Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 3349/2020 R.G. iscritta a ruolo il 12/05/2020, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
TRA
IN Parte_1
PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T. (C.F.: ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Vincenzo Di Biase;
ATTORE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Controparte_1
TEMPORE (Partita IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo;
P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 09.04.2020 il Parte_1
di in persona dell'amministratore p.t., Rag.
[...] Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. al fine di sentirla condannare, previo accertamento dei fatti di causa e attesa la regolare polizza in essere, all'indennizzo/risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, arrecati al terzo Condominio Palazzo Granozio di via Istria n. 19/E Scala B di , mediante il Parte_1 pagamento della somma di €13.497,92, ovvero di quanto il Condominio assicurato è stato tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale Adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì
1
Più precisamente, esponeva al riguardo il di di Parte_1 Parte_1
che in data 22.12.2019 una parte di tetto del proprio fabbricato si staccava Parte_1
cagionando al vicino fabbricato Condominio Palazzo Granozio di via Istria n. 19/E Scala B danni quantificati in €9.997,20 più iva oltre le competenze del tecnico Geom. pari ad Persona_1
€2.500,00 per un totale di €13.497,92 per cui si rendevano necessari interventi immediati ed urgenti sia per la messa in sicurezza che per il ripristino dell'edificio che venivano posti a carico del istante;
quest'ultimo, che si era fatto onere delle spese di riparazione di tutti i danni Parte_1 riportati dall'edificio confinante, aveva subito, a sua volta, ingenti danni al proprio fabbricato per l'ammontare di €13.000,00.
Il Condominio istante, nel periodo di verificazione del sinistro, era garantito per la responsabilità civile verso terzi dalla compagnia corrente in Corso Como, 17 di Milano, Controparte_1
giusta polizza n. 1.7020.3.402938170; tuttavia, nonostante la regolare apertura del sinistro n.
1.7020.99.008146, la predetta Società assicuratrice non provvedeva ad indennizzare i danni di cui sopra poiché il lamentato evento dannoso non sarebbe risultato garantito ai sensi di polizza in quanto, a seguito del sopralluogo effettuato, l'evento verificatosi il 22.12.2019 sarebbe stato dovuto a “causa di forza maggiore: evento atmosferico di eccezionale entità”; a dire del Condominio, però, che si vedeva, dunque, costretto ad anticipare l'intera somma, l'evento in discussione non doveva essere ricompreso nella categoria di “evento atmosferico di eccezionale entità” ma si doveva ritenere rientrante nella garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia ai sensi della responsabilità civile della polizza “Globale Fabbricati”, dato che nella notte del 22.12.2019, a Parte_1
non risultava esserci stato alcun evento atmosferico qualificato, dagli organi competenti, di eccezionale entità ma vi furono semplicemente delle raffiche di vento che scoperchiavano una parte del tetto del fabbricato danneggiando il vicino edificio. Parte_1
Con lettera raccomandata a/r del 19.03.2020 il provvedeva a Parte_1
costituire formalmente in mora la compagnia assicurativa onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti ma risultato vano ogni tentativo di risolvere bonariamente la vertenza si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.07.2020 si costituiva Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t. la quale, eccependo, in via preliminare, l'inoperatività della
2 garanzia assicurativa prestata ai sensi della polizza sostenendo che l'evento dannoso per cui è causa non rientrasse nel rischio assicurato trattandosi di “evento atmosferico speciale” contestava, nel merito, integralmente l'atto introduttivo poiché infondato in fatto ed in diritto e, previa reiezione della richiesta di ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. formulata da controparte, concludeva per la condanna dell'attore, in ossequio al principio della soccombenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e ritenuta inammissibile la prova orale richiesta da parte attrice perché avente ad oggetto circostanze non contestate e/o di natura valutativa o documentale e ritenuto, altresì, l'espletamento della CTU inconferente ai fini della decisione, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, con ordinanza del 24.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
1. Nel merito, la domanda proposta è fondata e come tale va accolta, rientrando nel rischio assicurato dalla polizza n.
1.7020.3.402938170 l'evento per il quale è stata introdotta la domanda.
