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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3944/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3944 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Roberta Palotti. Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso la parte attrice ha chiesto, in contradditorio con l CP_1
“
1. accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia – Parte_1 lavoratori non vedenti a decorrere dall'1.1.2024 e/o dalla diversa individuanda data, per i motivi di cui al ricorso;
e conseguentemente CP_ 2. condannare l' al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia – lavoratori non vedenti a decorrere dall'1.1.2024 e/o dalla diversa individuanda data.
3. munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge;
4. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali da liquidarsi con l'incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario
”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza del ricorso avversario. CP_1
***
1 1. Oggetto della presente controversia è la domanda proposta dall'attore, riconosciuto “cieco assoluto” sin dal 2003, volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti previsti per i lavoratori non vedenti, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 218/1952 e dell'art. 2 della l. n.
120/1991, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
L'attore sostiene di aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa speciale, avendo compiuto 57 anni e avendo versato oltre 10 anni di contributi successivamente all'insorgere della cecità.
2. L' si oppone alle pretese attoree, ritenendo non applicabili al caso di specie le deroghe previste CP_1 per i lavoratori non vedenti iscritti all'assicurazione obbligatoria solo a decorrere dal 1° gennaio 1996.
3. L'assunto dell' non appare condivisibile. CP_1
4. Ed invero, la normativa invocata dalla difesa attorea (artt. 9 della l. n. 218/1952 e 2 della l. n.
120/1991) prevede effettivamente requisiti agevolati per l'accesso alla pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori non vedenti, riducendo l'età pensionabile e l'anzianità contributiva richiesta.
5. A parere dell' tali disposizioni andrebbero lette alla luce delle successive riforme del sistema CP_1 pensionistico, quali in particolare il d.lgs. n. 503/1992, la l. n. 335/1995 (cd. “riforma Dini”) e il d.l. n.
201/2011 (cd. “riforma Fornero”).
6. Tuttavia, l'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 503/1992 ha confermato l'applicabilità dei requisiti previgenti per i lavoratori non vedenti e non risulta che la successiva riforma del 1995, pur introducendo un sistema di calcolo interamente contributivo per i lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995, abbia previsto che le deroghe in materia di età e contribuzione per i lavoratori non vedenti si applichino esclusivamente ai soggetti con anzianità contributiva anteriore al 1996.
7. Neppure nella successiva legislazione (come il d.l. n. 201/2011) si rinviene una disposizione dalla quale poter inferire che, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995, come l'attore, vadano escluse le previgenti riduzioni dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
8. Di conseguenza, le domande attoree devono essere accolte.
9. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto di parte attrice a vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia – lavoratori non vedenti a decorrere dall'1.1.2024;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dei ratei di pensione di vecchiaia
– lavoratori non vedenti a decorrere dall'1.1.2024;
2 - condanna la parte convenuta, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 15.07.2025
Il giudice
CO EO
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3944 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Roberta Palotti. Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso la parte attrice ha chiesto, in contradditorio con l CP_1
“
1. accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia – Parte_1 lavoratori non vedenti a decorrere dall'1.1.2024 e/o dalla diversa individuanda data, per i motivi di cui al ricorso;
e conseguentemente CP_ 2. condannare l' al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia – lavoratori non vedenti a decorrere dall'1.1.2024 e/o dalla diversa individuanda data.
3. munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge;
4. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali da liquidarsi con l'incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario
”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza del ricorso avversario. CP_1
***
1 1. Oggetto della presente controversia è la domanda proposta dall'attore, riconosciuto “cieco assoluto” sin dal 2003, volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti previsti per i lavoratori non vedenti, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 218/1952 e dell'art. 2 della l. n.
120/1991, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
L'attore sostiene di aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa speciale, avendo compiuto 57 anni e avendo versato oltre 10 anni di contributi successivamente all'insorgere della cecità.
2. L' si oppone alle pretese attoree, ritenendo non applicabili al caso di specie le deroghe previste CP_1 per i lavoratori non vedenti iscritti all'assicurazione obbligatoria solo a decorrere dal 1° gennaio 1996.
3. L'assunto dell' non appare condivisibile. CP_1
4. Ed invero, la normativa invocata dalla difesa attorea (artt. 9 della l. n. 218/1952 e 2 della l. n.
120/1991) prevede effettivamente requisiti agevolati per l'accesso alla pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori non vedenti, riducendo l'età pensionabile e l'anzianità contributiva richiesta.
5. A parere dell' tali disposizioni andrebbero lette alla luce delle successive riforme del sistema CP_1 pensionistico, quali in particolare il d.lgs. n. 503/1992, la l. n. 335/1995 (cd. “riforma Dini”) e il d.l. n.
201/2011 (cd. “riforma Fornero”).
6. Tuttavia, l'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 503/1992 ha confermato l'applicabilità dei requisiti previgenti per i lavoratori non vedenti e non risulta che la successiva riforma del 1995, pur introducendo un sistema di calcolo interamente contributivo per i lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995, abbia previsto che le deroghe in materia di età e contribuzione per i lavoratori non vedenti si applichino esclusivamente ai soggetti con anzianità contributiva anteriore al 1996.
7. Neppure nella successiva legislazione (come il d.l. n. 201/2011) si rinviene una disposizione dalla quale poter inferire che, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995, come l'attore, vadano escluse le previgenti riduzioni dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
8. Di conseguenza, le domande attoree devono essere accolte.
9. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto di parte attrice a vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia – lavoratori non vedenti a decorrere dall'1.1.2024;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dei ratei di pensione di vecchiaia
– lavoratori non vedenti a decorrere dall'1.1.2024;
2 - condanna la parte convenuta, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014.
Milano, 15.07.2025
Il giudice
CO EO
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