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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/12/2024, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1020/2024 del RG lav. introdotta da
(P.I. ), con sede in Catanzaro, alla Via Lucrezia della Parte_1 P.IVA_1
Valle n.34 in persona del Direttore Generale Dott. rappresentata e difesa Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Silvana Aloisio (C.F.: ) pec: C.F._1
Elga Francesca Ruberto (C.F. ) pec: Email_1 C.F._2
giusta delibera e procura in calce al presente atto, elettivamente Email_2
domiciliata in Catanzaro alla Via Lucrezia della Valle n.34;
Opponente
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Merco Oliverio ed elettivamente domiciliato presso il CP_1
suo studio sito in Casali del Manco località Pedace, alla via Jotta 12. Pec:
Email_3
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Motivi della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale Parte_1 di Cosenza, in accoglimento del ricorso monitorio, ha ingiunto il pagamento in favore dell'odierno opposto della somma di euro 4.316,22 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per avere l'azienda opponente erogato il TFR soltanto in data 7.10.2022 pur a fronte della cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza in data 30.4.2020.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione stante la sua natura di ente pubblico non economico;
che, per come previsto dalla legge di stabilità 2014, il termine di pagamento del tfr è differito e nel caso di specie trova applicazione il termine di 24 mesi essendosi il lavoratore dimesso;
che, inoltre, l' ha provveduto al pagamento non appena avuta Pt_1
la disponibilità finanziaria per effetto del trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria;
che, pertanto, non spetta all'opposto il rivendicato cumulo e che l' è tenuta in ogni caso al Pt_1
pagamento dei soli interessi legali che spettano a far data dalla maturazione del diritto (1.5.2022) e sino alla data del pagamento (7.10.2022) in misura pari ad euro 132,86 come da conteggi effettuati.
Si premette che risultano pacifiche ovvero documentate le seguenti circostanze di fatto, rilevanti ai fini di causa: il lavoratore, odierno opposto, alle dipendenze di con qualifica di Parte_1
operaio idraulico forestale, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal
30/4/2020; all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il TFR spettante ammontava ad euro
27.463,14 al lordo delle ritenute di legge (pari alla somma netta di euro 24.399,61); il TFR è stato corrisposto in data 7-10-22.
Con il ricorso monitorio il lavoratore ha chiesto ingiunzione di pagamento di somma a titolo di interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto alla data dell'effettivo pagamento.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Va ricordato che la Corte costituzionale con la pronuncia n. 459/2000 - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36 della legge 724/94 nella parte in cui estendeva all'ipotesi dell'inadempimento dei crediti retributivi dei lavoratori subordinati privati la regola della non cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria, già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, così sottraendoli al regime di cui all'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile - ha osservando che le uniche ragioni giustificatrici dell'intervento legislativo risiedevano, "in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica, nella necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica"(cfr. tra le tante, Cass. n. 16889 del 2015 e n. 15272 del 2017, nonché Cass. n. 16284 del 2005; v. anche Cass. 3708 e 4366 del 2009, nonché Cass. n. 4652 del 2011).
Proprio muovendo dalla ratio sottesa a tale pronuncia, la Corte di legittimità ha specificato che l'esclusione dal divieto di cumulo non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici e neppure per i rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze di Ministeri. Per tali categorie di rapporti di lavoro ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica", che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la ratio decidendi prospettata dal Giudice delle leggi con la citata sentenza n. 459/2000.
In tal senso si sono espresse Cass. n. 535 del 2013 e Cass. n. 20765 del 2018, che hanno riguardato i lettori di lingua straniera dell'Università degli Studi, e Cass. n. 17869 del 2014, riguardante il lavoro dei detenuti. In tali casi opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, poiché non ricorre la medesima ratio di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 _ che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina (così, da ultimo,
Cass. 13624/2020).
