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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1814 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 29.9.2023
da
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
c.f. , c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
c.f. c.f. Pt_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
c.f. , c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
, c.f. , C.F._9 Parte_10 C.F._10
c.f. , c.f. Parte_11 C.F._11 Parte_12
, c.f. , C.F._12 Parte_13 C.F._13 [...]
c.f. , c.f. , Pt_14 C.F._14 Parte_15 C.F._15
c.f. , c.f. Parte_16 C.F._16 Parte_17
c.f. , C.F._17 Parte_18 C.F._18
c.f. , c.f. Parte_19 C.F._19 Parte_20
, c.f. , C.F._20 Parte_21 C.F._21 Parte_22
c.f. , c.f. ,
[...] C.F._22 Parte_23 C.F._23 Pt_24
c.f. , c.f.
[...] C.F._24 Parte_25 C.F._25
c.f. , c.f. Parte_26 C.F._26 Parte_27
, c.f. , C.F._27 Parte_28 C.F._28 Pt_29
c.f. , c.f. ,
[...] C.F._29 Parte_30 C.F._30
c.f. , c.f. Parte_31 C.F._31 Parte_32
, c.f. , C.F._32 Parte_33 C.F._33 Parte_34
c.f. , c.f. ,
[...] C.F._34 Pt_35 Pt_36 C.F._35
c.f. , c.f. Parte_37 C.F._36 Parte_38
, c.f. , C.F._37 Parte_39 C.F._38 Pt_40 c.f. , c.f. ,
[...] C.F._39 Parte_41 C.F._40
c.f. , c.f. Parte_42 C.F._41 Parte_43
, c.f. , C.F._42 Parte_44 C.F._43 [...]
c.f. , c.f. , Pt_45 C.F._44 Parte_46 C.F._45
c.f. , c.f. Parte_47 C.F._46 Parte_48
, c.f. , C.F._47 Parte_49 C.F._48 Parte_50
c.f. ,
[...] C.F._49 Parte_51
, c.f. , C.F._50 Parte_52 C.F._51 [...]
c.f. , c.f. Parte_53 C.F._52 Parte_54
, c.f. , C.F._53 Parte_55 C.F._54 Pt_56
c.f. c.f.
[...] C.F._55 Parte_57
c.f. , c.f. C.F._56 Parte_58 C.F._57 Parte_59
, c.f. , C.F._58 Parte_60 C.F._59 Parte_61
c.f. , c.f. , C.F._60 Parte_62 C.F._61 Parte_63
c.f. , c.f. , C.F._62 Parte_64 C.F._63 Parte_65
c.f. , c.f.
[...] C.F._64 Parte_66 C.F._65
(avv. ACERBONI FRANCESCO)
contro
- Controparte_1
(dott. ROCCO MARIA CHIARA)
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, docenti precari dell'Amministrazione scolastica, ultimamente e solo alcuni assunti in ruolo, chiedono venga accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00
annui tramite “carta elettronica”, previsto dall'art.1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al riconoscimento di €500,00, per gli anni indicati nell'atto introduttivo per ciascun docente.
Il eccepisce in via preliminare eccepisce l'incompetenza Controparte_1
territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. del Tribunale di Venezia in funzione di Giudice del Lavoro in relazione alle domande presentate dalle ricorrenti Parte_10 Parte_50 [...]
Cont
, e . Ancora in via preliminare il eccepisce Pt_52 Parte_7 Parte_67
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti pretesi relativamente all'a.s. 2017/2018 e solo per il ricorrente per l'a.s. 2018/2019. Il rileva ancora il difetto di interesse ad Pt_44 CP_1
agire e conseguentemente l'infondatezza della domanda di attribuzione della Carta Docente in relazione all'a.s. 2022/2023 per le ricorrenti e , annualità nella quale le stesse Pt_33 Pt_59
Pt_4 risultavano già immesse in ruolo. Quanto ai ricorrenti , , e Pt_68 Parte_19 Pt_35 Pt_40
gli stessi non prestano più servizio presso l'Amministrazione scolastica né risultano inseriti nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze valevoli per il biennio 2024/2026, per cui il , in CP_1
Cont assenza di un'istanza risarcitoria, chiede la reiezione delle relative domande. Nel merito il contesta la pretesa, sottolineando in punto di diritto come il legislatore italiano non fosse in alcun modo vincolato dalle norme eurocomunitarie a predisporre una disciplina attinente specificatamente alla formazione del personale docente che assicurasse l'assoluta parità di trattamento tra il lavoratore a tempo determinato e il lavoratore a tempo indeterminato. Evidenzia altresì che, anche nella denegata ipotesi di accoglimento delle argomentazioni avversarie, l'oggetto dell'eventuale accoglimento può essere solo ed esclusivamente l'attribuzione della Carta del docente per gli anni di riferimento e non certo l'attribuzione di un importo generico ovvero di una somma di denaro ad altro titolo.
