TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
4 luglio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4009/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Tirrito, Matteo Pennati e Lara Burtone, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti;
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.05.2022, la società ricorrente ha agito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare infondate le pretese contributive avanzate dall' con la nota di rettifica del 10/02/2022, periodo di competenza luglio CP_1
2021, e con la nota di rettifica del 16/02/2022, periodo di competenza agosto 2021.
Al riguardo, la società attrice ha rappresentato: di svolgere attività di fabbricazione di strutture metalliche come da visura camerale che si allega;
di avere usufruito, con riferimento ai mesi di luglio e agosto 2021, della decontribuzione Sud ex art. 27 D.L. n. 104/2020 con riferimento ai dipendenti elencati nei prospetti quadratura dati uniemens allegati al ricorso;
che, con nota di rettifica del 10.02.2022, periodo di competenza luglio 2021, e nota di rettifica del 16.02.2022 periodo di competenza agosto 2021, l ha proceduto al recupero CP_1 dei benefici contributivi sopra detti, rispettivamente, per euro 1.796,38 e per euro 1.662,98; che le note di rettifica sono stata emesse in conseguenza di DURC “negativo” del
10.09.2021, quindi relativamente ad un periodo diverso e successivo a quello oggetto di note di rettifica;
che nel periodo oggetto delle note di rettifica de quo (luglio e agosto 2021) il
Durc era regolare.
Motivo del ricorso è l'asserita violazione dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, il quale impedirebbe, ma solo per il futuro, la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per determinate irregolarità, siano state oggetto di accertamento o non abbiano ottenuto il rilascio del DURC, mentre non legittimerebbe ex post “la revoca ed il conseguente recupero di sgravi contributivi ottenuti dall'azienda” in presenza di DURC e, quindi,
“prima che l'irregolarità venisse motivatamente accertata e resa nota in quanto, altrimenti, si verrebbe a realizzare un rimedio sanzionatorio che oltrepasserebbe ogni limite di tempo
e degli importi considerati nella debenza originaria.”
La ricorrente osserva in proposito che “se il presupposto per la revoca dei benefici contributivi risiede nell'esito finale negativo delle procedure per il rilascio del DURC (non potendosi procedere alla revoca di sgravi precedenti in forza di un accertamento eseguito successivamente), allora grava sull' fornire prova formale degli elementi necessari CP_1 alla revoca di benefici precedentemente usufruiti e comunque di un esito negativo delle procedure di legge per la verifica della regolarità contributiva. In altre parole, spetta all' dimostrare che, al momento della concessione, vi era una situazione di irregolarità CP_1 che aveva comportato il mancato rilascio del DURC o comunque l'apertura dell'iter amministrativo di cui all'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015”.
E poiché nel caso di specie la società, nei periodi oggetto nelle note di rettifica, si trovava in una situazione di regolarità contributiva e l' “non ha addotto un iter che abbia avuto CP_1 un esito di durc negativo corrispondente al periodo oggetto di revoca dei benefici contributivi”, l'attrice ha domandato l'accertamento negativo delle pretese dell'ente previdenziale.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 29.07.2022 l si è costituito in giudizio, CP_1 chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell spiegando difese volte CP_2 ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito e rappresentando, in particolare, che la società ricorrente non aveva fornito congrua prova dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni contributive in parola e, comunque, non avrebbe potuto godere delle medesime agevolazioni per mancanza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell'emissione del c.d. DURC interno.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale e, dopo taluni rinvii per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025, trattata in forma scritta CP_
o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione scritta dell' ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Tanto premesso, va rilevato come la pretesa dell'ente previdenziale, contestata dall'attrice, discenda dal disconoscimento dei benefici contributivi di cui aveva usufruito la società ricorrente in relazione alla assunzione di taluni lavoratori dipendenti.
La società ricorrente lamenta al riguardo soltanto l'asserito carattere irretroattivo della disposizione di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, il quale varrebbe ad impedire la fruizione di agevolazioni contributive solo per il periodo successivo alla conclusione della verifica negativa dei requisiti richiesti, non legittimando “la revoca di sgravi precedenti in forza di un accertamento eseguito successivamente”.
Il citato art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 dispone che “A decorrere dal 1° luglio
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”.
La citata impostazione difensiva non è accoglibile, atteso che l'art. 1, comma 1175, in discussione, va interpretato nel senso che l'irregolarità riscontrata presso anche solo una singola gestione comporta la revoca del beneficio contributivo e il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite dall'azienda, recupero che nel caso di specie è stato effettuato mediante emissione delle impugnate note di rettifica. L'art. 1175-bis della predetta legge n. 296/2006, introdotto dal d.l. n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, del resto, ha previsto espressamente il “recupero dei benefici erogati”
(entro un tetto massimo) in caso di inadempienze non regolarizzabili.
Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la regola della soccombenza e vanno dunque poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4009/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e condanna la al pagamento delle spese di Parte_1
CP_ giudizio in favore dell spese che si liquidano in euro 886,00, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, ove dovuti.
Catania, 19 luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
4 luglio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4009/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Tirrito, Matteo Pennati e Lara Burtone, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti;
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.05.2022, la società ricorrente ha agito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare infondate le pretese contributive avanzate dall' con la nota di rettifica del 10/02/2022, periodo di competenza luglio CP_1
2021, e con la nota di rettifica del 16/02/2022, periodo di competenza agosto 2021.
Al riguardo, la società attrice ha rappresentato: di svolgere attività di fabbricazione di strutture metalliche come da visura camerale che si allega;
di avere usufruito, con riferimento ai mesi di luglio e agosto 2021, della decontribuzione Sud ex art. 27 D.L. n. 104/2020 con riferimento ai dipendenti elencati nei prospetti quadratura dati uniemens allegati al ricorso;
che, con nota di rettifica del 10.02.2022, periodo di competenza luglio 2021, e nota di rettifica del 16.02.2022 periodo di competenza agosto 2021, l ha proceduto al recupero CP_1 dei benefici contributivi sopra detti, rispettivamente, per euro 1.796,38 e per euro 1.662,98; che le note di rettifica sono stata emesse in conseguenza di DURC “negativo” del
10.09.2021, quindi relativamente ad un periodo diverso e successivo a quello oggetto di note di rettifica;
che nel periodo oggetto delle note di rettifica de quo (luglio e agosto 2021) il
Durc era regolare.
Motivo del ricorso è l'asserita violazione dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, il quale impedirebbe, ma solo per il futuro, la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per determinate irregolarità, siano state oggetto di accertamento o non abbiano ottenuto il rilascio del DURC, mentre non legittimerebbe ex post “la revoca ed il conseguente recupero di sgravi contributivi ottenuti dall'azienda” in presenza di DURC e, quindi,
“prima che l'irregolarità venisse motivatamente accertata e resa nota in quanto, altrimenti, si verrebbe a realizzare un rimedio sanzionatorio che oltrepasserebbe ogni limite di tempo
e degli importi considerati nella debenza originaria.”
La ricorrente osserva in proposito che “se il presupposto per la revoca dei benefici contributivi risiede nell'esito finale negativo delle procedure per il rilascio del DURC (non potendosi procedere alla revoca di sgravi precedenti in forza di un accertamento eseguito successivamente), allora grava sull' fornire prova formale degli elementi necessari CP_1 alla revoca di benefici precedentemente usufruiti e comunque di un esito negativo delle procedure di legge per la verifica della regolarità contributiva. In altre parole, spetta all' dimostrare che, al momento della concessione, vi era una situazione di irregolarità CP_1 che aveva comportato il mancato rilascio del DURC o comunque l'apertura dell'iter amministrativo di cui all'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015”.
E poiché nel caso di specie la società, nei periodi oggetto nelle note di rettifica, si trovava in una situazione di regolarità contributiva e l' “non ha addotto un iter che abbia avuto CP_1 un esito di durc negativo corrispondente al periodo oggetto di revoca dei benefici contributivi”, l'attrice ha domandato l'accertamento negativo delle pretese dell'ente previdenziale.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 29.07.2022 l si è costituito in giudizio, CP_1 chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell spiegando difese volte CP_2 ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito e rappresentando, in particolare, che la società ricorrente non aveva fornito congrua prova dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni contributive in parola e, comunque, non avrebbe potuto godere delle medesime agevolazioni per mancanza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell'emissione del c.d. DURC interno.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale e, dopo taluni rinvii per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025, trattata in forma scritta CP_
o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione scritta dell' ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Tanto premesso, va rilevato come la pretesa dell'ente previdenziale, contestata dall'attrice, discenda dal disconoscimento dei benefici contributivi di cui aveva usufruito la società ricorrente in relazione alla assunzione di taluni lavoratori dipendenti.
La società ricorrente lamenta al riguardo soltanto l'asserito carattere irretroattivo della disposizione di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, il quale varrebbe ad impedire la fruizione di agevolazioni contributive solo per il periodo successivo alla conclusione della verifica negativa dei requisiti richiesti, non legittimando “la revoca di sgravi precedenti in forza di un accertamento eseguito successivamente”.
Il citato art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 dispone che “A decorrere dal 1° luglio
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”.
La citata impostazione difensiva non è accoglibile, atteso che l'art. 1, comma 1175, in discussione, va interpretato nel senso che l'irregolarità riscontrata presso anche solo una singola gestione comporta la revoca del beneficio contributivo e il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite dall'azienda, recupero che nel caso di specie è stato effettuato mediante emissione delle impugnate note di rettifica. L'art. 1175-bis della predetta legge n. 296/2006, introdotto dal d.l. n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, del resto, ha previsto espressamente il “recupero dei benefici erogati”
(entro un tetto massimo) in caso di inadempienze non regolarizzabili.
Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la regola della soccombenza e vanno dunque poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4009/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e condanna la al pagamento delle spese di Parte_1
CP_ giudizio in favore dell spese che si liquidano in euro 886,00, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, ove dovuti.
Catania, 19 luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi