Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 14/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Sperduti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto 52/A;
contro
Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale negli uffici della stessa in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Commissario del Governo della Provincia di Bolzano, emesso il -OMISSIS- e notificato al ricorrente il -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal sig. -OMISSIS- – prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto dell’impugnazione è il decreto del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, del Commissario del Governo della Provincia di Bolzano, con il quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente -OMISSIS- – prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
Con il presente ricorso, notificato il 16.7.2024, il ricorrente ha chiesto l’annullamento di detto provvedimento per i seguenti motivi di impugnazione:
“ I. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 9 e 10 bis l. n. 241 del 1990 per illegittimità del provvedimento di diniego ed eccesso di potere nella valutazione dei requisiti di concessione della cittadinanza italiana. Carenza, irragionevolezza ed illogicità nella motivazione ed errata valutazione dei fatti.
Sussistenza del requisito della residenza ininterrotta per 10 anni ex art. 9, lettera f) della legge n. 362/1994. ”.
In base a detti motivi il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ in via cautelare: sospendere il provvedimento impugnato ed ogni atto annesso e connesso e adottare le più opportune misure cautelari atte a garantire la tutela sostanziale invocata in giudizio.
Nel merito:
a) in via principale: previa sospensione del provvedimento impugnato ‘decreto con il quale il Commissario del Governo della Provincia di Bolzano ha dichiarato inammissibile la richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dal sig. -OMISSIS- – prot. -OMISSIS-’ accogliere il ricorso proposto e per l’effetto annullare l’atto di cui sopra in quanto illegittimo ed infondato in fatto e diritto e riconoscere al sig. -OMISSIS- il requisito della residenza continuativa, ininterrotta e decennale a far data dal -OMISSIS- ed accogliere la annessa domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata in data -OMISSIS-.
b) in subordine, previa sospensione del provvedimento impugnato e contestato, annullare il medesimo decreto ed ordinare al Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano di rivalutare la fase istruttoria tenuto conto degli elementi prodotti in giudizio nonché, di conseguenza, riconoscere il requisito della residenza decennale e continuativa del ricorrente con la conclusione della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana.
c) Si chiede inoltre condanna delle resistenti al risarcimento del danno arrecato nella misura che verrà liquidata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio.
Con riserva di dire, eccepire, produrre e dedurre quanto utile a giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA da liquidare in favore del legale che si dichiara distrattario. ”.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con controricorso dd. 23.7.2024, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
Con successiva memoria del 30.7.2024 l’Amministrazione resistente ha chiesto, previa reiezione dell’istanza cautelare per insussistenza dei relativi presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora , il rigetto del ricorso siccome infondato.
In seguito all’udienza in camera di consiglio questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ha fissato ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a. per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18.12.2024.
In occasione di detta udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso quanto segue.
Il ricorrente -OMISSIS-, cittadino-OMISSIS-, risulta essere stato iscritto presso l’anagrafe del territorio della Repubblica Italiana in data -OMISSIS-.
Fino al -OMISSIS- il ricorrente era residente presso il Comune di -OMISSIS- per poi trasferirsi, nella medesima data, presso il Comune di -OMISSIS- (doc. 2 del ricorrente).
In data -OMISSIS- il ricorrente presentava, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, tramite il portale internet in uso, istanza di cittadinanza italiana, corredata dai relativi documenti (doc. 1 dell’Amministrazione).
In data -OMISSIS- il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano comunicava al ricorrente, ai sensi dell’art. 10- bis della Legge n. 241/1990, il preavviso di inammissibilità dell’istanza di cittadinanza, essendo stata rilevata dagli accertamenti d’ufficio la cancellazione per irreperibilità dall’anagrafe dei residenti del Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS- del medesimo e quindi la mancanza della residenza continuativa, nel territorio italiano, prevista dalla legge (doc. 3 dell’Amministrazione).
In data -OMISSIS- il ricorrente presentava al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano le proprie osservazioni, esponendo che la cancellazione per irreperibilità dall’anagrafe dei residenti del Comune di -OMISSIS- sarebbe avvenuta per errore e chiedendo di poter provare la sua effettiva residenza in Italia attraverso altri mezzi. Al riguardo il ricorrente dichiarava di essere stato, durante il periodo indicato nella comunicazione ex art. 10- bis (id est dal -OMISSIS- al -OMISSIS-), dipendente della società -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- e produceva a comprova della sua dichiarazione le buste paga relative al periodo -OMISSIS- e il corrispondente contratto di lavoro (doc. 5, 6 e 7 del ricorrente).
Con provvedimento del -OMISSIS- il Commissario del Governo della Provincia di Bolzano rigettava per inammissibilità la richiesta di concessione della cittadinanza italiana del ricorrente sulla constatazione che lo stesso risulta residente in Italia dal -OMISSIS-, in quanto cancellato per irreperibilità dall’anagrafe dei residenti del Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS-, e che la normativa vigente in tema di cittadinanza prescrive la residenza legale, decennale e continuativa sul territorio italiano, fino al giuramento (doc. 5 dell’Amministrazione).
Con istanza dell’-OMISSIS- il ricorrente, tramite il suo legale, chiedeva al Comune di -OMISSIS- la regolarizzazione della sua posizione nell’anagrafe (doc. 8 del ricorrente).
Con nota del -OMISSIS- l’Ufficio dell’anagrafe del Comune di -OMISSIS- rispondeva che il ricorrente, avendo presentato solo in data -OMISSIS- (e non entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento) la propria domanda di variazione della residenza, era stato iscritto nell’anagrafe del Comune con la data del -OMISSIS- e che detta data non poteva essere anticipata. Inoltre l’Ufficio dell’anagrafe del Comune di -OMISSIS- precisava che la cancellazione dell’irreperibilità poteva essere effettuata solo da parte del Comune di -OMISSIS- che l’aveva effettuata (doc. 9, 9a e 9b del ricorrente).
Quindi il ricorrente richiedeva al Comune di -OMISSIS- di procedere alla integrazione della residenza (doc. 10 del ricorrente), ma l’ente comunale negava tale azione, ritenendo che il cittadino avrebbe omesso di “ provvedere quanto meno ad iscriversi nello schedario dell'anagrafe temporanea nelle more della richiesta di una nuova iscrizione anagrafica presso altro comune italiano ” (doc. 11 del ricorrente).
In data 16.7.2024 il ricorrente notificava il presente ricorso.
3. Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione: “ I. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 9 e 10 bis l. n. 241 del 1990 per illegittimità del provvedimento di diniego ed eccesso di potere nella valutazione dei requisiti di concessione della cittadinanza italiana. Carenza, irragionevolezza ed illogicità nella motivazione ed errata valutazione dei fatti.
Sussistenza del requisito della residenza ininterrotta per 10 anni ex art. 9, lettera f) della legge n. 362/1994. ”.
3.1. In particolare, il ricorrente sostiene di avere tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, risultando residente in modo continuativo nel territorio della Repubblica Italiana a far data dal -OMISSIS- e, quindi, per un periodo che va ben oltre i 10 anni, previsti dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, secondo la quale la cittadinanza può essere concessa “ allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”. Secondo il ricorrente detta continuità, infatti, non sarebbe venuta meno per il mero fatto che lo stesso per un periodo limitato ( id est dal -OMISSIS- al -OMISSIS-) non risultasse iscritto in un’anagrafe comunale dell’Italia, potendo essere comprovata tale sua presenza nel territorio italiano anche attraverso altre prove. Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano avrebbe, dunque, erroneamente ritenuto che il ricorrente - a causa dell’avvenuta cancellazione per irreperibilità dal Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS- - non avesse tale requisito della continua residenza in Italia per 10 anni e che il medesimo fosse residente in Italia solo dal -OMISSIS-.
