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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 17.09.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1863/2019 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
GI RR, presso lo studio del quale in Napoli alla via L. Sanfelice nr. 24 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la CP_1 sede legale in Roma alla via Ciro il Grande nr. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Maisto, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Alcide De Gasperi nr.55, sede provinciale dell' , procura alle liti per atto pubblico, CP_1
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 26 maggio 2015 la Parte_1 esponeva che in data 15/12/2014 veniva notificato da parte dell' il verbale di accertamento CP_1
n. 000442569/T01, redatto in sede di verifica ispettiva presso l'esercizio pubblico di “Bar” di pertinenza della ricorrente, ponendo a suo carico l'obbligo di pagamento della somma di euro
71.547,00 per presunta omissione contributiva e di 24.705,00 euro per somme aggiuntive e così in totale 96.279,00.
Il verbale ispettivo accertava, in particolare:
a) che l'amministratore unico , assente durante gli accertamenti ispettivi, Controparte_2 non risultava iscritta alla Gestione Commercianti e, invitata a presentarsi presso l'ufficio ispettivo, rilasciava spontaneamente una dichiarazione scritta nella quale affermava che non aveva mai svolto alcuna attività all'interno della società avendo delegato a tale scopo il sig. , il quale, durante gli accessi, si dichiarava Parte_2 il responsabile dell'esercizio; incongruo , dunque, risulterebbe l'inquadramento del dipendente che veniva qualificato appartenente alla categoria Parte_2
“quadro” e, conseguentemente venivano rideterminati gli imponibili contributivi per il periodo dal 20/05/2011 al 30/08/2014 ex art. 1 D.L. n. 338/89;
b) che dalla lettura dei dati risultava la mancata trasmissione di Parte_3 Pt_4 alcune comunicazioni di variazione dell'organico;
c) che la società con scrittura privata di cessione di aziende del 27/04/2011 aveva acquisito dalla società “ ” le due aziende commerciali CP_2 Controparte_3 esercenti bar site in Napoli in piazza Trieste e Trento n. 46 e in via Toledo n. 356/357 e che si era espressamente obbligata ad assumere tutti i dipendenti della cedente ed a pagare agli stessi tutte le loro spettanze maturate sino alla data di cessione;
d) che dalla disamina del libro unico del lavoro emergeva la registrazione per tutti i lavoratori, ad eccezione di , in ogni mese, delle assenze con l'indicazione Persona_1 di “assenza non retribuita” per cui sui fogli paga sono indicate un numero di giornate ovvero orari, relativi alla prestazione, inferiori a quanto stabilito dal CCNL;
e) che, avuto riguardo alla retribuzione imponibile di cui al CCNL di settore, risultavano non erogate minime differenze contributive per mancato riconoscimento di scatti di anzianità e dei ratei di mensilità aggiuntiva per gli anni dal 2011 al 2014;
f) che, dai fogli paga, non risultavano goduti dai dipendenti i permessi ROL e, dunque, si procedeva alla determinazione dei contributi su tali importi;
g) la mancata corresponsione dei contributi dovuti per ferie pur non ancora fruiti dai lavoratori;
h) l'assenza dei requisiti per il riconoscimento di tutti i benefici di riduzione dei contributi
L. n. 407/1990 di cui all'art. 8, comma 9, della L. n. 407/90 in relazione all'assunzione
Pag. 2 di 9 del dipendente , difettando il necessario status di disoccupazione di Parte_5 almeno 24 mesi del lavoratore;
i) che, al momento dell'ispezione, era stato trovato, in mancanza di preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, intento a servire ai tavoli con la divisa con il logo “Il vero caffè del Professore”, il sig. , il Persona_2 quale dichiarava di essere al suo terzo giorno di lavoro e di essere in prova;
j) la sussistenza di somme eccedenti quelle spettanti per il dipendente CP_4 relativi alla percezione degli assegni per nucleo familiare;
k) disconoscimento dei benefici contributivi fruiti ai sensi della L. 296/06 (per un totale di
26.000,00 euro circa, oltre somme aggiuntive) per mancato rispetto delle condizioni di cui alla legge citata.
Tempestivamente, la in data 12/02/2015 proponeva ricorso avverso il verbale cui, Parte_1 però, seguiva il mancato riscontro da parte dell'Istituto previdenziale, concretizzandosi il silenzio-rigetto.
Successivamente, contestava, con il ricorso sopra citato, il verbale ispettivo precisando che il dipendente, , aveva sempre espletato attività di banconista e di addetto al Parte_2 servizio ai tavolini, non avendo mai svolto alcuna mansione di “quadro” non possedendo nemmeno i titoli di studio e la preparazione professionale specialistica previsa dalla contrattazione collettiva per tale figura.
In ordine, poi, alla mancata trasmissione di alcune variazioni di organico evidenziava che, diversamente da quanto affermato nel verbale ispettivo, nessuna richiesta di trasmissione atti era mai pervenuta alla Chiariva, inoltre, che era stato assunto solo in Parte_1 Persona_3 data 1/06/2014 avendo in precedenza prestato la propria attività lavorativa dall'1/2/2012 al
31/12/2013 in qualità di collaboratore, quale parasubordinato, regolarmente iscritto alla gestione separata e che tramite l'Ufficio di consulenza del lavoro aveva fornito tutta la documentazione anche per la posizione di circa le modalità di risoluzione del rapporto di Persona_4 lavoro.
Osservava, altresì, che tutta l'attività relativa agli ordini di merce veniva svolta direttamente dalla sede legale della società e tutte le operazioni amministrative e contabili venivano svolte, invece, da professionisti “esterni” incaricati dalla ricorrente.
Rilevava che l'orario espletato dai dipendenti e regolarmente indicato nel UL copriva efficacemente e realmente l'attività imprenditoriale e che gli organi ispettivi avevano
Pag. 3 di 9 apoditticamente esteso le dichiarazioni di due lavoratori sulla questione anche agli altri dipendenti.
Quanto alla presunta mancata erogazione dei ratei di mensilità aggiuntive, la ricorrente società affermava che tali oneri (ratei di 14esima mensilità) non erano di sua competenza avendo acquistato l'azienda con scrittura del 27/4/2011 e con decorrenza dal maggio del medesimo anno dalla quale provenivano i dipendenti , nonché gli altri Parte_6 Pt_7 Per_5 nominativi e che gli organi ispettivi non avevano nemmeno curato di verificare se il cedente avesse provveduto alla suddetta erogazione.
Relativamente al dipendente ed al recupero dei benefici contribuitivi di cui alla L. Pt_5
407/1990 la ricorrente evidenziava che in data 15/10/2010 il dipendente aveva fornito idonea certificazione relativa al proprio stato di disoccupazione risalente al 21/9/2004 e che, non potendo in alcun modo verificarne l'attendibilità, sarebbe tenuta al pagamento solo dei contributi ma non anche della sanzione o di altre somme aggiuntive.
Per quanto concerne la presunta assenza del diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare, la ricorrente rappresentava che si era limitata a quanto prescritto dalla legge sulla base di quanto inoltrato dal lavoratore e che, dunque, ogni eventuale azione per il recupero di somme indebitamente percepite andava proposta nei confronti del CP_4
Sosteneva, infine, che non era agevole comprendere le ragioni che avevano condotto gli organi ispettivi al disconoscimento dei benefici contributivi fruiti ai sensi della legge 407/90, per un totale di 26.000,00 circa oltre somme aggiuntive, contestando solo un presunto e generico
“mancato rispetto delle condizioni previste dalla L. 296/06” in relazione a non meglio specificati accordi e contratti collettivi. Pertanto, ciò determinava la nullità dell'addebito non essendo l'atto amministrativo congruamente motivato con conseguente impossibilità per la ricorrente di svolgere adeguate controdeduzioni.
Infine, quanto ai permessi per riduzione di orario ed alla fruizione delle ferie di cui gli organi ispettivi avevano contestato la mancata concessione, la deduceva che i permessi Parte_1
ROL, ai sensi dell'art. 111 del Ccnl di settore, potevano essere fruiti fino al 30/06 dell'anno successivo e che prima di tale data alcuna somma era dovuta;
mentre, le ferie dovevano essere concesse entro i 18 mesi successivi e che anche tale periodo non era ancora maturato al momento della contestazione da parte degli organi ispettivi.
Pag. 4 di 9 Concludeva, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste dall' e, in conseguenza di ciò, annullare il verbale del 14.11.2014 n. 000442569/T01. CP_1
Si costituiva l' che si richiamava alla validità degli accertamenti ispettivi e ribadiva la CP_1 legittimità delle pretese contestate in verbale nei confronti della società, da confermarsi nella sede giudiziale.
Il Tribunale, ammetteva prova testimoniale, quindi disponeva ctu contabile al fine di quantificare le somme dovute per contributi e connesse sanzioni civili in relazione alle diverse tipologie di inadempienze contestate nel verbale ispettivo. All'esito dell'istruttoria, accoglieva parzialmente il ricorso con sentenza n. 3247/2019 e riteneva che andasse ridotta la pretesa vantata dall' e dichiarava “la legittimità dell'opposto verbale di accertamento nei limiti CP_1 della somma di €. 71.123,00 a titolo di contributi ed €. 18775,00 a titolo di somme aggiuntive per un totale di €. 89.898,00.”
Avverso la sentenza in esame proponeva appello la che, con articolate Parte_1 argomentazioni, contestava il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
In particolare, in riferimento alla lett. D) del verbale di accertamento ispettivo ed all'addebito di
Euro 45.371,00 imputabile a determinazione di contributi e sanzioni relativi a giornate non retribuite nei confronti dei dipendenti, l'appellante lamenta che il Tribunale non avesse proceduto agli accertamenti di fatto necessari privilegiando il ragionamento deduttivo degli organi ispettivi che avevano calcolato, erroneamente, un fabbisogno di ore di presenza 1620 mensili per l'esercizio commerciale richiedente la presenza contestuale di tre unità di personale nella medesima giornata.
Inoltre, precisa che, dalle deposizioni testimoniali era emerso che nei piccoli esercizi commerciali (come quello dell'odierna appellante), di regola, era noto come l'addetto al banco si occupi anche dell'incasso di denaro e che, quindi, le unità di personale necessarie sarebbero state due stante anche la diretta collaborazione dei titolari della società. Evidenzia, poi, che sul punto nulla aveva dedotto l' e per tale ragione il Tribunale avrebbe dovuto Controparte_5 ritenere la circostanza acquisita al processo stante il combinato disposto degli artt. 115 e 416
c.p.c..
Altresì, deduce che il “calcolo presuntivo” della mano d'opera necessaria per l'espletamento dell'attività era previsto dalla legge esclusivamente con riguardo alle aziende agricole e che l'art. 8, comma 3, L. n. 37/1993 non potesse trovare applicazione analogica.
Pag. 5 di 9 In ordine al mancato riconoscimento dei benefici normativi e contributivi di cui alla lett. M) del verbale ispettivo l'appellante lamenta che alcuna prova avrebbe dovuto fornire sulla sussistenza CP_ del diritto in quanto alcuna contestazione vi era stata ad opera dell' al momento dell'attribuzione di detti benefici e che gli stessi erano dall'ente stati automaticamente riconosciuti.
Osserva, poi, che il DURC - la cui mancanza era stata posta dal Tribunale a fondamento del diniego della concessione dei benefici di legge - è un documento generato dallo stesso istituto previdenziale e che lo stesso di regola verifica “virtualmente” all'atto della concessione dei benefici della L. n. 407/90 e che, pertanto, la società non avrebbe dovuto fornire alcuna prova circa la sussistenza del diritto. Ribadiva che alcuna responsabilità poteva esserle addebitata, poi, in ragione delle mendaci dichiarazioni fornite dal dipendente . Pt_5
Quanto ai punti F e G dell'addebito contenuto nel verbale ispettivo censura la motivazione per la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. nonché D.lgs. n. 66/2003
e 124/2004 e 115 c.pc..
Parte appellante afferma, in particolare, che erroneamente il giudice avesse ritenuto non fornita la prova della fruizione di ferie e permessi ROL da parte dei lavoratori stante il mancato decorso dl termine per la concessione degli stessi per gli anni di riferimento e che tale termine ultimo, assente nel Ccnl, si sarebbe potuto concretizzare solo a seguito della sussistenza del presupposto di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1183 e 1219 c.c.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata, accertando e dichiarando non dovute le somme addebitate di cui alle lettere “D”, “M”, “F” e
“G”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' che, in primo luogo, riteneva, quanto al punto “D”, coerente il Controparte_6 calcolo del fabbisogno orario eseguito sul presupposto della necessaria presenza di (almeno) tre lavoratori per il funzionamento del bar con le dichiarazioni che gli ispettori raccolsero dai lavoratori in punto di giornate ed orari di lavoro. Correttamente, dunque, gli ispettori avevano determinato la contribuzione dovuta sugli imponibili retributivi (individuati in base alla CCNL, così come previsto dall'art 1 DL 338/1989) corrispondenti alle ore di assenza non retribuita, così come risultava nei prospetti analitici raffigurati alle pag. 7, 8 e 9 del verbale ispettivo in riferimento alla posizione di ciascun lavoratore.
Osservava, inoltre, che infondate erano le doglianze dell'appellante in relazione ai punti “F” e
“G” in quanto correttamente gli ispettori avevano calcolato la retribuzione imponibile spettante per ROL e ferie non fruite avendo riguardo alle previsioni della CCNL e che, in ogni caso, avevano puntualmente accertato come sul libro unico del lavoro i contatori dei permessi e delle
Pag. 6 di 9 ferie fossero stati azzerati in data 31.12.2013 e come gli stessi non fossero stati aggiornati dal
01.01.2014 in avanti (pag.12 verbale ) e che alcuna prova di segno diverso sul punto era CP_1 stata fornita dalla società. CP_ Quanto al punto “M” l' chiariva come ai sensi dell'art. 1 comma 1175 L 296/2006 è di per sé l'irregolarità contributiva a rendere illegittimo il godimento degli sgravi, a prescindere, pertanto, da un formale riscontro della mancanza di correttezza contributiva in un provvedimento di rigetto ella domanda di Pertanto, requisito sostanziale della revoca Pt_8 degli sgravi è soltanto la irregolarità contributiva, ostativa al rilascio del Chiedeva, Pt_8 quindi, il rigetto del gravame e la conferma delle statuizioni di primo grado.
Disposta ed espletata consulenza contabile d'ufficio, all'udienza del 17.9.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è solo in parte fondato e come tale deve essere accolto.
Osserva il Collegio che gli ispettori avevano accertato la registrazione sul UL , in riferimento ad ogni mese, di “assenze non retribuite”, ragion per cui sui fogli paga risultavano “indicati orari e giornate inferiori a quelli stabiliti dal CCNL di categoria vigente o regolamentati dai contratti individuali”; di contro e gli altri dipendenti, prima sentiti dagli Parte_9 ispettori e poi escussi come testi , hanno affermato di avere rispettivamente lavorato 40 ore a settimana ed i dipendenti hanno affermato di avere lavorato sei giorni alla settimana. Pt_10
ha dichiarato che dal marzo 2012 ha richiesto un giorno di “festa” in più al mese per
[...] sue esigenze personali, mentre ha affermato di assentarsi 2/3 giorni al mese Parte_11 ma di recuperare l'orario di lavoro. Gli Ispettori hanno rilevato altresì come la registrazione sul
UL di tali assenze non retribuite non avesse trovato valida spiegazione nei chiarimenti che vennero fatti pervenire con e mail del 03.11.2014 dal consulente del lavoro;
costui aveva affermato che le assenze sarebbero state compensate con permessi che sarebbero stati accordati ai dipendenti affinchè gli stessi avessero potuto svolgere attività in proprio, ma l'ulteriore approfondimento ispettivo aveva messo in evidenza come nessuno dei dipendenti della società avesse la partita Iva e come non risultassero altre posizioni assicurative oltre a quelle aperte dalla compagine sociale in favore dei propri dipendenti. Ne consegue che sono dovuti i contributi nella misura ridotta : infatti la forza lavoro necessaria per un bar di ridottissime dimensioni a Piazza Trieste e Trento è pari – secondo nozioni di comune esperienza ai sensi dell'art.115 c.p.c.- a due dipendenti e non già a tre, come ritenuto dagli Ispettori;
difatti, un solo dipendente è sufficiente sia per servire al bancone che alla cassa;
ed altro dipendente è sufficiente per servire ai tavoli posti fuori al bar. Per l'effetto , non sono state considerate come vere le assenze non retribuite e sono stati conteggiati come dovuti i contributi sulla base di un
Pag. 7 di 9 normale orario di lavoro settimanale secondo il CCNL di settore sulla base della presenza di due dipendenti e per tale fine è stata disposta consulenza contabile d'ufficio per accertare i dovuti contributi per il periodo dal giugno 2011 all'agosto 2014 per un totale di euro 16.285,94 per contributi ed euro 5.114,64 per somme aggiuntive. Solo per tale capo della sentenza di prime cure viene rideterminata la somma dovuta per il capo D).
Con riferimento al punto F) del verbale gli ispettori accertarono la mancata registrazione nei libri obbligatori dei permessi orari retribuiti ( ROL “recupero ore di lavoro”), pur previsti dalla contrattazione collettiva dei pubblici esercizi, i quali, se non goduti nell'anno di riferimento, andavano retribuiti con la retribuzione in atto al momento della scadenza. La stessa operazione è stata effettuata per le ferie maturate e non godute. Gli ispettori hanno determinato, come al punto precedente, la retribuzione imponibile corrispondente ai periodi di ferie non goduti in riferimento ai lavoratori e per i periodi indicati analiticamente nel prospetto di cui alle pagine
13 e 14 del verbale ispettivo. E' quindi pretestuosa la doglianza dell'appellante compagine sociale per la quale gli ispettori, così come il Tribunale di Napoli, non avrebbero tenuto conto della previsione, pur contenuta nel CCNL di settore, relativa alla possibilità di usufruire entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento sia dei permessi retribuiti che delle ferie
( punto G). E' difatti agevole osservare che gli ispettori accertarono come sul UL i contatori sia dei permessi che delle ferie fossero stati azzerati al 31.12.2023 e non più ripresi dall'01.01.2014: la società non ha fornito alcuna prova documentale differente al riguardo.
Con l'accertamento di scoperture contributive, con inosservanza di leggi imperative e della contrattazione collettiva, segue l'effetto di legge previsto dall'art,1 comma 1175 della legge nr.296/2006 in termini di insussistenza del diritto alle agevolazioni contributive, che erano state usufruite dalla società negli anni 2011, 2102 e 2013 ai sensi dell'art.8 comma 9 della legge nr.407/1990. La irregolarità contributiva è motivo ostativo al rilascio del ( cfr. Cass. sez. Pt_8 lav. Sentenza nr. 27107 del 25.10.2018).
In sintesi è accolto solo in parte il motivo di censura avverso il capo D) della sentenza impugnata, mentre i restanti capi dell'atto di appello sono respinti.
L'accoglimento parziale dei motivi di opposizione e di appello della compagine sociale ( il verbale di accertamento e di contestazione aveva quantificato contributi e sanzioni per complessivi euro 96.279,00, mentre la sentenza di prime cure aveva quantificato il dovuto in euro 89.279,00, mentre ancora in questa sede sono risultate dovute somme pari ad euro
21.400,85 per il solo capo D) , più euro 67.939,06 per contributi ed euro 19.852,36 per somme aggiuntive per le altre infrazioni rilevate in sede ispettiva ) costituisce motivo di legge per
Pag. 8 di 9 compensare per due terzi le spese di lite del doppio grado del giudizio, mentre il restante un terzo delle spese stesse segue la soccombenza ed è liquidato come in dispositivo.
Infine d'ufficio si corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza: il capo a) del dispositivo riguarda il punto D) dei motivi della sentenza di prime cure, mentre le censure relative ai capi i F), G) ed M) della stessa sentenza sono respinti: per cui la somma di euro
21.400,58 ( euro 16.285,94 per contributi ed euro 5.114,64 per somme aggiuntive) è la somma dovuta e rielaborata per il capo D), mentre rimangono dovute le somme per gli altri capi delle inadempienze, pari a complessivi euro 67.939,06 per contributi ed euro 10.406,00 per somme aggiuntive.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna al Parte_12 pagamento in favore di di euro 21.400,58, con accessori di legge dalle singole maturazioni CP_1 al saldo per il capo D), rigettando per il resto il proposto appello;
b) compensa per due terzi le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante società alla refusione dl restante un terzo delle spese stesse, pari ad euro 4.070,00 per il primo grado, ed euro 4.772,33 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa, se dovuti.
Napoli addì 17.09.2025 Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 17.09.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1863/2019 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
GI RR, presso lo studio del quale in Napoli alla via L. Sanfelice nr. 24 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la CP_1 sede legale in Roma alla via Ciro il Grande nr. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Maisto, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Alcide De Gasperi nr.55, sede provinciale dell' , procura alle liti per atto pubblico, CP_1
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 26 maggio 2015 la Parte_1 esponeva che in data 15/12/2014 veniva notificato da parte dell' il verbale di accertamento CP_1
n. 000442569/T01, redatto in sede di verifica ispettiva presso l'esercizio pubblico di “Bar” di pertinenza della ricorrente, ponendo a suo carico l'obbligo di pagamento della somma di euro
71.547,00 per presunta omissione contributiva e di 24.705,00 euro per somme aggiuntive e così in totale 96.279,00.
Il verbale ispettivo accertava, in particolare:
a) che l'amministratore unico , assente durante gli accertamenti ispettivi, Controparte_2 non risultava iscritta alla Gestione Commercianti e, invitata a presentarsi presso l'ufficio ispettivo, rilasciava spontaneamente una dichiarazione scritta nella quale affermava che non aveva mai svolto alcuna attività all'interno della società avendo delegato a tale scopo il sig. , il quale, durante gli accessi, si dichiarava Parte_2 il responsabile dell'esercizio; incongruo , dunque, risulterebbe l'inquadramento del dipendente che veniva qualificato appartenente alla categoria Parte_2
“quadro” e, conseguentemente venivano rideterminati gli imponibili contributivi per il periodo dal 20/05/2011 al 30/08/2014 ex art. 1 D.L. n. 338/89;
b) che dalla lettura dei dati risultava la mancata trasmissione di Parte_3 Pt_4 alcune comunicazioni di variazione dell'organico;
c) che la società con scrittura privata di cessione di aziende del 27/04/2011 aveva acquisito dalla società “ ” le due aziende commerciali CP_2 Controparte_3 esercenti bar site in Napoli in piazza Trieste e Trento n. 46 e in via Toledo n. 356/357 e che si era espressamente obbligata ad assumere tutti i dipendenti della cedente ed a pagare agli stessi tutte le loro spettanze maturate sino alla data di cessione;
d) che dalla disamina del libro unico del lavoro emergeva la registrazione per tutti i lavoratori, ad eccezione di , in ogni mese, delle assenze con l'indicazione Persona_1 di “assenza non retribuita” per cui sui fogli paga sono indicate un numero di giornate ovvero orari, relativi alla prestazione, inferiori a quanto stabilito dal CCNL;
e) che, avuto riguardo alla retribuzione imponibile di cui al CCNL di settore, risultavano non erogate minime differenze contributive per mancato riconoscimento di scatti di anzianità e dei ratei di mensilità aggiuntiva per gli anni dal 2011 al 2014;
f) che, dai fogli paga, non risultavano goduti dai dipendenti i permessi ROL e, dunque, si procedeva alla determinazione dei contributi su tali importi;
g) la mancata corresponsione dei contributi dovuti per ferie pur non ancora fruiti dai lavoratori;
h) l'assenza dei requisiti per il riconoscimento di tutti i benefici di riduzione dei contributi
L. n. 407/1990 di cui all'art. 8, comma 9, della L. n. 407/90 in relazione all'assunzione
Pag. 2 di 9 del dipendente , difettando il necessario status di disoccupazione di Parte_5 almeno 24 mesi del lavoratore;
i) che, al momento dell'ispezione, era stato trovato, in mancanza di preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, intento a servire ai tavoli con la divisa con il logo “Il vero caffè del Professore”, il sig. , il Persona_2 quale dichiarava di essere al suo terzo giorno di lavoro e di essere in prova;
j) la sussistenza di somme eccedenti quelle spettanti per il dipendente CP_4 relativi alla percezione degli assegni per nucleo familiare;
k) disconoscimento dei benefici contributivi fruiti ai sensi della L. 296/06 (per un totale di
26.000,00 euro circa, oltre somme aggiuntive) per mancato rispetto delle condizioni di cui alla legge citata.
Tempestivamente, la in data 12/02/2015 proponeva ricorso avverso il verbale cui, Parte_1 però, seguiva il mancato riscontro da parte dell'Istituto previdenziale, concretizzandosi il silenzio-rigetto.
Successivamente, contestava, con il ricorso sopra citato, il verbale ispettivo precisando che il dipendente, , aveva sempre espletato attività di banconista e di addetto al Parte_2 servizio ai tavolini, non avendo mai svolto alcuna mansione di “quadro” non possedendo nemmeno i titoli di studio e la preparazione professionale specialistica previsa dalla contrattazione collettiva per tale figura.
In ordine, poi, alla mancata trasmissione di alcune variazioni di organico evidenziava che, diversamente da quanto affermato nel verbale ispettivo, nessuna richiesta di trasmissione atti era mai pervenuta alla Chiariva, inoltre, che era stato assunto solo in Parte_1 Persona_3 data 1/06/2014 avendo in precedenza prestato la propria attività lavorativa dall'1/2/2012 al
31/12/2013 in qualità di collaboratore, quale parasubordinato, regolarmente iscritto alla gestione separata e che tramite l'Ufficio di consulenza del lavoro aveva fornito tutta la documentazione anche per la posizione di circa le modalità di risoluzione del rapporto di Persona_4 lavoro.
Osservava, altresì, che tutta l'attività relativa agli ordini di merce veniva svolta direttamente dalla sede legale della società e tutte le operazioni amministrative e contabili venivano svolte, invece, da professionisti “esterni” incaricati dalla ricorrente.
Rilevava che l'orario espletato dai dipendenti e regolarmente indicato nel UL copriva efficacemente e realmente l'attività imprenditoriale e che gli organi ispettivi avevano
Pag. 3 di 9 apoditticamente esteso le dichiarazioni di due lavoratori sulla questione anche agli altri dipendenti.
Quanto alla presunta mancata erogazione dei ratei di mensilità aggiuntive, la ricorrente società affermava che tali oneri (ratei di 14esima mensilità) non erano di sua competenza avendo acquistato l'azienda con scrittura del 27/4/2011 e con decorrenza dal maggio del medesimo anno dalla quale provenivano i dipendenti , nonché gli altri Parte_6 Pt_7 Per_5 nominativi e che gli organi ispettivi non avevano nemmeno curato di verificare se il cedente avesse provveduto alla suddetta erogazione.
Relativamente al dipendente ed al recupero dei benefici contribuitivi di cui alla L. Pt_5
407/1990 la ricorrente evidenziava che in data 15/10/2010 il dipendente aveva fornito idonea certificazione relativa al proprio stato di disoccupazione risalente al 21/9/2004 e che, non potendo in alcun modo verificarne l'attendibilità, sarebbe tenuta al pagamento solo dei contributi ma non anche della sanzione o di altre somme aggiuntive.
Per quanto concerne la presunta assenza del diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare, la ricorrente rappresentava che si era limitata a quanto prescritto dalla legge sulla base di quanto inoltrato dal lavoratore e che, dunque, ogni eventuale azione per il recupero di somme indebitamente percepite andava proposta nei confronti del CP_4
Sosteneva, infine, che non era agevole comprendere le ragioni che avevano condotto gli organi ispettivi al disconoscimento dei benefici contributivi fruiti ai sensi della legge 407/90, per un totale di 26.000,00 circa oltre somme aggiuntive, contestando solo un presunto e generico
“mancato rispetto delle condizioni previste dalla L. 296/06” in relazione a non meglio specificati accordi e contratti collettivi. Pertanto, ciò determinava la nullità dell'addebito non essendo l'atto amministrativo congruamente motivato con conseguente impossibilità per la ricorrente di svolgere adeguate controdeduzioni.
Infine, quanto ai permessi per riduzione di orario ed alla fruizione delle ferie di cui gli organi ispettivi avevano contestato la mancata concessione, la deduceva che i permessi Parte_1
ROL, ai sensi dell'art. 111 del Ccnl di settore, potevano essere fruiti fino al 30/06 dell'anno successivo e che prima di tale data alcuna somma era dovuta;
mentre, le ferie dovevano essere concesse entro i 18 mesi successivi e che anche tale periodo non era ancora maturato al momento della contestazione da parte degli organi ispettivi.
Pag. 4 di 9 Concludeva, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste dall' e, in conseguenza di ciò, annullare il verbale del 14.11.2014 n. 000442569/T01. CP_1
Si costituiva l' che si richiamava alla validità degli accertamenti ispettivi e ribadiva la CP_1 legittimità delle pretese contestate in verbale nei confronti della società, da confermarsi nella sede giudiziale.
Il Tribunale, ammetteva prova testimoniale, quindi disponeva ctu contabile al fine di quantificare le somme dovute per contributi e connesse sanzioni civili in relazione alle diverse tipologie di inadempienze contestate nel verbale ispettivo. All'esito dell'istruttoria, accoglieva parzialmente il ricorso con sentenza n. 3247/2019 e riteneva che andasse ridotta la pretesa vantata dall' e dichiarava “la legittimità dell'opposto verbale di accertamento nei limiti CP_1 della somma di €. 71.123,00 a titolo di contributi ed €. 18775,00 a titolo di somme aggiuntive per un totale di €. 89.898,00.”
Avverso la sentenza in esame proponeva appello la che, con articolate Parte_1 argomentazioni, contestava il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
In particolare, in riferimento alla lett. D) del verbale di accertamento ispettivo ed all'addebito di
Euro 45.371,00 imputabile a determinazione di contributi e sanzioni relativi a giornate non retribuite nei confronti dei dipendenti, l'appellante lamenta che il Tribunale non avesse proceduto agli accertamenti di fatto necessari privilegiando il ragionamento deduttivo degli organi ispettivi che avevano calcolato, erroneamente, un fabbisogno di ore di presenza 1620 mensili per l'esercizio commerciale richiedente la presenza contestuale di tre unità di personale nella medesima giornata.
Inoltre, precisa che, dalle deposizioni testimoniali era emerso che nei piccoli esercizi commerciali (come quello dell'odierna appellante), di regola, era noto come l'addetto al banco si occupi anche dell'incasso di denaro e che, quindi, le unità di personale necessarie sarebbero state due stante anche la diretta collaborazione dei titolari della società. Evidenzia, poi, che sul punto nulla aveva dedotto l' e per tale ragione il Tribunale avrebbe dovuto Controparte_5 ritenere la circostanza acquisita al processo stante il combinato disposto degli artt. 115 e 416
c.p.c..
Altresì, deduce che il “calcolo presuntivo” della mano d'opera necessaria per l'espletamento dell'attività era previsto dalla legge esclusivamente con riguardo alle aziende agricole e che l'art. 8, comma 3, L. n. 37/1993 non potesse trovare applicazione analogica.
Pag. 5 di 9 In ordine al mancato riconoscimento dei benefici normativi e contributivi di cui alla lett. M) del verbale ispettivo l'appellante lamenta che alcuna prova avrebbe dovuto fornire sulla sussistenza CP_ del diritto in quanto alcuna contestazione vi era stata ad opera dell' al momento dell'attribuzione di detti benefici e che gli stessi erano dall'ente stati automaticamente riconosciuti.
Osserva, poi, che il DURC - la cui mancanza era stata posta dal Tribunale a fondamento del diniego della concessione dei benefici di legge - è un documento generato dallo stesso istituto previdenziale e che lo stesso di regola verifica “virtualmente” all'atto della concessione dei benefici della L. n. 407/90 e che, pertanto, la società non avrebbe dovuto fornire alcuna prova circa la sussistenza del diritto. Ribadiva che alcuna responsabilità poteva esserle addebitata, poi, in ragione delle mendaci dichiarazioni fornite dal dipendente . Pt_5
Quanto ai punti F e G dell'addebito contenuto nel verbale ispettivo censura la motivazione per la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. nonché D.lgs. n. 66/2003
e 124/2004 e 115 c.pc..
Parte appellante afferma, in particolare, che erroneamente il giudice avesse ritenuto non fornita la prova della fruizione di ferie e permessi ROL da parte dei lavoratori stante il mancato decorso dl termine per la concessione degli stessi per gli anni di riferimento e che tale termine ultimo, assente nel Ccnl, si sarebbe potuto concretizzare solo a seguito della sussistenza del presupposto di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1183 e 1219 c.c.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata, accertando e dichiarando non dovute le somme addebitate di cui alle lettere “D”, “M”, “F” e
“G”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' che, in primo luogo, riteneva, quanto al punto “D”, coerente il Controparte_6 calcolo del fabbisogno orario eseguito sul presupposto della necessaria presenza di (almeno) tre lavoratori per il funzionamento del bar con le dichiarazioni che gli ispettori raccolsero dai lavoratori in punto di giornate ed orari di lavoro. Correttamente, dunque, gli ispettori avevano determinato la contribuzione dovuta sugli imponibili retributivi (individuati in base alla CCNL, così come previsto dall'art 1 DL 338/1989) corrispondenti alle ore di assenza non retribuita, così come risultava nei prospetti analitici raffigurati alle pag. 7, 8 e 9 del verbale ispettivo in riferimento alla posizione di ciascun lavoratore.
Osservava, inoltre, che infondate erano le doglianze dell'appellante in relazione ai punti “F” e
“G” in quanto correttamente gli ispettori avevano calcolato la retribuzione imponibile spettante per ROL e ferie non fruite avendo riguardo alle previsioni della CCNL e che, in ogni caso, avevano puntualmente accertato come sul libro unico del lavoro i contatori dei permessi e delle
Pag. 6 di 9 ferie fossero stati azzerati in data 31.12.2013 e come gli stessi non fossero stati aggiornati dal
01.01.2014 in avanti (pag.12 verbale ) e che alcuna prova di segno diverso sul punto era CP_1 stata fornita dalla società. CP_ Quanto al punto “M” l' chiariva come ai sensi dell'art. 1 comma 1175 L 296/2006 è di per sé l'irregolarità contributiva a rendere illegittimo il godimento degli sgravi, a prescindere, pertanto, da un formale riscontro della mancanza di correttezza contributiva in un provvedimento di rigetto ella domanda di Pertanto, requisito sostanziale della revoca Pt_8 degli sgravi è soltanto la irregolarità contributiva, ostativa al rilascio del Chiedeva, Pt_8 quindi, il rigetto del gravame e la conferma delle statuizioni di primo grado.
Disposta ed espletata consulenza contabile d'ufficio, all'udienza del 17.9.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è solo in parte fondato e come tale deve essere accolto.
Osserva il Collegio che gli ispettori avevano accertato la registrazione sul UL , in riferimento ad ogni mese, di “assenze non retribuite”, ragion per cui sui fogli paga risultavano “indicati orari e giornate inferiori a quelli stabiliti dal CCNL di categoria vigente o regolamentati dai contratti individuali”; di contro e gli altri dipendenti, prima sentiti dagli Parte_9 ispettori e poi escussi come testi , hanno affermato di avere rispettivamente lavorato 40 ore a settimana ed i dipendenti hanno affermato di avere lavorato sei giorni alla settimana. Pt_10
ha dichiarato che dal marzo 2012 ha richiesto un giorno di “festa” in più al mese per
[...] sue esigenze personali, mentre ha affermato di assentarsi 2/3 giorni al mese Parte_11 ma di recuperare l'orario di lavoro. Gli Ispettori hanno rilevato altresì come la registrazione sul
UL di tali assenze non retribuite non avesse trovato valida spiegazione nei chiarimenti che vennero fatti pervenire con e mail del 03.11.2014 dal consulente del lavoro;
costui aveva affermato che le assenze sarebbero state compensate con permessi che sarebbero stati accordati ai dipendenti affinchè gli stessi avessero potuto svolgere attività in proprio, ma l'ulteriore approfondimento ispettivo aveva messo in evidenza come nessuno dei dipendenti della società avesse la partita Iva e come non risultassero altre posizioni assicurative oltre a quelle aperte dalla compagine sociale in favore dei propri dipendenti. Ne consegue che sono dovuti i contributi nella misura ridotta : infatti la forza lavoro necessaria per un bar di ridottissime dimensioni a Piazza Trieste e Trento è pari – secondo nozioni di comune esperienza ai sensi dell'art.115 c.p.c.- a due dipendenti e non già a tre, come ritenuto dagli Ispettori;
difatti, un solo dipendente è sufficiente sia per servire al bancone che alla cassa;
ed altro dipendente è sufficiente per servire ai tavoli posti fuori al bar. Per l'effetto , non sono state considerate come vere le assenze non retribuite e sono stati conteggiati come dovuti i contributi sulla base di un
Pag. 7 di 9 normale orario di lavoro settimanale secondo il CCNL di settore sulla base della presenza di due dipendenti e per tale fine è stata disposta consulenza contabile d'ufficio per accertare i dovuti contributi per il periodo dal giugno 2011 all'agosto 2014 per un totale di euro 16.285,94 per contributi ed euro 5.114,64 per somme aggiuntive. Solo per tale capo della sentenza di prime cure viene rideterminata la somma dovuta per il capo D).
Con riferimento al punto F) del verbale gli ispettori accertarono la mancata registrazione nei libri obbligatori dei permessi orari retribuiti ( ROL “recupero ore di lavoro”), pur previsti dalla contrattazione collettiva dei pubblici esercizi, i quali, se non goduti nell'anno di riferimento, andavano retribuiti con la retribuzione in atto al momento della scadenza. La stessa operazione è stata effettuata per le ferie maturate e non godute. Gli ispettori hanno determinato, come al punto precedente, la retribuzione imponibile corrispondente ai periodi di ferie non goduti in riferimento ai lavoratori e per i periodi indicati analiticamente nel prospetto di cui alle pagine
13 e 14 del verbale ispettivo. E' quindi pretestuosa la doglianza dell'appellante compagine sociale per la quale gli ispettori, così come il Tribunale di Napoli, non avrebbero tenuto conto della previsione, pur contenuta nel CCNL di settore, relativa alla possibilità di usufruire entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento sia dei permessi retribuiti che delle ferie
( punto G). E' difatti agevole osservare che gli ispettori accertarono come sul UL i contatori sia dei permessi che delle ferie fossero stati azzerati al 31.12.2023 e non più ripresi dall'01.01.2014: la società non ha fornito alcuna prova documentale differente al riguardo.
Con l'accertamento di scoperture contributive, con inosservanza di leggi imperative e della contrattazione collettiva, segue l'effetto di legge previsto dall'art,1 comma 1175 della legge nr.296/2006 in termini di insussistenza del diritto alle agevolazioni contributive, che erano state usufruite dalla società negli anni 2011, 2102 e 2013 ai sensi dell'art.8 comma 9 della legge nr.407/1990. La irregolarità contributiva è motivo ostativo al rilascio del ( cfr. Cass. sez. Pt_8 lav. Sentenza nr. 27107 del 25.10.2018).
In sintesi è accolto solo in parte il motivo di censura avverso il capo D) della sentenza impugnata, mentre i restanti capi dell'atto di appello sono respinti.
L'accoglimento parziale dei motivi di opposizione e di appello della compagine sociale ( il verbale di accertamento e di contestazione aveva quantificato contributi e sanzioni per complessivi euro 96.279,00, mentre la sentenza di prime cure aveva quantificato il dovuto in euro 89.279,00, mentre ancora in questa sede sono risultate dovute somme pari ad euro
21.400,85 per il solo capo D) , più euro 67.939,06 per contributi ed euro 19.852,36 per somme aggiuntive per le altre infrazioni rilevate in sede ispettiva ) costituisce motivo di legge per
Pag. 8 di 9 compensare per due terzi le spese di lite del doppio grado del giudizio, mentre il restante un terzo delle spese stesse segue la soccombenza ed è liquidato come in dispositivo.
Infine d'ufficio si corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza: il capo a) del dispositivo riguarda il punto D) dei motivi della sentenza di prime cure, mentre le censure relative ai capi i F), G) ed M) della stessa sentenza sono respinti: per cui la somma di euro
21.400,58 ( euro 16.285,94 per contributi ed euro 5.114,64 per somme aggiuntive) è la somma dovuta e rielaborata per il capo D), mentre rimangono dovute le somme per gli altri capi delle inadempienze, pari a complessivi euro 67.939,06 per contributi ed euro 10.406,00 per somme aggiuntive.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna al Parte_12 pagamento in favore di di euro 21.400,58, con accessori di legge dalle singole maturazioni CP_1 al saldo per il capo D), rigettando per il resto il proposto appello;
b) compensa per due terzi le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante società alla refusione dl restante un terzo delle spese stesse, pari ad euro 4.070,00 per il primo grado, ed euro 4.772,33 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa, se dovuti.
Napoli addì 17.09.2025 Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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