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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente - dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9151 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...] al Vico III Parte_1
San Giovanni n. 6 (c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
MATTERA ADRIANO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] residente in [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SORRENTINO C.F._2
MICHELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2025, e chiedevano la Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della GL nata fuori dal matrimonio: rappresentavano di aver intrattenuto una relazione more uxorio dall'inizio dell'anno 2020 fino all'aprile 2023, dalla quale nasceva a Napoli il 5 settembre 2021 . Aggiungevano Persona_1 che, dopo un primo periodo di armonia e reciproco sostegno, progressivamente l'unione si era andata deteriorando fino a quando i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia erano venuti a mancare del tutto, ragion per cui necessitavano della regolamentazione dei reciproci rapporti inerenti al dissolto nucleo familiare.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 23.9.2025, dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso, ne chiedevano l'accoglimento.
Il Giudice, lette le note di udienza e raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
In particolare, le parti chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito integralmente si riportano:
“1. La GL è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni Per_1 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
ella avrà residenza presso la madre IG.ra . Parte_1
2. Il IG. potrà vedere e tenere con sé la GL tutti martedì, giovedì e venerdì dalle ore Controparte_1
17:30 alle ore 21:00; nonché, a settimane alterne, dalle ore 17,30 del venerdì alle ore 21.00 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
la GL potrà essere prelevata dal padre e/o dai prossimi congiunti di lui presso la residenza della madre ed ivi riaccompagnata. In ogni caso, si fanno salve organizzazioni diverse, sempre ammesse con il consenso delle parti, in particolare, nelle ipotesi in cui, per motivi imprevedibili e sopraggiunti da ambo le parti (malattie, impegni improcrastinabili e simili – da documentare) non dovesse essere possibile per il padre esercitare il suo diritto di visita, in special modo nei fine settimana, egli “recupererà” il weekend con la GL in quello successivo o in altro nel corso del mese successivo, previo accordo con la madre. Il genitore che avrà la GL con sè dovrà essere reperibile telefonicamente e consentire conversazione telefonica della minore con l'altro genitore nella fascia oraria dalle ore 19:30 alle 20:30. Il tutto per permettere e tutelare la prosecuzione dell'armonia familiare. Relativamente alle festività natalizie, la minore trascorrerà 24 e 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre/1° Gennaio con l'altro, con pernottamento, alternandosi di anno in anno tra loro e così per il 26 dicembre (col genitore con cui non ha trascorso il
Natale) ed il 6 gennaio, che i genitori alterneranno tra loro e di anno in anno. Per le festività Pasquali la minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro, alterando tali giorni di anno in anno tra i genitori. La minore trascorrerà con il padre la festa del papà ed il suo onomastico e compleanno e parimenti con la madre la festa della mamma ed il compleanno ed onomastico di lei. La minore festeggerà il suo compleanno ed onomastico, prima comunione ed ogni importante ricorrenza con entrambi i genitori, che concorderanno la relativa organizzazione e divideranno le relative spese.
Ove le parti non dovessero raggiungere un accordo, tali ricorrenze saranno trascorse dalla minore alternativamente di anno in anno con un genitore o con l'altro. Per quanto riguarda le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno giorni 15, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori annualmente entro il 30 giugno di ogni anno ed in tali periodi resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore.
3. Le decisioni di maggiore interesse per GL relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL.
4. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a decorrere dalla Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, anticipatamente entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), Per_1 mediante bonifico bancario su c/c intestato alla IG.ra al numero di IBAN: Pt_1
[...] o ad altro IBAN che la IG.ra gli comunicherà ovvero con Pt_1 diverso metodo che sarà concordato tra le parti. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Dal raggiungimento del diciottesimo anno di età in poi, tale somma verrà accreditata direttamente su conto corrente intestato alla GL sono nel caso in cui ella non continui a vivere Per_1 con la madre;
diversamente, la IG.ra resterà titolare del diritto a ricevere il contributo Pt_1 dall'altro genitore se la GL dovesse continuare a convivere con lei anche raggiunta la Per_1 maggiore età.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della GL , come individuate dal Protocollo di Intesa siglato fra Magistrati ed Per_1
Avvocati il 7 marzo 2018 presso il Tribunale di Napoli a cui si rimanda integralmente anche in relazione alle modalità di corresponsione delle spese.
6. Le parti concordano che l'assegno unico universale familiare sarà percepito esclusivamente dalla
IG.ra ; pertanto, ella ne beneficerà nella misura integrale del 100%. Il IG. Parte_1 CP_1
, dunque, sin da ora si obbliga a prestare le dovute autorizzazioni alla IG.ra ai fini
[...] Pt_1 della percezione di tale assegno.
7. Il IG. si obbliga, altresì, a versare, ogni mese per 9 mesi a decorrere dalla data di Controparte_1 sottoscrizione del presente accordo, in favore della IG.ra la somma di euro 50,00 Pt_1
(cinquanta/00) per un totale di euro 450,00 (cinquecento/00) a titolo di “rimborso”, avendo percepito in via esclusiva la “carta dedicato a te”, annualità 2023 e 2024, introdotta con legge di bilancio 2023, e confermata nel 2024, i cui importi erano destinati al nucleo familiare costituito dalla IG.ra Pt_1
e dalla GL;
si specifica che l'importo sopra indicato non include la somma di 50,00 euro
(cinquanta/00), già corrisposta dal IG. alla IG.ra per la medesima causale, nello CP_1 Pt_1 scorso mese di aprile, per complessivi € 500,00 di “rimborso” in favore della sig.ra Pt_1
8. Ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare sempre all'altro il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore, per vacanze o altri impegni fuori dall'isola, consentendogli di comunicare con la GL minore.
9. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, si danno e prestano consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio della GL minore , e comunque si obbligano a sottoscrivere Persona_1 eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità ed a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi, ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio del minore e dei genitori stessi. In caso di viaggio all'estero della minore, vi dovrà essere il consenso dell'altro genitore con cui andranno concordate modalità e tempi di viaggio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, limitandosi a prendere atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e appaiono rispondenti agli interessi della GL minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Dott. Raffaele Sdino