Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 23/05/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG VG 240/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
DECRETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice
Nel procedimento proposto da:
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._1
Tortolì, Via De Gasperi n. 10/A, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei, rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi
Cardia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tortolì, in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
c.f. , nato a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._2
Tortolì alla Via Marconi 17/a; convenuto-contumace acquisito il parere del PM;
sentita la relazione;
OSSERVA
Con sentenza n. 311/2014 emessa in data 4 giugno 2014 (R.G. 241/2014) il Tribunale di
Lanusei aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e disposto che l'allora minore - nato il [...] - rimanesse affidato ad entrambi i genitori con Per_1 convivenza prevalente presso la madre;
aveva posto a carico di l'obbligo di versare CP_2
mensilmente la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento del minore ed ulteriori euro
economicamente non indipendente.
A seguito di ricorso presentato dal padre , il Tribunale, con decreto del 5 giugno 2020, CP_2
preso atto del trasferimento di presso la casa del padre, aveva posto a carico della Per_1 madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 150,00 CP_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da versarsi al padre. L'obbligo del mantenimento in favore della figlia era stato definitivamente revocato. Per_2
ha oggi proposto ricorso deducendo che – ormai maggiorenne – è CP_1 Per_1
Per_ tornato a vivere stabilmente con lei, che se ne occupa in via esclusiva;
anche la LL , senza stabile occupazione, vivrebbe con la madre. Ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento di posto a suo carico;
contributo da porre nuovamente a carico del Per_1
padre . Non ha posto alcuna domanda rispetto al mantenimento della figlia. CP_2
Ha altresì domandato la conferma dell'affidamento di ad entrambi i genitori con Per_1
assegnazione in suo favore della casa coniugale.
, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_2
Con provvedimento provvisorio del 9 maggio 2023 il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente relativa alla revoca dell'assegno di mantenimento.
***
Sull'affidamento di e sul diritto di visita del padre. Per_1 ha chiesto l'affidamento di ad entrambi i genitori con diritto del padre CP_1 Per_1
di poterlo vedere compatibilmente con gli impegni del figlio.
Il raggiungimento della maggiore età da parte di esclude la necessità di disporre Per_1 sull'affidamento e sul diritto di visita del padre.
Sull'assegno di mantenimento in favore di . Per_1
ha chiesto che, previo accertamento della stabile convivenza di con la CP_1 Per_1 madre, venisse revocato l'assegno di mantenimento da lei versato per a mani del Per_1
padre e, viceversa, fosse disposto detto mantenimento a carico di . CP_2
Ha chiesto che venissero versati in suo favore gli arretrati delle somme dovute a titolo di mantenimento (sino al febbraio 2025) e le successive somme a mani del figlio stesso. Per_ All'udienza del 2 aprile 2025, sentita la LL , è emerso che da circa un mese Per_1
ha lasciato la casa materna, dove era tornato da tempo, per andare a vivere da solo e, tuttavia,
è stata confermata la mancata indipendenza economica dello stesso, lavorando solo saltuariamente.
Per costante giurisprudenza, l'obbligazione di mantenimento da parte del genitore non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio né si determina in automatico con lo svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, attività che deve avere il carattere della stabilità per garantire una certa autonomia economica.
La Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita”
(Cass. civ., 8.08.2013, n. 18974). Nel caso di specie ha solo 20 anni, è quindi Per_1
ragionevole ritenere che non abbia ancora acquisito stabilità ed indipendenza economica.
La cessazione della coabitazione con il genitore affidatario comporta però il venir meno della legittimazione del genitore ad ottenere iure proprio il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio medesimo (Cass. civ., sez. I, 27.05.2005, n. 11320) ma non necessariamente ed automaticamente la sussistenza di uno stato di indipendenza ed autosufficienza economica del figlio.
Con decreto provvisorio del 9 maggio 2023 il Tribunale ha già disposto la revoca provvisoria del contributo al mantenimento a carico della ponendolo a carico del padre CP_1 CP_2
nella misura di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale ritiene di confermare i provvedimenti provvisori già adottati atteso che dalle dichiarazioni della LL maggiore di , , è emerso che, sebbene il fratello Per_1 Persona_4
abbia lasciato la casa materna da 1 mese, lo stesso è privo di stabile occupazione e non ancora economicamente autosufficiente. La madre provvede ancora ai suoi bisogni (“ Per_1
sino a poco tempo fa, un mese e mezzo fa, era collocato da mia mamma […] Adesso ha deciso di andare a vivere da solo […] Ha affittato un appartamento. Non ha un lavoro fisso, lo aiuta mamma. […] Sta lavorando con mio zio nell'edilizia. Fino ad un mese e mezzo fa ha vissuto con mia madre e se ne è occupata mia madre delle spese che lo riguardavano”, dichiarazioni rese all'udienza del 2 aprile 2025). La teste ha confermato il disinteresse del padre alle spese di mantenimento di (“Mio padre che io sappia non sta Per_1 contribuendo”, dichiarazioni rese all' udienza del 2.04.2025)
Questo Tribunale non ha ragioni per dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dalla teste, tanto più a fronte della contumacia del convenuto, che ben avrebbe potuto costituirsi in giudizio opponendo fatti diversi e contrari.
Per quanto sopra, il Tribunale pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_2
mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici Istat. Nulla si dispone sulle spese straordinarie considerando la maggiore età di e, comunque, l'approssimarsi di questo alla indipendenza Per_1
economica.
Il mantenimento deve essere versato a mani di , in quanto non più convivente con la Per_1
madre.
Considerato che è stato a carico della madre sino al febbraio 2025, il Tribunale Per_1
dispone che a far data dal provvedimento del 9 maggio 2023 e sino a febbraio 2025 il mantenimento per il figlio (euro 300,00) sia versato in favore di Non Per_1 CP_1
essendo certa la data in cui è tornato ad abitare con la madre, si fissa la decorrenza del Per_1
mantenimento dalla data del provvedimento presidenziale provvisorio.
Sull'assegnazione della casa coniugale. ha chiesto che venisse confermata l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, in CP_1
Tortolì in via De Gasperi n. 10/A.
Con decreto 365/2020 del 5 giugno 2020 (RG 232/2019 vg) – nel procedimento instaurato da per la revisione delle condizioni di divorzio - rigettando la richiesta del padre di CP_2 assegnazione della casa coniugale, il Tribunale così motivava “Il ragazzo [ ] ha poi, Per_1
oggi, un punto di riferimento importante nella casa coniugale in relazione al rapporto con la madre che egli vede con frequenza e continuità proprio presso quella che fu la casa coniugale.
La revoca della assegnazione di detta abitazione alla madre e l'assegnazione al padre determinerebbe uno squilibrio pregiudizievole per il ragazzo che non avrebbe più un punto di riferimento familiare in cui vedere e stare con la madre, oltre che con la LL più grande, tornata dalla Germania per motivi di salute.”
Questo Collegio, sul punto, ritiene che non siano intervenute condizioni atte a modificare le esigenze poste alla base della suddetta decisione.
Sebbene il ragazzo non conviva più con la madre, si può ragionevolmente ritenere che nella Per_ casa coniugale - che ospita anche - si sia consolidato il punto di riferimento del nucleo familiare (inteso anche come rapporto tra fratelli) che peraltro, in questo momento, pur considerando l'età dei figli già tutti maggiorenni, pare comunque contare unicamente sulla figura materna (“con me vive anche la nostra prima figlia, , che è tornata dalla Per_3
Germania oltre tre anni fa vive con me stabilmente e non riesce a lavorare per motivi di salute.” - dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 26 ottobre 2022).
Si deve pertanto confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore di CP_1
Sulle spese di causa.
Le spese di causa sono poste a carico di parte soccombente atteso che sono state CP_2
accolte tutte le domande di parte ricorrente.
Le spese si liquidano ai sensi del DM 147/2022 con riferimento alle cause di valore indeterminato (complessità bassa), cause in materia di volontaria giurisdizione, valore del tariffario medio.
Si dispone il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al PSS (nella misura dimidiata ex art. 130 TU Spese Giustizia).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così provvede:
- revoca il contributo al mantenimento di posto a carico di con Per_1 CP_1
decreto del Tribunale di Lanusei in data 5 giugno 2020 (RG 232/2019);
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_2 Per_1
nella misura di euro 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e da versarsi a mani di entro il giorno 5 di ogni Persona_5
mese;
- condanna alla corresponsione degli arretrati dovuti a titolo di mantenimento CP_2 del figlio a decorrere dal provvedimento provvisorio emesso dall'intestato Tribunale Per_1
in data 9 maggio 2023 e sino al febbraio 2025; arretrati da corrispondere a CP_1
- conferma l'assegnazione della casa coniugale a favore di CP_1
- condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida CP_2
nella misura di euro 1.118,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili