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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. AN RE EL PRESIDENTE
Dott. ELGA BULGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2171/2024 avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA SERRA 1A Parte_1 C.F._1
12042 BRA rappresentata e difesa dall'avv. DI CARO EMANUELE e dall'avv. in forza di procura
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] deceduta dopo il deposito del ricorso;
Persona_1
RESISTENTE
nella quale è intervenuto il
Pubblico Ministero in sede
PARTE NECESSARIA avente ad oggetto: interdizione trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'interdizione nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai Persona_1 propri interessi.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
In data antecedente all'udienza di audizione della persona interdicenda la parte ricorrente ne comunicava l'intervenuto decesso depositando la relativa certificazione.
pagina 1 di 2 Alla successiva udienza la parte ricorrente non compariva e il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso l'intervenuto decesso dell'interdicenda.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione
Nel merito, la domanda formulata con il ricorso, di declaratoria dell'interdizione della parte resistente, per quanto apparentemente riscontrata dalla documentazione prodotta con il ricorso stesso, non può essere oggetto di statuizione sul punto.
La documentata morte della parte resistente – a mente della certificazione prodotta in data 10.12.24 - impone infatti la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pronuncia assorbente su ogni altra statuizione.
Le spese di lite, stante l'esito, debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta d'interdizione di Persona_1 dichiara le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di ASTI
Asti, 19/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO AN RE EL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. AN RE EL PRESIDENTE
Dott. ELGA BULGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2171/2024 avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA SERRA 1A Parte_1 C.F._1
12042 BRA rappresentata e difesa dall'avv. DI CARO EMANUELE e dall'avv. in forza di procura
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] deceduta dopo il deposito del ricorso;
Persona_1
RESISTENTE
nella quale è intervenuto il
Pubblico Ministero in sede
PARTE NECESSARIA avente ad oggetto: interdizione trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'interdizione nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai Persona_1 propri interessi.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
In data antecedente all'udienza di audizione della persona interdicenda la parte ricorrente ne comunicava l'intervenuto decesso depositando la relativa certificazione.
pagina 1 di 2 Alla successiva udienza la parte ricorrente non compariva e il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso l'intervenuto decesso dell'interdicenda.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione
Nel merito, la domanda formulata con il ricorso, di declaratoria dell'interdizione della parte resistente, per quanto apparentemente riscontrata dalla documentazione prodotta con il ricorso stesso, non può essere oggetto di statuizione sul punto.
La documentata morte della parte resistente – a mente della certificazione prodotta in data 10.12.24 - impone infatti la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pronuncia assorbente su ogni altra statuizione.
Le spese di lite, stante l'esito, debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta d'interdizione di Persona_1 dichiara le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di ASTI
Asti, 19/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO AN RE EL
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