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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2252 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. SCAVONE
[...] C.F._1
SALVATORE; ricorrente contro
(c.f. ) con gli avv.ti VIGILANTI LUCIO CP_1 P.IVA_1
CORNELIO e GALEANO MANLIO;
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 22.08.2024 ha Parte_1
proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI- 001808788 e n. OI- 002418658 emesse nei suoi confronti dall' e notificate in data CP_1
25.07.2024 per il pagamento complessivo della somma di € 3.520,75 dovuta a titolo di sanzione ex art. 2, co. 1 bis, D.L. N. 463\1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638\1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8\2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità 2018 e 2019 basate rispettivamente sugli accertamenti n.
.6500.03/09/2019.0135137 del 03.09.2019 e CP_1
.6500.28/06/2022.0124330 del 28.06.2022 eccependo, tra l'altro, CP_1
l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , dando atto dell'intervenuto annullamento CP_1
dell'ordinanza d'ingiunzione opposta;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Parte opponente, preso atto, ha insistito per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, versando in atti i relativi provvedimenti in autotutela
(Disposizione n° 650000-25-0026 del 28.01.2025 e Disposizione n°
650000-25-0032 del 12.02.2025 depositate con note del 26.03.2025).
***
Tanto premesso, l' già in sede di costituzione in giudizio ha dato atto di CP_1
avere provveduto ad annullare le ordinanze ingiunzione in questione;
quindi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. L'opponente ha chiesto, tuttavia, condannarsi l'Istituto alle spese processuali.
Va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza -
l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato - che ha determinato il
Pagina 2 di 3 venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Le spese vanno poste a carico dell' , fondandosi l'annullamento in CP_2
autotutela sulla violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981, circostanza dedotta anche in ricorso ed essendo quindi questo pacificamente fondato. Si liquidano le sole fasi di studio e introduttiva essendo venuta meno ogni contesa già in prima “udienza”
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a CP_1
rifondere a le spese di lite liquidate in € 450 oltre Parte_1
i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 43,00 per rimborso c.u., distratte a favore del difensore.
14/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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