La causa, istruita documentalmente, viene ora decisa.
*
Preliminarmente: sull'eccezione di incompetenza per territorio.
Parte ricorrente ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata correttamente dal convenuto in relazione alla sede dell'ultimo Istituto di destinazione dei docenti, per i sigg. CP_1
Parte_10 Parte_50 Parte_52 Parte_7 Parte_69
, e . Ne consegue l'incompetenza per
[...] Parte_70 Pt_55 Parte_4 Parte_64
territorio del Giudice adito per essere competente:
quanto a , il Tribunale di Rovigo (RO) – sez. lav. Parte_10
quanto a il Tribunale di Vicenza (VI) – sez. lav;
Parte_50
quanto a , il Tribunale di Padova (PD) – sez. lav;
Parte_52 quanto a , , , Parte_7 Parte_67 Parte_70 [...]
e il Tribunale di Pordenone (PN) – sez. lav. Parte_55 Parte_64
*
Cont
Quanto alle posizioni della sig. parte ricorrente, a seguito dell'eccezione del , Parte_33
vista l'immissione in ruolo della docente a far data 1°.9.2022, ha limitato la domanda alle annualità
2020/2021 – 2021/2022, anni durante i quali la stessa era assunta a termine.
Con riferimento alla posizione della sig. , a correzione di quanto indicato nel ricorso Parte_59
(pag. 10), parte ricorrente ha rettificato l'annualità erroneamente indicata, per mero refuso, chiedendo sia riconosciuto il diritto ad usufruire del beneficio economico per l'a.s. 2020/2021, anno in cui la docente è stata assunta a termine. Lo stato matricolare dimesso dall'Amministrazione consente la rettifica di cui sopra, dovendosi riconoscere che trattasi di un mero lapsus calami.
*
Quanto alle posizioni dei docenti cessati dal servizio, , Parte_17 Persona_1 Pt_70
, , parte ricorrente ha preso atto dell'orientamento
[...] Parte_40 Parte_45
giurisprudenziale anche di questo Tribunale, non insistendo nella relativa domanda.
*
Così delimitata la materia del contendere, nel merito il ricorso è fondato.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”,
può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i “beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza
1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. “Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Ricorrerebbe in particolare un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì
che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ed il paradosso è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può
dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che
“il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time
(il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta
anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento,
nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica,
non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (così C.di St. sent. cit.).
Il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. – come ancora puntualizzato dal C. di Stato -
può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121
ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba)
essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato […], così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (così C. di St., sent .cit.).
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-
450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali»,
mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di 'ragioni oggettive' richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti,
al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente,
dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, laddove va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché
ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo. Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare”
(v. Cass., n. 31149/2019). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, protraendo l'attività sin dall'inizio dell'anno fino alla dine dell'anno scolastico o comunque sino al termine delle lezioni. Né il ha allegato e CP_1
provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Tanto premesso, in merito alle conseguenze, parte ricorrente chiede la condanna del CP_1
Cont convenuto ad erogare una somma pari a quella che il vrebbe dovuto accreditare nella Carta del docente per ciascun anno scolastico.
Orbene, l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di
€500 all'anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. La condanna del a liquidare il controvalore in denaro di quanto avrebbe dovuto essere versato nella carta, CP_1
consentendo al docente di impiegare il denaro anche per acquisti o servizi non attinenti ad attività
formative, finirebbe per creare una discriminazione “a contrario”, accordandosi in tal modo ai docenti non di ruolo un trattamento privilegiato non corrispondente a quello riservato ai colleghi di ruolo.
