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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO EN
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione a pronunciato la seguente decreto ingiuntivo
EN
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4649/24 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 Registro Generale
ter cpc nel termine del giorno 18.02.2025, avente ad oggetto: N. 4649/24
“Opposizione a decreto ingiuntivo”; e vertente
tra
[...]
Parte_1
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e
[...]
difesa dagli avv.ti F. Amato e S. Crocamo del Foro di Salerno in REPERTORIO
virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata N. _______________
n. 014/2025 R.B. Prev. presso lo studio del difensore in Sicignano degli Alburni, Via
Roma, n. 19;
Discusso nel termine
Opponente del 18.02.2025 con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
Parte_2
[...]
[...]
Deposito minuta dall'avv. S. Crisci in virtù di mandato allegato alla memoria di
_________________ costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via G. da Ravenna, n. 22;
Opposta Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4649/24 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Parte_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 18.02.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 05.08.2024, n. 566/24 D.I., notificato in data 05.08.2024, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva alla società di pagare in favore della Parte_1 Pt_2
la somma di euro 47.905,63, con la condanna alle spese del
[...]
procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 13.09.2024, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 566/24; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 18.02.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 566/24 D.I., emesso in data
05.08.2024, proposta dalla società è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Giudizio n. 4649/24 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Parte_2 Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, per quanto riguarda il caso sottoposto al vaglio del
Tribunale, innanzitutto va disattesa l'eccezione sollevata dalle parti circa la nullità del ricorso monitorio e del ricorso in opposizione.
Invero, entrambi i ricorsi proposti contengono tutti gli elementi richiesti dall'art. 164 cpc, nonché riportano la chiara indicazione del petitum e della causa petendi.
Per quanto attiene al merito della controversia, la domanda proposta dalla già nella fase monitoria, risulta ampiamente Parte_2
documentata e provata, mediante l'allegazione dell'attestazione del credito e le denunce mensili;
e nel presente giudizio di opposizione mediante il deposito dei predetti documenti, i solleciti di pagamento, le
Giudizio n. 4649/24 c/o pag. 3 Parte_3 Parte_2 denunce mensili inviate dalla società alla con attestazione di Pt_2
conformità, e la richiesta della società di rateizzazione del debito (cfr. all. nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del fascicolo telematico della opposta). Pt_2
Di conseguenza, appaiono palesemente infondate e pretestuose le doglianze sollevate dall'opponente società in merito alla mancanza della prova del credito azionato dalla e all'omessa quantificazione della Pt_2
somma azionato, dal momento che la prova del credito e la quantificazione dello stesso si desumono direttamente dalle denunce mensili inviate dalla stessa società opponente: peraltro, quest'ultima non ha nemmeno proposto un alternativo conteggio delle somme dovute, essendosi limitata ad una generica contestazione sul quantum.
Infine, le circostanze sopra evidenziate rendono giustizia anche dell'ulteriore doglianza mossa dall'opponente, relativa alla mancata adesione della società allo Statuto e al Regolamento della orbene, Pt_2
a parte tutta la normativa in materia che vincola le imprese edili alla disciplina vigente circa l'obbligo di iscrizione alla la Pt_2
presentazione delle denunce e i relativi pagamenti, la doglianza in oggetto è clamorosamente smentita dallo stesso comportamento concludente posto in essere dalla società opponente, la quale non solo ha presentato regolarmente le denunce mensili (dalle quali la ha Pt_2
desunto il credito azionato e il suo importo), ma ha anche formulato la domanda di rateizzazione del debito maturato, al fine di ottenere il rilascio del Durc (cfr. all. n. 2 del fascicolo telematico di parte opposta).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta palesemente infondata e, quindi, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell'opponente al rimborso delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposto, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014.
Giudizio n. 4649/24 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
566/24 D.I., emesso in data 05.08.2024, notificato in data 05.08.2024, proposta con ricorso depositato in data 13.09.2024 e ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 566/24 D.I., che dichiara esecutivo;
2) Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposta
Cassa delle spese del presente giudizio di opposizione, che vengono liquidate in euro 7.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 18.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4649/24 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 Parte_2