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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15841/2024 promossa da: nata a [...], il [...], residente in [...]di Savena Parte_1
(BO) in via J. F. Kennedy n. 29/A
e nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Michele Angelo Lupoi (C.F.:
) e (C.F.: ) in Bologna, via Altabella 15, C.F._1 Parte_3 C.F._2 che li rappresentano e li difendono
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 17/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con il ricorso introduttivo depositato in data Parte_1 Parte_2
13/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 21/10/2015
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 3967/2015 del Tribunale di Bologna e pubblicato il 06/11/2015;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Ferrara (FE), il 26/08/1968 e nato a [...] il [...], celebrato il Parte_2
28/06/1997 a BOLOGNA (BO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA
(BO)al N. 333 parte 2 serie A - anno 1997;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che il signor versi alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo nel mantenimento della figlia, l'importo di euro 608,28, soggetto ad annuale rivalutazione annuale secondo i parametri ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) dispone che il sig. versi alla sig.ra con decorrenza a partire dalla data di Parte_2 Parte_1 emissione della sentenza, un assegno divorzile dell'importo di euro 100,00, con rivalutazione annuale
ISTAT;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 2 di 3 6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo
1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_2.4.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15841/2024 promossa da: nata a [...], il [...], residente in [...]di Savena Parte_1
(BO) in via J. F. Kennedy n. 29/A
e nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Michele Angelo Lupoi (C.F.:
) e (C.F.: ) in Bologna, via Altabella 15, C.F._1 Parte_3 C.F._2 che li rappresentano e li difendono
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 17/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con il ricorso introduttivo depositato in data Parte_1 Parte_2
13/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 21/10/2015
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 3967/2015 del Tribunale di Bologna e pubblicato il 06/11/2015;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Ferrara (FE), il 26/08/1968 e nato a [...] il [...], celebrato il Parte_2
28/06/1997 a BOLOGNA (BO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA
(BO)al N. 333 parte 2 serie A - anno 1997;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che il signor versi alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo nel mantenimento della figlia, l'importo di euro 608,28, soggetto ad annuale rivalutazione annuale secondo i parametri ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) dispone che il sig. versi alla sig.ra con decorrenza a partire dalla data di Parte_2 Parte_1 emissione della sentenza, un assegno divorzile dell'importo di euro 100,00, con rivalutazione annuale
ISTAT;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 2 di 3 6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo
1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_2.4.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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