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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/08/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1739 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione con provvedimento del 18/04/25 a seguito dell'udienza cartolare del 25/03/25 e vertente tra:
- (C.F. ), con sede in Bologna alla P.zza De Mello n. 6, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con l'Avv. Antonio Formaro (pec: Email_1
- attrice –
e
- (C.F. , e (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), con l'Avv. Guido Celentano (pec: C.F._2 Email_2
- convenuti -
e
- (C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._3 CP_5
) C.F._4
- ulteriori convenuti contumaci - nonché nei confronti di
- C.F. ), società con unico socio, con sede in Roma, Controparte_6 P.IVA_2
Via Curtatone n. 3, non in proprio ma quale mandataria di Controparte_7 con sede legale in NA (NA), Via Santa Brigida n. 39, con l'Avv. Antonio
[...]
Formaro (pec: Email_1
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
§§§
Oggetto: azioni di simulazione assoluta e revocatoria ordinaria.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo “attrice” o Controparte_1
“parte attrice”), premesso di essere creditrice nei confronti della Controparte_8
nonché dei soci della medesima società, e (quali fideiussori
[...] CP_4 CP_5
e ora anche quali ex soci della detta società cancellata dal registro delle imprese), della somma di €
90.917,21 (oltre interessi e spese di lite per € 8.000,00 e accessori) portata da titolo giudiziale ormai definitivo, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, tutti i su indicati convenuti, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta dell'atto del 13.02.2015 (a ministero del notaio trascritto in data 12.03.2015), con il quale la Persona_1 [...]
ha venduto a e la quota Controparte_8 Controparte_3 Controparte_2 di 1/1 di nuda proprietà dell'immobile sito in Foggia (catastalmente riportato al Fgl. 126, part. 336, sub 2, cat. C/1) e, per l'effetto dichiarare la conseguente nullità, inesistenza o inefficacia e comunque l'inopponibilità dell'atto alla Controparte_1
2) in via subordinata, accertare e dichiarare che il medesimo atto dispositivo di cui sopra fu voluto e stipulato tra tutte le parti su indicate in pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attrice e, per l'effetto, dichiararlo revocabile e relativamente inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice;
3) con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo sono rimasti contumaci nel presente giudizio (contumacia già dichiarata) e . CP_4 CP_5
Al contrario, si sono regolarmente costituiti in giudizio e Controparte_3 CP_2
, contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone:
[...]
1) in via preliminare, di dichiarare la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione inoltrato per la notifica il 12.03.2020 (e notificato ai convenuti l'08.04.2020) per le ragioni di cui alla comparsa di cosituzione;
2) nel merito e in via principale, l'integrale rigetto delle domande spiegata dall'attrice;
3) nel merito e in via subordinata, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, per il solo caso di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare dovute in favore dei comparenti l'indennità per i miglioramenti e le addizioni apportate al detto immobile, ai sensi dell'art. 1150 c.c. ovvero in via residuale ai sensi dell'art. 2041 c.c., da quantificarsi quantomeno nella misura di € 11.228,05 ovvero in altra somma che sarà ritenuta di giustizia, con condanna di chi di ragione al rimborso della somma suddetta ovvero di quella che sarà ritenuta di giustizia;
2 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio e distrazione a favore dei difensori antistatari.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizioni documentali.
Per il vero fu ammesso a seguito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'interrogatorio formale richiesto da parte convenuta, mentre nulla è stato disposto in corso di giudizio sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da parte attorea.
Entrambe le prove costituende richieste risultano comunque irrilevanti ai fini del decidere.
Pertanto, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza su indicata per la precisazione delle conclusioni e con il provvedimento pure su indicato la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti per memorie conclusive e repliche.
Depositate le dette memorie, la causa può essere ora decisa.
§§§
Va premesso innanzitutto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valori oggi costituzionalizzati, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (v. Cass.