A dire del ricorrente, egli avrebbe semplicemente cambiato residenza, essendo andato a lavorare in un paese differente rispetto a -OMISSIS- e non avendo provveduto, nell’immediatezza del trasferimento, alla relativa registrazione presso il nuovo Comune di -OMISSIS-, dove risiede attualmente.
Prova ne sarebbe il contratto di lavoro che porta la data iniziale del -OMISSIS-, e quindi una data precedente a quella della cancellazione dall’anagrafe presso il Comune di -OMISSIS-, avvenuta in data -OMISSIS-.
3.2. L’Amministrazione resistente ha contestato quanto affermato dal ricorrente, negando in particolare la sussistenza del possesso del requisito della residenza ultradecennale ininterrotta che deve essere posseduto fino al momento del giuramento.
3.3. Le censure del ricorrente non colgono nel segno.
L’art. 9, comma 1, lettera f) della L. n. 91/1992 che dispone “ la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”.
L’art. 1, comma 2, lettera a) del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 stabilisce che “ si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica” .
L’art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 572/1993 (“ Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza ”) prescrive poi espressamente che le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all’art. 9 della L. n. 91/1992 “ devono permanere sino alla prestazione del giuramento… ”.
La giurisprudenza ha interpretato l’art. 9, comma 1, lettera f) della L. n. 91/1992 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e deve permanere fino al giuramento. Inoltre, la giurisprudenza ha dichiarato che il tenore delle norme citate esige non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “ residenza legale ultradecennale ”, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe ( ex multis , TAR Lazio, V bis , n. 13815/2023; TAR Brescia, sez. II, n. 632/2018 e la giurisprudenza ivi citata; TAR Toscana, sez. II, n. 901/2018; Cons. Sato n. 687/2017).
In particolare nella sentenza n. 13815/2023 del TAR Lazio, V bis , si legge quanto segue: “ Invero, dal tenore testuale del menzionato art. 9 lett. f) della legge n. 91/1992, laddove prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente (non per dieci anni, bensì) “da almeno” dieci anni nel territorio della Repubblica, va inteso nel senso che «la parola "almeno" evidenzia che la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come necessario requisito di fatto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento» (Consiglio di Stato, sez. III, 19/04/2022, n. 2902). Del resto, l’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993 (“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”) stabilisce espressamente che le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 “devono permanere sino alla prestazione del giuramento. ””.
Nel caso in esame l’Amministrazione resistente ha rilevato proprio la carenza della permanenza decennale “ ininterrotta ” per dieci anni nel territorio italiano, poiché dalla consultazione del portale anagrafico di -OMISSIS- era emersa la cancellazione dell’odierno ricorrente dall’anagrafe per irreperibilità in data -OMISSIS-.
Dalle osservazioni e documenti presentati in sede amministrativa da parte del ricorrente è risultato poi che lo stesso si era iscritto nuovamente in un’anagrafe dell’Italia solo in data -OMISSIS-.
Al riguardo va anche precisato che il ricorrente di fatto risultava irreperibile già prima della data di cancellazione formale dall’anagrafe, avvenuta in data -OMISSIS-.
Ed invero, dai documenti di causa emerge che il ricorrente è stato “ oggetto di verifica della dimora abituale n. 25 del 2020, aperta il giorno -OMISSIS- e chiusa con il provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata in data -OMISSIS- a causa dell’impossibilità di individuare la nuova dimora abituale ” (doc. 11 del ricorrente).
Giustamente, quindi, l’Amministrazione resistente ha ritenuto che il vuoto temporale intercorrente dalla formale cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità del -OMISSIS- alla nuova iscrizione all’anagrafe del Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS- avesse fatto venir meno il requisito della residenza ininterrotta per il prescritto periodo decennale.
La residenza legale decennale dimostrata attraverso l’iscrizione anagrafica ininterrotta, infatti, è condizione non aggirabile ai sensi della normativa sopra richiamata ed in particolare dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.P.R. 12.10.1993, n. 572, che – come detto – presuppone oltre al possesso di un valido titolo di soggiorno anche l’osservanza delle previsioni in ordine alla iscrizione anagrafica della residenza.
