze permanenti dell'evento lesivo condannare l' al Controparte_3
riconoscimento dello status di vittima del Dovere ex art. 1 comma 563 l. 266/05 in capo al ricorrente
per le conseguenze permanenti dell' 8.11.2013 Sul fatto che l'assegno in questione Parte_1
spetti alle Vittime del dovere nell'importo di euro 500,00 oltre perequazioni, si veda Cass., SS.UU.
7761/17 evento verificatosi in data 2 11 2003, ai fini della concessione a parte istante dei conseguenti
benefici assistenziali di legge;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo
nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , per tali eventi, e Controparte_1
conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore del medesimo Controparte_1
dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente 1. il beneficio di cui all'articolo 1 della legge
19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del
dovere dall'art. 2 comma 106 l. 244/07 2. il beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del
dovere dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 - Art. 4 3. Il diritto alla
assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06,
art. 4 comma 1 lett. C, n. 2 4. la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, da commisurarsi
alla percentuale di invalidità complessiva determinanda tramite CTU nella percentuale ex dpr
181/09 del 53%, o in quella anche superiore determinanda, in ogni caso sulla base del valore di euro
2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003; 5. lo speciale assegno
vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l.
244/07) dalla data del 8.03.2016, o dalla data eventualmente posteriore in subordine meglio vista, e
da valere a vita, 6. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre
perequazione dalla data del 8.03.2016, o dalla data eventualmente posteriore in subordine meglio vista, e da valere a vita;
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dell'Avv. Andrea
Bava.
CONCLUSIONI PER IL MINISTERO: si conclude in via preliminare, per la declaratoria di
prescrizione del diritto azionato, ovvero, previa occorrendo acquisizione ex artt. 421/210/213 c.p.c.
della documentazione prescritta ex art. 6 d.P.R. n. 510/1999, applicabile giusta il rinvio di cui all'art.
3, c. 7 d.P.R. n. 243/2006, per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto;
in ogni
caso, perché sia detratta in stretto subordine perché sia detratto dalle somme da corrispondersi
quanto già percepito o percipiendo dal sig. ( rectius ) a titolo di provvidenza Pt_2 Pt_1
pubblica e/o indennizzo e/o risarcimento del danno;
e anche del valore del risarcimento del danno
prescrittosi per inerzia dell'interessato, previa sua quantificazione. con ogni consequenziale
pronunzia anche in ordine alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2022, l'allora Ispettore della P.S. ha riferito Parte_1
nel corso di un servizio antidroga svolto il 2.11.2003 di aver ricevuto in auto una segnalazione su due spacciatori in fuga a bordo di una macchina. Inseguita quest'ultima e intercettatala, durante le manovre di inseguimento e tentato blocco, si era verificato un incidente tra le due vetture,
determinandosi l'uscita di strada della volante e il ricovero in Pronto Soccorso del ricorrente e del suo collega di pattuglia.
Il ricorrente ha altresì riferito, anni dopo, a seguito dell'entrata in vigore della relativa normativa, di volersi avvalere dello status di vittima del dovere di cui all'art. 1 comma 563 l. 266/05 e del relativo regolamento di attuazione ex dpr 243/06, il cui art. 2 comma 2 aveva precisato la retroattività della nuova disciplina per eventi dal 01.01.1961 e ha lamentato del mancato riscontro ministeriale alla propria domanda, del 2018, in tal senso, motivata dalla tardività e intervenuta prescrizione decennale del diritto, sostenendo la piena riconducibilità della situazione descritta ai presupposti per il riconoscimento dello stato di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 c 563 L 266/2005, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione anche in materia di prescrizione e sostenendo quindi il proprio diritto ad ottenere tutti i benefici spettanti al proprio status concludendo come in epigrafe,
prospettando una stima del grado di invalidità riportato ed instando per l'eventuale licenziamento di
CTU a riguardo
Il ha dedotto di aver riportato lesioni fisiche dall'evento inizialmente diagnosticate come Pt_1
esiti di distorsione al ginocchio sinistro dovuta ad incidente stradale con interessamento anche dei legamenti, situazione aggravatasi nel tempo, con riconoscimento dalla CMO di La Spezia, con data di stabilizzazione al 8.3.2016 e giudizio di permanente non idoneità al servizio di istituto parziale da tale data. Ottenuto quindi il riconoscimento del caso, il ricorrente ha lamentato che la propria domanda di riconoscimento di status di vittima del dovere in base alla sopravvenuta normativa di cui all'art 1 comma 563 L 266/05, presentata il 15.7.2020 fosse stata dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo maturato il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
Il ricorrente ha quindi contestato tale decisione, sostenendo la imprescrittibilità del vantato “status”
richiamando a riguardo l'orientamento della Corte di Cassazione e argomentando diffusamente sul punto, e, ritenendo sussistenti tutti gli ulteriori presupposti per il riconoscimento delle proprie pretese,
anche sotto questo profilo invocando le statuizioni della Suprema Corte, ha quindi concluso come in epigrafe, instando per la concessione di tutti i benefici previsti
Si è costituito in giudizio il ampiamente argomentando in punto Controparte_1
eccepita prescrizione decennale del diritto, ribadendo quindi la tesi già espressa in sede amministrativa, ampiamente argomentando sul punto, anche considerando l'orientamento della Corte
di Cassazione a riguardo, e, in subordine, invocando la prescrizione con riferimento ai ratei dei benefici già maturati.
