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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 1° aprile 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 91 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
Antichi e Giovanni Niccolò Antichi, anche disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso il primo con studio in Grosseto (GR), Piazza San Michele, 3, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Grosseto, CP_1
alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario
Maio, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: assegno sociale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro, contrarie domande ed eccezioni disattese, e previa fissazione dell'udienza di discussione, così provvedere:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'erogazione dell'assegno sociale n. 078-
360004011962 Cat. AS negli anni 2016 e 2017 con ogni conseguente pronunzia.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, respingere il ricorso avversario in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa, mandando
l' assolto da tutte le domande proposte nei suoi confronti. (….). CP_1
Con vittoria di spese, competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Grosseto lamentando l'illegittimità Parte_1 della richiesta di restituzione avanzata dall' . Rappresentava a tal fine quanto segue: (i) CP_1
di essere titolare di un assegno sociale n. 078-360004011962 Cat. AS con decorrenza 1° novembre 2011 di € 5.585,78 annui;
(ii) che in data 07.06.2023 si vedeva recapitare una comunicazione (doc.2) con cui l' richiedeva la restituzione della somma CP_1
di € 11.171,55 per pagamenti erogati da gennaio 2017 al dicembre 2018 sul presupposto che fossero venuti meno i requisiti per l'erogazione in mancanza di comunicazione della propria situazione reddituale;
(iii) che pertanto proponeva istanza di ricostruzione reddituale e impugnazione stragiudiziale innanzi al Comitato provinciale che veniva rigettato con provvedimento prot. n. 3600.22/11/2023.0191287 del 22.11.2023, ricevuto il CP_1
4.1.2024; (iv) che non sussisteva a suo carico l'obbligo di comunicare il mutamento delle condizioni reddituali rispetto agli anni precedenti;
(v) che la pretesa dell' è comunque CP_1 prescritta in quanto relativa agli anni 2016 e 2017 (a fronte dell'esercizio del diritto alla restituzione da parte dell'Ente azionato solo nel 2023). Tutto ciò premesso, concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso avversario per carenza probatoria CP_1
circa i fatti costitutivi del diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite;
ne chiedeva il rigetto, siccome infondato, facendo leva sulla mancata tempestiva comunicazione dei dati reddituali da parte del Pt_1
3. All'udienza del 29.5.2024 veniva sentito liberamente il ricorrente, il quale dichiarava di essere residente in [...] a Ravi da almeno 10 anni e comunque sin da data antecedente all'epoca in cui aveva iniziato a ricevere la pensione e che ciononostante mai CP_ aveva ricevuto i solleciti indicati dall' Sul rilievo quindi del procuratore di parte ricorrente, secondo cui l' non aveva appunto comprovato la ricezione dei solleciti di CP_1
cui ai documenti da 1 a 4 depositati dall' , il Tribunale onerava l'Istituto di provvedere CP_2
CP_ in tal senso. All'udienza del 30.7.2024 parte ricorrente deduceva che l' aveva omesso il deposto richiesto dal Tribunale, non fornendo quindi prova della ricezione dei solleciti depositati in atti. Ritenutane la natura documentale, all'odierna udienza - tenutasi in forma di trattazione scritta- la causa è stata decisa mediante deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. L'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito. La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa (inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria. L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.”
6.1 Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale. L'art. 52 della legge
9 marzo 1989 n. 88 dispone infatti che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.” La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui:
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressamente comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".
2.L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).
Come chiarito dalla giurisprudenza della S.C., tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e 10924/90).
6.2 Ciò detto per l'indebito previdenziale, la Corte costituzionale ha riconosciuto come “non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; si vd. anche, in senso analogo,
Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
In ambito assistenziale si è andato dunque affermando (vd. da ultimo Cass. sent. n.
28771/2018) un quadro tale per cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi:
− all'art. 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore (…) degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
− all'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Da ciò – ragiona la Corte nel citato arresto n. 28771/2018 - si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario.
La S.C. ha quindi stabilito che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
L'organo nomofilattico ha ricordato, ancora una volta, come il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenti tratti speciali rispetto al sistema civilistico, che trova invece la sua fonte regolatrice nell'art. 2033 c.c. in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” laddove le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” del pensionato (richiamo a Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431).
In altre parole, l'orientamento della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che CP_ l'errore o l'inerzia dell' debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute. La Corte ha quindi motivatamente respinto l'opposta tesi, CP_ propugnata dall' che avrebbe voluto la ripetibilità come regola generale ogni volta in cui si accerti il venir meno dei requisiti della prestazione (opposta regola che, secondo l' , troverebbe invece fondamento nel disposto dell'art. 42, co. 5, del d.l. 269/2003, CP_2
conv. in legge 326/2003, in tema di verifiche telematiche dei redditi).