In ordine al concetto della residenza legale il TAR Lazio, sez. V bis nella citata sentenza n. 13815/2023, pronunciandosi in merito alla prospettazione della legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91/1992, ha precisato, che “ quanto alla legittimità della scelta di far coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione di che trattasi, occorre in primo luogo rammentare, per un verso, che il d.P.R. 223/89 – recante il regolamento anagrafico della popolazione residente – statuisce all’art. 7 comma 3 che “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo (…)” e, per altro verso, che l’art. 6, comma 7, del d. lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), dispone che “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”. Ed ancora, il regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione (d.P.R. n. 394 del 1999) prevede, all'art. 15, comma 1, che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla L. n. 1228 del 1954 e dal già menzionato regolamento anagrafico della popolazione residente.
Dalle disposizioni normative che precedono deriva che l'iscrizione all'anagrafe – e la necessaria comunicazione delle relative variazioni - non è una semplice facoltà attribuita dalla legge alle persone, ma è la conseguenza obbligatoria dell'aver stabilito la propria dimora abituale nel territorio del Comune.
Si tratta di un obbligo presidiato da una sanzione amministrativa – salvo che il fatto non costituisca reato – a norma dell’art. 11 della L. 24/12/1954, n. 1228 (come successivamente modificato), sanzione prevista in forma più elevata, al successivo comma 2, laddove la violazione venga commessa da un soggetto migrante dall’estero.
Ebbene, si rende necessario sottolineare come la previsione di tali obblighi anagrafici persegua lo scopo, tra l’altro, di rendere le persone, legalmente dimoranti nel territorio, note ai pubblici poteri e reperibili nel luogo in cui hanno fissato la loro dimora. In quest’ottica appare significativo che anche le persone senza fissa dimora debbano comunque essere registrate nell'anagrafe della popolazione residente e abbiano una residenza nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio o in quello di nascita (cfr., in senso conforme, anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 04/12/2012, n. 10123). omissis
In questa prospettiva, pertanto, appare evidente che soltanto il regolare assolvimento degli obblighi anagrafici possa consentire una registrazione della situazione effettiva dei residenti nel territorio comunale che, come puntualmente rilevato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, 31.07.2020, n. 186, “costituisce il presupposto necessario per l'adeguato esercizio di tutte le funzioni affidate alla pubblica amministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico, appunto, a quelle sanitarie, da quelle di regolazione e controllo degli insediamenti abitativi all'erogazione di servizi pubblici, e via dicendo (…) Da ultimo, non è inutile osservare che la necessità di un controllo e di un monitoraggio della residenza sul territorio (…) presenta anzi particolare importanza, anche a fini sanitari, poiché è sulla base dell'anagrafe dei residenti che il comune può avere contezza delle effettive presenze sul suo territorio ed essere in condizione di esercitare in maniera adeguata le funzioni attribuite al sindaco dall'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), soprattutto in caso di emergenze sanitarie circoscritte al territorio comunale” ”.
In questa prospettiva, secondo la quale il presupposto della residenza legale va accertato in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, si mostrano, dunque, ininfluenti le prove fornite dal ricorrente volte a dimostrare che durante il periodo di irreperibilità risiedeva comunque in Italia, atteso che la legge demanda esclusivamente ai registri anagrafici l’accertamento della popolazione residente e coerentemente l’art. 1, D.P.R. n. 362/1994 e l’art. 1, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita solo con riferimento alle risultanze dei registri dell’anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza di una precisa definizione della nozione di residenza legale ai sensi della disposizione regolamentare innanzi richiamata, tale elemento possa essere surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti ( ex multis : TAR Lazio, sez. V bis , n. 33 /2024; TAR Lazio, sez. V bis , n. 13815/2023; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n.186/2019; Cons. Stato, sez. III, n. 6143/2011; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, n. 3/2022).
L’Amministrazione resistente, nella fattispecie, ha dunque correttamente eccepito l’interruzione del periodo di residenza, per come emergeva dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche, che non poteva disattendere, né tanto meno rettificare d’ufficio.
Al riguardo il TAR Lazio, sez. V bis , ha chiarito nella sentenza n. 33/2024, che “ ricade unicamente sul richiedente, infatti, l’onere di attivare gli appositi rimedi per correggere gli asseriti errori nelle relative certificazioni (ed in caso di esito positivo presentare un’eventuale istanza di riesame) presso i competenti uffici anagrafici comunali ovvero gli ulteriori rimedi a disposizione di tutela giustiziali o giurisdizionali presso le autorità competenti. In altre parole, ove l’interessata avesse voluto efficacemente sostenere la propria effettiva residenza ininterrotta nel Comune di Roma e la conseguente erroneità della cancellazione anagrafica operata da quest’ultimo, avrebbe potuto chiedere al medesimo Comune di Roma l’annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione oppure avrebbe potuto proporre ricorso gerarchico improprio al Prefetto (ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge n. 1228/1954 e art. 36 D.P.R. 223/1989) o ancora avrebbe potuto adire l’autorità giudiziaria competente, i.e. il giudice ordinario, non essendo questo giudice dotato di giurisdizione su tale questione. Quindi le risultanze anagrafiche non possono essere rimesse in discussione in questa sede, difettando il giudice amministrativo della relativa giurisdizione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. I bis, n. 3204/2021). ”.
Quanto, infine, all’affermazione avversaria secondo cui il richiedente, nel momento in cui era stato cancellato dall’anagrafe della popolazione residente di -OMISSIS- (segnatamente, il -OMISSIS-) aveva già maturato il requisito della residenza legale decennale nel territorio italiano, il Collegio ne rileva l’inconsistenza, sia perché il ricorrente di fatto era già irreperibile dal -OMISSIS- (data in cui era stato aperto il provvedimento di verifica della dimora abituale n. 25 del 2020), sia perché il requisito della residenza ultradecennale ininterrotta, al pari di tutti gli altri requisiti richiesti per il rilascio dello status , per giurisprudenza costante e prevalente, deve essere mantenuto fino al momento del giuramento.
In proposito, si ribadisce che l’art. 4, ultimo comma, del D.P.R. n. 572/1993, prevede che “ le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla presentazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge ”. Nella sentenza n. 18610 del 7.9.2020 la Corte di Cassazione ha poi statuito che “ nelle ipotesi di acquisto della cittadinanza previste dall’art. 9 L. n. 91/1992, ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993, l’Ufficiale dello Stato civile è tenuto ad esercitare attività di controllo, vincolata e specifica, circa la perdurante sussistenza, in capo al naturalizzando, del requisito della residenza legale nel territorio italiano fino al momento della prestazione del giuramento di cui all'art. 10 L .n. 91/1992. Qualora, a quel momento, il requisito sia venuto meno, l’Ufficiale dello Stato civile è tenuto a rifiutare, ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 396/2000, di ricevere la prestazione del giuramento del naturalizzando, in quanto adempimento in contrasto con l’ordinamento. ”.
La domanda di annullamento dell’impugnato decreto dd. -OMISSIS- del Commissario del Governo della Provincia di Bolzano, con il quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di concessione della cittadinanza italiana del ricorrente, va dunque rigettata.
Analoga e conseguenziale sorte spetta alla domanda di risarcimento danni, dovendosi escludere il carattere illegittimo del comportamento tenuto dall’Amministrazione resistente.
In conclusione, per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto perché infondato, unitamente alla domanda di risarcimento del danno.
Sussistono giustificate ragioni, attesa la peculiarità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e con esso le altre domande proposte.
Respinge la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere, Estensore
Edith Engl, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Margit Falk Ebner | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO