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Articolo 4 della Legge 18 luglio 1956, n. 785
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Legge 18 luglio 1956, n. 785
Articolo 4 della Legge 18 luglio 1956, n. 785
Versione
17 agosto 1956
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 agosto 1956
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