Nello stretto merito, il resistente ha sottolineato come nel caso non fosse stata svolta alcuna CP_1
istruttoria a conferma di quanto dedotto dal ricorrente, in ragione dell'assorbente, ritenuta, maturazione della prescrizione, ritenendo, in merito, insufficiente, quanto dedotto e allegato da parte ricorrente.
Parte resistente ha comunque contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della richiamata normativa, in particolare non ravvisandosi nell'accaduto alcuna azione diretta di contrasto a criminalità o comunque alcuna delle ipotesi normativamente richieste, trattandosi di ordinario servizio sul territorio, non essendovi prova dello svolgimento di un servizio per la tutela dell'ordine pubblico o della pubblica incolumità e non sussistendo un rischio ulteriore e diverso rispetto a quello ordinario riferibile allo svolgimento di funzione istituzionale. Contestando anche l'invalidità
complessivamente stimata, il resistente ha concluso conformemente CP_1
La causa è stata trattata ed istruita in più udienze anche a mezzo di CTU medico legale e all'udienza del 17.2.2025 definita con lettura del dispositivo
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta il ricorso proposto è risultato sostanzialmente fondato e va pertanto accolto, con le precisazioni che seguono.
In via preliminare di merito, l'eccezione di prescrizione decennale proposta da parte resistente con riferimento al diritto del ricorrente a far valere la propria pretesa situazione di vittima del dovere, alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione sul punto, a partire dall'intervento della pronuncia n, 17740/22 ( cfr anche Cass 3868/2023) va disattesa.
La Corte di Cassazione ha infatti reiteratamente ritenuto, con motivazioni che nel resto si devono intendere integralmente richiamate nella presente sede in quanto ritenute del tutto condivisibili, che la predetta condizione, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, sia da qualificarsi quale “status”, nozione che deve essere interpretata ampiamente e riferita alla distinguibilità di un soggetto dagli altri secondo l'apprezzamento comune, conseguendone, pertanto la imprescrittibilità
dell'azione diretta al suo accertamento Diversa è la conclusione, con riferimento ai benefici economici che trovano presupposto in detto status, come i ratei delle prestazioni assistenziali, diritti di credito rispetto ai quali la prescrizione non può che operare.
Premesso quanto precede, nello stretto merito, si è ritenuto che lo svolgimento della vicenda presupposto di fatto dell'odierna controversia, rispetto alla quale il resistente ha sottolineato CP_1
la mancata istruttoria in sede amministrativa, non richiedesse approfondimenti neppure nel presente giudizio, ritenendo pienamente sufficiente a dimostrare le modalità di verificazione di quanto accaduto, la documentazione tutta prodotta in atti da parte ricorrente ( cfr in particolare, i docc 1 e 2
e 3 allegati al ricorso e tutta la documentazione riferita al riconoscimento in via amministrativa della causa di servizio) a supporto della narrativa esposta nell'atto introduttivo e sopra esposta.
Ciò si afferma pur avendo presente alcuni recenti arresti della Corte di Cassazione ( cfr ad esempio la pronuncia n. 16851/2024) che sembrerebbe in contrasto con quanto ora affermato, con riferimento a casi concreti ( come quello di un carabiniere investito da un'auto proveniente dal suo stesso senso di marcia mentre si era posto al centro di una via per intimare l'alt ad un veicolo proveniente nel senso opposto) in cui non si è ravvisata la sopravvenienza di circostanze straordinarie tali da esporre il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle condizioni ordinarie di operatività nei compiti assegnati ( tanto da integrare i presupposti normativamente previsti)
Nella fattispecie qui esaminata pare però che la vicenda si sia articolata in modo diverso, potendosi considerare l'attività svolta dal ricorrente come effettivamente di “contrasto alla criminalità” atteso che il ha subito lesioni a causa del ferimento subito durante un operazione di inseguimento Pt_1
e poi di arresto di spacciatori, che si era concluso con l'urto dell'auto di servizio da parte di quella degli inseguiti in fuga. Eventi quale quello in esame, poi, secondo quanto da anni evidenziato dalla
Corte di Cassazione, devono ritenersi tutelati per il loro rischio istituzionale intrinseco, qualunque siano la natura e gli scopi dell'attività svolta, purchè su un piano generale autorizzata ( punto sul quale non possono esservi dubbi), non richiedendo la presenza di un rischio specifico, non previsto dal comma 563, a differenza da quanto previsto dal comma 564, dell'art.1 L. 266/05 ( cfr fra le altre Cass
29769/2018 in un caso di specie del tutto analogo e le ulteriori pronunce richiamate da parte ricorrente nei propri atti difensivi).