08.05.2014, n. 9931, secondo cui: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; tale principio è stato poi applicato diffusamente dalla giurisprudenza di merito ad esempio da Trib. Reggio Emilia 27.05.2015 e 29.11.2012, Trib. Belluno 30.12.2013,
Trib. Piacenza 16.02.2011).
Essendo nel caso di specie le domande spiegate da parte attorea infondate nel merito, possono tralasciarsi le preliminari eccezioni dei convenuti costituiti relativi all'invalidità dell'atto introduttivo e alla intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria.
§§§
Quanto all'intervento della come sopra rappresentata, al di là della questione della CP_7 prova della cessione e del fatto che eventualmente di cessione del solo credito si tratti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 22/10/2009, n. 22424), “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la
3 conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (anche
Trib. Bari, Sez. I, 12/05/2015, n. 2171 e Trib. NA, Sent. 14/02/2022 n. 1583). L'intervento spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare, nella pendenza del presente giudizio di primo grado, relativamente al credito originario dell'attrice nei confronti di e , quali ex soci della CP_4 CP_5 CP_8 Controparte_8
. CP_5
Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art. 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può essere spiegato in qualsiasi tempo, ma senza che vi sia stata nemmeno richiesta di estromissione del creditore originario, per cui peraltro mancherebbe il consenso delle altre parti: in defintiva, ai sensi del quarto comma dell'art. 111 c.p.c., la sentenza va pronunciata tra le parti originarie, pur eventualmente spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
§§§
E' infondata innanzitutto la domanda di parte parte attrice inerente alla nullità/inefficacia dell'atto di vendita per simulazione assoluta.
Si rileva, innanzitutto, al riguardo l'assoluta compatibilità tra azione di simulazione (assoluta o relativa) e azione revocatoria e la conseguente proponibilità di tali azioni contemporaneamente, in via alternativa o subordinata: secondo costante indirizzo giurisprudenziale, infatti, “l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta” (cfr. Cass. civ., sez. III, 19/10/2016, n. 21083; Cass. civ., 22/08/2007, n. 17867).
Ciò premesso, occorre nel caso di specie vagliare le domande attoree nel rispetto dell'ordine prescelto dalla parte medesima, la quale ha formulato appunto, in via principale, la domanda di simulazione e, solo in via subordinata, quella per la revocatoria.
4 La domanda svolta in via principale è infondata per le ragioni di seguito indicate.
L'attrice ha dedotto l'asserita simulazione assoluta nell'atto dispositivo a tiolo oneroso denunciato e sopra richiamato, assumendo che la società di cui i convenuti erano soci (poi cancellata dal registro delle imprese), a mezzo di una vendita solo apparente, avrebbero inteso sottrarre il bene immobile di proprietà della detta società alla garanzia patrimoniale generica, in danno della società creditrice e qui agente.
La simulazione assoluta, come è noto, ricorre allorquando risulti che le parti abbiano inteso creare solo l'apparenza del contratto, senza volere il prodursi degli effetti dello stesso: in particolare è necessario accertare che i contraenti, oltre a non avere la specifica volontà dichiarata nell'atto, non ne avessero alcun'altra, mentre restano del tutto irrilevanti i motivi del comportamento tenuto.
L'attrice, tuttavia, non ha in alcun modo dimostrato la natura simulata dell'atto di compravendita per cui è causa, nemmeno sul piano presuntivo (ex art. 1417 c.c.): la stessa, infatti, si è limitata a dedurre elementi indiziari, peraltro non univoci (come nel caso della non congruità del prezzo che non è chiaro se sia inferiore o superiore a quello ritenuto congruo).
In mancanza peraltro dell'allegazione di rapporti di parentela o comunque di vicinanza tra venditore e acquirente, in pratica l'attrice si è limitata a segnalare il sospetto della simulazione in ragione della prossimità dell'atto di compravendita all'avvio della procedura monitoria per il recupero del credito (peraltro non conclusa al momento della vendita essendo pendente l'opposizione che solo successivamente ha condotto a condanna per somma inferiore), l'anteriorità del proprio credito, la cancellazione della società subito dopo l'atto dispositivo e la mancanza di prova del pagamento del prezzo pattuito.
