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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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- 1. Privacy e morosità condominialeAvv. Giovanna Francesca Quattrocchi · https://www.avvocatoandreani.it/ · 24 aprile 2025
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La gestione finanziaria di un condominio si fonda sulla regolare contribuzione di tutti i partecipanti alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate. L'inadempimento di tali obblighi da parte di uno o più condomini può compromettere seriamente la salute economica del condominio, rendendo necessario l'avvio di procedure di recupero dei crediti condominiali. FONDAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA E RUOLO DELL'AMMINISTRATORE L'obbligo di ciascun condomino di partecipare alle spese condominiali è sancito in via generale dall'art. 1123 del Codice Civile. La gestione di tali …
Leggi di più… - 3. Art. 63 disp. att. c.c.: AnalisiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2049/2022 R.G.; tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Antoniovito Altamura - Parte_1
appellante;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Simeone - appellata; Controparte_1
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1951/2021 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 19 febbraio 2025) è stata riservata la decisione con termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha impugnato la sentenza n. 1951/2021, con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Taranto ha rigettato la domanda risarcitoria dal lui proposta per i danni subiti a seguito della illecita diffusione della propria situazione debitoria nei confronti del condominio di via Solito n. 83/85, posta in essere da Controparte_1
amministratrice dello stesso, per il tramite dell'affissione di un elenco di condomini morosi nelle due bacheche condominiali, nel periodo compreso tra la fine di novembre 2016 ed il marzo 2017.
1 L'appellante ha premesso che:
-il deducente è un dottore commercialista e revisore contabile ed è proprietario di due appartamenti siti nel Condominio di via Solito n.83, in Taranto, rispettivamente utilizzati come abitazione privata e studio professionale;
-per un certo periodo di tempo tale condominio è stato amministrato dalla dott.SS
; Controparte_1
-all'atto della nomina, la si proponeva di verificare il percorso CP_1
contabile/amministrativo seguito dalla precedente amministrazione nel biennio precedente la sua nomina, chiedendo un compenso di €800,00 per ciascuna annualità;
-giudicando esoso e ingiustificato il compenso richiesto, l'appellante si proponeva di svolgere tali verifiche personalmente, coadiuvato da altri condomini intereSSti, senza alcun costo per il condominio;
-la negava l'esibizione della documentazione contabile di cui appariva CP_1
neceSSrio l'esame e affiggeva nelle due bacheche presenti nell'androne di ingresso del condominio un elenco contenente i nominativi dei condomini asseritamente non in regola con i pagamenti delle spese condominiali, indicando a fianco di ogni nominativo la cifra dovuta;
-nonostante le ripetute richieste di rimozione, tale elenco rimaneva esposto dalla fine del mese di novembre 2016 sino al mese di marzo 2017;
-il deducente sporgeva querela nei confronti della , chiedendone la punizione CP_1
per il delitto di diffamazione aggravata e la condanna al risarcimento dei danni in suo favore;
-veniva instaurato il procedimento penale iscritto al n. 36/1001/2017 R.G.N.R. Mod.
21/bis ma il Pubblico Ministero ne chiedeva l'archiviazione osservando che «la esposizione in bacheca dei condomini morosi non integra il delitto di diffamazione ma mera violazione civilistica ai sensi dell'art. 15 del Decreto in materia di protezione dei dati personali, in relazione all'art 11 del medesimo decreto»;
-il deducente conveniva quindi in giudizio la innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Taranto per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dallo stesso a seguito
2 della illecita diffusione della propria situazione debitoria nei confronti del condominio di via Solito;
-il Giudice di Pace rigettava le richieste istruttorie formulate da parte attrice e rigettava la domanda giudicandola infondata.
L'appellante ha quindi dedotto che:
-il Giudice di Pace ha violato il principio di indipendenza dell'azione penale e dell'azione civile statuendo che l'intervento del giudice civile resterebbe limitato solo al caso in cui venga pronunciata sentenza di condanna;
-il decreto di archiviazione emesso dalla Procura della Repubblica non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile e tale decreto non può essere equiparato a una sentenza irrevocabile;
-l'attore ha proposto una domanda fondata sull'illecito trattamento dei dati personali da parte della , derivante dai medesimi fatti sottoposti al vaglio della Procura, il CP_1
cui decreto di archiviazione ravvisa la violazione della fattispecie di cui al presente giudizio;
-il Primo Giudice ha erroneamente ricostruito i fatti posti a fondamento della propria decisione, affermando che nulla emergerebbe circa la sottoscrizione dell'elenco da parte dell'amministratrice e che non sarebbe provata la riconducibilità dell'elenco alla convenuta;
-in sede di costituzione la produceva il verbale dell'assemblea del 05.10.2016, CP_1
con allegato il riparto oggetto di illecita ostensione all'interno delle due bacheche condominiali;
-la circostanza che all'epoca dei fatti l'appellata fosse amministratrice del condomino
è pacifica, in quanto mai contestata;
-è pacifico che l'amministratore si trovi nel possesso e gestisca i dati relativi alle delibere e ai piani di riparto approvati dall'assemblea;
-dalle foto prodotte dal deducente nel giudizio di primo grado emerge che l'elenco fu timbrato e sottoscritto dall'amministratore dell'epoca del condominio;
3 -da tale elenco emerge chiaramente la posizione debitoria dell'appellante, riportata attraverso l'indicazione delle cifre dovute, precedute dal segno meno;
-la medesima convenuta ha confermato nella propria comparsa di costituzione che l'elenco esposto si riferisce ai conguagli dell'anno 2015 e che per tale posizione il condominio notificò all'odierno appellante apposito decreto ingiuntivo;
-la qualifica di moroso non è neceSSria per la configurazione dell'illecito previsto dagli artt. 11 e 15 del codice della protezione dei dati personali e dall'art. 82 del
Regolamento UE 279/2016, affermando tali norme la responsabilità per la sola diffusione di tali dati;
-il Giudice di Pace ha deciso in palese contrasto con le emergenze processuali, affermando che la bacheca in cui veniva affisso l'elenco fosse posta in luogo appartato, defilato rispetto all'ascensore e non visibile e accessibile agli estranei;
-dalla foto allegate dal deducente nel giudizio di primo grado si evince che entrambe le bacheche si trovano a pochi metri dal portone di accesso al condomino, la prima sulla sinistra, vicino alle cassette delle lettere, la seconda esattamente di fronte all'uscita degli ascensori, vicino ad altra cassetta delle lettere;
-il Primo Giudice ha erroneamente statuito che l'attore non abbia mai intimato per iscritto all'amministratrice la rimozione dell'elenco;
-ha valorizzato giuridicamente tale circostanza in modo errato;
-il deducente ha chiesto ripetutamente alla di rimuovere l'elenco lesivo della CP_1
propria privacy dalle bacheche condominiali ed ha chiesto di provare tale circostanza per testi;
-l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti intereSSti nell'ambito della compagine condominiale;
-tale affissione si risolve nella meSS a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice della
4 protezione dei dati, responsabilità che risulta aggravata dalle modifiche apportate dall'art. 82 del Regolamento UE 679/2016;
-a fronte dell'illecito commesso dall'amministratrice, non era richiesta all'attore alcuna intimazione per iscritto.
Rispetto alla quantificazione del danno, l'appellante ha inoltre evidenziato che:
-l'esposizione al pubblico della propria situazione debitoria ha gettato discredito sul deducente e sulla sua attività professionale di dottore commercialista, svolta proprio in quello stabile;
-la ha causato il danno derivante dalla illecita diffusione di dati personali CP_1
dell'appellante, messi a conoscenza da parte di coloro che hanno potuto acquisirli a seguito del suo comportamento, danno che consiste quindi nella violazione dell'intimità del danneggiato e nell'apprendimento di dati riservati da parte di terzi estranei.
L'appellante ha quindi concluso nei seguenti termini:
-per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellata al risarcimento del danno, quantificato nella somma di €5.000,00, o nell'altra ritenuta di giustizia, con il danno da svalutazione e gli interessi come per legge, procedendo ove occorra con liquidazione equitativa;
-in ogni caso, per la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
L'appellata ha contestato la fondatezza del gravame deducendo che:
-il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto la condotta asseritamente imputata alla deducente non antigiuridica e non lesiva di alcun bene giuridico;
-il Primo Giudice, dopo aver asserito l'indipendenza dell'azione civile da quella penale, ha statuito l'infondatezza della prima e il non potersi pronunciare sulla seconda stante l'inesistenza di un procedimento penale;
-ha correttamente evidenziato che il documento prodotto dall'attore nel giudizio di primo grado non reca alcuna dizione di “moroso” in capo all'appellante, ma riporta
5 esclusivamente i conguagli e le rate da pagare in capo ai condomini indicati per future scadenze;
-l'appellante non ha provato o richiesto di provare che persone estranee abbiano avuto conoscenza dei dati, ovvero che gli stessi abbiano collegato il documento asseritamente affisso per ordine della deducente alla persona dell'appellante;
-l'appellante nel giudizio di primo grado non ha dedotto nulla sulla gravità della lesione e sulla serietà del danno subito.
L'appellata ha concluso per il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di compensi e spese di lite.
*** *** ***
L'appello può essere accolto.
, nella posizione di residente in una unità immobiliare del Parte_1
Condominio di via Solito n.83 in Taranto e di professionista (commercialista) con studio nello stesso stabile condominiale, aveva lamentato – in primo grado - il vulnus alla privacy, all'onore, al decoro, all'immagine, in conseguenza dell'affissione in bacheca da parte dell'amministratore p.t. del Condominio di un elenco di condomini morosi, comprensivo del suo nominativo.
La convenuta, Dott.SS , aveva contestato la domanda sostenendo Controparte_1
che:
-l'affissione indicata dal condomino viene disconosciuta;
-in nessuna parte del documento, il condomino viene definito moroso;
-la bacheca in cui sarebbe stato affisso il documento non è visibile agli estranei;
-il condomino non ha proposto alcuna istanza tesa ad ottenere la rimozione dell'avviso;
-l'asserito danno non risulta provato.
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda ritenendo insussistente il reato di diffamazione in ragione dell'archiviazione disposta su richiesta del PM per il reato di diffamazione aggravata e ritenendo non provata la condotta lesiva della “privacy”.
6 *** ** ***
Come noto, l'art. 1129, comma 9, c.c., modificato dalla Legge 220-2012, stabilisce che, salvo che sia stato espreSSmente dispensato dall'assemblea, l'amministratore di condominio è tenuto ad agire - e quindi ad attivarsi - per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
L'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, fornendo generalità complete ed esaustive.
Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., i creditori non ancora soddisfatti dovranno procedere alla preventiva escussione dei condomini morosi, sulla base dei dati forniti dall'amministratore, potendo agire nei confronti degli altri condomini, in regola con i pagamenti, e pretendere l'eventuale residuo insoddisfatto soltanto nell'ipotesi in cui l'escussione sia rimasta infruttuosa. È dunque neceSSrio l'esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso, prima di poter agire.
Sussiste dunque, in capo all'amministratore, un obbligo di cooperare con il terzo creditore: si tratta propriamente di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'amministratore, tenuto a comunicare ai creditori i dati dei condomini morosi, si rifiuti di farlo o sia inerte, precludendo immotivatamente il soddisfacimento della pretesa creditoria, il suo comportamento diventerà sanzionabile, in quanto palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva, dovendosi a tale riguardo intendere un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale che impone di mantenere un comportamento leale nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Questo assetto è scaturito dalla sentenza dell'8 aprile 2008 n. 9148, con cui le Sezioni
Unite della Suprema Corte hanno mutato orientamento in materia di condominio e di
7 solidarietà fra condomini. La CaSSzione, infatti, ha statuito che le obbligazioni contratte dall'amministratore di condominio nell'interesse di tutti i condomini non vedono la solidarietà passiva degli stessi condomini, atteso che ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota.
Il legislatore ha recepito l'arresto giurisprudenziale attuando una modifica delle disposizioni di attuazione del codice mediante la L. n. 220 del 2012 che ha novellato l'art. 63 disp. att. stabilendo che: 'i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini'.
Ciò che, invece, all'amministratore non è consentito è la pubblicità indiscriminata dei dati dei condomini (morosi), dovendo egli comunque osservare i principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti.
Grava sull'amministratore il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di terzi.
Così, ad esempio, pur essendo tenuto ad indicare analiticamente i dati dei condomini morosi in rendiconto o a fornire l'elenco completo ai terzi creditori, non può procedere all'affissione dei suddetti dati nella bacheca dell'androne condominiale.
Infatti, in tale caso, l'affissione del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, si risolverebbe nella meSS a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile (Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 2011, n. 186).
I dati riferiti ai singoli partecipanti al condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità previste dalla disciplina civilistica di cui agli artt. 1117 e ss. c.c. ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono dati personali, tutelati dalla specifica disciplina di protezione e dal Regolamento UE 679-2016.
8 Infatti, l'elemento qualificante dell'informazione, perchè poSS essere considerata dato personale, è rappresentato esclusivamente dal fatto che eSS si riferisca ad un soggetto determinato o determinabile.
La misura in cui ciascun condomino è tenuto a partecipare alle spese condominiali e i dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi, hanno certamente una valenza contabile, di interesse ai fini della gestione collettiva, ma ciò non fa venir meno la loro natura di dati personali, soggetti, in quanto tali, alla disciplina del Codice di protezione e alle regole generali per il trattamento che esso delinea.
Affinchè questa disciplina sia applicabile, non occorre che il dato sia anche sensibile
(ossia idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ovvero, ancora, idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), giacchè l'appartenenza dell'informazione alla sottoclasse dei dati sensibili comporta la previsione di una disciplina di tutela e di garanzia ulteriore contro i rischi della circolazione, in considerazione della intrinseca attitudine di questi dati ad essere strumentalizzati per fini discriminatori.
In ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono senz' altro essere oggetto di trattamento, anche senza il consenso dell'intereSSto.
Le attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni implicano che l'amministratore poSS procedere alla raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione delle informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio. Del pari, ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell'amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli
9 obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, essendo questi investito di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo legittima a domandare in ogni tempo all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti.
L'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti intereSSti nell'ambito della compagine condominiale;
tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è neceSSria ai fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella meSS a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice.
La Suprema Corte (II^ Sezione Civile), nella decisione n.186 del 4 gennaio 2011, ha ritenuto errata la sentenza impugnata che aveva ritenuto prevalenti sul "diritto alla riservatezza" dei condomini le "esigenze di efficienza" della gestione condominiale.
Secondo la Corte, “tale bilanciamento non tiene conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dall'art. 2 della Costituzione italiana e dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea: un diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando non solo alle persone in vista ma a "chiunque" (art. 1 del codice) e ad "ogni persona"
(art. 8 della Carta) nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza”.
Nella indicata sentenza è stato enunciato il seguente principio di diritto:
"La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga
10 nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, poSSno essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino;
pertanto - fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale -
l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella meSS a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice".
L'amministratore di condominio deve, quindi, garantire la tutela della protezione dei dati personali dei condomini con riferimento ai pagamenti delle spese condominiali, di cui abbia conoscenza in ragione del suo mandato professionale, omettendo di esporre avvisi di mora o sollecitazioni al pagamento negli spazi condominiali accessibili a terzi.
Le informazioni divulgate tramite la bacheca condominiale devono essere di carattere generale, ovvero avere ad oggetto informazioni e comunicazioni inerenti i beni e i servizi comuni;
la bacheca non può essere utilizzata per comunicazioni riferite a singoli condomini e ciò sia per i dati personali, sia per i beni ad essi riferibili.