Con particolare riferimento ai dipendenti privati di enti pubblici non economici, la Corte di legittimità, richiamando la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 459 del 2000, ha affermato che l'art. 22, comma 36, L. 724/94 è da considerarsi costituzionalmente illegittimo laddove estende ai dipendenti privati il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, ritenendolo viceversa legittimo con riferimento ai dipendenti pubblici, ha statuito che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 3 agosto
2005 n. 16284; Cass. 25 febbraio 2011 n. 4652) tale pronuncia identifica la ratio decidendi in ragioni di contenimento della spesa pubblica. Essa pertanto non può trovare applicazione per i dipendenti di enti pubblici non economici per i quali ricorrono le medesime ragioni, ancorchè i rapporti di lavoro risultino privatizzati. Nella specie, in coerenza con le ragioni prospettate dal Giudice delle leggi, non può dunque operare il cumulo di interessi e rivalutazione, pur essendo stato assunto il ricorrente con contratti di lavoro subordinato di diritto privato ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. n. 120 del 1995, convertito nella L. n. 236 dl 1995 (Cass. n. 535/2013). Valga a questo punto rilevare che è indubbia è la natura giuridica di ente pubblico non economico dell' istituita con legge della Regione Calabria n. 25 del 16 maggio 2013 Parte_1 avente ad oggetto l'“Istituzione dell' Pt_1 Controparte_2
- - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della
[...] Parte_1 montagna”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge regionale, È istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria, l' Controparte_3
, denominata ente strumentale della Regione
[...] Pt_1 Parte_1
Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.
Opera, pertanto, il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Inoltre, sostiene l'azienda opponente che i soli interessi legali decorrono al 24^ mese dalla cessazione del rapporto di lavoro;
invero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (tra cui anche gli enti pubblici non economici;
cfr. art. 1 del d.lgs. n.
165/2001) l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro siccome nel caso di specie il rapporto di lavoro è cessato per effetto di dimissioni volontarie.
Peraltro, alla corresponsione l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi, secondo l'ultimo inciso dell'art. 3, comma 2.
Pertanto, stanti le dimissioni con decorrenza dal 30/4/2020, gli interessi legano spettano a decorrere dal
30/7/2022 (24 mesi più tre mesi) e sino al pagamento (7/10/2022). Compete, pertanto, all'opposto la somma pari ad euro 64,90 sulla base del tasso – indicato e non contestato – pari a 1,25 per cento.
A tanto consegue che l'opposizione deve essere accolta e, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, l' deve essere condannata al pagamento della somma di euro 64,90. Parte_1
Le spese di lite sono integralmente compensate stante l'accertata spettanza di somma irrisoria, di gran lunga inferiore a quella domandata.
P.Q.M.
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna l' al pagamento della Parte_1
somma di euro 64,90 a titolo di interessi legali per il periodo indicato in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1020/2024 del RG lav. introdotta da
(P.I. ), con sede in Catanzaro, alla Via Lucrezia della Parte_1 P.IVA_1
Valle n.34 in persona del Direttore Generale Dott. rappresentata e difesa Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Silvana Aloisio (C.F.: ) pec: C.F._1
Elga Francesca Ruberto (C.F. ) pec: Email_1 C.F._2
giusta delibera e procura in calce al presente atto, elettivamente Email_2
domiciliata in Catanzaro alla Via Lucrezia della Valle n.34;
Opponente
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Merco Oliverio ed elettivamente domiciliato presso il CP_1
suo studio sito in Casali del Manco località Pedace, alla via Jotta 12. Pec:
Email_3
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Motivi della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale Parte_1 di Cosenza, in accoglimento del ricorso monitorio, ha ingiunto il pagamento in favore dell'odierno opposto della somma di euro 4.316,22 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per avere l'azienda opponente erogato il TFR soltanto in data 7.10.2022 pur a fronte della cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza in data 30.4.2020.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione stante la sua natura di ente pubblico non economico;
che, per come previsto dalla legge di stabilità 2014, il termine di pagamento del tfr è differito e nel caso di specie trova applicazione il termine di 24 mesi essendosi il lavoratore dimesso;
che, inoltre, l' ha provveduto al pagamento non appena avuta Pt_1
la disponibilità finanziaria per effetto del trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria;
che, pertanto, non spetta all'opposto il rivendicato cumulo e che l' è tenuta in ogni caso al Pt_1
pagamento dei soli interessi legali che spettano a far data dalla maturazione del diritto (1.5.2022) e sino alla data del pagamento (7.10.2022) in misura pari ad euro 132,86 come da conteggi effettuati.
Si premette che risultano pacifiche ovvero documentate le seguenti circostanze di fatto, rilevanti ai fini di causa: il lavoratore, odierno opposto, alle dipendenze di con qualifica di Parte_1
operaio idraulico forestale, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal
30/4/2020; all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il TFR spettante ammontava ad euro
27.463,14 al lordo delle ritenute di legge (pari alla somma netta di euro 24.399,61); il TFR è stato corrisposto in data 7-10-22.
