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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/11/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 310/2023
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 310/2023 R. G., promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Luigi Barbone e Nino Bullaro (con pec indicata), presso il cui studio in Palermo (PA), Via Galileo Galilei n. 9, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Villaroel (con pec indicata), presso il cui studio in Patti (ME), Via Mazzini n. 10, è elettivamente domiciliato;
Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 805/2022, emessa, in data 15 novembre 2022, dal Tribunale di Patti. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 21 gennaio 2021, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Patti, , esponendo: di essere proprietaria dell'immobile sito Controparte_1 in Gioiosa Marea (ME), Frazione San Giorgio, Via A. Doria n. 6, piano terra, interno 4, Corpo D, Complesso “ , identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Gioiosa Marea al foglio CP_2
11, part. 160 sub. 75, in forza di atto pubblico di compravendita del 6 luglio 2006 (Rep. N. 12974); che detto immobile era stato occupato abusivamente dal Sig. ; che, venuta a Controparte_1 conoscenza dell'usurpazione dell'immobile di sua proprietà, con nota del 2 gennaio 2019, ne aveva dato comunicazione al Comando dei Vigili Urbani di Gioiosa Marea, denunciando la circostanza che l' aveva chiesto, senza alcun titolo, di eleggere la propria residenza presso l'immobile CP_1 abusivamente occupato;
di avere diritto, quale legittima proprietaria dell'immobile, di rientrarne in possesso. Chiedeva, pertanto: “Ritenere e dichiarare: che la Sig.ra è proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Gioiosa Marea (ME), Frazione San Giorgio, Via A. Doria n. 6, piano terra, Corpo D, Complesso “La ”. che il suddetto immobile è attualmente occupato dal Sig. CP_2
1 , nato a [...] il [...], C.F. . Attesa Controparte_1 CodiceFiscale_3
l'illegittima occupazione del superiore immobile da parte del predetto , Controparte_1 condannare quest'ultimo all'immediato rilascio dello stesso in favore dell'istante, emettendo qualsiasi altra necessaria statuizione a seguito di una migliore delibazione del thema condendum dedotto, fatta salva ogni azione ai fini del risarcimento del danno a seguito del godimento del detto immobile senza alcun titolo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Non si costituiva in giudizio , per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Con sentenza n. 805/2022, emessa e pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 15 novembre 2022, il Tribunale di Patti: dichiarava la contumacia di;
rigettava la Controparte_1 domanda di parte attrice;
compensava le spese di lite tra le parti. Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo: “Preliminarmente, Parte_1 ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, come in epigrafe descritta, che la medesima è nulla in quanto è stata emessa in assenza della concessione dei termini per note conclusive con conseguente lesione del diritto di difesa dell'odierna appellante in forza di quanto supra esposto in diritto. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che ha errato il Giudice di primo grado allorché ha rigettato le domande attoree sull'erroneo presupposto dell'assenza di prova dell'acquisto a titolo originario dell'immobile rivendicato da parte dell'istante o dei suoi danti causa per i motivi meglio esposti in diritto. In conseguenza di ciò, atteso il quadro probatorio, nel merito ritenere e dichiarare che la Sig.ra è Parte_1 proprietaria dell'immobile sito in Gioiosa Marea (ME), Frazione San Giorgio, Via A. Doria n. 6, piano terra, Corpo D, Complesso “ ”. Ritenere e dichiarare, altresì, che il suddetto CP_2 immobile è attualmente occupato dal Sig. , nato a [...] il Controparte_1
24/07/1954, C.F. ed attesa l'illegittima occupazione del superiore immobile C.F._4 da parte del medesimo condannarlo all'immediato rilascio dello stesso in favore dell'istante, emettendo qualsiasi altra necessaria statuizione a seguito di una migliore delibazione del thema condendum dedotto, fatta salva ogni azione ai fini del risarcimento del danno a seguito del godimento del detto immobile senza alcun titolo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”. Si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 352 c.p.c., comunicata il 15 luglio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare formulata dall'appellato, occorre osservare che l'appello presenta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Nullità della sentenza per la mancata concessione dei termini per le note conclusionali. Violazione degli artt. 190 e 281 sexies c.p.c.”. Ha lamentato la nullità della sentenza impugnata, in quanto emessa, nonostante le reiterate richieste formulate dall'attore nei propri atti defensionali, in assenza della concessione dei termini per il deposito di note conclusionali. Ha richiamato il principio, dettato dalle Sezioni Unite della Suprema
2 Corte di Cassazione, secondo il quale la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la propria scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, determinando conseguentemente una violazione del principio del contraddittorio (Cass. Civ. Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596/21). La censura è infondata. Va premesso che l'udienza conclusiva in esito alla quale il primo giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., si è svolta in data 15 novembre 2022, durante il periodo di emergenza pandemica, nella vigenza della norma di cui all'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37 (intitolato “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”), secondo la quale i capi degli uffici giudiziari potevano, tra l'altro, adottare una serie di misure al fine di contenere gli effetti della pandemia, tra cui (in base al comma 7, lettera h) disporre “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”. Né può dubitarsi del fatto che il Presidente del Tribunale di Patti avesse autorizzato tale forma di svolgimento delle udienze civili anche con riferimento a quelle di discussione orale, da tenersi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che anzi, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, era stata prevista e disciplinata anche dal Protocollo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti il 24 aprile 2020. Ed infatti, con decreto emesso in data 10 agosto 2022, il giudice, dopo avere richiamato la normativa emessa per contrastare l'emergenza pandemica e il Protocollo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti il 24 aprile 2020, fissava termine per il deposito di note scritte e avvisava le parti della possibilità che fosse “emessa sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., in conformità al citato Protocollo del 24.4.2020”. Dunque, le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal primo giudice risultano pienamente conformi alle previsioni della già richiamata disposizione di cui del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis, oltre che al citato protocollo. D'altra parte, lo stesso difensore, nelle note scritte depositate prima dell'udienza 15 novembre 2022, chiedeva espressamente che, “atteso il carattere documentale dell'odierna controversia ed in considerazione della contumacia di parte convenuta, che non ha contestato specificatamente i fatti posti a fondamento delle pretese attoree ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., nonché dei gravi danni, così come documentati in atti, subiti dalla Sig.ra a causa del mancato Parte_1 godimento dell'immobile in contesa”, fosse “emessa sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con accoglimento delle domande di parte attrice, così come formulate in atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. ritualmente depositate”. Mentre la contestuale richiesta, formulata dallo stesso difensore, di “assegnazione di un termine per note” appare in contraddizione con la chiesta definizione della controversia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che prevede che il giudice, al termine della discussione (nella specie, eccezionalmente sostituita dal deposito di note
3 scritte, in conformità della normativa speciale dettata per il contenimento dell'epidemia da Covid) pronunci sentenza, contenente concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Deve, pertanto, ritenersi che il contraddittorio sia stato, nella specie, adeguatamente assicurato, nelle eccezionali forme previste dalla normativa dettata per il periodo di emergenza epidemiologica. In proposito, può essere anche richiamato il principio generale espresso dalla Corte Suprema di Cassazione secondo il quale “nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte” (Cass. Civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137). Non appaiono, invece, applicabili al caso in esame gli invocati principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 36596 del 25/11/2021), con riferimento al caso della violazione, nel procedimento di decisione della controversia, dei termini, ex art. 190 c.p.c., fissati e predeterminati per legge, trattandosi di fattispecie radicalmente diversa da quella attuale, nella quale la fissazione stessa del termine e la determinazione della scansione processuale era rimessa e devoluta, per diretta previsione della legge emergenziale, al giudice.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Violazione e falsa applicazione degli artt. 948 c.c., 1158 c.c., 395, n. 4), c,p.c., 115 c.p.c.”. Ha lamentato che il Tribunale di Patti, dopo avere qualificato la domanda proposta dall'attrice come azione di rivendicazione del bene immobile in contesa, l'aveva rigettata per asserita carenza di prova della proprietà in capo alla stessa attrice, senza tenere conto del fatto che la non solo aveva fornito la prova documentale del Parte_1 suo diritto di proprietà sull'immobile rivendicato, ma aveva anche provato l'acquisto a titolo originario da parte dei suoi danti causa. Ha evidenziato, in proposito, che dall'atto pubblico di compravendita del 6 luglio 2006 (Rep. N. 12974), emergeva che l'immobile oggetto di compravendita fosse pervenuto a danti causa dell'attrice “per atto di compravendita, ricevuto dal Notaio
[...] di Messina, in data 15 aprile 1982, registrato a Messina il 28 aprile 1982 al n. 3645, Per_1 trascritto a Messina il 16 aprile 1982”, per cui, al momento della successiva vendita all'attrice, avvenuta il 6 luglio 2006, questi ultimi avevano già acquistato la proprietà dell'immobile a titolo originario, essendo trascorso il ventennio necessario, ex art. 1158 c.c., per il perfezionarsi dell'usucapione. Ha aggiunto che, in ogni caso, in forza del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., i fatti posti a fondamento delle domande attoree dovevano ritenersi provati, posta la contumacia del convenuto. Il motivo è infondato. Costituisce ius receptum che chi esercita l'azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., senza essere in possesso del bene, deve fornire la cosiddetta probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, o risalendo, se del caso attraverso i propri danti causa, fino ad un titolo di acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando che egli stesso (direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori, per effetto dell'accessione o successione del possesso, ex art. 1146 c.c.) o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto uti domini per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. In ogni caso, la prova della proprietà non può fondarsi esclusivamente sulla durata ventennale del titolo derivativo, ma deve essere accompagnata dall'accertamento del possesso effettivo e continuativo dell'immobile.
4 In tal senso si registra il costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione, che ha, anche di recente, precisato che “Nel giudizio di rivendicazione il ricorrente ha l'onere di dimostrare la propria titolarità sul bene, risalendo a un acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario all'usucapione. La prova della proprietà non può fondarsi esclusivamente sulla durata ventennale del titolo, ma deve essere accompagnata dall'accertamento del possesso effettivo e continuativo dell'immobile, salvo la presunzione juris tantum di possesso intermedio. Tale onere probatorio non viene mitigato dalla semplice proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto se questa non implica il riconoscimento della proprietà anteriore dell'attore. Pertanto, la sentenza di merito che non si basa su un concreto esame del possesso da parte dell'attore e dei suoi danti causa, e si fonda in modo errato su un atto di divisione o su una successiva attribuzione testamentaria, deve essere cassata” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 31 dicembre 2024, n. 35258). Nel caso in esame, l'attrice non è risalita ad un titolo di acquisto a titolo originario, limitandosi a depositare copia del contratto di compravendita stipulato per atto pubblico in data 6 luglio 2006, da cui emerge che i danti causa hanno, a loro volta, acquistato l'immobile a titolo derivativo. Né alcuna rilevanza assume la circostanza che i danti causa avessero acquistato l'immobile per atto pubblico datato 16 aprile 1982, atteso che, come evidenziato, la prova della proprietà non può fondarsi esclusivamente sulla durata ventennale del titolo, ma deve essere accompagnata dall'accertamento del possesso effettivo e continuativo dell'immobile. Sennonché, l'attrice ha omesso di allegare, e provare o chiedere di provare, l'effettivo possesso uti domini dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione. Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto carente la prova della proprietà dell'immobile rivendicato, in capo all'attrice. Né può ritenersi che l'onere rigoroso della prova gravante sull'attrice fosse escluso, o potesse considerarsi attenuato, in conseguenza della mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa da parte del convenuto. In primo luogo, occorre osservare come, nel giudizio di rivendicazione, il rigore probatorio della proprietà del bene può ritenersi attenuato solo in conseguenza di un contegno processuale positivo del convenuto da cui possa desumersi il riconoscimento del titolo di proprietà in capo all'attore o ai suoi danti causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 20/02/2025, n. 4547 che ha da ultimo ribadito che
“nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui”). Contegno processuale che l CP_1 non ha assunto neanche in grado di appello. Ma soprattutto, occorre osservare che, in generale, la contumacia del convenuto integra un comportamento processuale “neutro” cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa, dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 23/06/2009, n.14623, secondo cui “L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”). Alla contumacia del convenuto non può, pertanto, riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può
5 presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. III, 24 maggio 2023, n. 14372). Contrariamente a quanto affermato dal difensore, dunque, la titolarità del diritto in capo all'attrice e l'abusiva occupazione dell'immobile da parte dell' non possono desumersi dalla mancata CP_1 costituzione in giudizio di quest'ultimo nel corso del primo grado del giudizio, né dal contegno processuale assunto nel presente grado di giudizio. Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
****** La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza, per cui l'appellante va condannata alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 processuali, che si liquidano - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (calcolato in base all'art. 15 c.p.c.) ed applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle prestazioni difensive rese - si liquidano in complessivi € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00, per la fase introduttiva, € 1.843,00, per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 805/2022 emessa, in data 15 novembre 2022, dal Parte_1
Tribunale di Patti, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , delle spese del presente Controparte_1 grado del giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 310/2023 R. G., promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Luigi Barbone e Nino Bullaro (con pec indicata), presso il cui studio in Palermo (PA), Via Galileo Galilei n. 9, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Villaroel (con pec indicata), presso il cui studio in Patti (ME), Via Mazzini n. 10, è elettivamente domiciliato;
Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 805/2022, emessa, in data 15 novembre 2022, dal Tribunale di Patti. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 21 gennaio 2021, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Patti, , esponendo: di essere proprietaria dell'immobile sito Controparte_1 in Gioiosa Marea (ME), Frazione San Giorgio, Via A. Doria n. 6, piano terra, interno 4, Corpo D, Complesso “ , identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Gioiosa Marea al foglio CP_2
11, part. 160 sub. 75, in forza di atto pubblico di compravendita del 6 luglio 2006 (Rep. N. 12974); che detto immobile era stato occupato abusivamente dal Sig. ; che, venuta a Controparte_1 conoscenza dell'usurpazione dell'immobile di sua proprietà, con nota del 2 gennaio 2019, ne aveva dato comunicazione al Comando dei Vigili Urbani di Gioiosa Marea, denunciando la circostanza che l' aveva chiesto, senza alcun titolo, di eleggere la propria residenza presso l'immobile CP_1 abusivamente occupato;
di avere diritto, quale legittima proprietaria dell'immobile, di rientrarne in possesso. Chiedeva, pertanto: “Ritenere e dichiarare: che la Sig.ra è proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Gioiosa Marea (ME), Frazione San Giorgio, Via A. Doria n. 6, piano terra, Corpo D, Complesso “La ”. che il suddetto immobile è attualmente occupato dal Sig. CP_2
1 , nato a [...] il [...], C.F. . Attesa Controparte_1 CodiceFiscale_3
l'illegittima occupazione del superiore immobile da parte del predetto , Controparte_1 condannare quest'ultimo all'immediato rilascio dello stesso in favore dell'istante, emettendo qualsiasi altra necessaria statuizione a seguito di una migliore delibazione del thema condendum dedotto, fatta salva ogni azione ai fini del risarcimento del danno a seguito del godimento del detto immobile senza alcun titolo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Non si costituiva in giudizio , per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Con sentenza n. 805/2022, emessa e pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 15 novembre 2022, il Tribunale di Patti: dichiarava la contumacia di;
rigettava la Controparte_1 domanda di parte attrice;
compensava le spese di lite tra le parti. Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo: “Preliminarmente, Parte_1 ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, come in epigrafe descritta, che la medesima è nulla in quanto è stata emessa in assenza della concessione dei termini per note conclusive con conseguente lesione del diritto di difesa dell'odierna appellante in forza di quanto supra esposto in diritto. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che ha errato il Giudice di primo grado allorché ha rigettato le domande attoree sull'erroneo presupposto dell'assenza di prova dell'acquisto a titolo originario dell'immobile rivendicato da parte dell'istante o dei suoi danti causa per i motivi meglio esposti in diritto. In conseguenza di ciò, atteso il quadro probatorio, nel merito ritenere e dichiarare che la Sig.ra è Parte_1 proprietaria dell'immobile sito in Gioiosa Marea (ME), Frazione San Giorgio, Via A. Doria n. 6, piano terra, Corpo D, Complesso “ ”. Ritenere e dichiarare, altresì, che il suddetto CP_2 immobile è attualmente occupato dal Sig. , nato a [...] il Controparte_1
24/07/1954, C.F. ed attesa l'illegittima occupazione del superiore immobile C.F._4 da parte del medesimo condannarlo all'immediato rilascio dello stesso in favore dell'istante, emettendo qualsiasi altra necessaria statuizione a seguito di una migliore delibazione del thema condendum dedotto, fatta salva ogni azione ai fini del risarcimento del danno a seguito del godimento del detto immobile senza alcun titolo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”. Si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 352 c.p.c., comunicata il 15 luglio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare formulata dall'appellato, occorre osservare che l'appello presenta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Nullità della sentenza per la mancata concessione dei termini per le note conclusionali. Violazione degli artt. 190 e 281 sexies c.p.c.”. Ha lamentato la nullità della sentenza impugnata, in quanto emessa, nonostante le reiterate richieste formulate dall'attore nei propri atti defensionali, in assenza della concessione dei termini per il deposito di note conclusionali. Ha richiamato il principio, dettato dalle Sezioni Unite della Suprema
2 Corte di Cassazione, secondo il quale la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la propria scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, determinando conseguentemente una violazione del principio del contraddittorio (Cass. Civ. Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596/21). La censura è infondata. Va premesso che l'udienza conclusiva in esito alla quale il primo giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., si è svolta in data 15 novembre 2022, durante il periodo di emergenza pandemica, nella vigenza della norma di cui all'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37 (intitolato “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”), secondo la quale i capi degli uffici giudiziari potevano, tra l'altro, adottare una serie di misure al fine di contenere gli effetti della pandemia, tra cui (in base al comma 7, lettera h) disporre “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”. Né può dubitarsi del fatto che il Presidente del Tribunale di Patti avesse autorizzato tale forma di svolgimento delle udienze civili anche con riferimento a quelle di discussione orale, da tenersi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che anzi, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, era stata prevista e disciplinata anche dal Protocollo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti il 24 aprile 2020. Ed infatti, con decreto emesso in data 10 agosto 2022, il giudice, dopo avere richiamato la normativa emessa per contrastare l'emergenza pandemica e il Protocollo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti il 24 aprile 2020, fissava termine per il deposito di note scritte e avvisava le parti della possibilità che fosse “emessa sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., in conformità al citato Protocollo del 24.4.2020”. Dunque, le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal primo giudice risultano pienamente conformi alle previsioni della già richiamata disposizione di cui del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis, oltre che al citato protocollo. D'altra parte, lo stesso difensore, nelle note scritte depositate prima dell'udienza 15 novembre 2022, chiedeva espressamente che, “atteso il carattere documentale dell'odierna controversia ed in considerazione della contumacia di parte convenuta, che non ha contestato specificatamente i fatti posti a fondamento delle pretese attoree ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., nonché dei gravi danni, così come documentati in atti, subiti dalla Sig.ra a causa del mancato Parte_1 godimento dell'immobile in contesa”, fosse “emessa sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con accoglimento delle domande di parte attrice, così come formulate in atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. ritualmente depositate”. Mentre la contestuale richiesta, formulata dallo stesso difensore, di “assegnazione di un termine per note” appare in contraddizione con la chiesta definizione della controversia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che prevede che il giudice, al termine della discussione (nella specie, eccezionalmente sostituita dal deposito di note
3 scritte, in conformità della normativa speciale dettata per il contenimento dell'epidemia da Covid) pronunci sentenza, contenente concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Deve, pertanto, ritenersi che il contraddittorio sia stato, nella specie, adeguatamente assicurato, nelle eccezionali forme previste dalla normativa dettata per il periodo di emergenza epidemiologica. In proposito, può essere anche richiamato il principio generale espresso dalla Corte Suprema di Cassazione secondo il quale “nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte” (Cass. Civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137). Non appaiono, invece, applicabili al caso in esame gli invocati principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 36596 del 25/11/2021), con riferimento al caso della violazione, nel procedimento di decisione della controversia, dei termini, ex art. 190 c.p.c., fissati e predeterminati per legge, trattandosi di fattispecie radicalmente diversa da quella attuale, nella quale la fissazione stessa del termine e la determinazione della scansione processuale era rimessa e devoluta, per diretta previsione della legge emergenziale, al giudice.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Violazione e falsa applicazione degli artt. 948 c.c., 1158 c.c., 395, n. 4), c,p.c., 115 c.p.c.”. Ha lamentato che il Tribunale di Patti, dopo avere qualificato la domanda proposta dall'attrice come azione di rivendicazione del bene immobile in contesa, l'aveva rigettata per asserita carenza di prova della proprietà in capo alla stessa attrice, senza tenere conto del fatto che la non solo aveva fornito la prova documentale del Parte_1 suo diritto di proprietà sull'immobile rivendicato, ma aveva anche provato l'acquisto a titolo originario da parte dei suoi danti causa. Ha evidenziato, in proposito, che dall'atto pubblico di compravendita del 6 luglio 2006 (Rep. N. 12974), emergeva che l'immobile oggetto di compravendita fosse pervenuto a danti causa dell'attrice “per atto di compravendita, ricevuto dal Notaio
[...] di Messina, in data 15 aprile 1982, registrato a Messina il 28 aprile 1982 al n. 3645, Per_1 trascritto a Messina il 16 aprile 1982”, per cui, al momento della successiva vendita all'attrice, avvenuta il 6 luglio 2006, questi ultimi avevano già acquistato la proprietà dell'immobile a titolo originario, essendo trascorso il ventennio necessario, ex art. 1158 c.c., per il perfezionarsi dell'usucapione. Ha aggiunto che, in ogni caso, in forza del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., i fatti posti a fondamento delle domande attoree dovevano ritenersi provati, posta la contumacia del convenuto. Il motivo è infondato. Costituisce ius receptum che chi esercita l'azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., senza essere in possesso del bene, deve fornire la cosiddetta probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, o risalendo, se del caso attraverso i propri danti causa, fino ad un titolo di acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando che egli stesso (direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori, per effetto dell'accessione o successione del possesso, ex art. 1146 c.c.) o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto uti domini per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. In ogni caso, la prova della proprietà non può fondarsi esclusivamente sulla durata ventennale del titolo derivativo, ma deve essere accompagnata dall'accertamento del possesso effettivo e continuativo dell'immobile.
4 In tal senso si registra il costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione, che ha, anche di recente, precisato che “Nel giudizio di rivendicazione il ricorrente ha l'onere di dimostrare la propria titolarità sul bene, risalendo a un acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario all'usucapione. La prova della proprietà non può fondarsi esclusivamente sulla durata ventennale del titolo, ma deve essere accompagnata dall'accertamento del possesso effettivo e continuativo dell'immobile, salvo la presunzione juris tantum di possesso intermedio. Tale onere probatorio non viene mitigato dalla semplice proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto se questa non implica il riconoscimento della proprietà anteriore dell'attore. Pertanto, la sentenza di merito che non si basa su un concreto esame del possesso da parte dell'attore e dei suoi danti causa, e si fonda in modo errato su un atto di divisione o su una successiva attribuzione testamentaria, deve essere cassata” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 31 dicembre 2024, n. 35258). Nel caso in esame, l'attrice non è risalita ad un titolo di acquisto a titolo originario, limitandosi a depositare copia del contratto di compravendita stipulato per atto pubblico in data 6 luglio 2006, da cui emerge che i danti causa hanno, a loro volta, acquistato l'immobile a titolo derivativo. Né alcuna rilevanza assume la circostanza che i danti causa avessero acquistato l'immobile per atto pubblico datato 16 aprile 1982, atteso che, come evidenziato, la prova della proprietà non può fondarsi esclusivamente sulla durata ventennale del titolo, ma deve essere accompagnata dall'accertamento del possesso effettivo e continuativo dell'immobile. Sennonché, l'attrice ha omesso di allegare, e provare o chiedere di provare, l'effettivo possesso uti domini dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione. Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto carente la prova della proprietà dell'immobile rivendicato, in capo all'attrice. Né può ritenersi che l'onere rigoroso della prova gravante sull'attrice fosse escluso, o potesse considerarsi attenuato, in conseguenza della mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa da parte del convenuto. In primo luogo, occorre osservare come, nel giudizio di rivendicazione, il rigore probatorio della proprietà del bene può ritenersi attenuato solo in conseguenza di un contegno processuale positivo del convenuto da cui possa desumersi il riconoscimento del titolo di proprietà in capo all'attore o ai suoi danti causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 20/02/2025, n. 4547 che ha da ultimo ribadito che
“nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui”). Contegno processuale che l CP_1 non ha assunto neanche in grado di appello. Ma soprattutto, occorre osservare che, in generale, la contumacia del convenuto integra un comportamento processuale “neutro” cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa, dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 23/06/2009, n.14623, secondo cui “L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”). Alla contumacia del convenuto non può, pertanto, riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può
5 presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. III, 24 maggio 2023, n. 14372). Contrariamente a quanto affermato dal difensore, dunque, la titolarità del diritto in capo all'attrice e l'abusiva occupazione dell'immobile da parte dell' non possono desumersi dalla mancata CP_1 costituzione in giudizio di quest'ultimo nel corso del primo grado del giudizio, né dal contegno processuale assunto nel presente grado di giudizio. Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
****** La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza, per cui l'appellante va condannata alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 processuali, che si liquidano - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (calcolato in base all'art. 15 c.p.c.) ed applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle prestazioni difensive rese - si liquidano in complessivi € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00, per la fase introduttiva, € 1.843,00, per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 805/2022 emessa, in data 15 novembre 2022, dal Parte_1
Tribunale di Patti, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , delle spese del presente Controparte_1 grado del giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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