Preliminarmente, giova osservare che il fatto dedotto in citazione verificatosi in data 22.12.2019 riguarda il distacco di una parte del tetto del di in Parte_1 Parte_1 che scoperchiandosi, presumibilmente per l'azione del vento, andava a Parte_1 danneggiare le falde del tetto dell'attiguo fabbricato Condominio Palazzo Granozio di via Istria n.
19/E Scala B di in cui si erano conficcati ed incastrati i pannelli coibentati di Parte_1 copertura del sottotetto dello stabile tranciando, nell'impatto, il torrino scale e sfondando Parte_1
l'annesso finestrone, con conseguente caduta di vetri e calcinacci, causando danni materiali pari ad
€13.497,92 che parte attrice si è vista costretta ad anticipare ed a versare per il risarcimento dei danni arrecati al vicino fabbricato (terzo estraneo).
Tale circostanza non è mai stata contestata da controparte che ha sempre confermato l'accaduto ma con comunicazione del 18.03.2020 si rifiutava di manlevare il Condominio assicurato da quanto risarcito al terzo danneggiato Condominio Palazzo Granozio, sostenendo che le cause del distacco di una parte del tetto, come chiarito nella denuncia stessa, erano dovute ad un evento atmosferico.
Va a tale riguardo osservato che la polizza assicurativa “Globale Fabbricati” n.
1.7020.3.402938170 della in essere al momento dell'episodio, era stata sottoscritta dal Controparte_1
in in persona Parte_1 Parte_1 dell'amministratore per essere tenuto indenne dai danni. Parte_2
In particolare, la polizza comprende una garanzia da rischi di incendio ed altre garanzia complementari, qualora attivate, e garanzia per responsabilità civile, RCT e RCO.
3 La R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) copre i danni involontariamente causati a terzi, che possono includere altri condomini, visitatori, persone che transitano nelle aree comuni.
R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operai) la R.C.O. copre i danni subiti dai lavoratori del condominio (es. portiere, giardiniere, addetti alle pulizie) in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale causati dalla propria attività.
L'attore e la convenuta hanno versato in atti la polizza sottoscritta tra le parti, mentre l'attore ha depositato anche le condizioni di assicurazione.
Dalla polizza si desume che oltre alle due garanzie su descritte (garanzia da rischi di incendio e responsabilità, per un premio complessivo di €384.09) era stata attivata anche la garanzia per i danni da acqua (“acqua condotta - RCT danni da spargimento d'acqua condotta”) per il premio di
€140,77. Tra le possibili altre garanzie non risulta attivata la garanzia per “eventi atmosferici – sovraccarico di neve – atti vandalici terrorismo e sabotaggio – fumo – fenomeni elettrici – danni da interruzione d'esercizio – inquinamento accidentale – committenza auto”.
Nelle condizioni di assicurazione, versate in atti dall'attore mediante copia di scarsa intellegibilità, si legge, all'art.
2.2. del contratto di assicurazione, relativo alla Garanzia base Responsabilità civile
(R.C.T.-R.C.O.), il punto 2.2.1. dedicato alla Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) riporta
Cont testualmente tiene indenne l'assicurato, compreso il suo nucleo familiare, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi compresi i locatari per -morte, lesioni personali o -danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale diverso dallo spargimento d'acqua che si sia verificato in relazione alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni”.
Per ciò che concerne la responsabilità civile verso terzi, appare pacifico che la polizza copra tutti i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un “fatto accidentale” verificatosi nel periodo di copertura ad eccezione dello spargimento di acqua individuato, dunque, come il solo caso escluso dalle condizioni di operatività della polizza.