Salvo che per quest'ultimo aspetto, in sostanza, l'attrice si è limitata a far leva sul pregiudizio per le ragioni creditorie derivanti dall'atto dispositivo, elemento che, se manifesta l'interesse ad agire
(anche) in simulazione da parte del creditore, nulla indica in ordine alla sussistenza e alla prova, in concreto, della simulazione e cioè in ordine alla prova della volontà di entrambe le parti di creare la mera apparenza di un contratto di compravendita.
Costituiscono più concreti indici sintomatici di una tale volontà, ad esempio, l'esiguità del corrispettivo posto a carico dell'acquirente, la circostanza che nel contratto sia contemplato il differimento del pagamento del prezzo senza previsione di alcuna garanzia, l'eventuale retentio possessionis a opera dell'apparente alienante e, dunque, la constatazione che lo stesso abbia mantenuto la disponibilità del bene apparentemente trasferito: nulla di tutto ciò è stato però riscontrato nel caso di specie.
A fronte di ciò, i convenuti costituiti, cioè gli acquirenti del bene, hanno allegato e provato
5 circostanze concrete atte invece a escludere con certezza la simulazione, tra le quali:
1) il pagamento integrale del corrispettivo di € 126.000,00, versato mediante assegni circolari e bonifico bancario tracciabili, tutti prodotti:
- assegno circolare n. 52-5339438808 della Banca della Campania del 28.10.2014 per € 46.000,00;
- assegno circolare n. 52-535113682-01 della Banca Popolare dell'Emilia Romagna dell'11.2.2015 per € 30.000,00;
- assegno circolare n. 8301485496-05 del Banco di NA del 13.2.2015 per € 15.225,99; allegati come docc. 17-19 con relative girate per l'incasso del l.r.p.t. della CP_8
- bonifico bancario del 13.2.2015 per € 34.774,01, peraltro a estinzione di altro mutuo gravante sull'immobile (doc. 20).
2) la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario (n. 0E54075194204 del 13.02.2015) ad opera degli acquirenti per € 51.619,50 presso il Banco di NA (doc. 4), con ammortamento ancora in corso alla data di introduzione del giudizio per rate mensili di circa € 500,00;
3) il passaggio del possesso e l'utilizzo effettivo dell'immobile per l'attività professionale del dott.
medico veterinario, comprovato tra l'altro dalla produzione delle autorizzazioni ex leg CP_2 necessarie: autorizzazione sanitaria del Comune di Foggia del 16.12.2015; autorizzazione ASL per detenzione farmaci veterinari del 14.10.2015; comunicazione INAIL di trasferimento sede del
05.06.2015; autorizzazione per passo carrabile del 12.05.2015;
4) l'effettuazione di spese per oltre € 11.000,00 per lavori di ristrutturazione e miglioramento dell'immobile da parte del medesimo acquirente;
5) infine, la sostanziale congruità del prezzo pattuito, anche attraverso asseverazione del geom.
del 25/06/20 (doc. 16). Persona_2
Ne consegue, dunque, l'inevitabile rigetto della domanda, per difetto di prova della simulazione.
§§§
Altrettanto infondata risulta inoltre la subordinata domanda, proposta da parte attrice, ex art. 2901
c.c.
L'art. 2901, comma 1 c.c. prevede che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe
6 della dolosa preordinazione”.
L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore e a ricostruirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone l'inefficacia relativa.
Primo presupposto della revocatoria ordinaria è, quindi, l'esistenza di un diritto di credito.
Al riguardo, la giurisprudenza costante della Suprema Corte ritiene che per l'accoglimento dell'azione sia sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale (Cass. n.
12678/2001; conf. Cass. n. 12144/1999). In particolare è stato affermato “Nel giudizio ex art. 2901
c.c. è sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria;
la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.” (Cass. n.
12849/2007).
Secondo presupposto della revocatoria ordinaria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio alle ragioni del creditore derivante dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore.
