Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere relatore
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza dell'11.02.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2085/2022 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Arcamone ed Elena Fortuna, giusta procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Poli e Daniela Barretta, giusta procura in atti;
Controparte_1
APPELLATA
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.7.2019 adiva il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, esponendo Controparte_1 di aver lavorato alle dipendenze della sig.ra , titolare dell'omonima impresa individuale, con sede Parte_1 in Ischia (Na), al corso Vittorio Colonna n. 251, operante nel settore della vendita al dettaglio di calzature ed accessori, ed applicante il CCNL aziende del terziario della distribuzione e dei servizi ai propri dipendenti, nei seguenti periodi: dal 2.07.2009 al 31.12.2009; dal 01.06.2010 al 03.12.2010; dall'01.07.2011 al 30.12.2011; dal 02.07.2012 al 31.12.2012; dall'01.05.2013 al 31.10.2013; dall'01.05.2014 al 31.10.2014; dal 05.05.2015 al 05.11.2015; dall'01.05.2016 al 31.10.2016; e, infine, dall'01.04.2017 al 30.09.2017.
Esponeva di aver svolto nei predetti periodi mansioni di commessa addetta alla vendita ricevendo regolare inquadramento come da busta paga ed estratto contributivo in atti.
Sosteneva di lavorato per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo non sempre coincidente con la domenica, osservando un orario diverso a seconda del periodo dell'anno interessato;
nello specifico, deduceva di avere lavorato sei giorni a settimana mattina e pomeriggio, la mattina sempre nel medesimo orario dalle
9.00 alle 13.00 ed il pomeriggio su un orario che era variato sia a cagione del mese in cui era prestato il servizio.
22.00; nei primi quindici giorni del mese di maggio, dalle 16.00 alle 22.00, mentre nei successivi quindici giorni dalle 16:30 alle 22:30; nei primi quindici giorni del mese di giugno dalle 17.00 alle 23.00 e nei successivi quindici giorni dalle 17:30 alle 23:30; nei mesi di luglio ed agosto dalle 18.00 alle 24.00; - nei primi quindici giorni del mese di settembre dalle 17:30 alle 23:30 e nei restanti quindici giorni dalle 17.00 alle 23.00; nei primi quindici giorni del mese di ottobre dalle 16:30 alle 22:30 e nei successivi quindici giorni dalle 16.00 alle
22.00.
Tanto premesso, la lamentava l'insufficienza delle retribuzioni ricevute a fronte delle mansioni e CP_1 dell'orario di fatto osservato, asserendo di avere diritto all' inquadramento nel IV° Livello del CCNL per i dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi oltre che al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario quotidianamente svolto, la tredicesima e quattordicesima mensilità, ed il tfr.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto relativamente agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, oltre che l'erroneità dei conteggi indicati in ricorso;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, in quanto la ricorrente aveva sempre osservava l'orario di lavoro di 5 ore giornaliere con patto di flessibilità su inizio e fine turno stabilito negli svariati contratti (a tempo determinato) part time intercorsi. Deduceva, inoltre, che il negozio sito in Via
Roma ad Ischia Porto dove aveva lavorato la ricorrente aveva chiuso sempre fino a tutta la stagione estiva
2014 alle ore 22.00, e, poi, a decorrere dalla stagione estiva 2015, alle ore 21.00 e che tanto escludeva che la dipendente avesse potuto prestare lo straordinario dedotto in ricorso.
Il Tribunale, espletata la prova testimoniale ed esaminata la documentazione allegata in atti, con sentenza n.
3181/2022, riteneva preliminarmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente nei limiti dei crediti relativi al periodo anteriore al 12.12.2012 e, nel merito, accoglieva il ricorso condannando la Pt_1 al pagamento in favore della ricorrente di euro 29.773,97, compensava per un terzo le spese di lite.
Avverso la sentenza in esame proponeva appello, per aver il giudice fondato il proprio Parte_1 convincimento su una lettura parziale degli atti e dei documenti allegati, su un'errata valutazione delle deposizioni testimoniali e dei conteggi allegati che avrebbero condotto, a suo dire, al rigetto delle pretese della formulate nel ricorso introduttivo. CP_1
Si costituiva parte appellata che contestava in fatto e diritto il gravame chiedendone il rigetto e la conferma della decisione di primo grado.
All'udienza del 30.4.2024, il Collegio, ritenuto che le dichiarazioni testimoniali costituiscano probatio semiplena delle deduzioni del ricorso, deferiva alla giuramento suppletorio, che veniva reso alla CP_1 udienza del 7.01.2025.
All'odierna udienza, previa formazione di un nuovo fascicolo, la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
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L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento per le motivazioni che si vanno ad illustrare. È documentato e incontroverso tra le parti che sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a termine, part- time, nei periodi indicati in premessa (c.f.r. doc. n. 2 memoria primo grado) per le mansioni di commessa addetta alla vendita, inquadrata nel IV° livello del CCNL di categoria, come da buste paga in atti (c.f.r. doc. 3
e doc. 4 memoria di primo grado).
La , odierna appellata, lamentava di aver svolto di fatto un orario di lavoro superiore, prestando la CP_1 sua attività lavorativa oltre le 5 ore previste da contratto mentre la datrice di lavoro contestava tale assunto affermando la sussistenza di un patto di flessibilità su inizio e/o fine turno ma sempre nel rispetto dell'orario contrattualmente previsto.
Sulla base di dette ore di lavoro straordinario la lavoratrice rivendicava, quindi, il relativo compenso, nonché la 13°ma e 14°ma mensilità, ferie, t.f.r. e la retribuzione per il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi.
Posto che l'esistenza del rapporto di lavoro è provata attraverso le buste paga, l'estratto contributivo ed i vari contratti a termine allegati va rilevato come l'oggetto della controversia si incentra sulla contestazione dell'appellante, datrice di lavoro, circa l'articolazione oraria dell'attività lavorativa lamentando, segnatamente,
l'errata valutazione delle prove documentali e orali effettuata dal primo giudicante che, nel loro complesso, a suo dire, smentirebbero gli assunti dedotti dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo, per i periodi non coperti dalla parziale prescrizione, non oggetto di impugnativa.
Preliminarmente si osserva che le censure formulate dall'appellante, nelle loro varie articolazioni, appaiano assolutamente inconsistenti e generiche e non in grado di ribaltare l'iter logico motivazionale del primo giudicante.
Invero parte appellante non segnala la presenza di intrinseche contraddizioni nelle deposizioni dei testi o di incongruità rispetto ai dati emergenti dai documenti acquisiti agli atti, riportandosi genericamente all'esame degli atti, e in particolare della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado in cui la parte si limitava ad allegare di aver corrisposto alla lavoratrice tutto quanto le era dovuto per quantità e qualità del lavoro prestato.
Non ha formulato, dunque, alcuna efficace contestazione quanto al merito della pretesa, nulla adducendo in ordine a circostanze di fatto tali da porre ragionevolmente in dubbio la sussistenza dei crediti rivendicati.
Viceversa, dalla valutazione delle emergenze probatorie discende la conferma della prospettazione fattuale che, in relazione all'effettiva consistenza temporale della prestazione lavorativa resa, giustifica le pretese salariali della appellata.
Orbene, rispetto alla valutazione della prova orale osserva il Collegio che effettivamente le dichiarazioni dei testi sono precise, univoche, coerenti, rese per conoscenza diretta dei fatti (in quanto frequentatori del negozio ed esercenti la propria attività nei pressi dello stesso) e non smentite da elementi di segno contrario, stante la palese genericità della dichiarazione della teste di parte resistente (passeggiatrice nei mesi estivi nei pressi del negozio)
I testi indotti da parte attorea hanno, quindi, confermato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato – già incontestata e provata dalla documentazione in atti - nonché gli orari di lavoro.
Orari di lavoro confermati dal giuramento suppletorio disposto dalla Corte. Invero sulla base dell'istruttoria orale e della documentazione allegata, il Collegio, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 c.c., deferiva giuramento suppletorio alla lavoratrice sulle circostanze in fatto del ricorso introduttivo, nei limiti temporali riconosciuti dal giudicante.
La Corte disponeva, quindi, tale mezzo istruttorio con la seguente formula di giuramento, in quanto chiara, specifica e pertanto idonea a risolvere la controversia confermando tutte le allegazioni fattuali contenute nel ricorso introduttivo e specificamente:
“Giuro e giurando affermo di avere lavorato la mattina sempre nel medesimo orario dalle 9.00 alle 13.00 e d il pomeriggio su un orario che era variato sia a cagione del mese in cui era prestato il servizio. All'uopo specificamente giuro che il pomeriggio ho lavorato:
- nel mese di aprile dalle 16.00 alle 22.00;
- nei primi quindici giorni del mese di maggio, dalle 16.00 alle 22.00, mentre nei successivi quindici giorni dalle 16:30 alle 22:30;
- nei primi quindici giorni del mese di giugno dalle 17.00 alle 23.00 e nei successivi quindici giorni dalle 17:30 alle 23:30;
- nei mesi di luglio ed agosto dalle 18.00 alle 24.00; - nei primi quindici giorni del mese di settembre dalle 17:30 alle 23:30 e nei restanti quindici giorni dalle 17.00 alle 23.00;
- nei primi quindici giorni del mese di ottobre dalle 16:30 alle 22:30 e nei successivi quindici giorni dalle 16.00 alle 22.00”.
Le risultanze delle prove raccolte nel primo grado di giudizio e confermate dall'appellata all'esito del giuramento suppletorio deferito dal Collegio per la presenza di un principio di prova, conducono al rigetto delle pretese formulate dalla parte appellante.
Quanto, infine, al capo di impugnazione relativo all'erroneità dei conteggia va rilevato che non è stato indicato nella contestazione né dimostrato in cosa sia in concreto consistito l'errore di calcolo imputato all'appellata e soprattutto quale dovesse essere il metodo di calcolo corretto.
Pertanto, ritiene il Collegio che trattasi di contestazione generica e comunque non provata.
Alla luce di quanto sopra motivato, l'appello va integralmente rigettato, con la conferma della sentenza di primo grado.
Le ragioni della decisione, la necessità di integrare l'istruttoria e le motivazioni formulate dal Tribunale, pur nella conferma della decisione impugnata, la natura degli interessi coinvolti e la qualità delle parti inducono, tuttavia, a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 17.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Dott. Gennaro Iacone