Verrebbe d'altro canto tradita la finalità della norma, volta a sostenere le attività formative e non viceversa ad aumentare l'indubbiamente modesta retribuzione degli insegnanti. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all'aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attorea di condanna del alla corresponsione dell'importo nominale, CP_1
versandolo però esclusivamente sulla Carta, che lo stesso provvederà ad erogare. CP_1
Tali valutazioni risultano conformi alla pronuncia sul punto della S.C. n. 29961/2023 del
27.10.2023, che ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. I ricorrenti, ad eccezione dei sigg. , , Parte_17 Persona_1 Parte_70 Pt_40
, , risultano a tutt'oggi all'interno del sistema scolastico, perché iscritti nelle
[...] Parte_45
graduatorie ovvero immessi in ruolo ed hanno pertanto diritto a godere del beneficio indicato. Quanto
ai sigg. , , , , Parte_17 Persona_1 Parte_70 Parte_40 Parte_45
cessati dal servizio, si è già detto che parte ricorrente non ha insisto nelle relative domande.
*
Quanto all'eccezione di prescrizione relativa all'anno 2017/2018 e per il sig. Parte_44
relativamente all'anno 2018/2019, parte ricorrente ha ridotto la domanda iniziale con riguardo alle annualità indicate, facendo proprio l'insegnamento della S.C., nella già citata pronuncia, ove si precisa che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è
sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Conclusivamente, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a godere del beneficio della Carta
Cont elettronica per gli anni per ciascuno indicati nelle note conclusive e il deve essere condannato a porre in essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
Le spese, liquidate nel minimo a fronte della serialità del contenzioso, seguono la soccombenza.
Deve solo rilevarsi che la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e delle altre eccezioni preliminari sollevate dal non comporta la compensazione parziale delle spese, avendo CP_1
parte ricorrente limitato le domande iniziali adeguandosi all'insegnamento della S.C.
P.Q.M.
Il GL, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice adito per essere competente:
quanto a , il Tribunale di Rovigo (RO) – sez. lav. Parte_10
quanto a il Tribunale di Vicenza (VI) – sez. lav;
Parte_50 quanto a , il Tribunale di Padova (PD) – sez. lav;
Parte_52
quanto a , , , Parte_7 Parte_67 Parte_70 [...]
e il Tribunale di Pordenone (PN) – sez. lav. Parte_55 Parte_64
2) Accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015, usufruendo dell'importo di €500 annui tramite “Carta elettronica”, per gli anni di seguito precisati:
: 2018/2019 – 2019/2020 -2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_1
: 2021/2022 – 2022/2023 Parte_2
: 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_3
: 2021/2022 – 2022/2023 Parte_4
: 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_5
: 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_6
: 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 Parte_8
OL : 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Pt_9
: 2022/2023 Parte_11
OS MA : 2022/2023 Pt_13
: 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_12
: 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_71
: 2018/2019 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_16
: 2022/2023 Parte_18
: 2020 /2021 – 2021/2022 Parte_20
: 2022/2023 Parte_21
: 2018/2019 -2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023 Parte_22
CONTE NELLO: 2018/2019 -2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023
: 2022/2023 Parte_24
DE GOBBI STEFANIA: 2021/2022 – 2022/2023 : 2018/2019 Parte_26
ER : 2021/2022 – 2022/2023 Pt_29
FI : 2018/2019 Parte_55
: 2018/2019 Parte_27
ER FRANCESCO: 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023
: 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_31
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_32
2020/2021 – 2021/2022 Parte_33
: 2021/2022 – 2022/2023 Parte_34
: 2022/2023 Parte_37
: 2020/2021 -2021/2022 – 2022/2023 Parte_38
: 2020/2021 -2021/2022 – 2022/2023 Parte_39
: 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_41
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 Parte_42
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_43
: 2019/2020 – 2020/2021 Parte_44
UL : 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Pt_46
PAVANETTO : 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 Pt_8
TT : 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Pt_48
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_49
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_51
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_54
: 2020/2021 -2021/2022 – 2022/2023 Parte_53
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_56
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_57
: 2019/2020 – 2020/2021 Parte_58 : 2020/2021 Parte_59
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_60
: 2020/2021 -2021/2022 Parte_61
VISENTIN IRIS: 2021/2022 – 2022/2023
: 2018/2019 – 2022/2023 Parte_63
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_65
: 2018/2019 – 2019/2020. Parte_72
3) Condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1
consentirne il godimento.
4) Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 10.000,00, oltre CU, IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore dei procuratori ricorrenti.
Venezia, 14.3.2025
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1814 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 29.9.2023
da
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
c.f. , c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
c.f. c.f. Pt_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
c.f. , c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
, c.f. , C.F._9 Parte_10 C.F._10
c.f. , c.f. Parte_11 C.F._11 Parte_12
, c.f. , C.F._12 Parte_13 C.F._13 [...]
c.f. , c.f. , Pt_14 C.F._14 Parte_15 C.F._15
c.f. , c.f. Parte_16 C.F._16 Parte_17
c.f. , C.F._17 Parte_18 C.F._18
c.f. , c.f. Parte_19 C.F._19 Parte_20
, c.f. , C.F._20 Parte_21 C.F._21 Parte_22
c.f. , c.f. ,
[...] C.F._22 Parte_23 C.F._23 Pt_24
c.f. , c.f.
[...] C.F._24 Parte_25 C.F._25
c.f. , c.f. Parte_26 C.F._26 Parte_27
, c.f. , C.F._27 Parte_28 C.F._28 Pt_29
c.f. , c.f. ,
[...] C.F._29 Parte_30 C.F._30
c.f. , c.f. Parte_31 C.F._31 Parte_32
, c.f. , C.F._32 Parte_33 C.F._33 Parte_34
c.f. , c.f. ,
[...] C.F._34 Pt_35 Pt_36 C.F._35
c.f. , c.f. Parte_37 C.F._36 Parte_38
, c.f. , C.F._37 Parte_39 C.F._38 Pt_40 c.f. , c.f. ,
[...] C.F._39 Parte_41 C.F._40
c.f. , c.f. Parte_42 C.F._41 Parte_43
, c.f. , C.F._42 Parte_44 C.F._43 [...]
c.f. , c.f. , Pt_45 C.F._44 Parte_46 C.F._45
c.f. , c.f. Parte_47 C.F._46 Parte_48
, c.f. , C.F._47 Parte_49 C.F._48 Parte_50
c.f. ,
[...] C.F._49 Parte_51
, c.f. , C.F._50 Parte_52 C.F._51 [...]
c.f. , c.f. Parte_53 C.F._52 Parte_54
, c.f. , C.F._53 Parte_55 C.F._54 Pt_56
c.f. c.f.
[...] C.F._55 Parte_57
c.f. , c.f. C.F._56 Parte_58 C.F._57 Parte_59
, c.f. , C.F._58 Parte_60 C.F._59 Parte_61
c.f. , c.f. , C.F._60 Parte_62 C.F._61 Parte_63
c.f. , c.f. , C.F._62 Parte_64 C.F._63 Parte_65
c.f. , c.f.
[...] C.F._64 Parte_66 C.F._65
(avv. ACERBONI FRANCESCO)
contro
- Controparte_1
(dott. ROCCO MARIA CHIARA)
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, docenti precari dell'Amministrazione scolastica, ultimamente e solo alcuni assunti in ruolo, chiedono venga accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00
annui tramite “carta elettronica”, previsto dall'art.1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al riconoscimento di €500,00, per gli anni indicati nell'atto introduttivo per ciascun docente.
Il eccepisce in via preliminare eccepisce l'incompetenza Controparte_1
territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. del Tribunale di Venezia in funzione di Giudice del Lavoro in relazione alle domande presentate dalle ricorrenti Parte_10 Parte_50 [...]
Cont
, e . Ancora in via preliminare il eccepisce Pt_52 Parte_7 Parte_67
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti pretesi relativamente all'a.s. 2017/2018 e solo per il ricorrente per l'a.s. 2018/2019. Il rileva ancora il difetto di interesse ad Pt_44 CP_1
agire e conseguentemente l'infondatezza della domanda di attribuzione della Carta Docente in relazione all'a.s. 2022/2023 per le ricorrenti e , annualità nella quale le stesse Pt_33 Pt_59
Pt_4 risultavano già immesse in ruolo. Quanto ai ricorrenti , , e Pt_68 Parte_19 Pt_35 Pt_40
gli stessi non prestano più servizio presso l'Amministrazione scolastica né risultano inseriti nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze valevoli per il biennio 2024/2026, per cui il , in CP_1
Cont assenza di un'istanza risarcitoria, chiede la reiezione delle relative domande. Nel merito il contesta la pretesa, sottolineando in punto di diritto come il legislatore italiano non fosse in alcun modo vincolato dalle norme eurocomunitarie a predisporre una disciplina attinente specificatamente alla formazione del personale docente che assicurasse l'assoluta parità di trattamento tra il lavoratore a tempo determinato e il lavoratore a tempo indeterminato. Evidenzia altresì che, anche nella denegata ipotesi di accoglimento delle argomentazioni avversarie, l'oggetto dell'eventuale accoglimento può essere solo ed esclusivamente l'attribuzione della Carta del docente per gli anni di riferimento e non certo l'attribuzione di un importo generico ovvero di una somma di denaro ad altro titolo.