Al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte, aderendo all'opinione espressa sul punto dalla dottrina prevalente, ritiene non necessario un danno effettivo, essendo “sufficiente un pericolo di danno, derivante ad esempio da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione coattiva del credito”; in particolare “non è necessaria la sussistenza di una diminuzione quantitativa di detti beni (il cui valore oggettivo può dunque anche restare immutato), ma è sufficiente che si produca un mutamento qualitativo il quale comporti ad es. una maggiore occultabilità dei medesimi, come nel caso di sostituzione di beni immobili con beni mobili” (Cass. n. 4578/1998, ove correttamente si afferma, inoltre, la non rilevanza esclusiva della capacità del residuo patrimonio del debitore di coprire il debito, rilevando che non sempre il patrimonio del debitore ha un valore superiore al credito e di ciò il legislatore ha tenuto conto non ancorando in alcun modo l'accoglibilità dell'azione revocatoria alla diminuzione del valore del patrimonio del debitore al di sotto del valore del credito;
conf. Cass. n. 6272/1997).
Ne segue che l'onere probatorio incombente sul creditore (il quale normalmente non è in grado di valutare appieno le caratteristiche del patrimonio del debitore) concerne l'atto di disposizione,
l'oggettiva entità e rilevanza economica di detta diminuzione quantitativa o qualitativa della
7 garanzia patrimoniale in questione, e la sua dannosità o pericolosità per le ragioni di esso creditore in relazione a tale entità e rilevanza e alle circostanze ulteriori del caso concreto (che non debbono necessariamente comprendere l'entità e le altre caratteristiche del complessivo patrimonio del debitore); in particolare deve escludersi che l'onere probatorio a carico del creditore abbia necessariamente per oggetto anche l'entità e la natura del patrimonio della controparte dopo l'atto di disposizione;
egli può dimostrare il pregiudizio per le sue ragioni anche in relazione al altre risultanze, ricorrendo eventualmente a presunzioni. Incombe, invece, sul debitore, unico soggetto in grado di conoscere sotto ogni profilo la propria situazione economica, l'onere di provare eventualmente (nei casi - tanto più rari, quanto più rilevanti sono gli atti di disposizione - in cui la situazione economica è talmente solida da conservare detta solidità anche dopo gli atti di disposizione) che la predetta oggettiva diminuzione, nonostante la sua consistenza e rilevanza in relazione all'entità del credito, non ha in concreto intaccato il suo patrimonio, dato che questo ha sostanzialmente conservato, anche dopo l'atto di disposizione, le sue caratteristiche qualitative e quantitative. In altri termini il debitore deve dimostrare che anche dopo tale atto i suoi beni hanno conservato valore e caratteristiche tali da autorizzare a ritenere che l'atto medesimo non abbia in concreto pregiudicato in modo rilevante le ragioni del creditore (Cass. n. 4578/1998; conf. Cass. nn.
11471/2003, 22465/2006 e 7767/2007).
Il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che "non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva" (Cass. n. 7452/2000).
Terzo presupposto della revocatoria ordinaria è la consapevolezza nel debitore (e nel terzo, in caso di atto a titolo oneroso) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, nel caso di atti dispositivi successivi al sorgere del credito (c.d. scientia damni), ovvero l'intenzione del debitore (e del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, nel caso di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito (c.d. consilium fraudis).
Si ritiene pacificamente che la sussistenza degli indicati presupposti possa essere provata anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie, è senza dubbio integrato il primo presupposto sopra richiamato, fondandosi il diritto di credito dell'odierna attrice, secondo quanto dalla stessa denunciato e documentato, sulla base del decreto ingiuntivo già ottenuto prima dell'atto di disposizione, essendo irrilevante in questa sede che vi fosse un'opposizione in corso.
Deve altresì ritenersi dimostrato l'elemento del c.d. eventus damni: non può infatti dubitarsi che
8 l'alienazione dell'immobile della società debitrice, anche senza dimostrazione della totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, in ogni caso abbia integrato il compimento di un atto che ha reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare (v. tra le tante, Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, n.30188 nonché Cass., 3 febbraio
2015, n. 1902).
A tal proposito, va evidenziato che l'atto di alienazione ha comportato la fuoriuscita, dal patrimonio del debitore, di un bene immobile, sostituito da un mero corrispettivo in denaro, con conseguente alterazione qualitativa del patrimonio del debitore che rende, all'evidenza, più difficile l'eventuale soddisfazione della pretesa creditoria, essendo il denaro un bene idoneo a essere consumato o facilmente disperso.
Peraltro, gli attuali debitori, ex soci della s.n.c. alienante, rimanendo contumaci non hanno allegato circostanze utili a confutare il sussistere dei primi due presupposti per l'utile svolgimento dell'azione revocatoria.
Può ritenersi anche sussistente, nel caso di specie, quantomeno per presunzioni, l'elemento psicologico della consapevolezza, in capo all'alienante, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (c.d. scientia damni), connessa all'essere l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito. Tale elemento è integrato dalla semplice consapevolezza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, nocumento che può esser costituito come visto anche da un mero danno potenziale (cfr. Cass. 13343/2015).
In mancanza invece di un comprovato legame di parentela o di altro tipo tra le parti contraenti, unitamente alle circostanze già sopra evidenziate con riguardo alla domanda di simulazione, si deve invece concludere per l'assenza in capo ai costituiti acquirenti della consapevolezza di recar danno agli interessi del creditore qui agente.
Non è stato provato, né che gli acquirenti fossero a conoscenza delle difficoltà della società venditrice (non era stata iscritta ipoteca a fronte del decreto ingiuntivo già ottenuto dall'attrice, come dedotto dai convenuti senza smentita da parte dell'attrice medesima), né l'incongruità del prezzo di vendita e nemmeno che gli stessi dovessero essere a conoscenza dell'entità del patrimonio residuo della società a suo tempo venditrice.
In positivo, peraltro, si evidenzia che dagli atti è risultato comprovato esclusivamente che il dott.
avendo necessità di un locale per il proprio ambulatorio veterinario, essendo l'immobile CP_2 acquistato idoneo a tale destinazione, ha immediatamente ottenuto le autorizzazioni occorrenti, svolto i lavori necessari e ivi dunque avviato l'effettivo esercizio dell'attività, non essendo l'immobile rimasto in alcun caso nella disponibilità della venditrice.
9 Non sono emersi insomma seri indizi contrari alla buona fede dei terzi acquirenti.
Ne consegue l'insussistenza dell'ultima delle condizioni previste dall'art. 2901 c.c. per potersi revocare l'atto denunciato da parte attrice.
Deve, pertanto, respingersi anche la domanda subordinata spiegata da parte attrice, con ovvio assorbimento della domanda riconvenzionale condizionata svolta invece dai convenuti costituiti.
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Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse con riguardo ai convenuti costituitisi, vanno regolate sulla base del principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore della controversia, al punto medio (salvo che per la fase di trattazione/istruttoria stante l'assenza di una vera e propria istruttoria per cui si applica l'onorario minimo), tenuto conto che il detto valore è prossimo alla media dello scaglione da € 52.001 a €
260.000.
Spetta altresì l'aumento per la pluralità di parti.
Nulla va disposto con riguardo agli ulteriori convenuti non costituitisi, mentre possono compensarsi le spese relative alla posizione della società intervenuta ex art. 111 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di simulazione e di revocatoria spiegate dall'attrice;
2. condanna parte attrice a rimborsare in favore dei convenuti e Controparte_2 [...]
in solido tra loro, le spese della presente controversia, che liquida in € 14.648,00 CP_3 per onorari, oltre al rimb. forf. spese generali (15%) e oltre a iva e cpa se e come dovute per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. compensa le spese relativamente alla parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.;
4. nulla sulle spese relativamente ai convenuti non costituitisi.
Si comunichi.
Così deciso lì 13/08/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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