La convenuta ha posto a giustificazione del proprio rifiuto di corrispondere all'assicurato l'indennizzo dei danni involontariamente arrecati al Fabbricato Parte_1 adiacente, la circostanza che l'evento dannoso per cui è causa rientrasse nella garanzia aggiuntiva
“eventi speciali” (Eventi atmosferici-Sovraccarico neve-Atti vandalici, terrorismo e sabotaggio-
Fumo-Fenomeni elettrici-Danni da interruzione d'esercizio-Inquinamento accidentale-Committenza auto) non acquistata dal contraente che aveva corrisposto solamente il premio di €384,09 riguardante la “Garanzia base” (“Incendio e garanzie complementari” e “Responsabilità civile”).
4 Tuttavia, dalla lettura delle condizioni generali di assicurazione, art.
2.3 in cui si specifica cosa si intende per “eventi atmosferici”, facendo riferimento a “fenomeni atmosferici come uragano, bufera, tempesta … quando la violenza che caratterizza [illeggibile] sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona” deve ritenersi che trattasi di garanzia per eventi eccezionali, posta a copertura dei danni materiali causati al medesimo Fabbricato assicurato da eventi atmosferici di particolare gravità che costituiscano caso fortuito o forza maggiore che, altrimenti, sarebbero esclusi, che non riguarda la copertura dei danni causati dall'assicurato a terzi in conseguenza di una situazione o una concausa di situazioni (come nel caso di specie, in cui il danno è stato cagionato dalla caduta di una parte di tetto, evidentemente ammalorato, e l'azione del vento che assumerebbe la funzione di causa meramente occasionale) che rientra pur sempre nella categoria dei “fatti accidentali” di natura non eccezionale.
Per cui, l'articolo 2.3 delle condizioni di polizza deve riferirsi ai danni causati dalla violenza
(eccezionale) dei fenomeni anzidetti al Fabbricato assicurato o all'interno di esso o, comunque, non potendosi applicare ai danni causati a terzi, come nella specie quelli cagionati al vicino fabbricato
Condominio Palazzo Granozio di via Istria 19/E per i quali operavano le condizioni di cui all'art.
2.2.1. richiamato in polizza e diretto a tenere indenne l'assicurato dai danni causati in conseguenza di un fatto accidentale.
Ad ogni modo, la prova della forza maggiore o del caso fortuito deve essere fornita da chi ne invoca l'applicazione, cioè dalla convenuta, non bastando i quotidiani web, ma occorrendo perlomeno i bollettini ufficiali delle condizioni meteorologiche, mai prodotti in atti dalla convenuta. (Vedi Cass.
4588/22; Cass. 18856/17).
Va dunque rilevato che, rebus sic stantibus, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata dalla compagnia assicurativa non può trovare accoglimento, rientrando l'evento dedotto tra i rischi contemplati nel contratto come tali indennizzabili dalla Polizza Globale Fabbricati stipulata dal Parte_1
Tali danni sono stati tutti documentati, avendo parte attrice provveduto a depositare in atti i computi metrici, i reperti fotografici, la parcella dei tecnici, le fatture relative alle spese dalla stessa affrontate per riparare i danni al terzo Condominio Palazzo Granozio Scala B, con il bilancio preventivo e consuntivo e le comunicazioni tempestivamente inviate alla compagnia assicurativa che è dunque tenuta a tenere indenne l'assicurato rispetto a quanto eventualmente pagato per i danni al adiacente. Parte_1
Orbene, alla luce delle anzidette considerazioni la domanda attorea non può che trovare accoglimento.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 3349/20
R.G., ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda;
2) Condanna la convenuta al pagamento nei confronti del Controparte_1 [...] in persona dell'Amministratore p.t. della somma di €13.497,92 a titolo di Parte_1
indennizzo assicurativo previsto dalla polizza n. 1.7020.3.402938170, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in
€250,00 per esborsi ed €4.237,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dell'avv.
Vincenzo Di Biase, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 29.05.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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