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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1275/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1275/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(C.F. , nata Marsciano (PG), il 28.04.1969 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] Novembre n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeriano Tascini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, P.zza Piccinino n.10, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Fraz. CP_1 C.F._2
Ripaioli Voc. Vigna n.52, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Mencarelli ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Marsciano (PG), Viale della Vittoria n. 23, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.03.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 13.09.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo la separazione giudiziale dal marito, CP_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Marsciano in data 12.10.2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 30, parte II, Serie A, anno 2002;
- dalla loro unione è nato il figlio , in data 28.01.2004, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente;
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi, anche a causa dei comportamenti violenti e ingiuriosi del nei CP_1
confronti della ricorrente.
Ha, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti, con addebito al resistente;
casa coniugale alla ricorrente, che ne è l'esclusiva proprietaria, ove continuerà ad abitare anche il figlio;
contributo per la moglie di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione, non avendo Per_1
la ricorrente uno stabile lavoro;
mobilio e arredi della casa coniugale, nella piena disponibilità della stessa;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio in data 11.03.2025, associandosi alla domanda di CP_1
separazione personale ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito e di versamento di un contributo di mantenimento per la moglie .
Ha chiesto, altresì, di essere autorizzato a vivere presso la casa coniugale sino al 31.12.2025.
All'udienza del 12.03.2025 davanti al Presidente sono comparse personalmente entrambe le parti.
Dopo ampia discussione, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito e al contributo al mantenimento, insistendo per la dichiarazione sullo status e chiedendo che il CP_1
lasciasse immediatamente la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà.
Il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione, chiedendo l'assegnazione di un termine per lasciare la casa coniugale.
Preso atto delle conclusioni e ravvisata la superfluità di attività istruttoria, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini. pagina 2 di 4 Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle doglianze esposte dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, le condotte dalla stessa addebitate al marito, oltre alla spiccata conflittualità tra la coppia, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità ,allo stato , della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori domande svolte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, occorre rilevare che all'udienza del 12.03.2025, la , comparsa personalmente, ha dichiarato Parte_1
di rinunciare alla domanda di addebito della separazione al marito e alla domanda di previsione di un contributo di mantenimento in suo favore a carico del CP_1
Ha, invece, insistito perché il resistente lasciasse immediatamente la casa coniugale, di esclusiva proprietà della stessa .
Al riguardo, reputa il Collegio che la domanda svolta dalla ricorrente , così come limitata in sede di comparizione delle parti, deve essere accolta dal momento che, in caso di separazione tra coniugi e in assenza di figli minori di età, quello non titolare di alcun diritto sull'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge , pure se già destinato a casa familiare, non può più goderne , con i mobili ivi presenti e non di sua proprietà , essendo venuto meno ogni titolo legittimante la detenzione qualificata dell'immobile in oggetto , che derivava dall'obbligo di coabitazione in costanza di matrimonio.
Ne consegue che deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile di esclusiva CP_1
proprietà di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- Dichiara la separazione personale di e coniugi Parte_1 CP_1
per matrimonio concordatario contratto in Marsciano in data 12.10.2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 30, parte II, Serie A, anno 2002;
pagina 3 di 4 - Manda alla cancelleria per le comunicazioni allo stato civile del Comune di Marsciano per le annotazioni di legge;
- Ordina a il rilascio immediato dell'immobile sito in Marsciano, Via Borgo 4 CP_1
Novembre n. 9;
- Condanna al pagamento delle spese a favore di , CP_1 Parte_1
spese che si liquidano in euro 1.200,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1275/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(C.F. , nata Marsciano (PG), il 28.04.1969 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] Novembre n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeriano Tascini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, P.zza Piccinino n.10, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Fraz. CP_1 C.F._2
Ripaioli Voc. Vigna n.52, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Mencarelli ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Marsciano (PG), Viale della Vittoria n. 23, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.03.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 13.09.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo la separazione giudiziale dal marito, CP_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Marsciano in data 12.10.2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 30, parte II, Serie A, anno 2002;
- dalla loro unione è nato il figlio , in data 28.01.2004, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente;
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi, anche a causa dei comportamenti violenti e ingiuriosi del nei CP_1
confronti della ricorrente.
Ha, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti, con addebito al resistente;
casa coniugale alla ricorrente, che ne è l'esclusiva proprietaria, ove continuerà ad abitare anche il figlio;
contributo per la moglie di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione, non avendo Per_1
la ricorrente uno stabile lavoro;
mobilio e arredi della casa coniugale, nella piena disponibilità della stessa;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio in data 11.03.2025, associandosi alla domanda di CP_1
separazione personale ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito e di versamento di un contributo di mantenimento per la moglie .
Ha chiesto, altresì, di essere autorizzato a vivere presso la casa coniugale sino al 31.12.2025.
All'udienza del 12.03.2025 davanti al Presidente sono comparse personalmente entrambe le parti.
Dopo ampia discussione, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito e al contributo al mantenimento, insistendo per la dichiarazione sullo status e chiedendo che il CP_1
lasciasse immediatamente la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà.
Il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione, chiedendo l'assegnazione di un termine per lasciare la casa coniugale.
Preso atto delle conclusioni e ravvisata la superfluità di attività istruttoria, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini. pagina 2 di 4 Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle doglianze esposte dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, le condotte dalla stessa addebitate al marito, oltre alla spiccata conflittualità tra la coppia, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità ,allo stato , della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori domande svolte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, occorre rilevare che all'udienza del 12.03.2025, la , comparsa personalmente, ha dichiarato Parte_1
di rinunciare alla domanda di addebito della separazione al marito e alla domanda di previsione di un contributo di mantenimento in suo favore a carico del CP_1
Ha, invece, insistito perché il resistente lasciasse immediatamente la casa coniugale, di esclusiva proprietà della stessa .
Al riguardo, reputa il Collegio che la domanda svolta dalla ricorrente , così come limitata in sede di comparizione delle parti, deve essere accolta dal momento che, in caso di separazione tra coniugi e in assenza di figli minori di età, quello non titolare di alcun diritto sull'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge , pure se già destinato a casa familiare, non può più goderne , con i mobili ivi presenti e non di sua proprietà , essendo venuto meno ogni titolo legittimante la detenzione qualificata dell'immobile in oggetto , che derivava dall'obbligo di coabitazione in costanza di matrimonio.
Ne consegue che deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile di esclusiva CP_1
proprietà di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- Dichiara la separazione personale di e coniugi Parte_1 CP_1
per matrimonio concordatario contratto in Marsciano in data 12.10.2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 30, parte II, Serie A, anno 2002;
pagina 3 di 4 - Manda alla cancelleria per le comunicazioni allo stato civile del Comune di Marsciano per le annotazioni di legge;
- Ordina a il rilascio immediato dell'immobile sito in Marsciano, Via Borgo 4 CP_1
Novembre n. 9;
- Condanna al pagamento delle spese a favore di , CP_1 Parte_1
spese che si liquidano in euro 1.200,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4