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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/11/2024, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2574/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 23.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.1.1961 e ivi residente alla contrada Ponte Gaetaniello s.n.c., cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA GIUSEPPINA PALMIER (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in EL C.F._2
(PZ) alla via Cavour n. 9, presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
6.8.1966 e ivi residente alla contrada Ponte Gaetaniello s.n.c., cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GIUSEPPINA PALMIER (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in EL C.F._2
1 R.G. N. 2574/2023
(PZ) alla via Cavour n. 9, presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 4.7.2023 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in EL (PZ) il
15.8.1985, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli _1
Per_
ed , tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Persona_2 che l'ultima residenza familiare era stata posta in EL (PZ) alla c.da Ponte
Gaetaniello.
A sostegno della domanda, le parti hanno rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di «incompatibilità di carattere e incomprensioni», sicché era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per l'effetto, le parti hanno domandato di:
«1. dichiarare la separazione personale e il divorzio dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre e/o autorizzare il trasferimento delle proprietà come meglio specificato in premessa con i tempi e le modalità secondo quanto stabilito in premessa;
3. i coniugi danno atto che hanno consensualmente deciso che i beni mobili che arredavano la casa coniugale rimarranno nella stessa ad uso esclusivo della SI.ra
; Controparte_1
4. dichiarano che con il presente accordo di separazione e divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, a eccezione di quanto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro».
In particolare, in ordine al convenuto trasferimento immobiliare (punto 2 delle condizioni di separazione personale e divorzio), le parti hanno concordato che:
2 R.G. N. 2574/2023
«al fine di evitare successivi contenziosi e sciogliere la comunione legale e anche a titolo di contributo di mantenimento alla moglie, il SI. si obbliga Parte_1 sin d'ora a cedere e trasferire il 50% della propria quota delle proprietà relative ai seguenti immobili, tutti in comunione con la SI.ra : Controparte_1
1. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Terreni: foglio 64, particella 144, sub. 2, rendita euro 128,91 cat. C/2, classe 5, consistenza 48 mq.;
2. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Fabbricati: foglio 63, particella 582, sub.1, cat. A/3, classe 5, consistenza 6 vani, rendita euro
235,50; particella corrispondente al Catasto Terreni Comune di EL foglio
63, particella 582 c.da Palmenti Antichi Snc Piano T;
3. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Fabbricati: foglio 63, particella 582, sub. 4, cat. F/5, N. immobili 2, rendita euro 235,50, vani 6; particella corrispondente al Catasto Terreni Comune di EL foglio 63, particella 582 c.da Palmenti Antichi Snc Piano T-1;
4. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Fabbricati: foglio 64, particella 144, sub. 3, cat. C/6, classe 4, consistenza 174 mq., rendita euro
377,43; particella corrispondente al Catasto Terreni Comune di EL foglio
63, particella 144 c.da Ponte Gaetaniello snc;
5. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Fabbricati: foglio 63, particella 582, sub. 2, cat. C/6, classe 3, consistenza 36 mq., rendita euro
65,07; particella corrispondente al Catasto Terreni Comune di EL foglio
63, particella 582 c.da Palmenti Antichi Snc Piano T;
6. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Terreni: foglio 22, particella 127, seminativo di classe 3, superficie 9.204 mq., rendita domenicale euro 28,52, rendita agrario euro 23,67;
7. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Terreni: foglio 63, particella 647, seminativo classe 3, superficie 15 mq., rendita dominicale euro
0,05, rendita agrario euro 0,04;
8. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Terreni: foglio 64, particella 143, partita 46364, seminativo calsse 3, superficie 1.277 mq., rendita dominicale euro 3,96, rendita agrario euro 3,30;
3 R.G. N. 2574/2023
9. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Terreni: foglio 64, particella 581, seminativo classe 3, superficie 1.604 mq., rendita dominicale euro 4,97, rendita agrario euro 4,14;
-i ricorrenti si impegnano a formalizzare la cessione con atto pubblico avanti al notaio che verrà scelto di comune accordo successivamente. Il tutto avverrà entro il termine di dodici mesi dal deposito e pubblicazione della sentenza di separazione e divorzio e tutte le spese inerenti al trasferimento, notarili, registrazione e accessorie saranno assunte dalla SI.ra ». Controparte_1
II Trasmessi gli atti al P.M., le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza, ribadendo la volontà di ottenere quanto domandato alle condizioni di cui al ricorso, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte. Sicché, esaminate le condizioni di separazione consensuale e divorzio convenute dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in EL (PZ) il 15.8.1985, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 77, P. II, S. A, dell'anno 1985, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
IV Con sentenza parziale n. 1565/2023 del 28.11.2023 è stata pronunciata la separazione personale delle parti in causa, disponendo che il rapporto di separazione personale fosse regolato come da condizioni concordate dai coniugi, e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
IV All'udienza del 23.10.2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazioni sottoscritte di conferma di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni convenute, già sopra riportate, nonché la sentenza di separazione personale n. 1565/2023 munita dell'attestazione di
4 R.G. N. 2574/2023
passaggio in giudicato. Sicché, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
V Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla Legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico.
Pertanto, si ritiene che sussistono i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia alle condizioni divorzili convenute fra le parti in causa come sopra trascritte.
5 R.G. N. 2574/2023
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della
Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2574 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del
[...] Controparte_1
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in EL (PZ) il 15.8.1985 da (C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) il 12.1.1961, e (C.F.: , Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 77, Parte II, Serie A, Anno 1985;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di conSIlio del 6.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2574/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 23.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.1.1961 e ivi residente alla contrada Ponte Gaetaniello s.n.c., cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA GIUSEPPINA PALMIER (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in EL C.F._2
(PZ) alla via Cavour n. 9, presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
6.8.1966 e ivi residente alla contrada Ponte Gaetaniello s.n.c., cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GIUSEPPINA PALMIER (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in EL C.F._2
1 R.G. N. 2574/2023
(PZ) alla via Cavour n. 9, presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 4.7.2023 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in EL (PZ) il
15.8.1985, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli _1
Per_
ed , tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Persona_2 che l'ultima residenza familiare era stata posta in EL (PZ) alla c.da Ponte
Gaetaniello.
A sostegno della domanda, le parti hanno rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di «incompatibilità di carattere e incomprensioni», sicché era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per l'effetto, le parti hanno domandato di:
«1. dichiarare la separazione personale e il divorzio dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre e/o autorizzare il trasferimento delle proprietà come meglio specificato in premessa con i tempi e le modalità secondo quanto stabilito in premessa;
3. i coniugi danno atto che hanno consensualmente deciso che i beni mobili che arredavano la casa coniugale rimarranno nella stessa ad uso esclusivo della SI.ra
; Controparte_1
4. dichiarano che con il presente accordo di separazione e divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, a eccezione di quanto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro».
In particolare, in ordine al convenuto trasferimento immobiliare (punto 2 delle condizioni di separazione personale e divorzio), le parti hanno concordato che:
2 R.G. N. 2574/2023
«al fine di evitare successivi contenziosi e sciogliere la comunione legale e anche a titolo di contributo di mantenimento alla moglie, il SI. si obbliga Parte_1 sin d'ora a cedere e trasferire il 50% della propria quota delle proprietà relative ai seguenti immobili, tutti in comunione con la SI.ra : Controparte_1
1. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Terreni: foglio 64, particella 144, sub. 2, rendita euro 128,91 cat. C/2, classe 5, consistenza 48 mq.;
2. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Fabbricati: foglio 63, particella 582, sub.1, cat. A/3, classe 5, consistenza 6 vani, rendita euro
235,50; particella corrispondente al Catasto Terreni Comune di EL foglio
63, particella 582 c.da Palmenti Antichi Snc Piano T;
3. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Fabbricati: foglio 63, particella 582, sub. 4, cat. F/5, N. immobili 2, rendita euro 235,50, vani 6; particella corrispondente al Catasto Terreni Comune di EL foglio 63, particella 582 c.da Palmenti Antichi Snc Piano T-1;
4. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Fabbricati: foglio 64, particella 144, sub. 3, cat. C/6, classe 4, consistenza 174 mq., rendita euro
377,43; particella corrispondente al Catasto Terreni Comune di EL foglio
63, particella 144 c.da Ponte Gaetaniello snc;
5. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Fabbricati: foglio 63, particella 582, sub. 2, cat. C/6, classe 3, consistenza 36 mq., rendita euro
65,07; particella corrispondente al Catasto Terreni Comune di EL foglio
63, particella 582 c.da Palmenti Antichi Snc Piano T;
6. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Terreni: foglio 22, particella 127, seminativo di classe 3, superficie 9.204 mq., rendita domenicale euro 28,52, rendita agrario euro 23,67;
7. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Terreni: foglio 63, particella 647, seminativo classe 3, superficie 15 mq., rendita dominicale euro
0,05, rendita agrario euro 0,04;
8. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Terreni: foglio 64, particella 143, partita 46364, seminativo calsse 3, superficie 1.277 mq., rendita dominicale euro 3,96, rendita agrario euro 3,30;
3 R.G. N. 2574/2023
9. immobile sito nel Comune di EL - Catasto dei Terreni: foglio 64, particella 581, seminativo classe 3, superficie 1.604 mq., rendita dominicale euro 4,97, rendita agrario euro 4,14;
-i ricorrenti si impegnano a formalizzare la cessione con atto pubblico avanti al notaio che verrà scelto di comune accordo successivamente. Il tutto avverrà entro il termine di dodici mesi dal deposito e pubblicazione della sentenza di separazione e divorzio e tutte le spese inerenti al trasferimento, notarili, registrazione e accessorie saranno assunte dalla SI.ra ». Controparte_1
II Trasmessi gli atti al P.M., le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza, ribadendo la volontà di ottenere quanto domandato alle condizioni di cui al ricorso, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte. Sicché, esaminate le condizioni di separazione consensuale e divorzio convenute dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in EL (PZ) il 15.8.1985, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 77, P. II, S. A, dell'anno 1985, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
IV Con sentenza parziale n. 1565/2023 del 28.11.2023 è stata pronunciata la separazione personale delle parti in causa, disponendo che il rapporto di separazione personale fosse regolato come da condizioni concordate dai coniugi, e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
IV All'udienza del 23.10.2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazioni sottoscritte di conferma di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni convenute, già sopra riportate, nonché la sentenza di separazione personale n. 1565/2023 munita dell'attestazione di
4 R.G. N. 2574/2023
passaggio in giudicato. Sicché, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
V Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla Legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico.
Pertanto, si ritiene che sussistono i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia alle condizioni divorzili convenute fra le parti in causa come sopra trascritte.
5 R.G. N. 2574/2023
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della
Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2574 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del
[...] Controparte_1
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in EL (PZ) il 15.8.1985 da (C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) il 12.1.1961, e (C.F.: , Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 77, Parte II, Serie A, Anno 1985;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di conSIlio del 6.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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