CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Num. R.G. – 1493\2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliera
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio di riassunzione come in atti proposto da:
, Parte_1 che si difende in proprio e con gli Avv. Gaia Caroti e Giuseppe
Tamberi, di Grosseto,
- attore in riassunzione (appellante) – nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Fe Lucia Bora dell'Avvocatura Regionale,
- parte convenuta (anche in appello) – avente ad oggetto: riassunzione giudizio di appello avverso
Sentenza n. 275/2012, emessa dal Tribunale di Firenze;
in materia di opposizione a precetto e all'esecuzione.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “Voglia la Corte adita rigettare l'opposizione della perché infondata, con il favore delle spese e Controparte_1
1 dei compensi difensivi di tutti i gradi (anche di legittimità) e di tutte le fasi (anche della presente rescissoria), maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, della Cassa
Avvocati e dell'IVA.”
Per la convenuta: “Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia respingere le domande formulate da controparte, confermando la sentenza impugnata, anche con diversa motivazione, ed in ogni caso confermare l'accoglimento dell'opposizione di Controparte_1 per le motivazioni illustrate e dichiarare che la stessa nulla CP_1 deve al ricorrente Avv. in relazione alla presente Parte_1 controversia. Con compensazione di spese legali per tutti i gradi e le fasi del giudizio.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Il presente giudizio origina dall'opposizione ex art. 615 c.p.c., primo comma, proposta al Tribunale di Firenze da parte della avverso il precetto notificato dall' Avv. Controparte_1 [...]
Pt_1
Il professionista aveva intimato il pagamento della somma di
€ 73.797,24, in forza della sentenza n. 1703 del 25 ottobre 2006 emessa da parte della Corte di Appello di Firenze che aveva pronunciato la distrazione in suo favore delle spese di causa all'esito di un giudizio riguardante una domanda di condanna a carico della Gestione Liquidatoria svoltosi Parte_2 davanti al Tribunale di Siena e deciso con la sentenza n. 42 del
24 giugno 2003.
La aveva contestato il precetto , invocando l'art. 2 CP_1 della propria legge regionale n. 75 del 1997, in base al quale i debiti delle soppresse graverebbero unicamente sulle Pt_2 dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali e sostenendo quindi che nessuna esecuzione poteva essere proposta nei suoi confronti, potendo il creditore agire
2 esclusivamente contro i fondi aventi la suddetta specifica destinazione e comunque rivolgendo le sue pretese unicamente nei confronti del soggetto individuato dai titoli, cioè verso la
Gestione Liquidatoria e non contro essa Parte_3
. CP_1
Il si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto Pt_1 dell'opposizione, evidenziando che il quadro normativo nazionale di riferimento (art. 3 del d.lgs 502/1992; art. 6 della L. 724/1994 ed art. 2 L. 549/1995) individuava nella il soggetto CP_1 giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali .
Il convenuto opposto aveva altresì evidenziato che nella fattispecie doveva ritenersi applicabile l'art. 111 c.p.c., essendosi verificata una successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse con CP_2 conseguente opponibilità della sentenza pronunciata tra le parti originarie anche al successore a titolo particolare.
Il Tribunale di Firenze, all'esito del primo grado del giudizio, aveva accolto l'opposizione, affermando - con la sentenza num.
275/2012 – che la condanna pronunciata nei confronti della Parte_ Gestione Liquidatoria non poteva essere azionata direttamente contro la Regione, soggetto non contemplato nel titolo esecutivo, stante il disposto di cui all'art. 2 della legge regionale 75/1997, in base al quale il creditore poteva agire unicamente contro i fondi aventi specifica destinazione allo scopo, Parte_ risultanti presso la tesoreria della
L'Avv. aveva quindi impugnato la predetta decisione Pt_1 sostenendo che fosse errata e ribadendo che la sentenza condanna di cui al precetto fosse comunque “opponibile” alla ancorché ivi non menzionata, in quanto Controparte_1 succeduta ex lege alla e che l'art. 2 della legge Parte_4 regionale della n. 75/1997 “doveva essere posto in CP_1 relazione con la normativa statale, che ha individuato nella 3 regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente
a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali, come stabilito dalle Sezioni Unite di codesta Corte con la pronuncia n. 1237/2001 (altrimenti, se diversamente interpretato, il disposto di cui al predetto articolo avrebbe dovuto ritenersi incostituzionale, come segnalato in primo grado). ”
La , costituitasi in giudizio , aveva resistito Controparte_1 all'appello proposto e questa Corte (in diversa composizione) aveva poi deciso il giudizio di secondo grado emettendo la sentenza num. 106/2019 con la quale respingeva l'appello sulla base della considerazione secondo la quale la condanna Parte_ pronunciata a carico della Gestione Liquidatoria non aveva effetti verso la , soggetto diverso e distinto . CP_1
Segnatamente la Corte aveva ritenuto sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22282/2010;
Cass. Sez. unite n. 23022/2005), che le Gestioni Liquidatorie fossero soggetti giuridici distinti e non organi della , come CP_1 ritenuto dall'appellante.
E pertanto, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di
Siena all'esito di un giudizio a cognizione piena, nei confronti della liquidatoria , avente piena CP_3 Controparte_4 autonomia legale e processuale rispetto alla , CP_1 nell'insussistenza di un rapporto di tipo successorio che potesse legittimare l'applicazione dell' art. 477 c.p.c., non poteva destinare effetti anche nei confronti della , Controparte_1 soggetto diverso.
Seguiva il ricorso in sede di legittimità come in atti proposto dal che lamentava la violazione e falsa applicazione Pt_1 dell'art. 111 c.p.c., nonché della disciplina relativa alla Parte_ soppressione delle “vecchie” e segnatamente del D.Lgs.
502/1992, dell'art. 6, comma 1, della legge 724/1994 e dell'art. 2, comma 14, della legge 549/1995 ed altresì dell'art. 2 della legge n. 75/1997. Controparte_1
4 Il ricorrente aveva dedotto che doveva ritenersi che alle Parte_ soppresse fossero succedute le Regioni, obbligate a rispondere dei debiti ancorché accertati nei confronti delle gestioni liquidatorie e quindi soggetti nei confronti dei quali poteva essere azionata una pretesa creditoria in via esecutiva.
La aveva anche resistito al ricorso e la S.C., Controparte_1 con la sentenza n. 18976/22 , ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. cassando la sentenza impugnata e rimettendo Pt_1 le parti davanti a questa Corte per il giudizio di riassunzione e la regolamentazione delle spese del grado di legittimità .
Nella sentenza la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: “in ordine ai rapporti obbligatori facenti capo alle disciolte
Unità Sanitarie Locali, l'attribuzione della legittimazione sostanziale e processuale, oltre che alle Regioni (soggetti giuridici obbligati ad assumere integralmente a proprio caric o i relativi debiti, mediante successione a titolo particolare in tali situazioni giuridiche), anche, in via concorrente, alle Gestioni Liquidatorie
(l'istituzione delle quali risponde alla necessità, di carattere amministrativo-contabile, di tenere distinta la pregressa situazione debitoria degli enti disciolti dalle obbligazioni contratte nello svolgimento dell'attività imputabile alle nuove Aziende
Sanitarie Locali), trova fondamento nella speciale e istituzionale unicità del centro di interessi (sia pure ad articolazione soggettiva differenziata) realizzatasi mediante conferimento, alle Gestioni
Liquidatorie, di un mandato ex lege avente ad oggetto il compimento, sia pure in nome proprio, in via esclusiva di una attività giuridica oggettivamente circoscr itta alla liquidazione dei predetti rapporti obbligatori e funzionalmente servente rispetto alle finalità e agli interessi della;
la peculiarità di tale CP_1 rapporto sostanziale implica, sotto il profilo processuale, che, allorché, nelle controversie concernenti i debiti e i crediti delle Parte_ soppresse non partecipi al processo la ma stia in CP_1 giudizio la sola Gestione Liquidatoria, essa agisce (o resiste), oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, anche
5 quale sostituto processuale della , nell'esercizio della CP_1 legittimazione straordinaria a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., sicché il titolo esecutivo ottenuto contro la Gestione Liquidatoria in relazione ad Parte_ una obbligazione facente capo ad una disciolta può essere azionato anche contro la , non sulla base di una CP_1 estensione soggettiva ultra partes della sua efficacia, ma in ragione dell'effetto diretto, in capo al soggetto processualmente sostituito, della condanna emessa in confronto del sostituto”.