Tale linea interpretativa è stata di recente confermata dalla stessa S.C. con la sentenza 12 giugno 2019, n. 15759. La Corte di Cassazione è poi ritornata sul tema degli indebiti assistenziali con la recente sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, tracciando da un lato una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, dall'altro riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c.
Il Supremo Collegio, richiamando una consolidata giurisprudenza della stessa Corte
(Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), ha stabilito che
“in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
I suddetti approdi sono richiamati in modo articolato in una recente sentenza della Corte
d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, 31 gennaio 2023, n. 229, che ha preso le mosse dall'analisi dell'ordinanza Cass. n. e dal principio di diritto in essa affermato: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.” In particolare, in tema di requisiti reddituali e oneri di comunicazione di eventuali variazioni, la Corte territoriale romana ha chiarito che:
– nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto CP_1
previdenziale;
– inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo CP_1 telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1
predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_1
– questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1
incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
– pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria CP_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_2
– inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, CP_1 quindi, l' già conosce. CP_2
7. Nel caso in esame, si tratta di un assegno sociale soggetto a trattenute che aumentano/diminuiscono al variare dei redditi comunicati anno per anno. È noto, infatti, che lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri redditi può provocare riduzioni della prestazione spettante.
Ebbene l'assegno sociale è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.
La materia è regolata dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che - nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare – prevede quanto segue: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni ai trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme di pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: a) aver compiuto 65 anni e 7 mesi;
b) essere cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia;
c) essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
d) effettiva e abituale residenza in Italia;
e) essere sprovvisti di reddito, o essere in possesso di redditi di importo inferiore alla soglia stabilita dalla legge, la quale cambia a seconda che la persona sia coniugata o meno;
f) aver soggiornato in via continuativa e legalmente in Italia per almeno 10 anni (Legge n. 133 del 6.8.2008, art. 20, comma 10).
Ai fini della concessione dell'assegno mensile non vengono considerati solo i redditi imponibili IRPEF, ma anche i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale contributiva;
i redditi esenti da imposta;
le pensioni ed assegni erogati ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti. Accertata la presenza dei requisiti previsti dalla legge,
l'assegno sociale decorre dal primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda.
Con ordinanza n. 12608/2020 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.”
La Suprema Corte ibidem ha inoltre chiarito quanto segue:
– “2. (…) All'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento);”
16. (…)“La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. 17.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 18.- Infine va osservato che in nessun caso si CP_1 possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già CP_1 CP_2
conosce.
8. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente non abbia comunicato all' per gli CP_1
anni in esame la propria situazione reddituale.
9. La circolare n. 195/2015 al punto “2.2. Modalità di dichiarazione all' dei CP_1 CP_1
dati reddituali – Modello RED “ prevede tuttavia espressamente che : “ Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate CP_1
al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.”
Al punto “3.3 Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” dispone: “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in CP_2
generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione CP_1 reddituale all' . Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale CP_2
situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai
Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo
l'apposita opzione di dichiarazione breve. Laddove il pensionato si rendesse conto di aver omesso dei dati influenti che, invece, rendevano necessaria una diversa tipologia di dichiarazione, gli sarà consentita la possibilità di effettuare la relativa variazione, purché la trasmissione avvenga entro il termine di chiusura della Campagna, di cui al paragrafo finale della presente Circolare.”
Non percependo il altri redditi oltre all'assegno sociale, ne consegue che nel caso Pt_1 concreto l'art.
3.3. della circolare 195/2015 ben si attaglia alla fattispecie in esame.
L' , peraltro, nulla ha dedotto circa la sussistenza di ulteriori redditi in capo al CP_1 Pt_1
da dover dichiarare in quanto incidenti sulla propria situazione reddituale, sostenendo invece che l'indebito trovi origine sic et simpliciter nella mancata comunicazione dei dati reddituali, dalla quale discende la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. A ciò si aggiunga inoltre che i solleciti depositati dall' risultano privi di ricevuta e CP_1 pertanto sforniti della prova dell'effettiva notifica al con ogni conseguente Pt_1
ripercussione in termini di avvenuta prescrizione del credito rivendicato. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda deve essere accolta dichiarandosi non ripetibili dall' le somme percepite dal el periodo in questione. CP_1 Pt_1
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 e ss.ii. in relazione al valore della causa e tenuto conto di tutte le fasi svolte fatta eccezione per quella istruttoria. Stante l'ammissione al gratuito patrocinio la condanna alla refusione deve essere pronunciata in favore dell'Erario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così Parte_1
provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione dell'assegno sociale n. 078-
360004011962 Cat. AS per gli anni 2016 e 2017 e, per l'effetto,
- accerta e dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione di € 11.171,55, avanzata CP_ dall' con provvedimento del 07.06.2023 e di ogni provvedimento conseguente;
- condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese di giudizio che liquida CP_1 in € 3.000 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
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