Con il ricorso monitorio il lavoratore ha chiesto ingiunzione di pagamento di somma a titolo di interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto alla data dell'effettivo pagamento.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Va ricordato che la Corte costituzionale con la pronuncia n. 459/2000 - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36 della legge 724/94 nella parte in cui estendeva all'ipotesi dell'inadempimento dei crediti retributivi dei lavoratori subordinati privati la regola della non cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria, già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, così sottraendoli al regime di cui all'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile - ha osservando che le uniche ragioni giustificatrici dell'intervento legislativo risiedevano, "in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica, nella necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica"(cfr. tra le tante, Cass. n. 16889 del 2015 e n. 15272 del 2017, nonché Cass. n. 16284 del 2005; v. anche Cass. 3708 e 4366 del 2009, nonché Cass. n. 4652 del 2011).
Proprio muovendo dalla ratio sottesa a tale pronuncia, la Corte di legittimità ha specificato che l'esclusione dal divieto di cumulo non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici e neppure per i rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze di Ministeri. Per tali categorie di rapporti di lavoro ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica", che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la ratio decidendi prospettata dal Giudice delle leggi con la citata sentenza n. 459/2000.
In tal senso si sono espresse Cass. n. 535 del 2013 e Cass. n. 20765 del 2018, che hanno riguardato i lettori di lingua straniera dell'Università degli Studi, e Cass. n. 17869 del 2014, riguardante il lavoro dei detenuti. In tali casi opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, poiché non ricorre la medesima ratio di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 _ che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina (così, da ultimo,
Cass. 13624/2020).
Con particolare riferimento ai dipendenti privati di enti pubblici non economici, la Corte di legittimità, richiamando la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 459 del 2000, ha affermato che l'art. 22, comma 36, L. 724/94 è da considerarsi costituzionalmente illegittimo laddove estende ai dipendenti privati il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, ritenendolo viceversa legittimo con riferimento ai dipendenti pubblici, ha statuito che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 3 agosto
2005 n. 16284; Cass. 25 febbraio 2011 n. 4652) tale pronuncia identifica la ratio decidendi in ragioni di contenimento della spesa pubblica. Essa pertanto non può trovare applicazione per i dipendenti di enti pubblici non economici per i quali ricorrono le medesime ragioni, ancorchè i rapporti di lavoro risultino privatizzati. Nella specie, in coerenza con le ragioni prospettate dal Giudice delle leggi, non può dunque operare il cumulo di interessi e rivalutazione, pur essendo stato assunto il ricorrente con contratti di lavoro subordinato di diritto privato ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. n. 120 del 1995, convertito nella L. n. 236 dl 1995 (Cass. n. 535/2013). Valga a questo punto rilevare che è indubbia è la natura giuridica di ente pubblico non economico dell' istituita con legge della Regione Calabria n. 25 del 16 maggio 2013 Parte_1 avente ad oggetto l'“Istituzione dell' Pt_1 Controparte_2
- - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della
[...] Parte_1 montagna”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge regionale, È istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria, l' Controparte_3
, denominata ente strumentale della Regione
[...] Pt_1 Parte_1
Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.
Opera, pertanto, il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Inoltre, sostiene l'azienda opponente che i soli interessi legali decorrono al 24^ mese dalla cessazione del rapporto di lavoro;
invero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (tra cui anche gli enti pubblici non economici;
cfr. art. 1 del d.lgs. n.
165/2001) l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro siccome nel caso di specie il rapporto di lavoro è cessato per effetto di dimissioni volontarie.
Peraltro, alla corresponsione l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi, secondo l'ultimo inciso dell'art. 3, comma 2.
Pertanto, stanti le dimissioni con decorrenza dal 30/4/2020, gli interessi legano spettano a decorrere dal
30/7/2022 (24 mesi più tre mesi) e sino al pagamento (7/10/2022). Compete, pertanto, all'opposto la somma pari ad euro 64,90 sulla base del tasso – indicato e non contestato – pari a 1,25 per cento.
A tanto consegue che l'opposizione deve essere accolta e, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, l' deve essere condannata al pagamento della somma di euro 64,90. Parte_1
Le spese di lite sono integralmente compensate stante l'accertata spettanza di somma irrisoria, di gran lunga inferiore a quella domandata.
P.Q.M.
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna l' al pagamento della Parte_1
somma di euro 64,90 a titolo di interessi legali per il periodo indicato in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti