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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/12/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1132/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 22.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Marrabello Parte_1
(PEC: . Email_1
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18.6.2025, il ricorrente agiva in questa sede, rappresentando: a) di aver ricevuto in data 19.12.2024 la richiesta di restituzione da parte di di quanto indebitamente versato, a titolo di indennità di disoccupazione Naspi n. CP_1
946535/2022, per il periodo intercorrente fra il 30.10.2022 e il 10.5.2023, per un importo pari ad € 3.368,94; b) di aver presentato ricorso amministrativo avverso il suindicato provvedimento, chiedendone l'annullamento, non accolto, tuttavia, dall'amministrazione; c) di avere i requisiti necessari all'ottenimento della Naspi richiesta, ossia: stato di disoccupazione derivante da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, avere raggiunto 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione e di aver svolto 30 gg di effettivo lavoro nei 12 mesi antecedenti l'inizio della disoccupazione;
d) che successivamente al
1 10.5.2023, ha instaurato rapporti lavorativi non eccedenti i 6 mesi e che pertanto, la prestazione Naspi doveva essere automaticamente sospesa e successivamente riattivata per il periodo residuo;
e) di aver riposto un legittimo affidamento nell'operato dell' , Controparte_2 chiedendo, pertanto, l'accertamento della non debenza di quanto preteso da CP_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. acc e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di somme indebitamente percepite su prestazione di disoccupazione Naspi n. 946535/2022, in relazione al periodo dal 30 ottobre 2022 al 10 maggio 2023, per un importo complessivo di euro 3.368,94, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ovvero la maggiore o minore somma o per il maggior o minore periodo ritenuto equo dal giudice, per tutte le argomentazioni testé esposte;
2. accertare e dichiarare, per l'effetto, l'insussistenza del diritto dell a ripetere la complessiva somma di euro 3.368,94 erogata nel CP_1 periodo dal 30 ottobre 2022 al 10 maggio 2023, ovvero la maggiore o minore somma o per il maggior o minore periodo ritenuto equo dal giudice, per tutte le argomentazioni testé esposte;
3. condannare, in ogni caso, l in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle CP_1 spese e competenze legali d te giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava le CP_1 avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto dall'Ente previdenziale, in quanto indebitamente versato a titolo di disoccupazione NASPI per il periodo intercorrente fra il 30.10.2022 al 10.5.2023.
3. Come si evince dal provvedimento impugnato, la richiesta di indebito reca la seguente motivazione: “[…] in relazione al periodo dal 30 ottobre 2022 al 10 maggio 2023, asseritamente non spettante per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” evidenziando un parziale indebito.
4. Infatti, come dedotto e documentato dall'Ente previdenziale, nel momento in cui l'Ente medesimo ha avuto contezza dell'instaurazione, da parte del ricorrente, di molteplici e brevi rapporti lavorativi successivamente al 10.5.2023, ha provveduto a rideterminare l'indennità, in ossequio ai criteri di cui al D. Lgs. 22/15. 4.1. L'Istituto di previdenza fa presente (vedi 'all.1 fascicolo che l'indennità in discussione CP_1 era stata riconosciuta per il periodo intercorrente fra il 30.10.2022 e il 28.3.2023 per una durata complessiva di 298 giorni. A seguito dei rapporti di lavoro instaurati dal ricorrente, la Naspi veniva rideterminata e quantificata in complessivi 95 giorni, e dunque, dal 30.10.2022 al 3.2.2023, determinando l'insorgenza dell'indebito per i versamenti effettuati a favore del ricorrente dal
4.2.2023 al 10.5.2023, di importo complessivamente pari a 3.368,94€ (oggetto della questione).
5. Parte ricorrente, tuttavia, ha omesso di dimostrare (o di chiedere di dimostrare) di avere diritto a quanto contestato dall'Ente di previdenziale.
2 6. Ed infatti, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010, grava sul beneficiario delle prestazioni previdenziali l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
6.1. Il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
7. Pertanto, non vi è alcun elemento da cui desumere l'illegittimità della richiesta inoltrata dall' , stante la sussistenza di un indebito versamento a favore del ricorrente. Controparte_2
8. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
700,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 24/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 22.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Marrabello Parte_1
(PEC: . Email_1
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18.6.2025, il ricorrente agiva in questa sede, rappresentando: a) di aver ricevuto in data 19.12.2024 la richiesta di restituzione da parte di di quanto indebitamente versato, a titolo di indennità di disoccupazione Naspi n. CP_1
946535/2022, per il periodo intercorrente fra il 30.10.2022 e il 10.5.2023, per un importo pari ad € 3.368,94; b) di aver presentato ricorso amministrativo avverso il suindicato provvedimento, chiedendone l'annullamento, non accolto, tuttavia, dall'amministrazione; c) di avere i requisiti necessari all'ottenimento della Naspi richiesta, ossia: stato di disoccupazione derivante da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, avere raggiunto 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione e di aver svolto 30 gg di effettivo lavoro nei 12 mesi antecedenti l'inizio della disoccupazione;
d) che successivamente al
1 10.5.2023, ha instaurato rapporti lavorativi non eccedenti i 6 mesi e che pertanto, la prestazione Naspi doveva essere automaticamente sospesa e successivamente riattivata per il periodo residuo;
e) di aver riposto un legittimo affidamento nell'operato dell' , Controparte_2 chiedendo, pertanto, l'accertamento della non debenza di quanto preteso da CP_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. acc e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di somme indebitamente percepite su prestazione di disoccupazione Naspi n. 946535/2022, in relazione al periodo dal 30 ottobre 2022 al 10 maggio 2023, per un importo complessivo di euro 3.368,94, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ovvero la maggiore o minore somma o per il maggior o minore periodo ritenuto equo dal giudice, per tutte le argomentazioni testé esposte;
2. accertare e dichiarare, per l'effetto, l'insussistenza del diritto dell a ripetere la complessiva somma di euro 3.368,94 erogata nel CP_1 periodo dal 30 ottobre 2022 al 10 maggio 2023, ovvero la maggiore o minore somma o per il maggior o minore periodo ritenuto equo dal giudice, per tutte le argomentazioni testé esposte;
3. condannare, in ogni caso, l in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle CP_1 spese e competenze legali d te giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava le CP_1 avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto dall'Ente previdenziale, in quanto indebitamente versato a titolo di disoccupazione NASPI per il periodo intercorrente fra il 30.10.2022 al 10.5.2023.
3. Come si evince dal provvedimento impugnato, la richiesta di indebito reca la seguente motivazione: “[…] in relazione al periodo dal 30 ottobre 2022 al 10 maggio 2023, asseritamente non spettante per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” evidenziando un parziale indebito.
4. Infatti, come dedotto e documentato dall'Ente previdenziale, nel momento in cui l'Ente medesimo ha avuto contezza dell'instaurazione, da parte del ricorrente, di molteplici e brevi rapporti lavorativi successivamente al 10.5.2023, ha provveduto a rideterminare l'indennità, in ossequio ai criteri di cui al D. Lgs. 22/15. 4.1. L'Istituto di previdenza fa presente (vedi 'all.1 fascicolo che l'indennità in discussione CP_1 era stata riconosciuta per il periodo intercorrente fra il 30.10.2022 e il 28.3.2023 per una durata complessiva di 298 giorni. A seguito dei rapporti di lavoro instaurati dal ricorrente, la Naspi veniva rideterminata e quantificata in complessivi 95 giorni, e dunque, dal 30.10.2022 al 3.2.2023, determinando l'insorgenza dell'indebito per i versamenti effettuati a favore del ricorrente dal
4.2.2023 al 10.5.2023, di importo complessivamente pari a 3.368,94€ (oggetto della questione).
5. Parte ricorrente, tuttavia, ha omesso di dimostrare (o di chiedere di dimostrare) di avere diritto a quanto contestato dall'Ente di previdenziale.
2 6. Ed infatti, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010, grava sul beneficiario delle prestazioni previdenziali l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
6.1. Il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
7. Pertanto, non vi è alcun elemento da cui desumere l'illegittimità della richiesta inoltrata dall' , stante la sussistenza di un indebito versamento a favore del ricorrente. Controparte_2
8. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
700,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 24/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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