Nel caso di comunicazioni affisse in bacheca riguardanti la morosità di un condomino o di più condomini, la dimostrazione del danno-conseguenza prodotto nella sfera personale del soggetto intereSSto, può derivare da testimonianze, da documenti e da presunzioni
Nella fattispecie, all'esito dell'attività istruttoria svolta in secondo grado, ritenuta – invece – non neceSSria dal Giudice di Pace, devono essere valutati i seguenti elementi:
11 1) la dott.SS , in sede di interrogatorio formale, ha negato il dato fattuale Pt_1
dell'affissione in bacheca del documento da parte sua come amministratrice del condominio, ma ha ammesso che, per la ricostruzione della gestione contabile precedente alla sua nomina (avvenuta nel dicembre 2014), l'assemblea aveva deliberato di conferire a lei l'incarico a titolo oneroso non aderendo alla proposta del condomino di redigere il bilancio della gestione Pt_1
pregreSS a titolo gratuito;
2) la steSS, a proposito dell'elenco affisso in bacheca, ha dichiarato testualmente che “sembra essere il riparto approvato in assemblea nell'ottobre 2016”;
3) il testimone nella posizione di portiere dello stabile, ha Testimone_1
dichiarato che: “ più volte ho assistito a discussioni tra i condomini sulla questione riguardante il diniego dell'amministratrice di consentire l'esame della documentazione contabile presso lo stabile condominiale;
molti condomini si lamentavano di questo diniego; ricordo che (…) la mi CP_1
chiese di consegnarle le chiavi della bacheca poiché le stesse dovevano essere gestite solo da lei; dopo qualche giorno vidi che era stato inserito nelle due bacheche l'elenco dei condomini con indicato accanto l'importo di cui erano debitori nei confronti del condominio;
preciso che le chiavi delle bacheche erano nella disponibilità esclusiva dell'amministratrice e che le bacheche non erano in uso di altri (…) più volte il chiese a me di togliere l'elenco Pt_1
ma io non potevo perché non avevo le chiavi;
4) il ha riconosciuto le fotografie prodotte dall'appellante ritraenti lo Tes_1
stato dei luoghi, le bacheche, il documento affisso;
5) i dati riferiti dal hanno trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali Tes_1
dei condomini e Tes_2 Tes_3
Il quadro probatorio consente, quindi, di ritenere che l'amministratrice, dopo l'incarico conferitole dall'assemblea, abbia ricostruito la pregreSS gestione
12 contabile ed abbia individuato le posizioni debitorie verso il condominio redigendo il documento poi affisso in bacheca.
Più di recente, i Giudici di legittimità (cfr. Cass. Sez.I 7 ottobre 2022 n.29323) hanno ribadito il precedente orientamento affermando che: “Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (v. Cass. Sez. 1
n. 18443-13), non consente che gli Spa zi condominiali, aperti all'accesso di terzi estranei rispetto al condominio, poSSno essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino;
ne consegue che - fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce un'indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli artt.
11 e 15 del citato codice (v. Cass. Sez. 2 n. 186-11). Il principio si coniuga con la precisazione che, ai sensi di legge, "dato personale", oggetto di tutela, è "qualunque informazione" relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente (Cass. Sez. 2 n. 17665-18, Cass. Sez. 1 n. 15161-
21). Nell'art. 15 del codice in materia di dati personali il legislatore ha ritenuto opportuno estendere la tutela anche ai danni non patrimoniali, a mezzo di uno strumento risarcitorio di grande ampiezza teso a garantire l'effettiva operatività della corrispondente sanzione a carico del responsabile dell'illecito e la conseguente maggiore incisività alla norma afferente. In tema di danno non patrimoniale il danneggiato può ricorrere e anzi normalmente ricorre - alla prova presuntiva, tenuto conto ella natura immateriale del bene della vita concretamente leso (v. la fondamentale Cass. Sez. U n. 26972-08). Donde una volta stabilita la lesione degli interessi protetti, salvo che non sia appurata in modo plausibile e congruente la
13 natura bagatellare del pregiudizio allegato, il danno va liquidato su base equitativa, mediante un modello di stima prudenziale che è connaturato alla natura del diritto leso”.
Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003
(codice della privacy) è determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU.
Esso non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato ( v. Cass. Sez. 6-1- n. 17383-20, Cass. Sez. 3 n. 16133-14).
Ciò posto, è ragionevole presumere che dall'affissione nella bacheca dell'androne condominiale - ovvero in un luogo potenzialmente accessibile a chiunque - di un documento attestante una condizione soggettiva di inadempimento degli obblighi di pagamento verso la compagine condominiale sia derivato per il condomino esercente l'attività professionale di commercialista un danno non patrimoniale.
Il Tribunale, considerando i tempi di durata dell'affissione (tre mesi) ed il fatto che il non ha tempestivamente chiesto all'amministratrice la rimozione del Pt_1
documento affisso, decidendo di proporre querela il 23 febbraio 2017, determina equitativamente il danno da risarcire nella misura di €1.000,00, già rivalutata.
L'accoglimento del gravame e della domanda risarcitoria implica la condanna della convenuta-soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.2049-2022 RG, fra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.1951/2021 del Giudice di Pace di Taranto, così provvede:
14 -in accoglimento dell'appello, con integrale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta fondata la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale proposta dall'attore-appellante, condanna la convenuta-appellata al pagamento della somma di
€1.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
-condanna la convenuta-appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate negli esborsi per le iscrizioni a ruolo e nell'importo di € 1.500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso il 7 aprile 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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