L''Avv. ha quindi riassunto ritualmente il giudizio Pt_1 convenendo davanti a questa Corte la e Controparte_1 chiedendo che l'opposizione a precetto originariamente proposta dalla fosse respint a, con il favore delle spese e Controparte_1 dei compensi difensivi.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito Controparte_1 alla domanda affermando che i principi di diritto affermati dalla
Corte di Cassazione nella sentenza num. 18976 \22 non potessero applicarsi al caso in esame.
La Corte, all'udienza del 7 maggio 2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La domanda dell'Avv. merita accoglimento ed è quindi Pt_1 fondato l'appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze che aveva accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla . Controparte_1
Va premesso e ricordato come il presente giudizio di riassunzione si presenti come giudizio “c.d. chiuso” nel senso che la decisione deve uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma
1, al principio di diritto enunciato nella pronuncia della
6 Cassazione, senza alcuna possibilità di diverse valutazioni dei fatti acquisiti al processo, dell'enunciato reso nella decisione della S.C. e dei necessari presupposti.
Il principio stabilito dalla S.C. nella sentenza che ha dato origine al presente giudizio di rinvio è, ad avviso della Corte, inequivocabile.
Del tutto infondate le tesi sostenute dalla Controparte_1 secondo le quali “l'oggetto della sentenza messa in esecuzione” dal professionista non sarebbe costituita “da un'obbligazione Parte_ facente capo alla disciolta ma da una obbligazione propria della Gestione liquidatoria” inerente le spese legali che derivavano “esclusivamente” dalla sua rivestita posizione di parte processuale.
La non era stata parte di quel giudizio Controparte_1 all'esito del quale erano state liquidate le spese processuali di cui al precetto opposto, talché gli unici effetti della menzionata sentenza di condanna che potevano derivarle, erano solo quelli relativi al “contenuto di merito della decisione (la condanna al Parte_ risarcimento danni causati da condotte imputabili all' ex ”.
Ad avviso della Corte la deve rispondere anche delle CP_1 spese processuali (oggetto della disposta distrazione in favore dell'Avv. , trattandosi di rapporto obbligatorio che è Pt_1 inscindibilmente legato all'obbligazione principale derivante dalla sentenza.
Deve infatti ritenersi che la Cassazione abbia chiaramente argomentato in merito formulando le seguenti considerazioni:
A pagg. 10/11 - “il fondamento sostanziale dell'attribuzione, alle Gestioni Liquidatorie medesime, di una legittimazione concorrente rispetto a quella delle Regioni, può qui ricondursi - sotto il profilo squisitamente civilistico - ad un mandato ex lege, per effetto del quale, da un lato, il commissario liquidatore ,
7 organo operativo della Gestione, viene investito di un'attività giuridica (inerente alla riscossione dei residui crediti, al pagamento dei residui debiti e, in genere, alla complessiva ricognizione e amministrazione dei rapporti giuridici patrimoniali facenti capo alle soppresse Unità Sanitarie) da compiersi nel nome della Gestione Liquidatoria ma per conto della (in CP_1 tal senso, Cass., Sez. U, 20/06/2012, n. 10135, cit.); dall'altro lato, viene istituito tra i due legittimati (la Gestione Liquidatoria
e la ), un unico centro di interessi e (conseguentemente) CP_1 di imputazione giuridica degli effetti degli atti compiuti, che ne supera la formale distinzione soggettiva.”
A pagg. 13\14: “il titolo formalmente ottenuto nei confronti della Gestione Liquidatoria in relazione ad una obbligazione Parte_ facente capo ad una disciolta si dirige immediatamente , ancorché implicitamente e salvo un contrario giudicato esplicito
(che, ad ogni buon conto, qui non risulta ), anche nei confronti della , a cui, in virtù del peculiare regime normativo della CP_1 condannata, viene imputata l'attività processuale svolta e subìta dalla Gestione Liquidatoria quale sostituto processuale, sul presupposto sostanziale della speciale unicità del centro di interessi istituzionalmente configurato dal legislatore nell'ambito della disciplina relativa alla costituzione delle nuove Aziende
Sanitarie Locali;
il creditore, pertanto, è legittimato ad agire in executivis contro la medesima, cui può essere CP_1 ritualmente notificato il precetto, sulla base di una piena efficacia diretta del titolo esecutivo”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla , l a CP_1
Cassazione, nella sentenza n. 18976\22, ha deciso proprio sull'oggetto della causa con riguardo alla pretesa di cui al precetto opposto (la condanna emessa dal Tribunale di Siena al pagamento delle spese di lite), avendolo chiaramente esplicitato nella premessa in fatto (pag. 2), talché è quantomeno sing olare la tesi che ritiene che il principio sia stato affermato solo con riguardo ad una diversa parte della sentenza del Tribunale di
8 Siena che nemmeno era in discussione.
Il titolo esecutivo nella fattispecie è comunque da ritenersi formato anche dalla statuizione in merito alle spese di giudizio
(oggetto poi della disposta distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario) e la relativa condanna può essere certamente azionata direttamente nei confronti della CP_1 come chiaramente risulta dalla sentenza rescindente – vedi l'incipit della motivazione: “Nel 2010 notificò alla Parte_1
un atto di precetto con cui le intimava il Controparte_1 pagamento della somma di Euro 73.797,24, risultante da un titolo esecutivo (sentenza con cui erano state distratte in suo favore le spese di lite liquidate in una causa risarcitoria per responsabilit à medica vinta da suoi clienti) conseguito contro la Gestione Parte_ Liquidatoria dell' .
Pertanto, in applicazione del principio espresso dalla S.C., il Parte_ rapporto obbligatorio facente capo alla disciolta vede quali legittimati passivi, in via concorrente le Regioni e le Gestioni
Liquidatorie.
Per la peculiarità del rapporto in questione, se alla controversia non abbia partecipato la ma solo la Gestion e CP_1
Liquidatoria, quest'ultima deve ritenersi abbia agito “oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, anche quale sostituto processuale della , nell'esercizio della CP_1 legittimazione straordinaria a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ai sensi dell'art. 81 c.p.c. ”
Il titolo esecutivo di cui qui si discute, ottenuto contro la
Gestione Liquidatoria, in quanto derivante da obbligazione Parte_ facente capo alla poteva ben essere azionato dall'Avv. anche contro la , “non sulla base di una Pt_1 CP_1 estensione soggettiva ultra partes della sua efficacia, ma in ragione dell'effetto diretto, in capo al soggetto processualmente sostituito, della condanna emessa in confronto del sostituto”.
9 Ne consegue che l'appello proposto dall'Avv. contro Pt_1 la sentenza n. 276\2012 del Tribunale di Firenze che aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla , Controparte_1 va accolto con riforma dell'appellata sentenza e reiezione dell'opposizione in parola.
Le spese seguono la soccombenza che è attribuibile, totalmente, alla . Controparte_1
Va precisato che la riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Per le questioni oggettivamente controvertibili che riguardavano il quadro normativo in cui si collocava la fattispecie 10 e per la “peculiarità” della questione (riconosciuta dalla stessa
Cassazione), la Corte ritiene che possa disporsi la compensazione di metà della spese di causa.
Per quelle restanti si procede alla liquidazione come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 52.000,00 e 260.000,00 euro, che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza impugnata n. 275\2012 emessa dal Tribunale di Firenze:
- RESPINGE l'opposizione a precetto come in atti proposta dalla . Controparte_1
- CONDANNA la a rimborsare all'Avv. Controparte_1 [...]
metà delle spese del giudizio di appello, fazione che Pt_1 liquida in complessivi:
quanto al primo grado: Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto al grado d appello: Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP (se dovuti);
quanto al grado di legittimità: Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP (se dovuti).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
1.10.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
11 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliera
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio di riassunzione come in atti proposto da:
, Parte_1 che si difende in proprio e con gli Avv. Gaia Caroti e Giuseppe
Tamberi, di Grosseto,
- attore in riassunzione (appellante) – nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Fe Lucia Bora dell'Avvocatura Regionale,
- parte convenuta (anche in appello) – avente ad oggetto: riassunzione giudizio di appello avverso
Sentenza n. 275/2012, emessa dal Tribunale di Firenze;
in materia di opposizione a precetto e all'esecuzione.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “Voglia la Corte adita rigettare l'opposizione della perché infondata, con il favore delle spese e Controparte_1
1 dei compensi difensivi di tutti i gradi (anche di legittimità) e di tutte le fasi (anche della presente rescissoria), maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, della Cassa
Avvocati e dell'IVA.”
Per la convenuta: “Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia respingere le domande formulate da controparte, confermando la sentenza impugnata, anche con diversa motivazione, ed in ogni caso confermare l'accoglimento dell'opposizione di Controparte_1 per le motivazioni illustrate e dichiarare che la stessa nulla CP_1 deve al ricorrente Avv. in relazione alla presente Parte_1 controversia. Con compensazione di spese legali per tutti i gradi e le fasi del giudizio.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Il presente giudizio origina dall'opposizione ex art. 615 c.p.c., primo comma, proposta al Tribunale di Firenze da parte della avverso il precetto notificato dall' Avv. Controparte_1 [...]
Pt_1
Il professionista aveva intimato il pagamento della somma di
€ 73.797,24, in forza della sentenza n. 1703 del 25 ottobre 2006 emessa da parte della Corte di Appello di Firenze che aveva pronunciato la distrazione in suo favore delle spese di causa all'esito di un giudizio riguardante una domanda di condanna a carico della Gestione Liquidatoria svoltosi Parte_2 davanti al Tribunale di Siena e deciso con la sentenza n. 42 del
24 giugno 2003.
La aveva contestato il precetto , invocando l'art. 2 CP_1 della propria legge regionale n. 75 del 1997, in base al quale i debiti delle soppresse graverebbero unicamente sulle Pt_2 dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali e sostenendo quindi che nessuna esecuzione poteva essere proposta nei suoi confronti, potendo il creditore agire
2 esclusivamente contro i fondi aventi la suddetta specifica destinazione e comunque rivolgendo le sue pretese unicamente nei confronti del soggetto individuato dai titoli, cioè verso la
Gestione Liquidatoria e non contro essa Parte_3
. CP_1
Il si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto Pt_1 dell'opposizione, evidenziando che il quadro normativo nazionale di riferimento (art. 3 del d.lgs 502/1992; art. 6 della L. 724/1994 ed art. 2 L. 549/1995) individuava nella il soggetto CP_1 giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali .
Il convenuto opposto aveva altresì evidenziato che nella fattispecie doveva ritenersi applicabile l'art. 111 c.p.c., essendosi verificata una successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse con CP_2 conseguente opponibilità della sentenza pronunciata tra le parti originarie anche al successore a titolo particolare.
Il Tribunale di Firenze, all'esito del primo grado del giudizio, aveva accolto l'opposizione, affermando - con la sentenza num.
275/2012 – che la condanna pronunciata nei confronti della Parte_ Gestione Liquidatoria non poteva essere azionata direttamente contro la Regione, soggetto non contemplato nel titolo esecutivo, stante il disposto di cui all'art. 2 della legge regionale 75/1997, in base al quale il creditore poteva agire unicamente contro i fondi aventi specifica destinazione allo scopo, Parte_ risultanti presso la tesoreria della
L'Avv. aveva quindi impugnato la predetta decisione Pt_1 sostenendo che fosse errata e ribadendo che la sentenza condanna di cui al precetto fosse comunque “opponibile” alla ancorché ivi non menzionata, in quanto Controparte_1 succeduta ex lege alla e che l'art. 2 della legge Parte_4 regionale della n. 75/1997 “doveva essere posto in CP_1 relazione con la normativa statale, che ha individuato nella 3 regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente
a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali, come stabilito dalle Sezioni Unite di codesta Corte con la pronuncia n. 1237/2001 (altrimenti, se diversamente interpretato, il disposto di cui al predetto articolo avrebbe dovuto ritenersi incostituzionale, come segnalato in primo grado). ”
La , costituitasi in giudizio , aveva resistito Controparte_1 all'appello proposto e questa Corte (in diversa composizione) aveva poi deciso il giudizio di secondo grado emettendo la sentenza num. 106/2019 con la quale respingeva l'appello sulla base della considerazione secondo la quale la condanna Parte_ pronunciata a carico della Gestione Liquidatoria non aveva effetti verso la , soggetto diverso e distinto . CP_1
Segnatamente la Corte aveva ritenuto sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22282/2010;
Cass. Sez. unite n. 23022/2005), che le Gestioni Liquidatorie fossero soggetti giuridici distinti e non organi della , come CP_1 ritenuto dall'appellante.
E pertanto, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di
Siena all'esito di un giudizio a cognizione piena, nei confronti della liquidatoria , avente piena CP_3 Controparte_4 autonomia legale e processuale rispetto alla , CP_1 nell'insussistenza di un rapporto di tipo successorio che potesse legittimare l'applicazione dell' art. 477 c.p.c., non poteva destinare effetti anche nei confronti della , Controparte_1 soggetto diverso.
Seguiva il ricorso in sede di legittimità come in atti proposto dal che lamentava la violazione e falsa applicazione Pt_1 dell'art. 111 c.p.c., nonché della disciplina relativa alla Parte_ soppressione delle “vecchie” e segnatamente del D.Lgs.
502/1992, dell'art. 6, comma 1, della legge 724/1994 e dell'art. 2, comma 14, della legge 549/1995 ed altresì dell'art. 2 della legge n. 75/1997. Controparte_1
4 Il ricorrente aveva dedotto che doveva ritenersi che alle Parte_ soppresse fossero succedute le Regioni, obbligate a rispondere dei debiti ancorché accertati nei confronti delle gestioni liquidatorie e quindi soggetti nei confronti dei quali poteva essere azionata una pretesa creditoria in via esecutiva.
La aveva anche resistito al ricorso e la S.C., Controparte_1 con la sentenza n. 18976/22 , ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. cassando la sentenza impugnata e rimettendo Pt_1 le parti davanti a questa Corte per il giudizio di riassunzione e la regolamentazione delle spese del grado di legittimità .
Nella sentenza la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: “in ordine ai rapporti obbligatori facenti capo alle disciolte
Unità Sanitarie Locali, l'attribuzione della legittimazione sostanziale e processuale, oltre che alle Regioni (soggetti giuridici obbligati ad assumere integralmente a proprio caric o i relativi debiti, mediante successione a titolo particolare in tali situazioni giuridiche), anche, in via concorrente, alle Gestioni Liquidatorie
(l'istituzione delle quali risponde alla necessità, di carattere amministrativo-contabile, di tenere distinta la pregressa situazione debitoria degli enti disciolti dalle obbligazioni contratte nello svolgimento dell'attività imputabile alle nuove Aziende
Sanitarie Locali), trova fondamento nella speciale e istituzionale unicità del centro di interessi (sia pure ad articolazione soggettiva differenziata) realizzatasi mediante conferimento, alle Gestioni
Liquidatorie, di un mandato ex lege avente ad oggetto il compimento, sia pure in nome proprio, in via esclusiva di una attività giuridica oggettivamente circoscr itta alla liquidazione dei predetti rapporti obbligatori e funzionalmente servente rispetto alle finalità e agli interessi della;
la peculiarità di tale CP_1 rapporto sostanziale implica, sotto il profilo processuale, che, allorché, nelle controversie concernenti i debiti e i crediti delle Parte_ soppresse non partecipi al processo la ma stia in CP_1 giudizio la sola Gestione Liquidatoria, essa agisce (o resiste), oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, anche
5 quale sostituto processuale della , nell'esercizio della CP_1 legittimazione straordinaria a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., sicché il titolo esecutivo ottenuto contro la Gestione Liquidatoria in relazione ad Parte_ una obbligazione facente capo ad una disciolta può essere azionato anche contro la , non sulla base di una CP_1 estensione soggettiva ultra partes della sua efficacia, ma in ragione dell'effetto diretto, in capo al soggetto processualmente sostituito, della condanna emessa in confronto del sostituto”.
L''Avv. ha quindi riassunto ritualmente il giudizio Pt_1 convenendo davanti a questa Corte la e Controparte_1 chiedendo che l'opposizione a precetto originariamente proposta dalla fosse respint a, con il favore delle spese e Controparte_1 dei compensi difensivi.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito Controparte_1 alla domanda affermando che i principi di diritto affermati dalla
Corte di Cassazione nella sentenza num. 18976 \22 non potessero applicarsi al caso in esame.
La Corte, all'udienza del 7 maggio 2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La domanda dell'Avv. merita accoglimento ed è quindi Pt_1 fondato l'appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze che aveva accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla . Controparte_1
Va premesso e ricordato come il presente giudizio di riassunzione si presenti come giudizio “c.d. chiuso” nel senso che la decisione deve uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma
1, al principio di diritto enunciato nella pronuncia della
6 Cassazione, senza alcuna possibilità di diverse valutazioni dei fatti acquisiti al processo, dell'enunciato reso nella decisione della S.C. e dei necessari presupposti.
Il principio stabilito dalla S.C. nella sentenza che ha dato origine al presente giudizio di rinvio è, ad avviso della Corte, inequivocabile.
Del tutto infondate le tesi sostenute dalla Controparte_1 secondo le quali “l'oggetto della sentenza messa in esecuzione” dal professionista non sarebbe costituita “da un'obbligazione Parte_ facente capo alla disciolta ma da una obbligazione propria della Gestione liquidatoria” inerente le spese legali che derivavano “esclusivamente” dalla sua rivestita posizione di parte processuale.
La non era stata parte di quel giudizio Controparte_1 all'esito del quale erano state liquidate le spese processuali di cui al precetto opposto, talché gli unici effetti della menzionata sentenza di condanna che potevano derivarle, erano solo quelli relativi al “contenuto di merito della decisione (la condanna al Parte_ risarcimento danni causati da condotte imputabili all' ex ”.
Ad avviso della Corte la deve rispondere anche delle CP_1 spese processuali (oggetto della disposta distrazione in favore dell'Avv. , trattandosi di rapporto obbligatorio che è Pt_1 inscindibilmente legato all'obbligazione principale derivante dalla sentenza.
Deve infatti ritenersi che la Cassazione abbia chiaramente argomentato in merito formulando le seguenti considerazioni:
A pagg. 10/11 - “il fondamento sostanziale dell'attribuzione, alle Gestioni Liquidatorie medesime, di una legittimazione concorrente rispetto a quella delle Regioni, può qui ricondursi - sotto il profilo squisitamente civilistico - ad un mandato ex lege, per effetto del quale, da un lato, il commissario liquidatore ,
7 organo operativo della Gestione, viene investito di un'attività giuridica (inerente alla riscossione dei residui crediti, al pagamento dei residui debiti e, in genere, alla complessiva ricognizione e amministrazione dei rapporti giuridici patrimoniali facenti capo alle soppresse Unità Sanitarie) da compiersi nel nome della Gestione Liquidatoria ma per conto della (in CP_1 tal senso, Cass., Sez. U, 20/06/2012, n. 10135, cit.); dall'altro lato, viene istituito tra i due legittimati (la Gestione Liquidatoria
e la ), un unico centro di interessi e (conseguentemente) CP_1 di imputazione giuridica degli effetti degli atti compiuti, che ne supera la formale distinzione soggettiva.”
A pagg. 13\14: “il titolo formalmente ottenuto nei confronti della Gestione Liquidatoria in relazione ad una obbligazione Parte_ facente capo ad una disciolta si dirige immediatamente , ancorché implicitamente e salvo un contrario giudicato esplicito
(che, ad ogni buon conto, qui non risulta ), anche nei confronti della , a cui, in virtù del peculiare regime normativo della CP_1 condannata, viene imputata l'attività processuale svolta e subìta dalla Gestione Liquidatoria quale sostituto processuale, sul presupposto sostanziale della speciale unicità del centro di interessi istituzionalmente configurato dal legislatore nell'ambito della disciplina relativa alla costituzione delle nuove Aziende
Sanitarie Locali;
il creditore, pertanto, è legittimato ad agire in executivis contro la medesima, cui può essere CP_1 ritualmente notificato il precetto, sulla base di una piena efficacia diretta del titolo esecutivo”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla , l a CP_1
Cassazione, nella sentenza n. 18976\22, ha deciso proprio sull'oggetto della causa con riguardo alla pretesa di cui al precetto opposto (la condanna emessa dal Tribunale di Siena al pagamento delle spese di lite), avendolo chiaramente esplicitato nella premessa in fatto (pag. 2), talché è quantomeno sing olare la tesi che ritiene che il principio sia stato affermato solo con riguardo ad una diversa parte della sentenza del Tribunale di
8 Siena che nemmeno era in discussione.
Il titolo esecutivo nella fattispecie è comunque da ritenersi formato anche dalla statuizione in merito alle spese di giudizio
(oggetto poi della disposta distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario) e la relativa condanna può essere certamente azionata direttamente nei confronti della CP_1 come chiaramente risulta dalla sentenza rescindente – vedi l'incipit della motivazione: “Nel 2010 notificò alla Parte_1
un atto di precetto con cui le intimava il Controparte_1 pagamento della somma di Euro 73.797,24, risultante da un titolo esecutivo (sentenza con cui erano state distratte in suo favore le spese di lite liquidate in una causa risarcitoria per responsabilit à medica vinta da suoi clienti) conseguito contro la Gestione Parte_ Liquidatoria dell' .
Pertanto, in applicazione del principio espresso dalla S.C., il Parte_ rapporto obbligatorio facente capo alla disciolta vede quali legittimati passivi, in via concorrente le Regioni e le Gestioni
Liquidatorie.
Per la peculiarità del rapporto in questione, se alla controversia non abbia partecipato la ma solo la Gestion e CP_1
Liquidatoria, quest'ultima deve ritenersi abbia agito “oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, anche quale sostituto processuale della , nell'esercizio della CP_1 legittimazione straordinaria a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ai sensi dell'art. 81 c.p.c. ”
Il titolo esecutivo di cui qui si discute, ottenuto contro la
Gestione Liquidatoria, in quanto derivante da obbligazione Parte_ facente capo alla poteva ben essere azionato dall'Avv. anche contro la , “non sulla base di una Pt_1 CP_1 estensione soggettiva ultra partes della sua efficacia, ma in ragione dell'effetto diretto, in capo al soggetto processualmente sostituito, della condanna emessa in confronto del sostituto”.
9 Ne consegue che l'appello proposto dall'Avv. contro Pt_1 la sentenza n. 276\2012 del Tribunale di Firenze che aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla , Controparte_1 va accolto con riforma dell'appellata sentenza e reiezione dell'opposizione in parola.
Le spese seguono la soccombenza che è attribuibile, totalmente, alla . Controparte_1
Va precisato che la riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Per le questioni oggettivamente controvertibili che riguardavano il quadro normativo in cui si collocava la fattispecie 10 e per la “peculiarità” della questione (riconosciuta dalla stessa
Cassazione), la Corte ritiene che possa disporsi la compensazione di metà della spese di causa.
Per quelle restanti si procede alla liquidazione come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 52.000,00 e 260.000,00 euro, che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza impugnata n. 275\2012 emessa dal Tribunale di Firenze:
- RESPINGE l'opposizione a precetto come in atti proposta dalla . Controparte_1
- CONDANNA la a rimborsare all'Avv. Controparte_1 [...]
metà delle spese del giudizio di appello, fazione che Pt_1 liquida in complessivi:
quanto al primo grado: Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto al grado d appello: Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP (se dovuti);
quanto al grado di legittimità: Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP (se dovuti).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
1.10.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
11 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12