La causa, istruita documentalmente, viene ora decisa.
*
Preliminarmente: sull'eccezione di incompetenza per territorio.
Parte ricorrente ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata correttamente dal convenuto in relazione alla sede dell'ultimo Istituto di destinazione dei docenti, per i sigg. CP_1
Parte_10 Parte_50 Parte_52 Parte_7 Parte_69
, e . Ne consegue l'incompetenza per
[...] Parte_70 Pt_55 Parte_4 Parte_64
territorio del Giudice adito per essere competente:
quanto a , il Tribunale di Rovigo (RO) – sez. lav. Parte_10
quanto a il Tribunale di Vicenza (VI) – sez. lav;
Parte_50
quanto a , il Tribunale di Padova (PD) – sez. lav;
Parte_52 quanto a , , , Parte_7 Parte_67 Parte_70 [...]
e il Tribunale di Pordenone (PN) – sez. lav. Parte_55 Parte_64
*
Cont
Quanto alle posizioni della sig. parte ricorrente, a seguito dell'eccezione del , Parte_33
vista l'immissione in ruolo della docente a far data 1°.9.2022, ha limitato la domanda alle annualità
2020/2021 – 2021/2022, anni durante i quali la stessa era assunta a termine.
Con riferimento alla posizione della sig. , a correzione di quanto indicato nel ricorso Parte_59
(pag. 10), parte ricorrente ha rettificato l'annualità erroneamente indicata, per mero refuso, chiedendo sia riconosciuto il diritto ad usufruire del beneficio economico per l'a.s. 2020/2021, anno in cui la docente è stata assunta a termine. Lo stato matricolare dimesso dall'Amministrazione consente la rettifica di cui sopra, dovendosi riconoscere che trattasi di un mero lapsus calami.
*
Quanto alle posizioni dei docenti cessati dal servizio, , Parte_17 Persona_1 Pt_70
, , parte ricorrente ha preso atto dell'orientamento
[...] Parte_40 Parte_45
giurisprudenziale anche di questo Tribunale, non insistendo nella relativa domanda.
*
Così delimitata la materia del contendere, nel merito il ricorso è fondato.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”,
può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i “beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza
1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. “Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Ricorrerebbe in particolare un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì
che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ed il paradosso è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può
dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che
“il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time
(il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta
anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento,
nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica,
non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (così C.di St. sent. cit.).
Il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. – come ancora puntualizzato dal C. di Stato -
può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121
ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba)
essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato […], così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (così C. di St., sent .cit.).
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-
450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali»,
mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di 'ragioni oggettive' richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti,
al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente,
dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, laddove va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché
ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo. Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare”
(v. Cass., n. 31149/2019). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, protraendo l'attività sin dall'inizio dell'anno fino alla dine dell'anno scolastico o comunque sino al termine delle lezioni. Né il ha allegato e CP_1
provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Tanto premesso, in merito alle conseguenze, parte ricorrente chiede la condanna del CP_1
Cont convenuto ad erogare una somma pari a quella che il vrebbe dovuto accreditare nella Carta del docente per ciascun anno scolastico.
Orbene, l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di
€500 all'anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. La condanna del a liquidare il controvalore in denaro di quanto avrebbe dovuto essere versato nella carta, CP_1
consentendo al docente di impiegare il denaro anche per acquisti o servizi non attinenti ad attività
formative, finirebbe per creare una discriminazione “a contrario”, accordandosi in tal modo ai docenti non di ruolo un trattamento privilegiato non corrispondente a quello riservato ai colleghi di ruolo.
Verrebbe d'altro canto tradita la finalità della norma, volta a sostenere le attività formative e non viceversa ad aumentare l'indubbiamente modesta retribuzione degli insegnanti. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all'aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attorea di condanna del alla corresponsione dell'importo nominale, CP_1
versandolo però esclusivamente sulla Carta, che lo stesso provvederà ad erogare. CP_1
Tali valutazioni risultano conformi alla pronuncia sul punto della S.C. n. 29961/2023 del
27.10.2023, che ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. I ricorrenti, ad eccezione dei sigg. , , Parte_17 Persona_1 Parte_70 Pt_40
, , risultano a tutt'oggi all'interno del sistema scolastico, perché iscritti nelle
[...] Parte_45
graduatorie ovvero immessi in ruolo ed hanno pertanto diritto a godere del beneficio indicato. Quanto
ai sigg. , , , , Parte_17 Persona_1 Parte_70 Parte_40 Parte_45
cessati dal servizio, si è già detto che parte ricorrente non ha insisto nelle relative domande.
*
Quanto all'eccezione di prescrizione relativa all'anno 2017/2018 e per il sig. Parte_44
relativamente all'anno 2018/2019, parte ricorrente ha ridotto la domanda iniziale con riguardo alle annualità indicate, facendo proprio l'insegnamento della S.C., nella già citata pronuncia, ove si precisa che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è
sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Conclusivamente, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a godere del beneficio della Carta
Cont elettronica per gli anni per ciascuno indicati nelle note conclusive e il deve essere condannato a porre in essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
Le spese, liquidate nel minimo a fronte della serialità del contenzioso, seguono la soccombenza.
Deve solo rilevarsi che la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e delle altre eccezioni preliminari sollevate dal non comporta la compensazione parziale delle spese, avendo CP_1
parte ricorrente limitato le domande iniziali adeguandosi all'insegnamento della S.C.
P.Q.M.
Il GL, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice adito per essere competente:
quanto a , il Tribunale di Rovigo (RO) – sez. lav. Parte_10
quanto a il Tribunale di Vicenza (VI) – sez. lav;
Parte_50 quanto a , il Tribunale di Padova (PD) – sez. lav;
Parte_52
quanto a , , , Parte_7 Parte_67 Parte_70 [...]
e il Tribunale di Pordenone (PN) – sez. lav. Parte_55 Parte_64
2) Accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015, usufruendo dell'importo di €500 annui tramite “Carta elettronica”, per gli anni di seguito precisati:
: 2018/2019 – 2019/2020 -2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_1
: 2021/2022 – 2022/2023 Parte_2
: 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_3
: 2021/2022 – 2022/2023 Parte_4
: 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_5
: 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_6
: 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 Parte_8
OL : 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Pt_9
: 2022/2023 Parte_11
OS MA : 2022/2023 Pt_13
: 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_12
: 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_71
: 2018/2019 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_16
: 2022/2023 Parte_18
: 2020 /2021 – 2021/2022 Parte_20
: 2022/2023 Parte_21
: 2018/2019 -2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023 Parte_22
CONTE NELLO: 2018/2019 -2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023
: 2022/2023 Parte_24
DE GOBBI STEFANIA: 2021/2022 – 2022/2023 : 2018/2019 Parte_26
ER : 2021/2022 – 2022/2023 Pt_29
FI : 2018/2019 Parte_55
: 2018/2019 Parte_27
ER FRANCESCO: 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023
: 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_31
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_32
2020/2021 – 2021/2022 Parte_33
: 2021/2022 – 2022/2023 Parte_34
: 2022/2023 Parte_37
: 2020/2021 -2021/2022 – 2022/2023 Parte_38
: 2020/2021 -2021/2022 – 2022/2023 Parte_39
: 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 Parte_41
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 Parte_42
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_43
: 2019/2020 – 2020/2021 Parte_44
UL : 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Pt_46
PAVANETTO : 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 Pt_8
TT : 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Pt_48
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_49
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_51
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_54
: 2020/2021 -2021/2022 – 2022/2023 Parte_53
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_56
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_57
: 2019/2020 – 2020/2021 Parte_58 : 2020/2021 Parte_59
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_60
: 2020/2021 -2021/2022 Parte_61
VISENTIN IRIS: 2021/2022 – 2022/2023
: 2018/2019 – 2022/2023 Parte_63
: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 Parte_65
: 2018/2019 – 2019/2020. Parte_72
3) Condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1
consentirne il godimento.
4) Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 10.000,00, oltre CU, IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore dei procuratori ricorrenti.
Venezia, 14.3.2025
Il GL