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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice dott. Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 789/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. POLI SAMANTA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GABBRIELLI FRANCESCA e dell'avv. MONNI LISA ( ) C.F._3
Indirizzo Telematico;
RESISTENTE con OGGETTO: Separazione giudiziale
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premettendo il matrimonio contratto a Piombino (LI) in data 08.06.2014 con il signor la nascita della figlia minore il 28.10.2015, CP_1 Per_1 rilevando la crisi dell'unione matrimoniale e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 27.2.2025
e poi ritualmente notificato ila signora evocava in causa Parte_1 per sentir pronunciare la separazione dei coniugi. La ricorrente CP_1 concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in
Piombino, Via Machiavelli n. 37 di proprietà della famiglia della ricorrente, sarà assegnata alla Sig.ra la quale continuerà ad abitarla unitamente Parte_1 alla figlia;
3) Affidamento condiviso della figlia con collocazione Per_1 Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre. Il padre potrà stare con Per_1
1 compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le esigenze scolastiche e ricreative della figlia a settimane alternate:
-il martedì prelevandola all'uscita della scuola alle ore 16.30, e la terrà sino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre, con pernottamento presso l'abitazione del padre ed il Giovedì prelevando la figlia all'uscita di scuola alle ore 16.30, e riaccompagnerà la bambina a casa della madre alle ore 20.00; il padre si occuperà di accompagnare e di riprendere la figlia al corso di inglese nel pomeriggio di Giovedì.
-La settimana successiva: il padre prenderà la figlia il Mercoledì all'uscita della scuola alle ore 16.30, e la terrà sino alle ore 20.00, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre;
il padre si occuperà di accompagnare e di riprendere la figlia al corso di nuoto nel pomeriggio di Mercoledì
e dal Venerdì dall'uscita della scuola alle ore 16.30 sino alla Domenica alle ore 21.00, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre;
il padre si occuperà di accompagnare e di riprendere la figlia alla lezione di ballo nel pomeriggio del Venerdì.
I genitori si occuperanno di accompagnare la figlia alle gare di nuoto, di ballo ed alle recite scolastiche nei giorni in cui starà rispettivamente con il padre e con la Per_1 madre. Entrambi i genitori potranno assistere alle gare di nuoto, di ballo ed alle recite scolastiche della figlia. Durante le vacanze natalizie potrà stare 7 giorni con il Per_1 padre e 7 giorni con la madre, ad anni alternati il giorno di Natale e Santo Stefano
Capodanno ed Epifania. trascorrerà le vacanze pasquali 4 giorni con la madre Per_1
e tre giorni con il padre, ad anni alternati anche il giorno di Pasqua e il Lunedì di
Pasqua.
La figlia trascorrerà ad anni alternati il 25 Aprile con la madre, il 1° Maggio con il padre, il 2 Giugno con la madre, il 15 Agosto con il padre, il 1° novembre con la madre
e l'8 Dicembre con il padre.
Durante le vacanze estive la figlia potrà stare con il padre e con la madre 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il giorno 31 Maggio di ogni anno.
4) Il4) Il Signor contribuirà al mantenimento della figlia con un CP_1 assegno mensile di € 600,00 (cinquecento/00) da corrispondere entro il giorno 25 di ciascun mese, somme tutte da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico previsto per la minore dovrà essere percepito integralmente dalla
Sig.ra Entrambi i genitori parteciperanno al 50% alle spese Parte_1 straordinarie necessarie per la figlia, scolastiche, ricreative, ludiche, sportive, medico sanitarie non coperte dal SSN, individuate secondo il protocollo CNF, da concordarsi preventivamente salvo urgenza e documentarsi. Il genitore, che ritiene necessaria una spesa straordinaria che non sia anche urgente, deve comunicarlo all'altro genitore a mezzo posta elettronica, l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso, o una proposta alternativa o il proprio dissenso motivato. In caso di mancata risposta nel termine suindicato si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa l'altro genitore dovrà rimborsare a chi
2 l'ha anticipata, nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per email della documentazione attestante il pagamento. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
5) Nessun emolumento a titolo di assegno di mantenimento sia posto a carico dell'uno
o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti. 6) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, anche in favore della figlia.”.
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i CP_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta e concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliere il domicilio, salvo l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'altro nell'interesse della figlia minore;
- la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, in regime condiviso, con Per_1 domicilio prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre, sita in Piombino (LI), via Machiavelli n. 37;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, con obbligo degli stessi di mantenere un rapporto equilibrato tra di loro, assicurando cura, educazione ed istruzione alla minore che ha il diritto di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, senza alcuna ingerenza/interferenza di un genitore nei confronti dell'altro. Sulle questione di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
- per quanto riguarda il diritto di visita padre – figlia il Sig. potrà vedere la CP_1 minore nei fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla Per_1 domenica alle ore 21:00/21:30.
Nella settimana in cui il week end è assegnato alla sig.ra il signor Parte_1 CP_1 potrà prendere la figlia nei seguenti giorni: il martedì (unico giorno in cui la minore non è impegnata in attività extra scolastiche) all'uscita dalla scuola, cena e pernottamento a casa del padre, con accompagnamento della stessa il giorno successivo presso l'istituto scolastico (ovvero durante l'estate a casa della madre); il giovedì sempre dall'uscita della scuola con accompagnamento il giorno successivo presso
l'Istituto scolastico/casa della madre;
Nella settimana in cui il weekend è assegnato al signor (il quale potrà prendere CP_1 la figlia dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore 21:00/21:30 della domenica): il mercoledì sempre dall'uscita della scuola con accompagnamento della minore il giorno successivo presso l'Istituto scolastico/casa della madre.
Per quanto riguarda le vacanze estive, le festività natalizie e pasquali e tutte le altre festività, si rinvia a quanto dedotto nel presente atto al punto sub. 3.
- il Sig. corrisponderà alla figlia minore un contributo di CP_1 Per_1 mantenimento di € 350,00 mensili – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT - da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico bancario
3 sul conto corrente della madre, come già in uso, che si aggiungono alla metà dell'assegno unico universale di € 87,00 già percepita dalla così per Parte_1 complessivi € 437,00; in caso di mancato accoglimento della precedente condizione, il
Sig. corrisponderà alla figlia minore un contributo di mantenimento di CP_1 Per_1
€ 300,00 mensili – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre, come già in uso, oltre alla propria quota parte dell' assegno unico familiare, pari ad oggi ad € 87,00, che si aggiunge a quella già percepita dalla sempre di € 87,00 così per complessivi € 474,00; Parte_1
- per quanto riguarda l'assegno unico si rinvia ai due punti precedenti, chiedendo alla
S.V. Ill.ma di intervenire affinché la ricorrente provveda alla regolarizzazione della domanda di assegno unico mediante integrazione delle maggiorazioni spettanti per legge.
Ai fini dell'adeguamento di detta misura ai parametri economici familiari, il Sig. CP_1 si impegna entro il mese di marzo di ogni anno a presentare, a mezzo professionista da costui incaricato, l'attestazione Isee.
- per quanto riguarda le spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto acquistato con
l'accordo di entrambi) e quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori (spese scolastiche per iscrizioni e rette private, viaggi di istruzione della scuola, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica come corsi di informatica, centri estivi, attività artistiche;
spese sportive;
spese medico sanitarie non effettuate tramite SSN;
organizzazione di ricevimenti e festeggiamenti dedicati ai figli) si rinvia a quanto stabilito nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del CNF (che si allegano ALL. 32), precisando che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito
e documentato le stesse dovrà essere effettuato entro il mese successivo a decorrere dalla data della richiesta scritta.
Ai fini Irpef la detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. A tal fine le spese scolastiche e/o sanitarie dovranno riportare il codice fiscale della figlia e dovranno essere consegnate, ai fini della deduzione Irpef all'altro genitore entro e non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quelle di riferimento;
- nessun emolumento a titolo di assegno di mantenimento verrà posto dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi autonomamente autosufficienti. […] Con vittoria di spese e compensi di procedura”
All'esito dell'udienza presidenziale, resi i provvedimenti provvisori di rito, le parti si costituivano in causa. Pronunciata la sentenza di stato, rigettati i mezzi di prova costituenda richiesti dalle parti con le memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c., veniva disposto monitoraggio della situazione familiare e ascoltata la
4 figlia minore delle parti. Successivamente allo svolgersi dei percorsi di sostegno alla genitorialità demandati ai Servizi Sociali con riguardo a ciascuno dei genitori, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo riferimento a tutte le questioni accessorie inerenti la separazione.
All'udienza del 6.3.2025, vista la memoria conclusionale congiunta depositata dai procuratori delle parti e sottoscritta dai signori e veniva Parte_1 CP_1 disposto, su richiesta delle parti, il mutamento del rito da contenzioso a consensuale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
È stata già pronunciata sentenza di stato, da richiamarsi in questa sede.
Quanto alle questioni accessorie, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse della figlia minore, come emerso anche in ragione del monitoraggio svolto dal
Servizio Sociale.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) I genitori concordano per la figlia minore nata il [...], Persona_2
l'affido condiviso della medesima, con suo collocamento presso la casa coniugale di proprietà della madre della comparente per il 75% e per il 25% della signora (per la quota ereditata alla morte del padre), Parte_1 sita in Piombino (LI), Via Macchiavelli n. 37, o comunque presso la residenza materna. La figlia viene, pertanto, affidata ad entrambi i Persona_2 genitori, i quali dovranno, di comune accordo, educare e crescere la medesima nella sua formazione morale, religiosa, scolastica e ricreativa, tenendo sempre presente le inclinazioni della stessa, in ogni caso perseguendo l'esclusivo fine di garantire la stabilità affettiva della figlia ed un continuo ed effettivo rapporto con entrambi i genitori, nonché con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
5 Entrambi i genitori, inoltre, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, alle scelte educative ed ogni altra questione destinata ad incidere in maniera significativa e durevole sulla vita della figlia. La responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione spetterà invece a ciascun genitore separatamente. Ogni genitore assumerà dette decisioni durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice
Tutelare;
2) L'eventuale mutamento della residenza anagrafica della minore in altro luogo del Comune di Piombino dovrà essere comunicato dalla madre al padre almeno trenta giorni prima del trasferimento.
Il trasferimento della residenza della minore in luogo al di fuori del Comune di
Piombino dovrà essere previamente concordato tra i genitori;
3) I genitori si impegnano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altra, a mantenere un contegno di rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano ognuno, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
4) Per quanto concerne il diritto/dovere di visita del padre: Il Sig. potrà CP_1 vedere la figlia nei fine settimana alternati dal venerdì alla domenica con l'osservanza, compatibilmente con i turni di servizio, del seguente orario: dall'uscita della scuola del venerdì (ore 16:30) alle ore 21:00/21:30 della domenica.
Qualora il turno di servizio non consenta il prelievo della minore all'uscita della scuola, il padre potrà vedere la figlia dalle ore 19:00/19:30 del Per_1 venerdì sino alle ore 21:00/21:30 della domenica.
Nella settimana in cui il weekend è assegnato alla Sig.ra il Sig. Parte_1 potrà prendere la figlia con sé in due giorni infrasettimanali individuati CP_1 nel martedì all'uscita dalla scuola alle ore 16:30 (ovvero in caso di impossibilità per motivi di lavoro alle ore 19:00) con accompagnamento della stessa il giorno successivo presso l'Istituto scolastico (nei periodi in cui la bambina non frequenta la scuola, il padre potrà, tenuto dei proprio turni di lavoro, prendere la mattina del martedì, in orario da concordarsi con la madre, Per_1 tenendola con sé sino alla mattina del mercoledì) e nel giovedì all'uscita dalla scuola alle ore 16:30 (ovvero in caso di impossibilità per motivi di servizio alle ore 19:00) con accompagnamento della stessa il giorno successivo presso l'Istituto scolastico (nei periodi in cui la bambina non frequenta la scuola, il padre potrà, tenuto dei proprio turni di lavoro, prendere la mattina Per_1 del giovedì, in orario da concordarsi con la madre, tenendola con sé sino alla mattina del venerdì).
6 Nella settimana in cui il weekend è assegnato al padre, lo stesso potrà prendere la figlia in un giorno infrasettimanale individuato nel martedì dall'uscita di scuola (ovvero in caso di impossibilità per motivi di servizio alle ore 19:00) con accompagnamento il giorno successivo presso l'Istituto scolastico (nei periodi in cui la bambina non frequenta la scuola, il padre potrà, tenuto dei proprio turni di lavoro, prendere la mattina del martedì, in Per_1 orario da concordarsi con la madre, tenendola con sé sino alla mattina del mercoledì).
I giorni infrasettimanali come sopra individuati potranno essere concordemente modificati dai genitori, tenuto conto delle esigenze della minore e dell'attività lavorativa di entrambi.
Qualora il padre e/o la madre debbano recarsi fuori dal luogo di residenza per impegni di lavoro o familiari, lo comunicheranno preventivamente l'uno all'altro, possibilmente con 72 ore di preavviso, e potranno recuperare il tempo con la figlia successivamente, in data ed orario da concordarsi.
I genitori si impegnano ad assicurare contatti telefonici giornalieri della figlia con l'altro genitore nei periodi di loro rispettiva competenza.
Durante le vacanze estive, la figlia starà con la madre e con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, secondo periodi da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie, la bambina starà con il padre e la madre anche sette giorni non consecutivi alternando tra i due genitori, di anno in anno, il giorno di Natale e di Santo Stefano;
durante le vacanze pasquali, la bambina starà con i genitori tre giorni, anche non consecutivi, alternando tra i due genitori, di anno in anno, la Pasqua e la Pasquetta.
Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dalla bambina ad anni alterni con i due genitori;
il compleanno dei due genitori sarà trascorso dalla bambina con il festeggiato.
Per quanto riguarda il compleanno di verrà trascorso possibilmente Per_1 dai genitori insieme. In caso di disaccordo tra le parti e/o di loro impossibilità manifesta la mattina e il pranzo la minore starà con la madre e il pomeriggio e la cena con il padre e l'anno successivo viceversa, seguendo il criterio dell'alternanza annuale.
5) Quanto al mantenimento ordinario della figlia il Signor Persona_2
(come sino ad oggi fatto) si impegna a versare, mensilmente, CP_1 entro il giorno 25 di ogni mese, € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) da corrispondersi alla madre Signora a mezzo Parte_1 accredito con bonifico bancario. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT;
quanto alle spese straordinarie relative alla figlia le stesse saranno suddivise tra i genitori nella misura del Persona_2
50% ciascuno. Ai fini della identificazione delle spese extra ordinarie, subordinate e non subordinate al previo concerto tra i genitori, le parti si
7 riportano integralmente alle linee guida stilate dal CNF il 29/11/2017 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, documento formante parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di ben conoscere. Le spese straordinarie anticipate da un genitore, ove previamente concordate tra i genitori (se necessario), saranno rimborsate a mezzo bonifico bancario entro i primi quindici giorni del mese successivo, previa esibizione della ricevuta di spese e pagamento.
Ai fini Irpef la detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. A tal fine le spese scolastiche e/o sanitarie dovranno riportare il codice fiscale della figlia e dovranno essere consegnate, ai fini della deduzione Irpef all'altro genitore entro e non oltre il mese il 28 febbraio dell'anno successivo a quelle di riferimento;
L'assegno unico familiare, ad oggi corrisposto nella misura di € 232,00 (euro duecentotrentadue/00) circa sarà percepito nella misura del 50 % ciascuno anche in caso di diversa futura quantificazione.
Ai fini dell'adeguamento di detta misura ai parametri economici familiari, entrambi i genitori si impegnano entro il mese di marzo di ogni anno a presentare, a mezzo professionista da costoro incaricato, l'attestazione Isee.
6) Nessun emolumento a titolo di assegno di mantenimento verrà posto a carico dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7) Nell'ipotesi di nuove relazioni affettive, i genitori apporteranno ogni cautela, non solo nell'interesse primario di ma altresì nel rispetto delle Per_1 reciproche figure genitoriali, introducendo gradualmente, tenuto conto della stabilità della nuova relazione affettiva, i relativi nuovi compagni nella vita della figlia, avendo premura di far comprendere alla figlia che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali ed impegnandosi, comunque, a trascorrere il più tempo possibile con . Il padre si impegna a garantire Per_1 una frequentazione esclusiva con la minore almeno una volta alla settimana, nei giorni in cui la bambina è a lui affidata;
8) I genitori collaboreranno nelle cure ed assistenza della figlia, in particolare manifestando reciproca disponibilità, in caso di impedimento nei tempi e giorni assegnati, ad interpellare per primo l'altro anche comunicando i rispettivi impegni lavorativi con calendario mensile, per quanto preventivabile in via anticipata. In caso di malattia della figlia, la madre e/o il padre chiederanno di poter usufruire dei permessi consentiti per congedo parentale.
9) I genitori si impegnano ad una reperibilità sia diurna che notturna in ipotesi di emergenze che riguardino la figlia;
10) I Signori e dichiarano che hanno provveduto a CP_1 Parte_1 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto al punto sub. n. 4 (mantenimento della figlia
8 minore), non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per l'intercorso rapporto di coniugio e di avere provveduto alla eventuale divisione dei beni in comproprietà;
11) Il signor e la signora si prestano CP_1 Parte_1 reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti ed i documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore;
12) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 14.3.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice dott. Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 789/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. POLI SAMANTA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GABBRIELLI FRANCESCA e dell'avv. MONNI LISA ( ) C.F._3
Indirizzo Telematico;
RESISTENTE con OGGETTO: Separazione giudiziale
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premettendo il matrimonio contratto a Piombino (LI) in data 08.06.2014 con il signor la nascita della figlia minore il 28.10.2015, CP_1 Per_1 rilevando la crisi dell'unione matrimoniale e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 27.2.2025
e poi ritualmente notificato ila signora evocava in causa Parte_1 per sentir pronunciare la separazione dei coniugi. La ricorrente CP_1 concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in
Piombino, Via Machiavelli n. 37 di proprietà della famiglia della ricorrente, sarà assegnata alla Sig.ra la quale continuerà ad abitarla unitamente Parte_1 alla figlia;
3) Affidamento condiviso della figlia con collocazione Per_1 Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre. Il padre potrà stare con Per_1
1 compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le esigenze scolastiche e ricreative della figlia a settimane alternate:
-il martedì prelevandola all'uscita della scuola alle ore 16.30, e la terrà sino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre, con pernottamento presso l'abitazione del padre ed il Giovedì prelevando la figlia all'uscita di scuola alle ore 16.30, e riaccompagnerà la bambina a casa della madre alle ore 20.00; il padre si occuperà di accompagnare e di riprendere la figlia al corso di inglese nel pomeriggio di Giovedì.
-La settimana successiva: il padre prenderà la figlia il Mercoledì all'uscita della scuola alle ore 16.30, e la terrà sino alle ore 20.00, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre;
il padre si occuperà di accompagnare e di riprendere la figlia al corso di nuoto nel pomeriggio di Mercoledì
e dal Venerdì dall'uscita della scuola alle ore 16.30 sino alla Domenica alle ore 21.00, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre;
il padre si occuperà di accompagnare e di riprendere la figlia alla lezione di ballo nel pomeriggio del Venerdì.
I genitori si occuperanno di accompagnare la figlia alle gare di nuoto, di ballo ed alle recite scolastiche nei giorni in cui starà rispettivamente con il padre e con la Per_1 madre. Entrambi i genitori potranno assistere alle gare di nuoto, di ballo ed alle recite scolastiche della figlia. Durante le vacanze natalizie potrà stare 7 giorni con il Per_1 padre e 7 giorni con la madre, ad anni alternati il giorno di Natale e Santo Stefano
Capodanno ed Epifania. trascorrerà le vacanze pasquali 4 giorni con la madre Per_1
e tre giorni con il padre, ad anni alternati anche il giorno di Pasqua e il Lunedì di
Pasqua.
La figlia trascorrerà ad anni alternati il 25 Aprile con la madre, il 1° Maggio con il padre, il 2 Giugno con la madre, il 15 Agosto con il padre, il 1° novembre con la madre
e l'8 Dicembre con il padre.
Durante le vacanze estive la figlia potrà stare con il padre e con la madre 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il giorno 31 Maggio di ogni anno.
4) Il4) Il Signor contribuirà al mantenimento della figlia con un CP_1 assegno mensile di € 600,00 (cinquecento/00) da corrispondere entro il giorno 25 di ciascun mese, somme tutte da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico previsto per la minore dovrà essere percepito integralmente dalla
Sig.ra Entrambi i genitori parteciperanno al 50% alle spese Parte_1 straordinarie necessarie per la figlia, scolastiche, ricreative, ludiche, sportive, medico sanitarie non coperte dal SSN, individuate secondo il protocollo CNF, da concordarsi preventivamente salvo urgenza e documentarsi. Il genitore, che ritiene necessaria una spesa straordinaria che non sia anche urgente, deve comunicarlo all'altro genitore a mezzo posta elettronica, l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso, o una proposta alternativa o il proprio dissenso motivato. In caso di mancata risposta nel termine suindicato si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa l'altro genitore dovrà rimborsare a chi
2 l'ha anticipata, nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per email della documentazione attestante il pagamento. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
5) Nessun emolumento a titolo di assegno di mantenimento sia posto a carico dell'uno
o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti. 6) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, anche in favore della figlia.”.
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i CP_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta e concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliere il domicilio, salvo l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'altro nell'interesse della figlia minore;
- la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, in regime condiviso, con Per_1 domicilio prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre, sita in Piombino (LI), via Machiavelli n. 37;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, con obbligo degli stessi di mantenere un rapporto equilibrato tra di loro, assicurando cura, educazione ed istruzione alla minore che ha il diritto di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, senza alcuna ingerenza/interferenza di un genitore nei confronti dell'altro. Sulle questione di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
- per quanto riguarda il diritto di visita padre – figlia il Sig. potrà vedere la CP_1 minore nei fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla Per_1 domenica alle ore 21:00/21:30.
Nella settimana in cui il week end è assegnato alla sig.ra il signor Parte_1 CP_1 potrà prendere la figlia nei seguenti giorni: il martedì (unico giorno in cui la minore non è impegnata in attività extra scolastiche) all'uscita dalla scuola, cena e pernottamento a casa del padre, con accompagnamento della stessa il giorno successivo presso l'istituto scolastico (ovvero durante l'estate a casa della madre); il giovedì sempre dall'uscita della scuola con accompagnamento il giorno successivo presso
l'Istituto scolastico/casa della madre;
Nella settimana in cui il weekend è assegnato al signor (il quale potrà prendere CP_1 la figlia dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore 21:00/21:30 della domenica): il mercoledì sempre dall'uscita della scuola con accompagnamento della minore il giorno successivo presso l'Istituto scolastico/casa della madre.
Per quanto riguarda le vacanze estive, le festività natalizie e pasquali e tutte le altre festività, si rinvia a quanto dedotto nel presente atto al punto sub. 3.
- il Sig. corrisponderà alla figlia minore un contributo di CP_1 Per_1 mantenimento di € 350,00 mensili – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT - da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico bancario
3 sul conto corrente della madre, come già in uso, che si aggiungono alla metà dell'assegno unico universale di € 87,00 già percepita dalla così per Parte_1 complessivi € 437,00; in caso di mancato accoglimento della precedente condizione, il
Sig. corrisponderà alla figlia minore un contributo di mantenimento di CP_1 Per_1
€ 300,00 mensili – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre, come già in uso, oltre alla propria quota parte dell' assegno unico familiare, pari ad oggi ad € 87,00, che si aggiunge a quella già percepita dalla sempre di € 87,00 così per complessivi € 474,00; Parte_1
- per quanto riguarda l'assegno unico si rinvia ai due punti precedenti, chiedendo alla
S.V. Ill.ma di intervenire affinché la ricorrente provveda alla regolarizzazione della domanda di assegno unico mediante integrazione delle maggiorazioni spettanti per legge.
Ai fini dell'adeguamento di detta misura ai parametri economici familiari, il Sig. CP_1 si impegna entro il mese di marzo di ogni anno a presentare, a mezzo professionista da costui incaricato, l'attestazione Isee.
- per quanto riguarda le spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto acquistato con
l'accordo di entrambi) e quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori (spese scolastiche per iscrizioni e rette private, viaggi di istruzione della scuola, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica come corsi di informatica, centri estivi, attività artistiche;
spese sportive;
spese medico sanitarie non effettuate tramite SSN;
organizzazione di ricevimenti e festeggiamenti dedicati ai figli) si rinvia a quanto stabilito nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del CNF (che si allegano ALL. 32), precisando che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito
e documentato le stesse dovrà essere effettuato entro il mese successivo a decorrere dalla data della richiesta scritta.
Ai fini Irpef la detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. A tal fine le spese scolastiche e/o sanitarie dovranno riportare il codice fiscale della figlia e dovranno essere consegnate, ai fini della deduzione Irpef all'altro genitore entro e non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quelle di riferimento;
- nessun emolumento a titolo di assegno di mantenimento verrà posto dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi autonomamente autosufficienti. […] Con vittoria di spese e compensi di procedura”
All'esito dell'udienza presidenziale, resi i provvedimenti provvisori di rito, le parti si costituivano in causa. Pronunciata la sentenza di stato, rigettati i mezzi di prova costituenda richiesti dalle parti con le memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c., veniva disposto monitoraggio della situazione familiare e ascoltata la
4 figlia minore delle parti. Successivamente allo svolgersi dei percorsi di sostegno alla genitorialità demandati ai Servizi Sociali con riguardo a ciascuno dei genitori, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo riferimento a tutte le questioni accessorie inerenti la separazione.
All'udienza del 6.3.2025, vista la memoria conclusionale congiunta depositata dai procuratori delle parti e sottoscritta dai signori e veniva Parte_1 CP_1 disposto, su richiesta delle parti, il mutamento del rito da contenzioso a consensuale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
È stata già pronunciata sentenza di stato, da richiamarsi in questa sede.
Quanto alle questioni accessorie, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse della figlia minore, come emerso anche in ragione del monitoraggio svolto dal
Servizio Sociale.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) I genitori concordano per la figlia minore nata il [...], Persona_2
l'affido condiviso della medesima, con suo collocamento presso la casa coniugale di proprietà della madre della comparente per il 75% e per il 25% della signora (per la quota ereditata alla morte del padre), Parte_1 sita in Piombino (LI), Via Macchiavelli n. 37, o comunque presso la residenza materna. La figlia viene, pertanto, affidata ad entrambi i Persona_2 genitori, i quali dovranno, di comune accordo, educare e crescere la medesima nella sua formazione morale, religiosa, scolastica e ricreativa, tenendo sempre presente le inclinazioni della stessa, in ogni caso perseguendo l'esclusivo fine di garantire la stabilità affettiva della figlia ed un continuo ed effettivo rapporto con entrambi i genitori, nonché con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
5 Entrambi i genitori, inoltre, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, alle scelte educative ed ogni altra questione destinata ad incidere in maniera significativa e durevole sulla vita della figlia. La responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione spetterà invece a ciascun genitore separatamente. Ogni genitore assumerà dette decisioni durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice
Tutelare;
2) L'eventuale mutamento della residenza anagrafica della minore in altro luogo del Comune di Piombino dovrà essere comunicato dalla madre al padre almeno trenta giorni prima del trasferimento.
Il trasferimento della residenza della minore in luogo al di fuori del Comune di
Piombino dovrà essere previamente concordato tra i genitori;
3) I genitori si impegnano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altra, a mantenere un contegno di rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano ognuno, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
4) Per quanto concerne il diritto/dovere di visita del padre: Il Sig. potrà CP_1 vedere la figlia nei fine settimana alternati dal venerdì alla domenica con l'osservanza, compatibilmente con i turni di servizio, del seguente orario: dall'uscita della scuola del venerdì (ore 16:30) alle ore 21:00/21:30 della domenica.
Qualora il turno di servizio non consenta il prelievo della minore all'uscita della scuola, il padre potrà vedere la figlia dalle ore 19:00/19:30 del Per_1 venerdì sino alle ore 21:00/21:30 della domenica.
Nella settimana in cui il weekend è assegnato alla Sig.ra il Sig. Parte_1 potrà prendere la figlia con sé in due giorni infrasettimanali individuati CP_1 nel martedì all'uscita dalla scuola alle ore 16:30 (ovvero in caso di impossibilità per motivi di lavoro alle ore 19:00) con accompagnamento della stessa il giorno successivo presso l'Istituto scolastico (nei periodi in cui la bambina non frequenta la scuola, il padre potrà, tenuto dei proprio turni di lavoro, prendere la mattina del martedì, in orario da concordarsi con la madre, Per_1 tenendola con sé sino alla mattina del mercoledì) e nel giovedì all'uscita dalla scuola alle ore 16:30 (ovvero in caso di impossibilità per motivi di servizio alle ore 19:00) con accompagnamento della stessa il giorno successivo presso l'Istituto scolastico (nei periodi in cui la bambina non frequenta la scuola, il padre potrà, tenuto dei proprio turni di lavoro, prendere la mattina Per_1 del giovedì, in orario da concordarsi con la madre, tenendola con sé sino alla mattina del venerdì).
6 Nella settimana in cui il weekend è assegnato al padre, lo stesso potrà prendere la figlia in un giorno infrasettimanale individuato nel martedì dall'uscita di scuola (ovvero in caso di impossibilità per motivi di servizio alle ore 19:00) con accompagnamento il giorno successivo presso l'Istituto scolastico (nei periodi in cui la bambina non frequenta la scuola, il padre potrà, tenuto dei proprio turni di lavoro, prendere la mattina del martedì, in Per_1 orario da concordarsi con la madre, tenendola con sé sino alla mattina del mercoledì).
I giorni infrasettimanali come sopra individuati potranno essere concordemente modificati dai genitori, tenuto conto delle esigenze della minore e dell'attività lavorativa di entrambi.
Qualora il padre e/o la madre debbano recarsi fuori dal luogo di residenza per impegni di lavoro o familiari, lo comunicheranno preventivamente l'uno all'altro, possibilmente con 72 ore di preavviso, e potranno recuperare il tempo con la figlia successivamente, in data ed orario da concordarsi.
I genitori si impegnano ad assicurare contatti telefonici giornalieri della figlia con l'altro genitore nei periodi di loro rispettiva competenza.
Durante le vacanze estive, la figlia starà con la madre e con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, secondo periodi da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie, la bambina starà con il padre e la madre anche sette giorni non consecutivi alternando tra i due genitori, di anno in anno, il giorno di Natale e di Santo Stefano;
durante le vacanze pasquali, la bambina starà con i genitori tre giorni, anche non consecutivi, alternando tra i due genitori, di anno in anno, la Pasqua e la Pasquetta.
Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dalla bambina ad anni alterni con i due genitori;
il compleanno dei due genitori sarà trascorso dalla bambina con il festeggiato.
Per quanto riguarda il compleanno di verrà trascorso possibilmente Per_1 dai genitori insieme. In caso di disaccordo tra le parti e/o di loro impossibilità manifesta la mattina e il pranzo la minore starà con la madre e il pomeriggio e la cena con il padre e l'anno successivo viceversa, seguendo il criterio dell'alternanza annuale.
5) Quanto al mantenimento ordinario della figlia il Signor Persona_2
(come sino ad oggi fatto) si impegna a versare, mensilmente, CP_1 entro il giorno 25 di ogni mese, € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) da corrispondersi alla madre Signora a mezzo Parte_1 accredito con bonifico bancario. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT;
quanto alle spese straordinarie relative alla figlia le stesse saranno suddivise tra i genitori nella misura del Persona_2
50% ciascuno. Ai fini della identificazione delle spese extra ordinarie, subordinate e non subordinate al previo concerto tra i genitori, le parti si
7 riportano integralmente alle linee guida stilate dal CNF il 29/11/2017 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, documento formante parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di ben conoscere. Le spese straordinarie anticipate da un genitore, ove previamente concordate tra i genitori (se necessario), saranno rimborsate a mezzo bonifico bancario entro i primi quindici giorni del mese successivo, previa esibizione della ricevuta di spese e pagamento.
Ai fini Irpef la detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. A tal fine le spese scolastiche e/o sanitarie dovranno riportare il codice fiscale della figlia e dovranno essere consegnate, ai fini della deduzione Irpef all'altro genitore entro e non oltre il mese il 28 febbraio dell'anno successivo a quelle di riferimento;
L'assegno unico familiare, ad oggi corrisposto nella misura di € 232,00 (euro duecentotrentadue/00) circa sarà percepito nella misura del 50 % ciascuno anche in caso di diversa futura quantificazione.
Ai fini dell'adeguamento di detta misura ai parametri economici familiari, entrambi i genitori si impegnano entro il mese di marzo di ogni anno a presentare, a mezzo professionista da costoro incaricato, l'attestazione Isee.
6) Nessun emolumento a titolo di assegno di mantenimento verrà posto a carico dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7) Nell'ipotesi di nuove relazioni affettive, i genitori apporteranno ogni cautela, non solo nell'interesse primario di ma altresì nel rispetto delle Per_1 reciproche figure genitoriali, introducendo gradualmente, tenuto conto della stabilità della nuova relazione affettiva, i relativi nuovi compagni nella vita della figlia, avendo premura di far comprendere alla figlia che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali ed impegnandosi, comunque, a trascorrere il più tempo possibile con . Il padre si impegna a garantire Per_1 una frequentazione esclusiva con la minore almeno una volta alla settimana, nei giorni in cui la bambina è a lui affidata;
8) I genitori collaboreranno nelle cure ed assistenza della figlia, in particolare manifestando reciproca disponibilità, in caso di impedimento nei tempi e giorni assegnati, ad interpellare per primo l'altro anche comunicando i rispettivi impegni lavorativi con calendario mensile, per quanto preventivabile in via anticipata. In caso di malattia della figlia, la madre e/o il padre chiederanno di poter usufruire dei permessi consentiti per congedo parentale.
9) I genitori si impegnano ad una reperibilità sia diurna che notturna in ipotesi di emergenze che riguardino la figlia;
10) I Signori e dichiarano che hanno provveduto a CP_1 Parte_1 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto al punto sub. n. 4 (mantenimento della figlia
8 minore), non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per l'intercorso rapporto di coniugio e di avere provveduto alla eventuale divisione dei beni in comproprietà;
11) Il signor e la signora si prestano CP_1 Parte_1 reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti ed i documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore;
12) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 14.3.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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