Per quanto precede in capo al ricorrente va quindi definitivamente riconosciuto lo status di vittima del dovere, il che costituisce a sua volta presupposto per il riconoscimento di tutti i diritti che hanno formato oggetto di domanda, con esclusione, in quanto nulla è stato specificamente dedotto o è
emerso a riguardo, con riferimento al diritto alla assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l. 206/04,
il che risulta anche e peraltro in linea con il notevole tempo trascorso rispetto al dedotto evento traumatico.
Al ricorrente va quindi riconosciuto, in primo luogo, il diritto all'inserimento nell'elenco di cui all'art
3 comma 3 dpr 243/2006 di tenuta del resistente e ai benefici assistenziali consistenti CP_1
nell'esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C ex art 1 L 203/00 (esteso alle vittime del dovere dall'art 2 comma 106 L 244/07) e dell'esenzione dal ticket ( esteso dall'art. 4 comma 1
medesima legge).
In merito alla individuazione delle conseguenze permanenti riportate dal ricorrente a seguito dell'evento in oggetto, e con particolare riguardo alla necessità di trovare parametri di riferimento per la speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 L. 206/2004, si è disposta CTU Medico Legale,
dalle cui risultanze, in quanto parse congrue, raggiunte con metodo e logica, nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico e chiare, all'esito anche delle delucidazioni ulteriori richieste in corso di causa,
non si ravvisano ragioni per discostarsi.
Il CTU, inquadrati gli esiti del sinistro in capo al ricorrente ha valutato il danno biologico, ai sensi del D.L. 209/2005, come di grado pari al 12% ed un danno morale quantificabile in un terzo del danno biologico (quantificazione che in relazione alla sofferenza riportata dal ricorrente e della sua perduranza nel tempo si ritiene congrua) e, applicando le formule previste è quindi approdato ad una valutazione finale del danno nella misura del 26% (ventisei percento), nella propria relazione depositata in atti, alla quale, per il resto, si rinvia.
In merito alla stabilizzazione e a seguito di richiesta di chiarimenti, il CTU ha ritenuto significativa la data del marzo 2016
In tali termini va pertanto riconosciuto al ricorrente, anche il diritto alla speciale elargizione ex art 5
comma 1 l 206/04 da commisurarsi alla percentuale di invalidità determinata dal CTU e pari al 26%,
sulla base del valore di € 2000,00 a punto percentuale oltre a perequazione.
Vanno infine riconosciuti al ricorrente l'assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 L 206/2004 e quello ex art 2 L 407/98 attualmente stabilito nell'importo di € 500,00 ( cfr Cass Sez Un 7761/2017) oltre perequazione automatica, con decorrenza dalla data dell'8.3.2016, nei limiti della prescrizione decennale dalla data della domanda , complessivamente provvedendo conformemente, come da dispositivo.
Non si ritiene invece di riconoscere al ricorrente il diritto all'assistenza psicologica, anch'esso oggetto di richiesta, per difetto di deduzioni specifiche sul punto e in ragione dell'apprezzabile tempo passato dal verificarsi dell'evento lesivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte resistente va condannata al loro rimborso in favore del ricorrente, liquidate nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione prevista dalla legge. Per la stessa ragione vanno poste a carico definitivo del resistente le spese di CTU di cui agli atti. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1 co. 565 l. 266/05 con riferimento all'evento lesivo di cui agli atti e conseguentemente dichiara tenuta e condanna l'amministrazione resistente:
-Al suo inserimento nell'elenco ex. Art 3 co. 3 D.P.R. 243/06;
Al riconoscimento dei benefici assistenziali spettanti, nei limiti che seguono:
A. esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C ex art 1. l. 203/2000;
B. esenzione dal ticket;
C. Assegno vitalizio ex art 5 comma 3 e 4 l. 206/04 dalla data del 8/03/2016 ed assegno vitalizio ex art 2 l. 407/98 dell'importo di euro 500,00, oltre perequazione, dal 8.03.2016 nei limiti della prescrizione decennale dalla data della domanda
D. elargizione speciale ex art 5. Co. 1 l. 206/04 da commisurarsi alla percentuale del 26% con la decorrenza indicata dal CTU dal 1.1.2003, sulla base del valore di euro 2.000,00 per punto percentuale, oltre perequazione;
Condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese del processo che liquida in 5.000,00 euro per compensi oltre accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario.
Pone a definitivo carico di parte resistente le spese di CTU di cui agli atti.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 17/02/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito